Ragionevole dubbio e prova indiziaria: in tema di valutazione della prova indiziaria il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve valutare, anzitutto, i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza, saggiarne l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica) e poi procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 8 marzo ? 18 luglio 2016, n. 30382
1. Con sentenza del 18 novembre 2014 la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza di condanna alla pena di anni sette di reclusione ed ? 30.000,00 di multa pronunciata dal Tribunale di Napoli in data 27/01/2013 in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1 bis, d.P.R. 309 del 1990, per aver illecitamente detenuto a fini di spaccio gr. 5481,80 di cocaina, ha assolto D.L.L. per non aver commesso il fatto.
2. Avverso tale provvedimento ricorre il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli, articolando un unico motivo di impugnazione, e chiedendo l'annullamento della sentenza.
Deduce il vizio di motivazione, lamentando che la Corte di Appello, nell'assolvere l'imputato dal reato di detenzione illecita dei notevole quantitativo di cocaina, non abbia adeguatamente e logicamente argomentato in ordine alla ritenuta insufficienza probatoria dei rinvenimento di una delle chiavi di accesso al box dove è stata scoperta la sostanza stupefacente, dell'atteggiamento di nervosismo manifestato, e della fuga tentata al momento dell'apertura dei locale.
3. Con memoria pervenuta il 08/03/2016 il difensore dell'imputato, Avv. Franco Verde, ha chiesto il rigetto o l'inammissibilità dei ricorso proposto dal P.G., ritenendo la sentenza di assoluzione conforme al principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio.
Considerato in diritto
1. II ricorso è fondato.
2. La sentenza impugnata ha ritenuto insufficiente ad un'affermazione di responsabilità penale il quadro indiziario - che pure aveva fondato una condanna a sette anni di reclusione in primo grado - emerso all'esito delle operazioni investigative eseguite dalla p.g. il 21 maggio 2013; dopo la perquisizione presso il domicilio, all'esito della quale venivano rinvenute due scatole contenenti diverse chiavi, la verifica veniva estesa ai locali garage dell'immobile ove l'imputato abitava, limitatamente a quelli indicati dello stesso D.L. come di propria pertinenza, senza tuttavia alcun rinvenimento significativo.
Nel frattempo, l'unità cinofila intervenuta si fermava dinanzi al box n. 8, che gli agenti decidevano di aprire; contestualmente, l'imputato, che già manifestava agitazione e nervosismo, accusava un malore; nondimeno, i militari prelevavano le due scatole rinvenute nell'abitazione del D.L., e contenenti le chiavi, ed iniziavano a tentare, con esse, l'apertura del box; in quel frangente, secondo quanto dedotto nel ricorso dei P.G. (e ricostruito anche dalla sentenza di primo grado), D.L. si dava a repentina fuga, venendo tuttavia immediatamente bloccato dopo un breve inseguimento.
Una delle chiavi contenute nelle due scatole rinvenute nell'abitazione dell'imputato consentiva di aprire una delle due serrature della serranda del box; per accedere al locale, dunque, i militari decidevano di forzare l'altra serratura, rinvenendo, occultati in un borsone, cinque panetti e mezzo di cocaina.
Al momento del rinvenimento della sostanza stupefacente D.L. batteva i pugni contro il muro.
Tanto premesso, la Corte di Appello di Napoli ha ritenuto che il rinvenimento di una sola delle chiavi di accesso al box e l'agitazione manifestata dall'imputato al momento del rinvenimento del borsone nel quale era occultata la sostanza stupefacente non fossero indizi gravi, precisi e concordanti, suscettibili di fondare un'affermazione di responsabilità penale oltre ogni ragionevole dubbio.
3. Giova premettere che la richiamata regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio, come regola di giudizio e di valutazione delle prove nel processo penale, pur avendo ricevuto una consapevole elaborazione soprattutto nell'ambito degli ordinamenti anglosassoni di common law (si pensi al caso Commonwealth v. Weber, deciso dalla Corte Suprema del Massachusetts nel 1850, ovvero alla famosa sentenza della Corte Suprema degli U.S.A. in re Winship, del 1970), peraltro connotati dalla peculiare formazione delle giurie popolari, è stata di recente riconosciuta, anche a livello codicistico (art. 533, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dall'art. 10 I. 20 febbraio 2006, n. 46), quale regola giuridica che permea l'intero sistema processuale anche in Italia, secondo quanto più volte ribadito anche dalle Sezioni Unite della Cassazione (per un cenno, già Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino, in tema di misure cautelari; più ampiamente, Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002, Franzese, in tema di causalità omissiva; Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, in tema di controllo di attendibilità delle ipotesi antagoniste in relazione all'evidenza probatoria, ed alle metodiche di verifica giudiziale della ricostruzione probatoria del fatto).
In altri termini, l'oltre ogni ragionevole dubbio, come regola giuridica di decisione alla cui stregua deve essere risolto il problema delle prove insufficienti e delle prove contraddittorie, rappresenta il limite della libertà di convincimento del giudice, apprestato dall'ordinamento per evitare che l'esito del processo sia rimesso ad apprezzamenti discrezionali, soggettivi, confinanti con l'arbitrio (in tal senso, Sez. 1, n. 32494 del 14/05/2004, Grasso).
