Va esibita la documentazione connessa all’attività preparatoria di acquisizione e di raccolta di informazioni riguardanti le prestazioni di carattere professionale svolte dal ricorrente in favore di soggetti pubblici, confluite nell’elaborazione del contenuto del servizio di inchiesta giornalistica mandato in onda, nello specifico avente ad oggetto la rete di rapporti di consulenza professionale instaurati su incarico di enti territoriali e locali.
La suddetta documentazione risulta costituita, in particolare, dalle richieste informative rivolte in via scritta dalla redazione del programma ad enti di natura pubblica in merito all’eventuale conferimento di incarichi ovvero di consulenze in favore di parte ricorrente, unitamente ai riscontri forniti dai suddetti enti, in quanto rientranti nel novero dei documenti e degli atti formati ovvero detenuti da una pubblica amministrazione o da un privato gestore di un pubblico servizio.
Va affermata la legittimazione ai sensi dell’art. 22 L. n. 241/1990 sussistendo interesse qualificato, connotato dai requisiti della personalità, concretezza ed attualità, quando l’istanza ostensiva avanzata concerne la documentazione connessa all’avvenuta diffusione di notizie – operata nell’ambito di un servizio mandato in onda all’interno di una trasmissione televisiva – che lo abbia visto direttamente e specificamente coinvolto, avendo ad oggetto la rappresentazione di fatti asseritamente riguardanti la sua persona e l’attività professionale esercitata.
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
Pubblicato il 18/06/2021
N. 07333/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00198/2021 REG.RIC.
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 198 del 2021, proposto da
Andrea Mascetti, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Balzarini, Andrea Mascetti, Filippo Nicolo’ Boscarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A., rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Luciani, Piermassimo Chirulli, Patrizio Ivo D’Andrea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Massimo Luciani in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio, n. 9;
nei confronti
Giorgio Mottola, Sigfrido Ranucci non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
PER L’ANNULLAMENTO
del provvedimento prot. n. ALS/D/0009766 del 12.11.2020, trasmesso a mezzo PEC al ricorrente in data 27.11.2020, avente ad oggetto «trasmissione “Report” “Vassalli, valvassori e valvassini” del 26 ottobre 2020 – istanza di accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 e dell’art. 5 c. 2 del d.lgs. n. 33/2013”, con cui la Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. ha respinto l’istanza di accesso presentata dal ricorrente in data 29.10.2020;
NONCHÉ
PER L’ACCERTAMENTO
del diritto del ricorrente all’accesso agli atti, documenti, dati e informazioni richiesti con istanza del 29.10.2020
E PER LA CONDANNA
della Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. all’ostensione degli atti, documenti, dati e informazioni richiesti dal ricorrente, nessuno escluso, ai sensi degli artt. 22 e segg. della L. n. 241/1990 o ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2021 la dott.ssa Chiara Cavallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 28 dicembre 2020 e depositato in data 7 gennaio 2021 il ricorrente riferiva in via preliminare di aver proposto istanza di accesso (documentale e civico) alla RAI, odierna resistente, in ragione della dichiarata “esigenza di tutelare la propria reputazione nelle sedi competenti”, esponendo che la sua persona e l’attività professionale esercitata erano state oggetto (per la durata di venti minuti) della narrazione editoriale resa nell’ambito di un servizio mandato in onda durante la trasmissione “Report” e deducendo al riguardo che nel contesto del suddetto servizio sarebbero state riportate notizie false e fuorvianti.
