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Reato far assistere figli alle continue liti in famiglia (Cass. 18833/18)

2 maggio 2018, Cassazione penale

Il reato di maltrattamenti sia un reato contro la famiglia (precisamente contro l'assistenza familiare) e come il suo oggetto giuridico sia costituito dai congiunti interessi dello Stato alla tutela della famiglia da comportamenti vessatori e violenti e delle persone facenti parte della famiglia alla difesa della propria incolumità fisica e psichica.

Deve escludersi che la compromissione del bene protetto si verifichi in presenza di semplici fatti che ledono ovvero mettono in pericolo l'incolumità personale, la libertà o l'onore di una persona della famiglia, essendo necessario, per la configurabilità del reato, che tali fatti siano la componente di una più ampia ed unitaria condotta abituale, idonea ad imporre un regime di vita vessatorio, mortificante e insostenibile.

L'ampiezza dei confini della materialità del reato sia stata "controbilanciata" in via interpretativa dalla duplice prescrizione che, da un lato, le condotte vessatorie siano state reiterate nel tempo (id est che sussista la c.d. abitualità); dall'altro lato, che l'agire criminoso sia connotato da idoneità offensiva rispetto al bene giuridico tutelato, e cioè che abbia cagionato uno stato di sofferenza psico-fisica nella vittima.

E' configurabile il delitto di maltrattamenti in famiglia nel caso in cui la condotta in ipotesi maltrattante non si sia tradotta in comportamenti vessatori - fisici e/o psicologici - rivolti direttamente verso la vittima, ma si sostanzi nel far assistere quest'ultima, quale spettatore passivo, alle condotte violente e offensive attuate nei confronti di altra persona.

La condotta sanzionata dall'art. 572 cod. pen. non deve infatti necessariamente collegarsi a specifici comportamenti vessatori posti in essere nei confronti di un determinato soggetto passivo, può realizzarsi tanto con un'azione, quanto con un'omissione, e può derivare anche da un clima generalmente instaurato all'interno di una comunità in conseguenza di atti di sopraffazione indistintamente e variamente commessi a carico delle persone sottoposte al potere del soggetto attivo.

Il delitto di maltrattamenti può essere configurato anche nel caso in cui i comportamenti vessatori non siano rivolti direttamente in danno dei figli minori, ma li coinvolgano (solo) indirettamente quali involontari spettatori delle feroci liti e dei brutali scontri fra i genitori che si svolgano all'interno delle mura domestiche, cioè allorquando essi siano vittime di c.d. violenza assistita.

Il delitto di maltrattamenti scaturente da una condotta riportabile alla c.d. violenza assistita, proprio perchè fondato su di una relazione non diretta, ma indiretta fra il comportamento dell'agente e la vittima - essendo l'azione rivolta a colpire non il minore, ma altri ovvero, come nella specie, connotandosi per la reciprocità delle offese fra i genitori - postula una prova rigorosa che l'agire - in ipotesi - illecito, per un verso, sia connotato dalla c.d. abitualità; per altro verso, sia idoneo ad offendere il bene giuridico protetto dall'incriminazione, id est abbia cagionato secondo un rapporto di causa-effetto - uno stato di sofferenza di natura psicofisica nei minori spettatori passivi.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE VI PENALE

(ud. 23/02/2018) 02-05-2018, n. 18833

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIDELBO Giorgio - Presidente -

Dott. AGLIASTRO Mirella - Consigliere -

Dott. CRISCUOLO Anna - Consigliere -

Dott. BASSI Alessandra - rel. Consigliere -

Dott. SILVESTRI Pietro - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

B.N., nata il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 04/04/2017 della Corte d'appello di Firenze;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa BASSI Alessandra;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ANIELLO Roberto, che ha concluso chiedendo che la sentenza sia annullata senza rinvio per prescrizione.

Svolgimento del processo


1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma dell'appellata sentenza del Tribunale di Pistoia, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di B.N. in ordine ai reati di cui ai capi B), C) e D) (di calunnia, furto aggravato ed indebito utilizzo di bancomat) perchè estinti per sopravvenuta prescrizione ed ha rideterminato la pena alla medesima inflitta in ordine alla residua imputazione di cui al capo A), di maltrattamenti in danno dei due figli minori, commessa in concorso col convivente Be.Ma..

2. Nel ricorso a firma del difensore di fiducia Avv. **, B.N. chiede l'annullamento della sentenza per violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta integrazione del reato di cui all'art. 572 cod. pen.. A sostegno del ricorso, evidenzia come, secondo la ricostruzione operata dei giudici della cognizione, i maltrattamenti sarebbero consistiti nell'aver costretto i figli minori a vivere in un clima di violenza, paura e continua tensione derivante dal fatto di dover assistere, quali spettatori passivi, alle violente dispute intercorse fra i genitori coimputati, senza peraltro essere mai direttamente oggetto di aggressioni o soprusi nè di violenza psicologica, come comprovato dal fatto che - giusta le conclusione del consulente tecnico del P.M. le presunte vittime non hanno manifestato alcun segno di disagio familiare.

Motivi della decisione


1. Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata per le ragioni di seguito esposte.

