La prostituzione è configurata come un’attività in sé lecita, però le si fa “terra bruciata” attorno, vietando, sotto minaccia di sanzione penale, qualsiasi interazione di terzi con essa, sia sul piano materiale (in termini di promozione, agevolazione o sfruttamento), sia sul piano morale (in termini di induzione).
L’art. 2 Cost. impegna la Repubblica italiana a riconoscere e garantire i «diritti inviolabili dell’uomo», sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. La previsione si presenta strettamente connessa a quella del successivo art. 3, secondo comma, che, al fine di rendere effettivi tali diritti, impegna altresì la Repubblica a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono «il pieno sviluppo della persona umana».
Se è il collegamento con lo sviluppo della persona a qualificare la garanzia apprestata dall’art. 2 Cost., non è possibile ritenere che la prostituzione volontaria partecipi della natura di diritto inviolabile – il cui esercizio dovrebbe essere, a questa stregua, non solo non ostacolato, ma addirittura, all’occorrenza, agevolato dalla Repubblica – sulla base del mero rilievo che essa coinvolge la sfera sessuale di chi la esercita.
L’offerta di prestazioni sessuali verso corrispettivo non rappresenta affatto uno strumento di tutela e di sviluppo della persona umana, ma costituisce – molto più semplicemente – una particolare forma di attività economica. La sessualità dell’individuo non è altro, in questo caso, che un mezzo per conseguire un profitto: una “prestazione di servizio” inserita nel quadro di uno scambio sinallagmatico.
Prostituirsi non è mai una scelta totalmente libera e volontaria: è un’attività che degrada e svilisce la persona.
Corte Costituzionale
sentenza 5 marzo – 7 giugno 2019, n. 141
Presidente Lattanzi – Redattore Modugno
Ritenuto in fatto
1.– Con ordinanza del 6 febbraio 2018, la Corte d’appello di Bari ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 25, secondo comma, 27 e 41 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, primo comma, numeri 4), prima parte, e 8), della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui), «nella parte in cui configura come illecito penale il reclutamento ed il favoreggiamento della prostituzione volontariamente e consapevolmente esercitata».
1.1.– La Corte rimettente premette di essere investita dell’appello avverso la sentenza del Tribunale di Bari del 13 novembre 2015, che ha dichiarato i quattro imputati appellanti colpevoli, in rapporto a distinti capi di imputazione, del delitto di reclutamento di persone a fini di prostituzione, di cui all’art. 3, primo comma, numero 4), della legge n. 75 del 1958, e – limitatamente a uno degli appellanti – anche del delitto di favoreggiamento della prostituzione, di cui al numero 8) del medesimo art. 3.
Con riguardo ad alcuni dei capi di imputazione, il Tribunale ha ritenuto, altresì, assorbito il delitto di favoreggiamento, originariamente contestato agli imputati, in quello di reclutamento, per il quale è stata pronunciata condanna. Di conseguenza, ove in esito al giudizio di appello dovesse essere riformata la condanna per il reato di reclutamento, riemergerebbe l’esigenza di valutare la responsabilità degli imputati per il reato già dichiarato assorbito.
La Corte barese riferisce, per altro verso, che i fatti oggetto di giudizio sono costituiti, nella sostanza, «dall’aver gli imputati organizzato, in favore dell’allora premier S[…] B[…], incontri con escort occasionalmente o professionalmente dedite alla prostituzione»: dovendosi intendere per «escort», secondo «la più comune e consolidata accezione del termine», «l’accompagnatrice ovvero la persona retribuita per accompagnare qualcuno e che è disponibile anche a prestazioni sessuali», con esclusione, quindi, delle forme di esercizio della prostituzione a carattere coattivo o «necessitato da ragioni di bisogno». Le condotte per le quali si procede si collocherebbero, dunque, in un contesto che non implica costrizioni incidenti sulla determinazione della prostituta di effettuare prestazioni sessuali a pagamento.
Le questioni sollevate – intese a censurare la configurazione come illecito penale del reclutamento e del favoreggiamento della prostituzione, anche quando si tratti di prostituzione liberamente e volontariamente esercitata – sarebbero, di conseguenza, rilevanti ai fini della decisione sul gravame. Il loro accoglimento imporrebbe, infatti, la riforma della sentenza appellata e l’assoluzione degli imputati, per non essere i fatti loro contestati più previsti come reato.
