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Prova scientifica e etilometro (Cass. 38382/19)

17 settembre 2019, Cassazione penale

In tema di prova scientifica del nesso causale, ai fini dell’assoluzione dell’imputato è sufficiente il solo serio dubbio, in seno alla comunità scientifica, sul rapporto di causalità tra la condotta e l’evento: è la condanna che deve, invece, fondarsi su un sapere scientifico largamente accreditato tra gli studiosi, richiedendosi che la colpevolezza dell’imputato sia provata "al di là di ogni ragionevole dubbio".

La curva di assorbimento dell'alcol (curva cd. di Widmark) non può essere utilizzata contar rum in assenza della spiegazione se e come è possibile stabilirne il livello di scientificità (e le eventuali variabili).

 

 

Corte di Cassazione

sez. IV Penale, sentenza 21 maggio – 17 settembre 2019, n. 38382
Presidente Fumu – Relatore Esposito

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza in epigrafe la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pordenone del 21 aprile 2017, emessa all’esito di giudizio abbreviato, ha ridotto a mesi sette di arresto ed Euro duemilacento di ammenda la pena, condizionalmente sospesa, inflitta a M.O. in relazione al reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) e comma 2-bis, (per guida di auto in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche con tasso alcolemico pari a 1,70 g/l alla prima prova e a 1,40 g/l alla seconda prova. Con l’aggravante di aver provocato un incidente stradale).
In ordine alla ricostruzione della vicenda criminosa, verso le ore 20 del (omissis) , M.O. , nel sorpassare un ciclomotore, aveva invaso con la propria auto la corsia opposta, costringendo ad una brusca manovra il conducente dell’auto proveniente dal senso opposto; rientrava nella propria corsia e perdeva il controllo dell’auto fuoriuscendo dalla carreggiata e capovolgendosi.

I carabinieri rilevavano nel M. i sintomi esteriori dello stato di ebbrezza (alito fortemente vinoso, occhi lucidi e tono immotivatamente alto) e, pertanto, lo sottoponevano alle due prove con l’etilometro alle ore 21.30 e alle ore 21.43.

2. Il M. , a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione.

2.1. Violazione di legge per errata qualificazione del fatto nel reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) e comma 2-bis, anziché in quello previsto dalla lett. b) della medesima disposizione.
Si deduce che erroneamente i giudici di merito hanno ritenuto configurabile il reato più grave in applicazione della regola della curva di Widmark, secondo cui la concentrazione di alcool ha un andamento ascendente tra i venti e i sessanta minuti dall’assunzione, per poi avere un andamento decrescente dopo aver raggiunto il picco massimo di assorbimento.
Nel caso in esame, alla luce dell’esito della seconda prova, in applicazione del principio del favor rei, doveva ritenersi accertata la guida in stato di ebbrezza entro i limiti della prima fascia di rilevanza penale.
La curva di Widmark, tuttavia, non costituisce una regola certa applicabile univocamente e in maniera oggettiva all’universalità dei soggetti, in quanto plurimi fattori soggettivi alterano l’assorbimento dell’alcool nell’organismo, che può essere influenzato dalla sensibilità individuale, dall’assuefazione, dall’ingestione delle sostanze alcoliche a stomaco pieno o a stomaco vuoto, dall’età, dalle condizioni fisiche e dall’uso cronico.
Erroneamente, la Corte territoriale ha posto la regola in questione, assumendola come scientifica, ignorando le variabili, che influenzano l’assorbimento dell’alcool nel metabolismo. I sintomi riscontrati nel M. erano comuni a tutte le fasce disciplinate dall’art. 186 C.d.S., comma 2, e non idonei a ricondurre l’episodio criminoso nella fattispecie più grave prevista da tale disposizione.

2.2. Manifesta illogicità della motivazione per la mancata indicazione di un quadro sintomatologico tale da poter superare il dato concreto della misurazione e tale da ricondurre la condotta illecita in questione nell’alveo della fattispecie più grave.
Si rileva che la Corte di merito ha enunciato una regola, assumendola come scientifica, certa ed incontestabile senza l’apporto di un perito o, quantomeno, di un tecnico, in contrasto con le risultanze del test alcolimetrico.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.