Tuttavia, come è stato ben evidenziato in dottrina, ragionevole dubbio non è il mero dubbio sempre possibile o il dubbio fantasioso o immaginario, ma è il dubbio che, dopo tutte le valutazioni e le considerazioni sulle prove, lascia la mente dei giudici in una condizione tale per cui non possono affermare una convinzione incrollabile, prossima alla certezza morale (da intendersi come pratica certezza), sulla fondatezza dell'accusa.
Naturalmente la regola di giudizio e di valutazione sancita dall'art. 533 cpp va coordinata con le regole di valutazione indicate dall'art. 192 cod. proc. pen., non potendo plausibilmente sostenersi che l'affermazione dei principio dell' "oltre ogni ragionevole dubbio" abbia estromesso gli indizi dal novero degli elementi probatori suscettibili di fondare legittimamente una affermazione di responsabilità penale; ciò che comporterebbe un'abrogazione implicita dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. .
Ebbene, premesso che in tema di prova indiziaria, alla Corte di Cassazione compete il sindacato sulle massime di esperienza adottate nella valutazione degli indizi, nonché la verifica della completezza, della correttezza e della logicità del ragionamento seguito e delle argomentazioni sostenute per qualificare l'elemento indiziario, ma non, anche, un nuovo accertamento che ripeta l'esperienza conoscitiva del giudice dei merito (Sez. 5, n. 602 del 14/11/2013, dep. 2014, Ungureanu, Rv. 258677), va rammentato che gli indizi devono corrispondere a dati di fatto certi - e, pertanto, non consistenti in mere ipotesi, congetture o giudizi di verosimiglianza - e devono, ex art. 192, comma secondo, cod. proc. pen., essere gravi - cioè in grado di esprimere elevata probabilità di derivazione dal fatto noto di quello ignoto - precisi - cioè non equivoci - e concordanti, cioè convergenti verso l'identico risultato. Requisiti tutti che devono rivestire il carattere della concorrenza, nel senso che in mancanza anche di uno solo di essi gli indizi non possono assurgere al rango di prova idonea a fondare la responsabilità penale. Inoltre, il procedimento della loro valutazione si articola in due distinti momenti: il primo diretto ad accertare il maggiore o minore livello di gravità e di precisione di ciascuno di essi, isolatamente considerato, il secondo costituito dall'esame globale e unitario tendente a dissolverne la relativa ambiguità. Il giudice di legittimità deve verificare l'esatta applicazione dei criteri legali dettati dall'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. e la corretta applicazione delle regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori (Sez. 5, n. 4663 del 10/12/2013, dep. 2014, Larotondo, Rv. 258721)
In tema di valutazione della prova indiziaria, infatti, il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve valutare, anzitutto, i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti), saggiarne l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica) e poi procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Stasi, Rv. 258321; Sez. 1, n. 26455 del 26/03/2013, Knox, Rv. 255677).
4. Ebbene, alla stregua dei principi di diritto richiamati la sentenza impugnata risulta avere operato una valutazione parcellizzata ed atomistica delle fonti di prova, senza una considerazione complessiva e sistematica dei quadro probatorio.
Infatti, in assenza altresì di elementi contraddittori - non avendo l'imputato, a quanto risulta, fornito spiegazioni alternative plausibili in merito alla disponibilità della chiave di accesso al box ove era detenuta la sostanza stupefacente -, la Corte territoriale ha ritenuto insufficienti i due elementi del rinvenimento di una delle chiavi e l'agitazione manifestata dall'imputato.
Tuttavia, oltre a non aver fornito una plausibile spiegazione alternativa, sul piano fattuale e/o logico, alla detenzione di una delle chiavi di accesso al box ove era detenuta la cospicua quantità di sostanza stupefacente c.d. 'pesante' (dalla quale erano ricavabili quasi 30.000,00 dosi medie singole), la Corte territoriale sembra aver operato, in maniera apodittica ed assertiva, una svalutazione del quadro probatorio, altresì delimitandolo nell'oggetto, in quanto non risulta aver preso in considerazione i comportamenti dell'imputato al momento del controllo e del successivo rinvenimento della droga.
Invero, sebbene lo stato di agitazione o di nervosismo, pure richiamato, non possa di per sé assumere il connotato di 'precisione' dell'indizio, residuando una dimensione di equivocità propria degli stati emotivi che non si presta ad una sicura valorizzazione probatoria, nondimeno il possesso della chiave che apriva una delle serrature del box ove era occultata la sostanza stupefacente resta un elemento probatorio di elevato spessore dimostrativo, in quanto grave e preciso; inoltre, la concordanza deriva altresì dagli altri elementi indiziari suscettibili di corroborare l'inferenza logica - della consapevole disponibilità della sostanza stupefacente occultata nel locale -, rappresentati non già da soggettive percezioni di agitazioni, ma da gesti espliciti e significativi, rappresentati dalla fuga tentata dall'imputato nel momento in cui gli agenti stavano iniziando ad aprire la serranda con le chiavi rinvenute nella propria abitazione, e, successivamente, nel rabbioso colpo battuto con i pugni contro il muro allorquando la sostanza è stata scoperta.
Del resto, il rilievo probatorio di quest'ultimo gesto assume la dimensione delle c.d. "asserzioni implicite", dichiarazioni o gesti che presuppongono una conoscenza ovvero una convinzione su un determinato fatto, ma sono poste in essere senza alcun intento comunicativo.
5. Va pertanto annullata la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.