1.2.– Quanto, poi, alla non manifesta infondatezza, la Corte pugliese assume che il «fenomeno sociale della prostituzione professionale delle escort» rappresenterebbe un elemento di «novità» atto a far dubitare della legittimità costituzionale della legge n. 75 del 1958, ideata in un’epoca storica nella quale il fenomeno stesso non era conosciuto e «neppure concepibile».
Verrebbe, al riguardo, segnatamente in rilievo il «principio della libertà di autodeterminazione sessuale della persona umana»: libertà che, nel caso delle escort, si esprimerebbe nella scelta di disporre della propria sessualità «nei termini contrattualistici dell’erogazione della prestazione sessuale contro pagamento di denaro o di altra […] utilità». Si sarebbe al cospetto di un diritto costituzionalmente protetto: con la sentenza n. 561 del 1987, la Corte costituzionale ha, infatti, affermato che la sessualità rappresenta «uno degli essenziali modi di espressione della persona umana», sicché «il diritto di disporne liberamente è senza dubbio un diritto soggettivo assoluto, che va ricompreso tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione ed inquadrato tra i diritti inviolabili della persona umana che l’art. 2 Cost. impone di garantire».
La libertà di esercitare la prostituzione non sarebbe stata, in verità, misconosciuta dalla legge n. 75 del 1958. Essa era concepita, tuttavia, dal legislatore dell’epoca essenzialmente come esigenza di sottrarre le prostitute allo sfruttamento e al «potere organizzativo» altrui: finalità alle quali era preordinata la disposta abolizione delle case di prostituzione. Nell’odierno contesto storico, di contro, il concetto di libertà assumerebbe «una connotazione ben più positiva e piena»: la scelta di prostituirsi verrebbe in evidenza, cioè, «come modalità autoaffermativa della persona umana, che percepisce il proprio sé in termini di erogazione della propria corporeità e genitalità (e del piacere ad essa connesso) verso o contro la dazione di diversa utilità».
La collocazione della libertà di autodeterminazione sessuale – e, con essa, della scelta di offrire sesso a pagamento – nell’ambito della tutela accordata dall’art. 2 Cost. imporrebbe, peraltro, di rimuovere ogni interferenza normativa che ostacoli la sua piena esplicazione.
L’inviolabilità di tale diritto sarebbe intaccata, in specie, dalla sottoposizione a pena di attività di terzi che, senza interferire sulla libera autodeterminazione delle escort, si connettono al carattere “relazionale” della libertà considerata, in quanto volte a mettere le escort stesse in contatto con i clienti (come nel caso del reclutamento), ovvero a permettere un più comodo esercizio della loro attività (come nell’ipotesi del favoreggiamento).
Nello spaziare – come nella vicenda oggetto del giudizio a quo – «dal persuasivo convincimento sulla bontà del cliente all’indicazione delle modalità di presentazione della escort allo stesso», il reclutamento delle libere prostitute professionali si collocherebbe all’interno del «libero incontro sul mercato del sesso tra domanda ed offerta», andando a supportare «il preminente interesse delle escort a segnalarsi».
Un discorso similare varrebbe anche per l’ipotesi del favoreggiamento: fattispecie che colpisce non la fase di intermediazione tra domanda e offerta della prestazione sessuale, ma quella di concreta attuazione della scelta di prostituirsi, e che rappresenterebbe un «formidabile deterrente» al compimento, da parte di terzi, di condotte che agevolino, anche in modo minimale, l’esercizio della prostituzione (quale – come anche nel caso di specie – la messa a disposizione di una autovettura per accompagnare la escort presso il luogo di incontro con il cliente, o per prelevarla da tale luogo).
Né a diversa conclusione potrebbe pervenirsi ipotizzando che le condotte considerate siano idonee a offendere la moralità pubblica o il buon costume. La tutela di tali valori resterebbe, infatti, comunque sia, recessiva di fronte all’inviolabilità del diritto di cui si discute.
