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Protezione internazionale e sospensione feriale dei termini (Cass. 33304/19)

5 settembre 2019, Cassazione civile

L’inapplicabilità del principio della sospensione dei termini feriali ai giudizi aventi ad oggetto il riconoscimento della protezione internazionale del cittadino straniero, introdotta con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 14, non opera rispetto ai ricorsi avverso decisioni delle Commissioni territoriali emesse e comunicate (o notificate) anteriormente alla data del 17/8/2017, essendo la vigenza della nuova disciplina legislativa processuale differita a tale data.

Corte di Cassazione

sez. VI Civile

ordinanza 4 giugno – 5 settembre 2019, n. 22304

Presidente Scaldaferri – Relatore Acierno

Ragioni della decisione

Il Tribunale di Venezia ha dichiarato inammissibile per tardività il ricorso proposto il 22/8/2017 da A.D. avverso il provvedimento notificato il 21/7/2017 della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35. Il Tribunale ha rilevato che il ricorso era stato proposto oltre il termine di trenta giorni previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, decorrente dalla data di notificazione del provvedimento amministrativo, avuto riguardo alla non applicazione della sospensione feriale dei termini per tali procedimenti d’impugnazione, come disposto dall’art.35-bis, comma 14. Il predetto art. 35-bis, introdotto dal D.L. n. 13 del 2017 (convertito in L. n. 46 del 2017), si applica, ai sensi delle disposizioni transitorie di cui al D.L. n. 13 del 2017, art. 21, comma 1, ai procedimenti giudiziari sorti dopo 180 giorni dalla sua entrata in vigore, ovvero dal 18.08.2017, dovendosi escludere la rilevanza della notifica del provvedimento delle Commissioni territoriali al fine di stabilire il regime giuridico applicabile.
Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione il cittadino straniero che denuncia, con unico motivo, la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, perché, al contrario di quanto ritenuto dalla Corte d’appello, dalla notificazione del provvedimento della Commissione, avvenuta il 21.07.2017, al deposito del ricorso, avvenuto il 22.08.2017, non erano ancora trascorsi i trenta giorni previsti dalla nonna in esame, operando per il periodo 01.08.2017-17.08.2018 la sospensione feriale dei termini. Non svolge difese l’Amministrazione intimata. Il ricorso è manifestamente fondato. L’orientamento consolidato di questa Corte, nel regime giuridico vigente anteriormente alla novella introdotta con D.L. n. 13 del 2017, riteneva incontestatamente applicabile la sospensione feriale dei termini anche nei procedimenti di impugnazione di cui si tratta (Cass. 7333/2015, 19185/2015). Al riguardo, deve osservarsi, che la previsione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, della trattazione di tali procedimenti "in via d’urgenza", era stata ritenuta compatibile con la applicazione della sospensione feriale dei termini processuali (Cass. 7333 e 19185 del 2015 la prima non massirnata su questo punto e la seconda non massimata). Nel nuovo regime introdotto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 14, non opera più la sospensione feriale dei termini. Tale disciplina, come rilevato pure dal giudice a quo, si applica alle cause e ai procedimenti giudiziari sorti dopo il centottantesimo giorno dall’entrata in vigore del nuovo modello processuale introdotto dal D.L. n. 13 del 2017, vale a dire dal 17.08.2017 (D.L. n. 13 del 2017, ex art. 21, comma 1, che dispone il differimento dell’entrata in vigore della nuova disciplina normativa processuale anche in ordine all’art. 6, lett. g), norma con la quale è stato introdotto il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, che contiene il nuovo principio dell’inapplicabilità della sospensione dei termini feriali). La lettura testuale della norma e la sua natura giuridica (processuale) inducono a ritenere che essa trovi applicazione per tutte le controversie instaurate a partire dalla sua entrata in vigore, dovendosi, tuttavia, escludere un’applicazione retroattiva del regime derogatorio della sospensione dei termini feriali. Alla data di notifica del provvedimento impugnato (21/7/2017) il nuovo regime derogatorio della sospensione dei termini feriali non poteva essere applicato perché non ancora in vigore. Il computo del termine perentorio per l’impugnazione deve essere temporalmente ancorato al regime giuridico vigente alla data d’inizio della decorrenza del termine stesso. In tale data era incontestatamente applicabile la sospensione dei termini feriali. Pertanto, alla luce di questo principio, il ricorso in questione è tempestivo, essendo stato depositato il 21/8/2017.
In conclusione, poiché alla data di notifica del provvedimento impugnato (21/7/2017) il regime applicabile era quello antevigente, fondato sulla sospensione dei termini feriali, il ricorso deve ritenersi proposto tempestivamente. Ne consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, il quale si atterrà al seguente principio di diritto: "L’inapplicabilità del principio della sospensione dei termini feriali ai giudizi aventi ad oggetto il riconoscimento della protezione internazionale del cittadino straniero, introdotta con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 14, non opera rispetto ai ricorsi avverso decisioni delle Commissioni territoriali emesse e comunicate (o notificate) anteriormente alla data del 17/8/2017, essendo la vigenza della nuova disciplina legislativa processuale differita a tale data".

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.