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Reato farsi giustizia da sé staccando utenze all'ex (Cass.13407/19)

27 marzo 2019, Cassazione penale

L'esercizio di un diritto contestato deve avvenire ricorrendo all’intervento dirimente del giudice, non essendo consentito legittimare l’autosoddisfazione per il superamento degli ostacoli che si frappongono al concreto esercizio del diritto.

E' legittima la violenza sulle cose solo quando sia esercitata al fine di difendere il diritto di possesso in presenza di un atto di turbativa nel godimento della "res", sempre che l’azione reattiva avvenga nell’immediatezza di quella lesiva del diritto, non si tratti di compossesso e sia impossibile il ricorso immediato al giudice, sussistendo la necessità impellente di ripristinare il possesso perduto o il pacifico esercizio del diritto di godimento del bene.


Corte di Cassazione

sez. VI Penale, sentenza 14 febbraio – 27 marzo 2019, n. 13407
Presidente Paoloni – Relatore Calvanese

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Perugia confermava la sentenza del Tribunale di Terni, che aveva condannato P.C. per il reato di cui all’art. 393 c.p., così qualificata l’originaria imputazione di cui all’art. 610 c.p..
Secondo l’imputazione, l’imputato, nell’interrompere con violenza l’erogazione dell’energia elettrica e del gas nell’appartamento ove vivevano la ex moglie e i figli, aveva costretto questi ultimi a stare nell’abitazione senza poter usufruire dei suddetti servizi (in epoca successiva e prossima al (omissis) ).

Era stato accertato in particolare che l’imputato, dopo aver intimato più volte all’ex moglie, alla quale era stata assegnata in sede di separazione la abitazione familiare, di volturare la intestazione delle utenze di fornitura, aveva provveduto lui stesso al distacco della fornitura.
Il giudice di primo grado aveva qualificato i fatti nella fattispecie di cui all’art. 393 c.p., essendo risultato che l’imputato aveva agito arbitrariamente per esercitare un diritto (le utenze erano intestate ad una società della quale era amministratore e in sede in sede di separazione le spese in questione dell’abitazione erano state accollate alla ex moglie).

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. c.p.p..
2.1. Violazione degli artt. 516, 521 e 522 c.p.p. e vizio di motivazione.
La Corte di appello avrebbe erroneamente escluso che, attraverso la riqualificazione operata dal primo giudice, non sia stato attribuito al ricorrente un fatto diverso da quello contestato.
Nella specie, la modifica ha inciso sulla finalità dell’azione, nell’imputazione originaria diretta ad esercitare violenza per coartare la libertà di determinazione della parte offesa, mentre nella sentenza diretta a tutelare un preteso diritto.
La diversità avrebbe determinato la assoluta incertezza del fatto con menomazione del diritto di difesa.
Il capo di accusa indicava inoltre una condotta direttamente realizzata dal ricorrente, quarto invece era emerso che era stata fatta da altri, venendo il giudice di merito a ravvisare un’ipotesi concorsuale pertanto incompatibile con l’accusa.
2.2. Violazione dell’art. 393 c.p., artt. 192 e 546 c.p.p. e vizio di motivazione.
Muovendo dalla contestazione iniziale, nella quale difettava l’elemento intenzionale, neppure era configurabile il delitto di cui all’art. 393 c.p..
L’affermazione di responsabilità dell’imputato sarebbe basata su asserzioni desunte da un unico ed insufficiente indizio ai sensi dell’art. 192 c.p.p. - costituito dall’invio del telegramma in cui era intimato il distacco riconducibile al ricorrente - risultando questi assente il giorno del distacco.
La Corte di appello sarebbe incorsa in errore di fatto avendo ritenuto sufficiente tale dato per attribuire al ricorrente la paternità del distacco (la situazione era invero più articolata e complessa, essendo intercorsa una corrispondenza sulla volturazione delle utenze direttamente tra la persona offesa e la società affittuaria dell’intera struttura in cui insisteva anche l’abitazione in questione; e avendo la suddetta società proceduto essa stessa al distacco, per ragioni tecniche, non avendo ricevuto risposta da parte della persona offesa).
In definitiva, rilevata anche la formulazione del capo di imputazione della condotta non in forma concorsuale, all’imputato non poteva essere attribuita la responsabilità del distacco attuato da terzi, se non obliterando un dato probatorio decisivo a discarico.
In ogni caso, non sarebbe configurabile la fattispecie di cui all’art. 393 c.p., per mancanza dell’arbitrarietà della condotta, in quanto la società affittuaria aveva la necessità doverosa di intervenire a presidio della sicurezza dei luoghi di lavoro con la chiusura delle utenze a fine giornata.
2.3. Violazione dell’art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione.
Altro vizio motivazione riguarderebbe la valutazione della attendibilità della deposizione della parte civile, condotta dai giudici di merito non in modo rigoroso alla luce di riscontri obiettivi.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.