1.3.– Le previsioni punitive censurate violerebbero, al tempo stesso, la libertà di iniziativa economica privata, garantita dall’art. 41 Cost., di cui pure la prostituzione delle escort costituirebbe espressione, stante il carattere normalmente professionale dell’attività di erogazione di prestazioni sessuali verso corrispettivo: attività che, d’altra parte, viene considerata fonte di redditi tassabili.
In base al dettato costituzionale, l’iniziativa economica in questione dovrebbe essere libera, nella stessa misura in cui è libera la scelta che sta a monte di essa (ossia quella di utilizzare la propria «corporeità» in funzione lucrativa). Ciò escluderebbe che forme di supporto all’iniziativa, quali quelle dell’intermediazione e del favoreggiamento, possano essere disincentivate tramite la loro configurazione come illeciti penali, impedendo così all’attività economica in parola di evolversi al pari di tutte le altre forme imprenditoriali.
Il vulnus che ne deriva sarebbe «davvero rimarchevole», ove si consideri che alla escort dedita abitualmente alla suddetta attività viene preclusa la possibilità di assumere personale per curarne la collocazione sul mercato o per pubblicizzarla, mentre alla escort che esercita occasionalmente il meretricio verrebbe interdetta la stessa possibilità di inserirsi nel mercato, non potendo ella valersi di collaboratori per avviare un esercizio dell’attività a carattere professionale.
Si tratterebbe, in pratica, di una ingiustificata «ghettizzazione» del libero esercizio di una peculiare attività di lavoro autonomo, rispetto ad altre «forme di professionalità» riconosciute dall’ordinamento.
1.4.– Le disposizioni censurate si porrebbero in contrasto, ancora, con il principio di offensività, desumibile dagli artt. 13, 25, primo [recte: secondo] comma, e 27 Cost., in forza del quale non vi può essere reato senza l’offesa di un bene giuridico tutelato dall’ordinamento.
La Corte rimettente rileva, in proposito, come appaia definitivamente superata la tesi che individua il bene giuridico protetto dalle disposizioni penali della legge n. 75 del 1958 nel valore “paternalistico” della pubblica moralità, a favore di quella che lo identifica nella persona umana e nella sua libertà di scelta in campo sessuale: in sostanza, dunque, nella stessa libertà di autodeterminazione sessuale qualificabile come diritto inviolabile dell’uomo in base all’art. 2 Cost.
Del resto, all’iniziale collocazione dei reati in materia di prostituzione nel Titolo IX del Libro II del codice penale (dedicato ai delitti contro la moralità pubblica e il buon costume), ha fatto seguito, proprio con la legge n. 75 del 1958, l’esodo da tale partizione normativa, al quale si è poi aggiunto il «depauperamento» dello stesso Titolo IX operato dalla legge 15 febbraio 1996, n. 66 (Norme contro la violenza sessuale), che avrebbe sancito il «definitivo oscuramento» della tutela della morale pubblica e del buon costume nei reati sessuali, ora annoverati tra i delitti contro la libertà personale (Capo III del Titolo XII). Passaggio, questo, in qualche modo preannuciato dalla citata sentenza n. 561 del 1987 della Corte costituzionale.
La giurisprudenza di legittimità si sarebbe, d’altro canto, univocamente espressa in tale direzione. Essa avrebbe riconosciuto, infatti, che la legge n. 75 del 1958 tutela la libertà di determinazione della donna nel compimento di atti sessuali, evitando, con la minaccia della pena, che l’esercizio del meretricio possa essere frutto di scelta condizionata da forme di coazione o di sfruttamento (sono citate, in sequenza, Corte di cassazione, sezione terza penale, sentenza 8 giugno 2004-2 settembre 2004, n. 35776; sezioni unite penali, sentenza 19 dicembre 2013-14 aprile 2014, n. 16207; sezione terza penale, sentenza 22 settembre 2015-17 dicembre 2015, n. 49643).
Anche la Corte europea dei diritti dell’uomo, nella sentenza 11 settembre 2007, Tremblay contro Francia, ha d’altro canto ritenuto che la prostituzione deve essere considerata incompatibile con i diritti e la dignità della persona solo quando costituisca oggetto di costrizione.
