Non vi è alcuna norma che legittimi un soggetto, pur pubblico ufficiale, all’autenticazione della propria firma ove agisca come privato cittadino.
Corte di Cassazione
sez. V Penale, sentenza 12 novembre 2018 – 25 gennaio 2019, n. 3716
Presidente Catena – Relatore Fidanzia
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza emessa in data 27 settembre 2017 il Giudice di Pace di Sant’Arcangelo ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di T.F. per il delitto di diffamazione ai danni di P.E. per difetto di querela.
2. Ha proposto appello il Pubblico Ministero, qualificato come ricorso per cassazione dal Tribunale di Lagonegro con ordinanza del 27/09/2017, affidandolo ad un unico articolato motivo. Lamenta il procuratore ricorrente che la querela è stata validamente presentata dalla persona offesa.
In particolare, espone che la lettera datata 8.05.2013 contenente la richiesta di punizione, è stata protocollata al Comune di Sant’Arcangelo al protocollo n. (…) e la stessa querela è stata trasmessa, a mezzo posta, alla Procura della Repubblica di Lagonegro con nota in data 08.05.2013, scritta su carta intestata del Comune di Sant’Arcangelo Comando Polizia Municipale- avente ad oggetto "trasmissione denuncia-querela".
Inoltre, nella nota di trasmissione protocollata in data 09.05.2013 con il n. 6196 vi è scritto "si trasmette copia originale della denuncia-querela a firma dello scrivente a carico di T.L. ivi generalizzato ed in calce alla nota medesima vi è scritto testualmente:" Il comandante della P.M. Cap. P.E. e la sua firma".
Ne consegue che la querela è stata trasmessa a mezzo posta dal querelante alla Procura della Repubblica e non vi sono dubbi in ordine alla identificazione del firmatario.
Considerato in diritto
1. Il ricorso non è fondato e va pertanto rigettato.
Va osservato che dall’esame degli atti processuali emerge che la querela sporta da P.E. , allora comandante della Polizia Municipale di Sant’Arcangelo, è stata spedita per posta alla Procura della Repubblica di Lagonegro.
Ne consegue che la disciplina applicabile è quella prevista dall’art. 337 c.p.p. (e dall’art. 39 disp. att. c.p.p.) che stabilisce che, ove la querela sia spedita per posta con piego raccomandato, la sottoscrizione deve essere autenticata.
Nel caso di specie, non emerge dalla ricostruzione della sentenza impugnata, né dal ricorso (in cui è stata, anzi, sostenuta la non necessità dell’autentica) che la sottoscrizione del comandante della polizia municipale di Sant’arcangelo sia stata autenticata da un terzo pubblico ufficiale, riconducibile ad uno dei soggetti indicati dall’art. 39 disp. att. c.p.p.. Peraltro, se è pur vero che la querela sporta dalla persona offesa, prima di essere spedita alla Procura della Repubblica di Lagonegro, è stata protocollata presso il Comune di Sant’Arcangelo, non consta dalla ricostruzione del giudice di merito chi sia stato a provvedere a tale formalità, non escludendosi che possa essere stato lo stesso comandante dei vigili, visto che la lettera accompagnatoria alla Procura della Repubblica è stata redatta e sottoscritta dallo stesso P. e riporta la seguente dicitura: "si trasmette copia originale della denuncia-querela a firma dello scrivente a carico di T.L. ivi generalizzato" (e in calce alla stessa è scritto testualmente "Il Comandante della P.M. Cap. P.E. e la sua firma").
Orbene, ritiene questo Collegio che erroneamente il Procuratore ricorrente sostiene che la querela di cui al presente procedimento non necessitasse dell’autenticazione in quanto sporta da un pubblico ufficiale (il comandante dei vigili urbani), atteso che non vi è alcuna norma che legittimi un soggetto, pur pubblico ufficiale, all’autenticazione della propria firma ove agisca - come nel caso di specie come privato cittadino (vedi sul punto sez. 5, n. 9004 del 05/10/2005, Rv. 233762).
L’invalidità nei termini sopra illustrati della querela determina il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.