1.1. Riferiva il ricorrente, in particolare, di aver richiesto l’ostensione del materiale informativo necessario per poter promuovere iniziative a tutela del suo buon nome dinanzi alle competenti Autorità giudiziarie e amministrative, come di seguito specificato:
“a) tutte le richieste rivolte dai giornalisti e/o dalla redazione di “Report”, tramite e-mail o con qualsiasi mezzo scritto o orale, a persone fisiche ed enti pubblici (Comuni, Province, ecc.) o privati (fondazioni, società, ecc.), per ottenere informazioni e/o documenti riguardanti la persona dell’avv. Andrea Mascetti e la sua attività professionale e culturale;
b) tutti i documenti e/o le informazioni fornite ai giornalisti e/o alla redazione di “Report” a seguito delle richieste sub a), e in particolare la corrispondenza personale intercorsa tra lo scrivente e soggetti terzi illustrata nella parte finale del servizio;
c) ogni altra corrispondenza non ricompresa sub a) o b) che sia intervenuta tra i giornalisti e/o la redazione di “Report” con riferimento all’avv. Andrea Mascetti o allo Studio Legale Mascetti;
d) file video integrali della trasmissione e in particolare delle interviste poi confluite nel servizio mostrato al pubblico;
e) dati integrali degli ascolti della trasmissione su base nazionale e regionale;
f) dati integrali relativi alla pubblicizzazione del servizio sui canali Rai, quotidiani, periodici o altri mezzi di informazione”.
2. Rappresentava che la RAI aveva opposto un diniego integrale all’istanza di accesso avanzata, avverso il quale il ricorrente medesimo proponeva gravame articolando due motivi di doglianza, di seguito riportati:
“I.- Violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del d.p.r. 12 aprile 2006, n. 184, anche in relazione al d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 3, della legge 3 febbraio 1963, n. 69. Violazione degli artt. 2, 21, 24 e 97 della costituzione. Violazione dei principi di buon andamento, proporzionalità e ragionevolezza. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di motivazione e ingiustizia manifesta”;
“II.- In subordine: Violazione e falsa applicazione del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, modif. dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97. Violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione delle linee guida ANAC di cui alla delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016. Eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento dei presupposti, illogicità manifesta e violazione delle circolari n. 1/2014 e n. 2/2017 del ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione”.
2.1. Sul piano della legittimazione attiva all’accesso ex L. n. 241/1990, il ricorrente deduceva la sussistenza di un interesse “diretto”, in ragione dell’obiettiva riferibilità della documentazione richiesta alla sua persona trattandosi di materiale inerente al servizio televisivo che lo aveva specificamente riguardato, di un interesse “concreto” in quanto funzionale a promuovere iniziative a tutela del suo buon nome e di un interesse “attuale” dal momento che il servizio giornalistico lesivo della sua reputazione sarebbe tuttora visionabile sul sito internet della RAI, risultando lontana la scadenza dei termini di prescrizione per la proposizione di eventuali azioni risarcitorie.
Quanto alla ricorrenza dell’ulteriore presupposto normativo rappresentato dalla sussistenza di una situazione giuridicamente tutelata in collegamento alla documentazione oggetto dell’istanza di accesso, il ricorrente deduceva che i documenti concernenti l’attività espletata dai giornalisti (incaricati del pubblico servizio radiotelevisivo) con riferimento alla persona del ricorrente medesimo, così come i dati degli ascolti, risulterebbero strettamente collegati alla situazione legittimante integrata dall’esigenza di tutela dei diritti – di rilievo costituzionale – all’onore a al buon nome, in quanto preordinati alla piena conoscenza di ciò che avrebbe preceduto la messa in onda del servizio e la diffusione dei contenuti lesivi, in vista dell’eventuale proposizione di iniziative risarcitorie.
2.2. Sosteneva la ricorrenza della legittimazione passiva all’accesso ex L. n. 241/1990 in capo alla RAI anche in relazione alle iniziative editoriali in quanto inerenti al servizio pubblico radiotelevisivo quale attività di interesse generale.
2.3. Deduceva la riconducibilità del materiale richiesto alla nozione di “documento amministrativo” ex L. n. 241/1990, assumendone l’idoneità ad includere la corrispondenza intercorsa tra la Redazione del programma e soggetti terzi con riferimento alla persona del ricorrente ovvero al suo studio legale, nonché i files video integrali delle interviste, ribadendone il carattere necessario per verificare la fedeltà del servizio mandato in onda rispetto al materiale di lavoro originale.