In quest’ottica, tuttavia, le disposizioni incriminatrici censurate violerebbero il principio di offensività, posto che le condotte tanto di reclutamento quanto di favoreggiamento non solo non recano alcuna offesa alla libertà di autodeterminazione della persona che si prostituisce, ma addittura ne facilitano la piena attuazione. Se la escort sceglie liberamente di offrire sesso a pagamento, chi «le dà una mano» nella realizzazione di tale scelta «produce un vantaggio e non un danno allo stesso bene giuridico tutelato».
Né gioverebbe obiettare che la condotta ausiliatrice può rappresentare il primo passo verso lo sfruttamento economico del corpo della donna da parte di terzi. Lo sfruttamento della prostituzione costituisce, infatti, nell’articolazione della legge n. 75 del 1958, una fattispecie di reato autonoma rispetto a quelle di reclutamento e di favoreggiamento: e, anzi, proprio la pretesa di collegare l’offensività delle condotte incriminate alla loro supposta capacità di interferire con altre fattispecie penalmente rilevanti dimostrerebbe come esse non siano dotate, da sole, di «intrinseca offensività».
Egualmente inaccoglibile risulterebbe l’ulteriore tesi addotta a sostegno dell’offensività della condotta agevolatrice, basata sull’assunto che le sole condotte penalmente rilevanti sarebbero quelle dotate di rilevanza causale rispetto al concreto esercizio della prostituzione. Infatti, se per condotta agevolatrice causale si intende la prestazione di un ausilio che consenta l’attuazione della libertà di autodeterminazione sessuale della escort, che altrimenti non si sarebbe potuta esplicare, non vi sarebbe ragione per considerare penalmente rilevante la condotta stessa, rappresentando essa lo strumento più idoneo per la realizzazione dello stesso interesse protetto. Se, invece, per condotta ausiliatrice causale si intende quella che incide sul processo di formazione della volontà della escort, si ricade nella distinta ipotesi dell’induzione alla prostituzione, autonomamente punita dalla legge n. 75 del 1958.
Al fine di circoscrivere le condotte di agevolazione capaci di offendere il bene protetto non potrebbe farsi neppure ricorso all’«abusata» distinzione tra «favoreggiamento della prostituzione» e «favoreggiamento della prostituta», configurando come condotta agevolativa causale solo il primo. Tale distinzione si risolverebbe, infatti, in una forzatura concettuale, posto che ogni condotta di favoreggiamento può essere riguardata sia dal punto soggettivo, come aiuto alla prostituta, sia da quello oggettivo, come aiuto alla prostituzione. Per giunta, la distinzione in parola non corrisponderebbe neppure a quella tra agevolazione causale e non: favorire una prostituta ben potrebbe tradursi, infatti, in un ausilio causale (come nel caso della prostituta che abbia accettato un incontro sessuale in zona non servita da mezzi pubblici, solo perché il cliente si è offerto di riaccompagnarla presso «la postazione di lavoro»), così come un aiuto non causale potrebbe essere idoneo a favorire la prostituzione (come nel caso del terzo che riabiliti l’utenza telefonica cellulare della prostituta, rendendola rintracciabile dai clienti).
1.5.– Tali ultime considerazioni inducono la Corte rimettente a prospettare – limitatamente alla fattispecie del favoreggiamento della prostituzione – anche la violazione del principio di legalità enunciato dall’art. 25, secondo comma, Cost., nelle declinazioni della tassatività e della determinatezza.
Il problema non si porrebbe in rapporto alla fattispecie del reclutamento, in quanto la formulazione della relativa norma incriminatrice esigerebbe soltanto di “attualizzare” la nozione di «reclutamento», connessa storicamente alla volontà legislativa di eliminare lo sfruttamento della prostituzione esercitata nelle «case chiuse».
Per converso, la configurazione del favoreggiamento della prostituzione come reato a forma libera («chiunque in qualsiasi modo favorisca […] la prostituzione altrui»), senza che sia in alcun modo definita la nozione di favoreggiamento, diversamente da quanto è avvenuto per i reati di favoreggiamento personale e reale (artt. 378 e 379 cod. pen.) – scelta motivata dall’intento di garantire il più ampio spazio di tutela al bene protetto – produrrebbe la paradossale conseguenza di rendere necessaria una selezione delle condotte penalmente rilevanti non in ragione della loro conformità alla fattispecie astratta, ma in rapporto alla loro concreta capacità di offendere l’interesse protetto. Il che equivarrebbe al riconoscimento dell’inadeguatezza costituzionale della costruzione della fattispecie.