In ordine alle problematiche sollevate con entrambi i motivi di ricorso, va premesso in linea generale che, secondo la giurisprudenza di questa Corte formatasi soprattutto in tema di prova scientifica del nesso causale che, mentre ai fini dell’assoluzione dell’imputato è sufficiente il solo serio dubbio, in seno alla comunità scientifica, sul rapporto di causalità tra la condotta e l’evento, la condanna deve, invece, fondarsi su un sapere scientifico largamente accreditato tra gli studiosi, richiedendosi che la colpevolezza dell’imputato sia provata "al di là di ogni ragionevole dubbio" (Sez. 4, n. 46392 del 15/05/2018, Beduschi, Rv. 274272; Sez. 4, n. 55005 del 10/11/2017, Pesenti, Rv. 271718).
Va osservato che questa Corte non ha il compito di verifica della validità scientifica della legge di copertura e non può essere chiamata a decidere, se una legge scientifica di cui si postula l’utilizzabilità nell’inferenza probatoria sia o meno fondata, trattandosi di una valutazione in fatto rimessa al giudice di merito che dispone, soprattutto attraverso la perizia, degli strumenti per accedere al mondo della scienza. Al contrario, il controllo di legittimità attiene alla razionalità delle valutazioni che a tale riguardo il giudice di merito esprime. Questa Corte è chiamata a valutare la correttezza metodologica dell’approccio del giudice di merito al sapere tecnico-scientifico, che riguarda la preliminare, indispensabile verifica critica in ordine all’affidabilità delle informazioni che utilizza ai fini della spiegazione del fatto.

In ordine al tema in esame, della verifica tecnica dello stato di ebbrezza, questa Corte ha già avuto modo di affermare che le tempistiche di assorbimento e di smaltimento delle sostanze alcoliche ingerite non costituiscono dati determinabili in astratto e validi per la generalità dei casi, ma, posto un andamento generale basato sulla nota "curva di Widmark" - secondo cui la concentrazione di alcol, in andamento crescente tra i 20 ed i 60 minuti dall’assunzione, assume un andamento decrescente dopo aver raggiunto il picco massimo di assorbimento in detto intervallo di tempo variano da soggetto a soggetto e dipendendo da numerosi fattori che sfuggono alla possibilità di astratta previsione (Sez. 4, n. 45211 del 13/09/2018, Tomadini, non massimata; Sez. 4, n. 3862 del 10/11/2017, dep. 2018; entrambe rel. Menichetti).

2. Tanto premesso sui principi operanti, in materia, nella fattispecie in esame, la Corte territoriale ha condannato M.O. in relazione al reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) e comma 2-bis, per guida di auto in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche, attribuendo maggior rilievo all’accertamento con alcoltest di cui alla prima prova, pari a 1,7 g/l - superiore al limite soglia di 1,5 g/l previsto per tale disposizione incriminatrice - anziché al risultato della seconda prova, pari a 1,4 g/l, che, invece, se isolatamente considerato, è compreso nella "forbice" tra 0,8 g/l e 1,5 g/l prevista per il reato di minore gravità contemplato dall’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b).

La Corte di merito ha osservato che, tenuto conto della regola di Widmark, la concentrazione di alcool, in andamento crescente tra i venti e i sessanta minuti dall’assunzione, assume un picco massimo di assorbimento durante tale intervallo di tempo, per cui i dati dei rilievi consentivano di configurare l’ipotesi criminosa più grave di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) e comma 2-bis.
Alla luce dei principi di diritto esposti nel paragrafo precedente, la motivazione resa nella sentenza impugnata è del tutto mancante.
Il giudice di merito non ha fornito nessun elemento idoneo a verificare la correttezza metodologica del proprio approccio al sapere tecnico-scientifico e l’affidabilità delle informazioni utilizzate ai fini della spiegazione del fatto. La Corte territoriale, infatti, si è limitata ad attribuire certezza assoluta alla regola della curva di Widmark, senza chiarire se e come è possibile stabilirne il livello di scientificità. Occorreva, infatti, illustrare le fonti scientifiche di tale regola e la sua validità alla luce delle plurime variabili del caso concreto.

3. Per tali ragioni la sentenza impugnata va annullata con rinvio alla Corte di appello di Trieste per nuovo giudizio, al fine di integrare le suindicate lacune motivazionali anche alla luce dei principi di diritto sopra affermati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trieste per nuovo giudizio.