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Quantità minima di droga, bilancino non basta per condanna (Cass. 26216/23)

16 giugno 2023, Cassazione penale

Quantità minima di sostanza e possesso di bilancino sono elementi tut'altro che univoci ai fini della prova  della destinazione allo spaccio di sostanza stupefacente (non suddivisa in dosim senza materiale necessario per il confezionamento, nè denaro).

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

 Sent., (data ud. 14/03/2023) 16/06/2023, n. 26216

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RICCIARELLI Massimo - Presidente -

Dott. VIGNA Maria S. - rel. Consigliere -

Dott. PATERNO’ R. Benedetto - Consigliere -

Dott. DI NICOLA T. Paola - Consigliere -

Dott. TRIPICCIONE Debora - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.A. nato a (Omissis);

avverso la sentenza del 23/03/2021 della Corte di appello di Palermo Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna;

lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha chiesto  l'inammissibilità del ricorso;

lette le conclusioni scritte della difesa, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello Di Palermo ha confermato la sentenza del 28 giugno 2019 del Tribunale di Agrigento, che condannava A.A. alla pena di anni uno di reclusione ed Euro duemilacinquecento di multa in relazione al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5.

A A.A. è contestato di avere detenuto, ai fini di spaccio, all'interno del frigorifero della propria abitazione, un involucro di carta stagnola contenente marijuana dalla quale erano ricavabili 45 dosi medie singole.

Unitamente alla sostanza era, infine, rinvenuto un bilancino di precisione.

2. Avverso la sentenza, ricorre per cassazione A.A., mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi:

2.1. Violazione di legge processuale per difetto assoluto di motivazione della sentenza, anche in relazione alla violazione dei criteri di verifica della prova; violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5.

La sussistenza del reato è ritenuta provata unicamente in ragione del valore ponderale della sostanza rinvenuta, in assenza di ulteriori indici sintomatici di una possibile immissione nella stessa nel mercato. L'unico strumento rinvenuto è un bilancino di precisione che assume valenza neutra. Difettano ulteriori indici dimostrativi l'offensività della condotta.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, alla ritenuta recidiva e al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze aggravanti generiche sulla recidiva. La Corte avrebbe dovuto considerare il comportamento dell'odierno ricorrente, che ha subito ammesso i fatti fornendo un notevole contributo alla ricostruzione della condotta.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

2. Rileva il Collegio che, nel caso di specie, il ricorrente non si è limitato a porre in discussione la tenuta logica della motivazione, ma ha dedotto anche la violazione di legge nella parte in cui si è ritenuto sussistente il fine di spaccio, che costituisce elemento costitutivo della fattispecie contestata di detenzione illegale di droga. Sotto questo punto di vista, va accolta la doglianza difensiva nella parte in cui è stata lamentata l'applicazione da parte del giudice di merito di una determinata norma incriminatrice sul presupposto dell'accertamento di un fatto diverso da quello contemplato nella fattispecie astratta. Ed invero, la Corte di appello ha sostenuto che la destinazione allo spaccio di quella sostanza fosse desumibile dal valore ponderale della stessa e dal rinvenimento di un bilancino di precisione.

3. La Corte di appello non si è confrontata con le deduzioni della difesa circa il fatto che la droga non era suddivisa in dosi e che all'interno dell'appartamento dell'imputato non era rinvenuto, non solo materiale necessario per il confezionamento, ma neanche denaro.

3.1. Sono stati, inoltre, irragionevolmente considerati elementi fattuali di significato tutt'altro che univoco, tenuto conto che le modalità di custodia erano ben compatibili con una destinazione delle sostanze al consumo personale e che non era accertata l'esistenza di alcun concreto dato seriamente collegabile ad un'attività di spaccio in favore di terzi, non potendo essere valorizzata la mera disponibilità di un bilancino di precisione.

3.2. Al riguardo va, dunque, ribadito il principio di diritto secondo il quale, ai fini della configurabilità del reato di illecita detenzione di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, la destinazione all'uso personale della sostanza stupefacente non ha natura giuridica di causa di non punibilità e non è onere dell'imputato darne la prova, gravando invece sulla pubblica accusa l'onere di dimostrare la destinazione allo Spa ccio (Sez. 6, n. 26738 del 18/09/2020, Canduci, Rv. 279614 - 01. Fattispecie in cui è stata annullata senza rinvio la sentenza di condanna che aveva ritenuto non dimostrata la detenzione per l'uso personale, nonostante l'imputato fosse tossicodipendente, fosse stata rinvenuta una quantità minima di sostanze stupefacenti e non vi fossero specifici elementi dai quali desumere la destinazione delle stesse alla cessione a terzi).

4. Nel caso in esame non è stata in alcun modo provata la finalità di spaccio, mentre la condotta dell'imputato appare compatibile con l'acquisto ad uso personale della sostanza stupefacente, anche a mò di scorta.

Il dato ponderale della sostanza ha, infatti, solo valore indiziario, e l'impostazione argomentativa dei giudici di merito, nella quale è ravvisabile un erroneo impiego di massime di esperienza, permette di rilevare la mancanza assoluta di prova circa l'esistenza di un elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice contestata: situazione questa nella quale si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, non essendo riconoscibile alcuna possibilità di ulteriore sviluppo motivazionale, il che rende superfluo lo svolgimento di un giudizio di rinvio.

Resta, naturalmente salva la confisca di quanto in giudiziale sequestro, trattandosi di corpo del reato che non può essere restituito.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste, salva la confisca.

Così deciso in Roma, il 14 marzo 2023. Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2023