Tale inadeguatezza si apprezzerebbe con riguardo non tanto alla formula normativa «favorisca […] la prostituzione altrui», quanto piuttosto al «raddoppio d’indeterminatezza» di tale generica previsione conseguente all’utilizzazione dell’espressione «in qualsiasi modo», a fronte della quale «la sanzione penale pare davvero non conoscere limiti al suo spazio operativo».
Infruttuoso, per quanto detto, sarebbe il tentativo di superare il difetto di determinatezza della fattispecie a mezzo della distinzione, concettualmente scorretta, tra ausilio alla prostituzione e ausilio alla prostituta. Ove tale opzione interpretativa fosse recepita, si produrrebbe, peraltro, una «ancor più inaccettabile» violazione del principio di uguaglianza, di cui all’art. 3 Cost., poiché condotte «di pacifica idoneità ausiliativa» verrebbero arbitrariamente sottratte alla sanzione penale, diversamente da altre di pari efficacia.
2.– È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate.
Ad avviso dell’interveniente, il giudice a quo avrebbe sollevato le questioni al solo scopo di ottenere un avallo interpretativo. La Corte rimettente non avrebbe, in particolare, esperito il doveroso tentativo di fornire un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata, verificando se gli stessi argomenti utilizzati per sollevare la questione possano essere “specularmente” utilizzati per escludere dall’area di incidenza del precetto talune fattispecie concrete.
Nel merito, le questioni sarebbero, in ogni caso, infondate.
L’ordinanza di rimessione risulterebbe, infatti, inficiata da un errore di prospettiva, quanto all’individuazione del bene giuridico protetto, che il giudice rimettente riferisce all’intera legge n. 75 del 1958. Dall’esame della giurisprudenza di legittimità emergerebbe come, in realtà, la ratio di tutela delle previsioni in questione resti complessa, non esaurendosi nella sola protezione della libertà di determinazione della persona nella sfera sessuale, e come alle diverse fattispecie contemplate dalla citata legge, e dal suo art. 3 in particolare, siano sottesi beni giuridici non esattamente sovrapponibili. Il giudice a quo non avrebbe considerato, in specie, che il citato art. 3, nell’incriminare le cosiddette condotte parallele alla prostituzione, ha inteso proteggere la “dignità obiettiva” della persona che si prostituisce, rinvenendo in ciò la sua «ratio primaria».
La stessa sentenza della Corte di cassazione n. 49643 del 2015, richiamata dal rimettente, ha ritenuto, d’altro canto, manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, primo comma, numero 8), della legge n. 75 del 1958, in riferimento agli artt. 2, 13, 19, 21, 25 e 27 Cost., escludendo che il concetto di «agevolazione», nel quale si risolve la condotta di favoreggiamento della prostituzione, violi i principi di legalità, determinatezza e offensività, come pure che la disposizione incriminatrice contrasti con il principio di laicità dello Stato.
3.– Si è costituito G. T., imputato nel giudizio a quo, instando per l’accoglimento delle questioni.
3.1.– La parte osserva come, alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità, sia indubbio che il bene giuridico tutelato dalle disposizioni della legge n. 75 del 1958 vada identificato – conformemente a quanto assume la Corte rimettente – nella libertà di autodeterminazione sessuale, libertà ascrivibile al novero dei diritti fondamentali della persona umana, in forza dell’art. 2 Cost. Dovrebbe considerarsi, quindi, penalmente rilevante qualsiasi condotta che leda tale diritto, inducendo la donna a disporre in maniera non volontaria della propria sessualità.
Come ripetutamente affermato dalla Corte di cassazione, la donna che decida liberamente e spontaneamente di offrire prestazioni sessuali a pagamento opera una scelta legittima, stante la piena liceità giuridica della prostituzione. Nell’odierno contesto sociale, ben lontano da quello in cui è maturata la legge n. 75 del 1958, si assisterebbe non di rado all’effettuazione di libere scelte in tale direzione, dando luogo al fenomeno delle escort.