2.4. Sosteneva, infine, l’inconferenza del richiamo al segreto professionale ex L. n. 69/1963 addotto dalla RAI a sostegno del diniego opposto all’istanza di accesso avanzata, evidenziando di aver chiesto non di conoscere l’identità delle “fonti” (ossia delle persone che avrebbero fornito le notizie rappresentate) bensì di acquisire la documentazione su cui si è fondata l’iniziativa editoriale, ribadendo in ogni caso la prevalenza dell’interesse difensivo alla base dell’istanza di accesso ferma restando la possibilità per l’Ente di adottare i necessari accorgimenti nell’assicurare l’ostensione della documentazione richiesta (eventualmente oscurando i dati identificativi delle c.d. “fonti”).
2.5. Quanto al secondo motivo di doglianza, proposto in via subordinata rispetto alle censure articolate nel primo motivo di gravame, il ricorrente assumeva l’integrazione dei presupposti per l’accesso civico generalizzato, contestando nel merito le argomentazioni riportate dalla RAI nel diniego di accesso gravato per sostenere la sottrazione dell’Ente dall’ambito operativo di tale forma di accesso in relazione alla ritenuta ricorrenza di un’ipotesi di esclusione soggettiva (connessa, in particolare, all’addotta circostanza relativa all’emissione di strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ai sensi dell’art. 2-bis, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013, in combinato disposto con l’art. 2, comma 1, lett. p) del D.Lgs. n. 175/2016).
Sosteneva, al riguardo, che dovrebbe trovare applicazione il comma 3 del richiamato art. 2-bis circa la sottoposizione al regime dell’accesso civico delle società a partecipazione pubblica, quale principio suscettibile di applicazione in ogni caso, anche in deroga a quanto previsto nel comma precedente (invocato dalla Società resistente).
2.6. Parte ricorrente chiedeva dunque l’annullamento del diniego opposto con conseguente accertamento del diritto di accesso e condanna dell’Amministrazione resistente all’ostensione dei documenti e dei dati richiesti.
3. Si costituiva in giudizio la Società resistente, depositando apposita documentazione e memoria per lo svolgimento delle proprie difese.
Riferiva in via preliminare che il ricorrente aveva altresì proposto reclamo ex art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679 al Garante della protezione dei dati personali, risultando il relativo procedimento allo stato pendente.
Deduceva in primo luogo l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, invocando l’assenza di un nesso di strumentalità tra quanto richiesto nell’istanza di accesso e lo scopo difensivo dichiarato dal ricorrente, sostenendo che quasi la totalità dei documenti richiesti risulterebbe irrilevante ai fini di un’eventuale azione risarcitoria, concludendo quindi per il carattere esplorativo dell’istanza avanzata.
Affermava al riguardo che sarebbe pertinente alla finalità difensiva evidenziata soltanto il servizio mandato in onda – quale asserita fonte del preteso danno – evidenziando in ogni caso la libera accessibilità della connessa documentazione (in particolare, del file video della trasmissione e dei dati relativi agli ascolti e alla pubblicizzazione del servizio) in quanto disponibile sul sito della RAI.
Contestava poi la pretesa riconduzione dell’attività editoriale e giornalistica alla sfera dell’attività di pubblico servizio, oggetto del regime di accesso.
Affermava al riguardo che l’attività della RAI quale concessionaria del pubblico servizio non potrebbe in ogni caso ricomprendere gli aspetti inerenti all’espletamento della prestazione resa dal giornalista nell’elaborazione dei contenuti del singolo servizio, in quanto profili attinenti alla libera esplicazione dell’opera creativa e intellettuale del giornalista incaricato, nel cui ambito rientrerebbero la raccolta, l’elaborazione ovvero il commento delle notizie riportate.
Sosteneva, inoltre, l’integrazione nel caso di specie di una causa di esclusione del diritto di accesso rappresentata dal segreto professionale ex art. 2, comma 3, L. n. 69/1963, connesso alla libertà di stampa – quale circostanza invocata nel diniego oggetto di gravame – assumendo in particolare che la “fonte” giornalistica non sarebbe unicamente chi racconta un fatto, ma ogni realtà in grado di documentarne l’accadimento in modo quanto più diretto possibile (nel cui novero rientrerebbe la documentazione richiesta da parte ricorrente).
Contestava l’asserita preminenza dell’accesso difensionale sul prospettato segreto giornalistico, ribadendo la carenza di interesse del ricorrente nei termini sopra evidenziati.