2. La decisione del ricorso ruota intorno alla configurabilità del delitto di cui all'art. 572 cod. pen. nel caso in cui la condotta in ipotesi maltrattante non si sia tradotta in comportamenti vessatori - fisici e/o psicologici - rivolti direttamente verso la vittima, ma si sostanzi nel far assistere quest'ultima, quale spettatore passivo, alle condotte violente e offensive attuate nei confronti di altra persona. In particolare, avendo riguardo al caso sub iudice, se il reato di maltrattamenti in famiglia possa ritenersi integrato dalla condotta serbata dai genitori nei confronti dei loro figli minori (giusta contestazione) "per averli costretti a presenziare alle reiterate manifestazioni di reciproca conflittualità realizzate nell'ambito del rapporto di convivenza (....) mediante ripetuti episodi di aggressività fisica e psicologica, con condotte vessatorie e continui litigi, minacce e danneggiamenti di suppellettili, loro violente liti".

3. In risposta all'omologa deduzione mossa con l'atto d'appello, la Corte fiorentina ha argomentato che i minori, sia pure non direttamente investiti dalle violenze e dai soprusi che hanno reciprocamente coinvolto la B. ed il coimputato, sono stati vittime di "violenza assistita", in quanto costretti dai genitori ad assistere passivamente alle loro feroci dispute, sebbene - come dato conto dal consulente tecnico del P.M. - essi non abbiano manifestato segnali di disagio familiare, circostanza - quest'ultima - stimata adeguatamente spiegabile con il periodo relativamente breve oggetto delle condotte contestate e con il fatto che "talune forme di imbarazzo" possono non essere state percepite dal consulente (v. pagina 3 della sentenza impugnata).

4. In linea generale, mette conto di rilevare come il reato di maltrattamenti sia un reato contro la famiglia (precisamente contro l'assistenza familiare) e come il suo oggetto giuridico sia costituito dai congiunti interessi dello Stato alla tutela della famiglia da comportamenti vessatori e violenti e delle persone facenti parte della famiglia alla difesa della propria incolumità fisica e psichica (ex plurimis Sez. 6 del 24/11/2011 n. 24575, Rv. 252906).

4.1. In ossequio alla ratio ed al bene giuridico protetto, il raggio di copertura dell'incriminazione non può, pertanto, non estendersi a comprendere tutti i soggetti che facciano parte della sfera familiare e che possano subire un pregiudizio alla propria integrità psico-fisica a cagione dei comportamenti aggressivi maturati in detto contesto.

4.2. D'altra parte, va sottolineato come la norma all'art. 572 cod. pen. sanzioni la condotta di chi "maltratta", espressione verbale all'evidenza ampia (tanto da risultare, ad avviso di taluna dottrina, indeterminata), nell'ambito della quale possono pertanto rientrare non soltanto le percosse, le lesioni, le ingiurie, le minacce, le privazioni e le umiliazioni imposte alla vittima, ma anche gli atti di disprezzo e di offesa alla sua dignità, che si risolvano in vere e proprie sofferenze morali (Sez. 6, n. 44700 del 08/10/2013, P, Rv. 256962), potendo il reato essere difatti integrato anche mediante il compimento di atti che, di per sè, non costituiscono reato (Sez. 6, n. 13422 del 10/03/2016, O., Rv. 267270).

Ne discende che la condotta sanzionata dall'art. 572 cod. pen. non deve necessariamente collegarsi a specifici comportamenti vessatori posti in essere nei confronti di un determinato soggetto passivo, può realizzarsi tanto con un'azione, quanto con un'omissione, e può derivare anche da un clima generalmente instaurato all'interno di una comunità in conseguenza di atti di sopraffazione indistintamente e variamente commessi a carico delle persone sottoposte al potere del soggetto attivo (Sez. 5 del 22/10/2010 n. 41142, Rv. 248904; Sez. 6 del 21/12/2009, n. 8592, Rv. 246028).

4.3. Occorre rimarcare come l'ampiezza dei confini della materialità del reato sia stata "controbilanciata" in via interpretativa dalla duplice prescrizione che, da un lato, le condotte vessatorie siano state reiterate nel tempo (id est che sussista la c.d. abitualità); dall'altro lato, che l'agire criminoso sia connotato da idoneità offensiva rispetto al bene giuridico tutelato, e cioè che abbia cagionato uno stato di sofferenza psico-fisica nella vittima.

Su questa linea, questa Corte ha affermato che il delitto di maltrattamenti può essere integrato anche da comportamenti vessatori che si protraggano per un lasso di tempo limitato, a condizione che ciò sia utile alla realizzazione della ripetizione di atti vessatori idonea a determinare la sofferenza fisica o morale continuativa della parte offesa (Sez. 6, n. 1999 del 09/12/1992 - dep. 1993, Gelati, Rv. 193273). Non è dunque necessario un comportamento vessatorio continuo ed ininterrotto perchè il reato è caratterizzato da un'unità significante costituita da una condotta abituale che si estrinseca con più atti, delittuosi o no, che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi ma collegati da un nesso di abitualità ed avvinti nel loro svolgimento da un'unica intenzione criminosa di ledere l'integrità fisica o il patrimonio morale del soggetto passivo: cioè, in sintesi, di infliggere abitualmente tali sofferenze (Sez. 6, n. 24727 del 27/04/2015, non massimata).