2. Il primo motivo è palesemente infondato.
Secondo un pacifico insegnamento, sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nell’ipotesi in cui tra il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza ricorra un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell’addebito nei confronti dell’imputato, posto, così, a sorpresa di fronte ad un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità d’effettiva difesa (tra le tante, ez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez. 6, n. 899 del 11/11/2014, dep. 2015, Isola n, Rv. 261925).
Anche a voler tacere della mancanza nel caso in esame di una siffatta trasformazione, appare dirimente rilevare che la derubricazione effettuata dal Tribunale del fatto nella meno grave ipotesi delittuosa di cui all’art. 393 c.p. era in definitiva null’altro che l’adesione alla tesi difensiva introdotta dallo stesso imputato nel corso del dibattimento, ovvero che la condotta fosse giustificata dallo scopo di tutelare un proprio preteso diritto.
In tale evenienza, la giurisprudenza di legittimità esclude concordemente la ricorrenza della violazione dell’art. 521 c.p. (tra tante, Sez. 2, n. 34969 del 10/05/2013, Caterino, Rv. 25778201; Sez. 6, n. 20118 del 26/02/2010, Faccani, Rv. 247330).
Invero, l’imputato (attraverso il suo esame e la testimonianza di D.G. , nonché con la produzione documentale) aveva prospettato come elemento a sua discolpa che non era tenuto al pagamento delle utenze e che l’interruzione era avvenuta per soltanto rimediare all’inerzia della ex moglie, più volte sollecitata ad effettuare la voltura dei contratti. Quindi, in definitiva, che la sua condotta fosse stata attuata nella convinzione di tutelare un preteso diritto.
Tale circostanza, introdotta dall’imputato come esimente della condotta contestata, non poteva, come evidenziato dal Tribunale, rendere tuttavia lecita la sua azione, posto che si versava in ogni caso nella fattispecie di esercizio arbitrario del diritto, ai sensi dell’art. 393 c.p..

3. Quanto alla valutazione della prova, il relativo motivo deve ritenersi aspecifico.

La Corte di appello non ha utilizzato, come invece dedotto, la sola circostanza dell’invio del telegramma di diffida per attribuire al ricorrente il distacco delle utenze.

Invero, la Corte di appello ha richiamato da un lato le frasi riferite dalla parte civile e dall’altro la testimonianza dell’ufficiale di p.g., che convergevano plausibilmente nell’attribuire al ricorrente la paternità del distacco delle utenze, ancorché fosse stato assente il giorno in cui fu materialmente eseguito.

In tale prospettiva, risultano assorbite tutte le altre censure che muovono dal dato aspecifico sopra indicato.

4. Le critiche relative alla configurabilità del reato di cui all’art. 393 c.p. sono palesemente infondate.

Va rammentato infatti che la esigenza della tutela del diritto costituisce il nucleo del suddetto reato e che, pertanto, in relazione ad esso non è applicabile la scriminante dell’esercizio del diritto (per tutte, Sez. 6, n. 25262 del 21/02/2017, S, Rv. 270484), ben potendo l’esercizio di un diritto cosiddetto "contestabile" avvenire ricorrendo all’intervento dirimente del giudice, non essendo consentito legittimare l’autosoddisfazione per il superamento degli ostacoli che si frappongono al concreto esercizio del diritto.
Si ritiene invero legittima la violenza sulle cose solo quando sia esercitata al fine di difendere il diritto di possesso in presenza di un atto di turbativa nel godimento della "res", sempre che l’azione reattiva avvenga nell’immediatezza di quella lesiva del diritto, non si tratti di compossesso e sia impossibile il ricorso immediato al giudice, sussistendo la necessità impellente di ripristinare il possesso perduto o il pacifico esercizio del diritto di godimento del bene (tra tante, Sez. 5, n. 23923 del 16/05/2014, Demattè, Rv. 260584).
Situazione questa non ricorrente nel caso in esame.

5. In ordine alla valutazione della attendibilità della testimonianza resa dalla parte civile, il motivo si presenta generico, in quanto non correlato alla motivazione della sentenza impugnata.
La responsabilità del ricorrente, per quanto si è osservato in precedenza, non è stata fondata sola sulla sola testimonianza della parte civile.

A parte il dato della avvenuta interruzione, che era stato riferito dalla parte offesa e che non risultata contestato dalla difesa (che aveva soltanto eccepito la legittimità del distacco), per l’accertamento delle altre circostanze, la Corte di appello ha utilizzato la testimonianza della parte civile insieme ad altre fonti di prova.
Pertanto, risultano aspecifici i richiami giurisprudenziali sulla necessità di una rigorosa valutazione della attendibilità testimonianza della parte civile, anche ricorrendo alla ricerca di riscontri (arresti, che riguardano il diverso caso in cui le dichiarazioni della persona offesa, costituita parte civile, siano state poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214).

6. Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma a titolo di sanzione pecuniaria, che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di Euro 2.000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.