Deduceva, infine, l’esclusione della RAI medesima dall’applicazione della disciplina in tema di accesso civico in quanto società emittente, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, ai sensi dell’art. 2-bis, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 33/2013.
Evidenziava al riguardo che la RAI ha effettuato due emissioni di strumenti finanziari quotati (la prima risalente al 28 maggio 2015) e che tale dato è pubblico in quanto liberamente accessibile online.
4. In vista della trattazione del ricorso, le parti depositavano memorie e repliche.
5. Alla camera di consiglio del 10 marzo 2021 la causa veniva trattenuta in decisione.
6. Il ricorso merita parziale accoglimento, nei termini di seguito illustrati.
7. Il Collegio ritiene di poter esaminare congiuntamente i motivi formulati in ricorso involgenti, da un lato, l’istituto dell’accesso documentale ex L. n. 241/1990 e, dall’altro, la figura dell’accesso civico generalizzato ex D.lgs. n. 33/2013 come modificato dal successivo D.lgs. n. 97/2016, in quanto passaggio logico-giuridico necessario per affrontare la questione relativa alla delimitazione dell’oggetto della pretesa ostensiva in relazione al contenuto specifico dell’istanza avanzata, in quanto riferita sia a “documenti”, sia a “dati” e “informazioni” detenuti dalla RAI, come puntualmente individuati dal ricorrente istante.
A ciascuna forma di accesso, infatti, corrisponde una differente configurazione, in base al regime previsto, non solo sul versante della legittimazione attiva ma anche quanto al profilo materiale, assumendo la recente figura dell’accesso civico generalizzato una dimensione più ampia sul piano dell’oggetto della pretesa conoscitiva in quanto esteso dai “documenti” ai “dati” e più in generale alle “informazioni” detenute dalle Amministrazioni.
8. Ciò premesso, il Collegio ritiene di dover confermare, in accoglimento dell’eccezione sul punto formulata dalla Società resistente, quanto recentemente statuito dalla Sezione con la sentenza 3 marzo 2021 n. 2607 circa l’integrazione nei confronti della RAI di una delle ipotesi, contemplate in via normativa, di esclusione sul piano soggettivo dall’ambito operativo della figura dell’accesso civico.
L’art. 2 bis del D.lgs. n. 33/2013, infatti, nell’individuare il campo di applicazione della disciplina dell’accesso civico, al comma 2 lett. b), come successivamente modificato, dispone che essa si applica “… alle società in controllo pubblico come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le società quotate come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo”.
Il richiamato articolo 2, comma 1, lettera p), D.lgs. n. 175/2016 definisce società quotate come “le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati”.
Riprendendo le argomentazioni esposte nella pronuncia n. 2607/2021 sopra citata, si evidenzia che la soluzione accolta dal Legislatore trova altresì conferma nelle considerazioni espresse nell’ambito del parere n. 1257/2017 reso dal Consiglio di Stato sullo schema di Linee guida dell’ANAC elaborato per aggiornare quelle già emesse per l’applicazione del D.lgs. n. 33/2013 all’esito delle modifiche intervenute con il D.lgs. n. 97/2016.
Nel parere richiamato si osservava, infatti, che “Le società quotate, sono sottoposte ad un sistema di obblighi, di controlli e di sanzioni autonomo, in ragione dell’esigenza di contemperare gli interessi pubblici sottesi alla normativa anticorruzione e trasparenza con la tutela degli investitori e dei mercati finanziari, e questa circostanza ben potrebbe giustificare l’esonero dagli obblighi di trasparenza in questione”.
Sul punto, la RAI ha allegato la circostanza relativa all’intervenuta emissione di strumenti finanziari quotati sui mercati regolamentati fin dal 28 maggio 2015, evidenziando la natura pubblica del relativo dato (e indicando il link per accedere alla suddetta informazione, disponibile online).
Risulta quindi integrata, nei confronti della Società odierna resistente, una ipotesi – espressamente prevista dalla disciplina normativa in materia – di sottrazione dal regime dell’accesso civico ai sensi dell’art. 2 bis D.lgs. n. 33/2013, comma 2, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 2, comma 1, lettera p), D.lgs. n. 175/2016.