In simile situazione, la frizione tra le norme censurate e l’art. 2 Cost. risulterebbe evidente, posto che le prime incriminano condotte di terzi inidonee a incidere sulle scelte dalla donna, già operate in modo autonomo, e che si risolvono, quindi, in comportamenti meramente strumentali – e, anzi, di ausilio – rispetto all’estrinsecazione della libertà sessuale dell’interessata.
3.2.– Come rilevato nell’ordinanza di rimessione, il diritto in questione potrebbe essere inquadrato anche nell’ambito della libertà di iniziativa economica privata, tutelata dall’art. 41 Cost., in quanto la donna assumerebbe il ruolo di «imprenditore in forma individuale del sesso».
A tale conclusione sarebbero giunte, del resto, tanto la Corte di cassazione, che ha ravvisato nell’esercizio del meretricio, frutto di una scelta non condizionata da forme di coazione o di sfruttamento, un’attività del tutto libera e fonte di redditività tassabile; quanto la Corte di giustizia dell’Unione europea, secondo la quale la libera scelta di disporre in forma imprenditoriale del proprio corpo, non solo è lecita, ma è altresì qualificabile come «attività economic[a] svolt[a] in qualità di lavoro autonomo» (è citata la sentenza 20 novembre 2001, causa C-268/99, Jany e altri).
Risulterebbe, quindi, anche per questo verso palese l’incostituzionalità delle norme denunciate, mediante le quali il legislatore avrebbe inibito a livello penale forme di sostegno all’iniziativa economica in discorso.
3.3.– Parimente leso sarebbe il principio di offensività, alla luce del quale potrebbero assumere rilevanza penale solo le condotte idonee a ledere o a porre in pericolo il bene protetto, rappresentato, nel caso della legge n. 75 del 1958, dalla libertà di autodeterminazione sessuale della persona: attitudine che non avrebbero le condotte di reclutamento e di favoreggiamento che si collochino in un contesto nel quale la volontà della donna è già maturata.
Le condotte in questione non potrebbero essere, inoltre, tradotte esegeticamente in un «primo passo verso lo sfruttamento economico della prostituzione», così come si afferma nella sentenza di primo grado. In questo modo, infatti, da un lato verrebbe presupposta la futura interazione causale tra la volontà della donna, inizialmente libera, e la condotta dell’agente; dall’altro, si opererebbe una eccessiva anticipazione della reazione penale rispetto all’effettiva lesione o messa in pericolo del bene giuridico. Ciò, ferma restando la configurabilità delle autonome fattispecie dell’induzione e dello sfruttamento della prostituzione allorché ne sussistano concretamente i presupposti.
3.4.– La Corte rimettente avrebbe, per altro verso, tentato di fornire una lettura costituzionalmente orientata delle norme censurate, giungendo – condivisilmente – a constatarne l’impossibilità.
Del tutto condivisibili risulterebbero, in specie, le conclusioni del giudice a quo riguardo all’impossibilità di avallare la distinzione, operata dalla giurisprudenza, tra condotte penalmente rilevanti, e non, a seconda del carattere causale dell’intervento del terzo rispetto all’atto di prostituzione, posto che, nel caso delle escort, la causalità dell’intervento si traduce nel rispetto della volontà della «sex worker». Così come inaccettabile risulterebbe l’ulteriore distinzione tra favoreggiamento della prostituzione e favoreggiamento della prostituta: distinzione assolutamente oscura – non potendosi favorire l’una senza favorire l’altra – e priva di agganci nella generica previsionenormativa.
3.5.– In questa prospettiva, quella del favoreggiamento resterebbe una figura criminosa indefinita, la cui descrizione contrasterebbe con i principi di tassatività e determinatezza.
Il legislatore avrebbe consegnato all’interprete una «fattispecie onnivora», dai contorni vaghi e privi di capacità discretiva tra condotte agevolatrici in grado, o non in grado, di ledere o porre in pericolo il bene tutelato, rimettendo, così, all’arbitrio del giudice l’individuazione delle condotte incriminate.
