L'estinzione del reato comporta anche quella di ogni effetto penale e qualora vi sia l'estinzione degli effetti penali, della precedente condanna non si deve tener conto agli effetti della recidiva.
L'estinzione del reato oggetto della sentenza di patteggiamento in conseguenza del verificarsi delle condizioni previste opera ipso iure, senza che sia necessaria una specifica pronuncia del giudice dell'esecuzione.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
(ud. 11/05/2018) 16-07-2018, n. 32492
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI NICOLA Vito - Presidente -
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere -
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere -
Dott. DI STASI Antonella - rel. Consigliere -
Dott. GAI Emanuela - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.M., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 27/10/2017 della Corte di appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SPINACI Sante, che ha concluso chiedendo l'annullamento limitatamente alla recidiva e con rinvio per la rideterminazione della pena;
udito per l'imputato l'avv. GLV, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 7/6/2016, il Tribunale di Palermo dichiarava C.M. responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 - perchè deteneva a scopo di vendita 39 pezzi di hashish, in (OMISSIS)- e, con la recidiva contestata (reiterata specifica), lo condannava alla pena di anni due, mesi sei di reclusione ed Euro 2.500,00 di multa.
Con sentenza del 27/10/2017, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della decisione del Tribunale, riduceva la pena inflitta ad anni uno e mesi otto di reclusione ed Euro 2.500,00 di multa.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione C.M., a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
Il ricorrente deduce violazione di legge in relazione agli artt. 99, 106, 167, 164 e 168 c.p., nonchè art. 125 c.p.p., comma 3, e art. 445 c.p.p..
Argomenta che i Giudici di merito avevano erroneamente ritenuto, e con manifesta illogicità della motivazione, la sussistenza della recidiva reiterata e specifica, con relativo aumento della pena nella misura dei due terzi; deduce che, come emergeva dal certificato del casellario giudiziale, a carico del ricorrente risultavano due sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, irrevocabili l'una il 25.6.1996 e l'altra il 18.7.1997; nell'atto di appello la difesa aveva, quindi, lamentato l'erronea contestazione della recidiva, in conseguenza del verificarsi delle condizioni di cui all'art. 445 c.p.p., comma 2, in relazione alla seconda sentenza di applicazione della pena divenuta irrevocabile in data 18.7.1997; la Corte di appello, in maniera erronea, aveva disatteso il motivo di gravame, affermando che non ricorrevano i presupposti di applicazione dell'art. 167 c.p.; doveva, invece, farsi applicazione del richiamato art. 445 c.p.p., comma 2, con la conseguenza che la seconda condanna ex art. 444 c.p.p., non poteva essere valutata in ordine alla recidiva e che, quindi, era stata erroneamente ritenuta la contestata recidiva reiterata specifica ed applicato il relativo aumento dei due terzi della pena.
Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza in relazione al motivo proposto.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato e va accolto.
2. Come si evince della lettura del certificato del casellario giudiziale in atti, il ricorrente ha due precedenti costituiti da due sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, irrevocabili, l'una (del 1.3.1996) il 25.6.1996 e l'altra (del 24.6.1997) il 18.7.1997.
Non risulta che il ricorrente abbia commesso, successivamente alla sentenza di patteggiamento divenuta irrevocabile, il 18.7.1997, altro reato nei cinque anni successivi e, quindi la recidiva è stata erroneamente contestata e ritenuta, quale recidiva reiterata specifica.
Dal combinato disposto dell'art. 445 c.p.p., comma 2, e art. 106 c.p., si evince chiaramente che la prima disposizione prevede che l'estinzione del reato comporta anche quella di ogni effetto penale e l'art. 106 c.p., dispone al comma 2, in deroga al comma 1, che, qualora vi sia l'estinzione degli effetti penali, della precedente condanna non si debba tener conto agli effetti della recidiva.
Inoltre, va ricordato che l'estinzione del reato oggetto della sentenza di patteggiamento in conseguenza del verificarsi delle condizioni previste dall'art. 445 c.p.p., comma 2, opera ipso iure, senza che sia necessaria una specifica pronuncia del giudice dell'esecuzione (in tal senso Sez. 6, n. 6673 del 29/01/2016, Mandri, Rv. 2661200: "L'estinzione del reato oggetto di sentenza di patteggiamento, in conseguenza del verificarsi delle condizioni previste dall'art. 445 c.p.p., comma 2, opera "ipso jure" e non richiede una formale pronuncia da parte del giudice dell'esecuzione"; nello stesso senso vedi anche Sez. 5, n. 20068 del 22/12/2014, dep. 14/05/2015, Valente, Rv. 2635030).
Ne consegue, quindi, l'affermazione che, in tema di patteggiamento, la declaratoria di estinzione del reato conseguente al decorso dei termini e al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 445 c.p.p., comporta l'esclusione degli effetti penali anche ai fini della recidiva (Sez.3, n.7067 del 12/12/2012, dep.13/02/2013, Rv. 254742; Sez.6, n.6673 del 29/01/2016, Rv. 266119).
E' dunque errata l'affermazione della Corte di appello con cui esclude l'applicabilità del disposto dell'art. 445 c.p.p., comma 2, ai fini della valutazione e qualificazione della recidiva, che, risulta, pertanto, erroneamente qualificata quale recidiva reiterata specifica.
Di conseguenza la sentenza va annullata sul punto, dovendo procedere la Corte territoriale alla riqualificazione della recidiva tenendo conto dei principi di diritto suesposti e, all'esito alla rideterminazione della pena; ai sensi dell'art. 624 c.p.p., va dichiarata l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione di responsabilità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione della recidiva e rinvia per nuovo giudizio sul punto e sulla rideterminazione della pena ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.
Dichiara l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione di responsabilità.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2018.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2018