Di conseguenza, il ricorso è inammissibile limitatamente alla pretesa ostensiva espressamente rivolta a “dati” e “informazioni” detenuti dalla RAI, puntualmente individuati nell’istanza avanzata (in sede amministrativa e poi giurisdizionale).
In ogni caso, la Società resistente ha dedotto negli atti difensivi che alcuni dati richiesti da parte ricorrente (in particolare, i dati integrali degli ascolti della trasmissione su base nazionale e quelli relativi alla pubblicizzazione del servizio trasmesso) sono liberamente accessibili online, depositandone il relativo estratto.
9. Sul piano dell’accesso documentale, viceversa, occorre evidenziare in via preliminare che la Sezione ha già avuto occasione di affermare l’assoggettamento della RAI al diritto di accesso di cui agli artt. 22 e ss. L. n. 241/1990 (cfr., ex multis, sentenze n. 9347/2019 e n. 1354/2018), in forza del riferimento normativo anche ai “gestori di pubblici servizi” in quanto tale Ente, pur nella sua veste formalmente privatistica di S.p.a. e pur agendo mediante atti di diritto privato, conserva indubbiamente significativi elementi di natura pubblicistica, ravvisabili in particolare: a) nella prevista nomina di numerosi componenti del C.d.A. non già da parte del socio pubblico, ma da un organo ad essa esterno quale la Commissione parlamentare di vigilanza; b) nell’indisponibilità dello scopo da perseguire (il servizio pubblico radiotelevisivo), prefissato a livello normativo; c) nella destinazione di un canone, avente natura di imposta, alla copertura dei costi del servizio da essa gestito. L’azienda, inoltre, è di proprietà pubblica e rappresenta la concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo, sicché non è revocabile in dubbio la sua riconducibilità di pieno diritto all’ambito di applicazione della normativa sul diritto di accesso, entro i confini delimitati dall’art. 23 della Legge n. 241 del 1990 che, non a caso, menziona tra i soggetti passivi del diritto di accesso, accanto alle pubbliche amministrazioni e agli enti pubblici, anche i “gestori di pubblici servizi”, nel cui novero va certamente collocata la RAI.
10. Ciò posto, muovendo alla disamina delle censure sul punto articolate in ricorso, il Collegio ritiene in via preliminare che non possa condividersi l’eccezione di inammissibilità formulata dalla Società resistente circa la pretesa carenza in capo al ricorrente di un interesse all’ostensione della documentazione richiesta.
In primo luogo, occorre richiamare il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui la “strumentalità” del diritto di accesso – declinata dall’art. 22, comma 1, lett. b, L. n. 241/1990 come finalizzazione della domanda ostensiva alla cura di un interesse diretto, concreto, attuale (e non meramente emulativo o potenziale) connesso alla disponibilità dell’atto o del documento del quale si richiede l’accesso – va intesa in senso ampio, in termini di utilità per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. VI, sent. 15 maggio 2017 n. 2269, sez. III, sent. 16 maggio 2016 n. 1978 e sez. IV, sent. 6 agosto 2014 n. 4209).
È stato chiarito, infatti, che “la legittimazione all’accesso non può essere valutata facendo riferimento alla legittimazione della pretesa sostanziale sottostante, ma ha consistenza autonoma, indifferente allo scopo ultimo per cui viene esercitata, sicché, una volta accertato il collegamento tra l’interesse e il documento, ogni ulteriore indagine sull’utilità ed efficacia del documento stesso in prospettiva di tutela giurisdizionale ovvero sull’esistenza di altri strumenti di tutela eventualmente utilizzabili è del tutto ultronea” (Cons. Stato, sez. V, sent. 9 marzo 2020, n. 1664).
