Per petulanza si intende un atteggiamento di arrogante invadenza e di intromissione continua e inopportuna nella altrui sfera di libertà, tenuto con la consapevolezza di arrecare disturbo, senza che rilevi l'eventuale convinzione dell'agente di operare per un fine non biasimevole o di esercitare un proprio diritto: va comunque esaminata modalità, causa e frequenza dei messaggi.
Corte di Cassazione
sez. I, 15 novembre 2024 (deposito 6 dicembre 2024), n. 44953
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza in data 12 settembre 2023, il Tribunale di Vallo della Lucania in composizione monocratica ha ritenuto G.M. colpevole del reato ascrittogli e lo ha condannato alla pena di euro 300,00 di ammenda e al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, da liquidarsi in separato giudizio, oltre che alla rifusione delle spese sostenute da quest'ultima
Il Tribunale ha ritenuto che nel periodo indicato in contestazione, dal 31/10/2020 al 29/01/2021, l'imputato aveva inviato numerosi messaggi alla sua ex moglie D.M. dalla quale si era separato, seppure il Questore di Trieste lo avesse ammonito per pregressi comportamenti molesti e persecutori in danno di costei; in particolare si trattava complessivamente di 21 sms, di cui aveva anche parlato la persona offesa nel corso della sua deposizione ritenuta dal giudice del tutto attendibile.
2. La sentenza è stata impugnata dal difensore dell'imputato con ricorso affidato a due motivi.
2.1 Con il primo si denuncia violazione dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 533, comma 1, cod. proc. pen. e 660 cod. pen.
La sentenza travisa le prove affermando che la persona offesa aveva parlato di messaggi molesti nel periodo di cui all'imputazione e sms pretestuosamente inviati adducendo problemi di gestione del figlio o inerenti agli obblighi stabiliti dal Tribunale nell'affidamento. La D.M. invece aveva parlato di condotte precedenti all'ammonimento del Questore del 07/09/2018, di altre del 2019 e di altre ancora successive ma collocate in periodo posteriore rispetto a quello di cui all'imputazione.
Inoltre dal testo integrale dei messaggi riportati nella querela si ricava che il contenuto verteva effettivamente su questioni inerenti la gestione del figlio e il Tribunale non aveva spiegato perché dovevano considerarsi petulanti o sorretti da biasimevole motivo.
2.2 Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 533, comma 1, cod. proc. pen. e 660 cod. pen. per il travisamento della querela sporta dalla D.M. il 19/04/2021 e acquisita agli atti con l'accordo delle parti.
Il giudice non aveva esaminato partitamente il contenuto integralmente riportato dei messaggi in essa riportati ed assertivamente li ha ritenuti molesti.
3. Il Procuratore Generale, Luca Tampieri, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Il difensore dell'imputato ha chiesto che si svolgesse discussione orale e ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Il difensore di parte civile ha depositato comparsa conclusione e nota spese.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni meglio appresso specificate.
2. A carico dell'imputato è contestata una condotta di cui all'art. 660 cod. pen., commessa tra il 31/10/2020 e il 29/01/2021, a mezzo di messaggi telefonici inviati alla ex moglie. L'imputazione correla il disturbo e la molestia così arrecata sia all'elemento della petulanza sia a quello del biasimevole motivo.
Nella ricostruzione contenuta in motivazione l'elemento di fattispecie riscontrato è quello della petulanza e non quello del biasimevole motivo (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata: «in dipendenza di tali premesse, può quindi tranquillamente ribadirsi che nella condotta posta in essere dall'imputato, realizzata attraverso l'invio di numerosi sms in un ristretto tempo, si siano manifestati i tratti caratteristici della “petulanza”, stante l'insistente intromissione da parte del G.M. nella sfera privata»).
Per petulanza «si intende un atteggiamento di arrogante invadenza e di intromissione continua e inopportuna nella altrui sfera di libertà (cfr. Sez. 1, n. 6064 del 06/12/2017, dep. 2018, Rv. 272397), tenuto con la consapevolezza di arrecare disturbo, senza che rilevi l'eventuale convinzione dell'agente di operare per un fine non biasimevole o di esercitare un proprio diritto» (Sez. 1, n. 6975 del 12/12/2023, dep. 2024, n.m.). In tale prospettiva il giudice di merito ha ritenuto irrilevante che ogni messaggio trovasse motivo nella gestione del figlio.
Elemento centrale dell'accertamento della responsabilità, in tale prospettiva, è la modalità con la quale i detti messaggi nell'arco di un periodo non breve e pari a circa tre mesi sono stati formulati e inoltrati.
Il ricorrente, con propria memoria, aveva articolato una serie di argomenti contrari alla prospettazione accusatoria, chiedendo una valutazione proprio dei contenuti e delle modalità dei messaggi, che nella motivazione della sentenza impugnata manca del tutto, visto che la prova della petulanza si ricava dal numero di essi, dal fatto che sono successivi all'ammonimento del Questore e che la persona offesa aveva trasmesso all'imputato una diffida a non inviargliene più.
In realtà i contenuti assai articolati dei messaggi avrebbero richiesto un più approfondito vaglio da parte del giudice e non sono stati esaminati elementi che dimostrino che le diverse esigenze proprie o del figlio fossero addotte pretestuosamente; il loro numero complessivo, pari a 21, corrispondenti più o meno ad 1 ogni 4 giorni, non può essere univocamente significativo se non fossero inutili o pretestuosi o risultassero correlati ad effettive esigenze organizzative nella gestione dell'affidamento di un figlio; le dichiarazioni della parte civile non sono state partitamente esaminate nei loro contenuti anche con riguardo alle difformità rispetto alla querela; infine il solo dato dell'ammonimento del Questore, notificato oltre due anni prima, e della diffida del Questore non possono surrogare una più compiuta e non apodittica valutazione di attendibilità della denunciante.
3. Alla luce di queste considerazioni, pertanto, emerge che la motivazione in ordine all'accertamento dell'elemento della petulanza è assertiva nel recepimento delle valutazioni della denunciante e carente nella valutazione dei contrari argomenti di lettura delle sue condotte, dedotti nel giudizio di merito da parte dell'imputato.
Al fine di emendare queste carenze nel percorso decisionale avente ad oggetto l'imputazione, la sentenza va pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Vallo della Lucania, che, in diversa persona fisica e libero nell'esito, esaminerà anche gli ulteriori profili di merito oggetto della gradata censura e provvederà sulle statuizioni civili.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Vallo della Lucania in diversa persona fisica. Spese di parte civile al definitivo.