Deve dunque escludersi che la compromissione del bene protetto si verifichi in presenza di semplici fatti che ledono ovvero mettono in pericolo l'incolumità personale, la libertà o l'onore di una persona della famiglia, essendo necessario, per la configurabilità del reato, che tali fatti siano la componente di una più ampia ed unitaria condotta abituale, idonea ad imporre un regime di vita vessatorio, mortificante e insostenibile (in motivazione, la Corte ha precisato che fatti episodici lesivi di diritti fondamentali della persona, derivanti da situazioni contingenti e particolari, che possono verificarsi nei rapporti interpersonali di una convivenza familiare, non integrano il delitto di maltrattamenti, ma la propria autonomia di reati contro la persona) (Sez. 6, n. 27/05/2003, Caruso, Rv. 226794).

4.4. Sotto diverso aspetto, va notato come, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza civile, i maltrattamenti inflitti da un coniuge all'altro in presenza dei figli possono condurre alla dichiarazione di decadenza dalla potestà genitoriale, a norma dell'art. 330 cod. civ., per le inevitabili ripercussioni negative sull'equilibrio fisiopsichico della prole e sulla serenità dell'ambiente familiare e poichè, ancora, denotano mancanza di quel minimo di disponibilità affettiva e pedagogica richiesto in chi esercita la potestà parentale.

4.5. Va, infine, rammentato come il reato di maltrattamenti richieda non un dolo intenzionale - inteso quale perseguimento dell'evento (sofferenza della vittima) come scopo finale dell'azione -, ma soltanto il dolo generico consistente nella coscienza e nella volontà di sottoporre la persona di famiglia ad un'abituale condizione di soggezione psicologica e di sofferenza (Sez. 6, n. 15680 del 28/03/2012, F., Rv. 252586).

5. Tanto premesso quanto agli elementi costituiti (oggettivo e soggettivo) del reato di cui all'art. 572 cod. pen., non è revocabile in dubbio che il delitto di maltrattamenti possa essere configurato anche nel caso in cui i comportamenti vessatori non siano rivolti direttamente in danno dei figli minori, ma li coinvolgano (solo) indirettamente quali involontari spettatori delle feroci liti e dei brutali scontri fra i genitori che si svolgano all'interno delle mura domestiche, cioè allorquando essi siano vittime di c.d. violenza assistita. La condotta di chi costringa minore, suo malgrado, a presenziare - quale mero testimone - alle manifestazioni di violenza, fisica o morale, è certamente suscettibile di realizzare un'offesa al bene tutelato dalla norma (la famiglia), potendo comportare gravi ripercussioni negative nei processi di crescita morale e sociale della prole interessata.

D'altronde, costituisce approdo ormai consolidato della scienza psicologica che anche bambini molto piccoli, persino i feti ancora nel grembo materno, siano in grado di percepire quanto avvenga nell'ambiente in cui si sviluppano e, dunque, di comprendere e di assorbire gli avvenimenti violenti che ivi si svolgano, in particolare le violenze subite dalla madre, con ferite psicologiche indelebili ed inevitabili riverberi negativi per lo sviluppo della loro personalità.

5.1. Ritiene, nondimeno, il Collegio che il delitto di maltrattamenti scaturente da una condotta riportabile alla c.d. violenza assistita, proprio perchè fondato su di una relazione non diretta, ma indiretta fra il comportamento dell'agente e la vittima - essendo l'azione rivolta a colpire non il minore, ma altri ovvero, come nella specie, connotandosi per la reciprocità delle offese fra i genitori - postula una prova rigorosa che l'agire - in ipotesi - illecito, per un verso, sia connotato dalla c.d. abitualità; per altro verso, sia idoneo ad offendere il bene giuridico protetto dall'incriminazione, id est abbia cagionato secondo un rapporto di causa-effetto - uno stato di sofferenza di natura psicofisica nei minori spettatori passivi.

5.2. Presupposti obbiettivi imprescindibili della condotta di cui la Corte non ha adeguatamente dato conto, là dove - con una motivazione all'evidenza sommaria ed assertiva - ha ripreso le conclusioni del consulente tecnico del P.M. secondo cui i bambini, pur non avendo manifestato alcun segno di disagio familiare, devono ritenersi "vittime di una forma di violenza assistita" e non ha verificato se effettivamente il rapporto estremamente conflittuale esistente fra i genitori, cui i figli erano costretti loro malgrado ad assistere, abbia avuto valenza maltrattante e tale da produrre la condizione di afflizione che connota il delitto.

6. Tanto premesso, la sentenza deve essere annullata per difetto di motivazione.

Nondimeno, il reato risulta medio tempore estinto per prescrizione, di tal che la decisione va rinviata al giudice civile per la pronuncia circa l'eventuale responsabilità civile scaturente dal delitto.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione. Visto l'art. 578 cod. proc. pen. annulla medesima sentenza ai fin civili e rinvia per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 2 maggio 2018