In tale prospettiva, la valutazione in ordine al legame tra finalità dichiarata e documento richiesto – quale presupposto di ammissibilità della pretesa ostensiva – va effettuata in astratto, senza apprezzamenti sull’eventuale infondatezza o inammissibilità della domanda giudiziale che il richiedente, una volta conosciuti gli atti in questione, potrebbe proporre, risultando sufficiente che la documentazione richiesta costituisca, genericamente, mezzo utile per la difesa dell’interesse giuridicamente rilevante, non dovendo rappresentare uno strumento di prova diretta della lesione di tale interesse (in termini, cfr. altresì Cons. Stato, sez. III, sent. 13 gennaio 2012, n. 116).
Ciò posto, non può accogliersi la prospettazione formulata dalla Società resistente circa la pretesa inammissibilità dell’istanza per carenza di interesse, fondata sull’assunto per cui ai fini dell’invocata esigenza difensiva (connessa alla tutela della reputazione del ricorrente) sarebbe sufficiente l’acquisizione del servizio mandato in onda – in ogni caso disponibile online (sulla piattaforma di RaiPlay) – in quanto elemento integrante il preteso danno, mentre risulterebbe ultronea l’ulteriore documentazione richiesta.
Non può, infatti, revocarsi in dubbio la sussistenza della legittimazione in capo al ricorrente ai sensi dell’art. 22 L. n. 241/1990, vantando quest’ultimo un interesse qualificato, connotato dai requisiti della personalità, concretezza ed attualità considerato che l’istanza ostensiva avanzata concerne la documentazione connessa all’avvenuta diffusione di notizie – operata nell’ambito del servizio mandato in onda all’interno della trasmissione televisiva in epigrafe indicata – che lo hanno visto direttamente e specificamente coinvolto, avendo ad oggetto la rappresentazione di fatti asseritamente riguardanti la sua persona e l’attività professionale esercitata.
Ad una diversa conclusione non può pervenirsi sulla base di una valutazione in termini di presunta irrilevanza dell’istanza ostensiva avanzata rispetto alla finalità difensiva prospettata, non spettando all’Ente destinatario della richiesta di accesso in sede di amministrazione attiva – né al giudice in sede di tutela giurisdizionale – condurre apprezzamenti sull’attitudine in concreto della documentazione richiesta a supportare la fondatezza dell’azione giurisdizionale invocata quale mezzo di difesa della situazione giuridica vantata, alla stregua del costante orientamento della giurisprudenza amministrativa sopra richiamato.
11. Il Collegio, inoltre, ritiene di non poter accogliere l’ulteriore eccezione di inammissibilità fondata sulla pretesa carenza di legittimazione passiva della Società resistente, dedotta sull’assunto della sostenuta estraneità dell’attività, oggetto dell’istanza ostensiva avanzata dal ricorrente, all’ambito del servizio pubblico radiotelevisivo gestito dalla RAI giustificante l’assoggettamento alla disciplina in tema di accesso ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. e), L. n. 241/1990.
Da un lato, la rappresentazione di notizie operata all’interno di un servizio trasmesso nel corso di un programma di inchiesta giornalistica in onda su una rete RAI non può configurarsi come attività distinta da quella di “informazione pubblica” riconducibile nell’ambito della nozione di servizio pubblico radiotelevisivo affidato in gestione alla medesima Società, del quale sono ritenuti caratteri essenziali il pluralismo, la democraticità e l’imparzialità dell’informazione (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 112/1993; in senso analogo, cfr. TAR Lazio, sede di Roma, sez. I, sent. 14 giugno 2019, n. 7761).
Dall’altro, l’attività consistente nella rappresentazione di notizie non può ritenersi disgiunta da quella preparatoria, volta all’acquisizione, alla raccolta e all’elaborazione delle notizie poi oggetto di rappresentazione.
12. Ravvisata la ricorrenza nel caso di specie dei presupposti di ammissibilità dell’accesso documentale, occorre muovere alla delimitazione della documentazione suscettibile di ostensione, in base alla disciplina prevista dagli artt. 22 ss. L. n. 241/1990 e alla luce delle deduzioni del ricorrente quanto all’interesse prospettato e alla situazione giuridicamente tutelata collegata ai documenti oggetto della richiesta di accesso.
12.1. Emerge dagli atti di causa in punto di fatto che il servizio di inchiesta giornalistica trasmesso, nel cui ambito è stata fornita la rappresentazione di circostanze asseritamente riguardanti l’attività professionale del ricorrente, aveva ad oggetto la gestione dei fondi regionali e la complessa rete di rapporti che vedrebbero coinvolti l’amministrazione locale e i professionisti attivi sul territorio della Regione Lombardia e che in tale contesto la persona del ricorrente veniva indicata come professionista di riferimento per le attività di consulenza e per altri incarichi affidati dalla Regione e da alcune amministrazioni comunali ovvero da altri enti pubblici a carattere locale.
La deduzione del ricorrente sul punto è di essere stato oggetto, nel corso del servizio mandato in onda, di una rappresentazione connotata in senso negativo fondata su informazioni false e fuorvianti, in quanto sarebbe stato indicato come riferimento soggettivo di un intreccio di rapporti quantomeno opachi, lamentando la conseguente grave lesione dell’immagine e della reputazione del ricorrente stesso, nonché del suo studio legale.
12.2. Nella prospettiva delineata, va ritenuta suscettibile di ostensione nel caso in esame la documentazione connessa all’attività preparatoria di acquisizione e di raccolta di informazioni riguardanti le prestazioni di carattere professionale svolte dal ricorrente in favore di soggetti pubblici, confluite nell’elaborazione del contenuto del servizio di inchiesta giornalistica mandato in onda, nello specifico avente ad oggetto la rete di rapporti di consulenza professionale instaurati su incarico di enti territoriali e locali.
La suddetta documentazione risulta costituita, in particolare, dalle richieste informative rivolte in via scritta dalla redazione del programma ad enti di natura pubblica in merito all’eventuale conferimento di incarichi ovvero di consulenze in favore di parte ricorrente, unitamente ai riscontri forniti dai suddetti enti, in quanto rientranti nel novero dei documenti e degli atti formati ovvero detenuti da una pubblica amministrazione o da un privato gestore di un pubblico servizio.
12.3. La delimitazione in siffatti termini della documentazione ostensibile, coinvolgendo l’interlocuzione intercorsa con soggetti di natura pubblica, rende priva di rilievo nel caso concreto la prospettazione difensiva articolata dalla Società resistente circa la prevalenza che dovrebbe riconoscersi al segreto giornalistico sulle “fonti” informative per sostenere l’esclusione ovvero la limitazione dell’accesso nel caso di specie.
13. Il ricorso va quindi accolto parzialmente, nei sensi e nei termini sopra illustrati.
13.1. Tale accoglimento deve ritenersi subordinato ai seguenti limiti:
a) la resistente RAI dovrà consentire al ricorrente, entro giorni trenta dalla comunicazione o notificazione (se anteriore) della presente sentenza, l’accesso agli atti e ai documenti sopra individuati;
b) l’accesso dovrà essere consentito unicamente agli atti effettivamente formati e detenuti dalla RAI, essendo ontologicamente impossibile che esso sia effettuato rispetto ad atti non documentati; pertanto, nel caso e nella misura in cui taluni degli atti di cui alla superiore lettera a) non siano stati oggetto di documentazione, RAI dovrà fare menzione di tale circostanza; ciò alla luce della condivisibile regola per cui l’Amministrazione può e deve consentire l’accesso unicamente a documenti già esistenti e che siano in suo possesso, in quanto, alla luce del principio ad impossibilia nemo tenetur, anche nei procedimenti di accesso ai documenti amministrativi l’esercizio del relativo diritto o l’ordine di esibizione può riguardare solo i documenti esistenti e non anche quelli non più esistenti o mai formati (cfr. Cons. St., sez. V, sent. 19 febbraio 2018, n. 1033); e spetta all’Amministrazione destinataria dell’accesso indicare, sotto la propria responsabilità, quali sono gli atti inesistenti che non è in grado di esibire (TAR Lazio, sez. III bis, sent. 2 novembre 2018, n. 10553).
14. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Condanna la Società resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente che liquida forfetariamente in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA, CPA e rimborso del contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2021, tenutasi in videoconferenza con collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25 D.L. n. 137/2020, con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Daniele, Presidente
Ugo De Carlo, Consigliere
Chiara Cavallari, Referendario, Estensore