L’irragionevole parificazione quoad poenam di situazioni oggettivamente e soggettivamente diverse si tradurrebbe, al tempo stesso, in una palese violazione dell’art. 3 Cost.
3.6.– La parte costituita sottolinea, da ultimo, come i più recenti sviluppi giurisprudenziali e legislativi siano orientati nel senso di una sempre crescente tutela dei diritti di libertà, al punto da riconoscere spazi di esplicazione del principio di autodeterminazione della persona persino con riferimento al bene supremo della vita (sono citate, al riguardo, la sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 16 ottobre 2007, n. 21748, e la legge 22 dicembre 2017, n. 219, recante «Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento»).
Ancor più pertinenti all’odierno thema decidendum risulterebbero, peraltro, altre espansioni dei diritti di libertà individuali, sempre ricollegabili all’art. 2 Cost., quali quelle connesse al progressivo riconoscimento della libertà di scelta in relazione all’identità sessuale e all’omosessualità, recentemente sfociato nella legge sulle «unioni civili». Non si comprenderebbe, quindi, perché ad analoghi approdi non debba pervenirsi anche con riguardo alla prostituzione volontaria.
4.– Si è costituito anche M. V., altro imputato nel giudizio a quo, chiedendo del pari l’accoglimento delle questioni.
4.1.– La parte osserva che l’obiettivo della legge n. 75 del 1958 era di tutelare delle donne che esercitavano la prostituzione nelle cosiddette case chiuse. Nel contesto sociale dell’epoca, la donna non poteva essere considerata totalmente libera di autodeterminarsi e poteva, quindi, ritenersi o presumersi sfruttata.
Nei sessant’anni trascorsi dall’entrata in vigore della legge molte cose sarebbero cambiate sul piano della parità dei diritti fra uomo e donna. Ma sarebbe profondamente cambiato anche il fenomeno della prostituzione. Quest’ultima non è più esercitata soltanto dalla donna, ma si è andata espandendo anche al genere maschile e a nuove figure, “ibride” dal punto di vista sessuale, quali i cosiddetti transgender. Inoltre, dagli anni ’70 dello scorso secolo si è iniziato a parlare non più di prostitute, ma di «sex workers» (ossia di lavoratori del sesso): fenomeno che è sfociato in documenti strutturati, quale la «Dichiarazione dei diritti dei/delle sex workers in Europa», firmata a Bruxelles nel 2005 da rappresentanti di organizzazioni aderenti a trenta Paesi.
Attualmente, la prostituzione non rappresenterebbe, dunque, un fenomeno unitario, dovendosi individuare, al suo interno, almeno tre «raggruppamenti generali»: la prostituzione «per costrizione», la prostituzione «per necessità» e la prostituzione «consapevole, volontaria e professionale», frutto di libera scelta del soggetto che decide di vendere il proprio corpo e le proprie abilità sessuali per denaro. Per lo più, si tratta di una prostituzione “di lusso” o agiata, esercitata nel chiuso «di private e talora sontuose dimore», proprie o del cliente, il quale versa un corrispettivo molto elevato.
È in quest’ultimo raggruppamento che si colloca il fenomeno delle escort: termine che identifica l’accompagnatore a pagamento, disponibile ad avere rapporti sessuali con il cliente. Figura totalmente inesistente all’epoca dell’emanazione della legge n. 75 del 1958.
Sotto diverso profilo, va considerato che, nel nostro ordinamento – come univocamente affermato dalla Corte di cassazione, sia civile, sia penale – la prostituzione – di là dagli apprezzamenti di ordine morale, dei quali il giudice, quale “osservatore laico”, dovrebbe peraltro disinteressarsi – costituisce una attività assolutamente lecita e non sanzionabile da parte dell’ordinamento. Lo stesso Stato italiano, tramite la sua giurisdizione tributaria, ha d’altra parte richiesto alle prostitute di “pagare le tasse”, sul presupposto che la prostituzione costituisca «una prestazione di servizi retribuita, che rientra nella nozione di attività economiche» (Corte di cassazione, sezione quinta civile, sentenza 13 maggio 2011, n. 10578).
Si assisterebbe, dunque, a una «“schizofrenia” giurisdizionale»: il giudice tributario pretende di tassare il reddito da meretricio al pari di quello delle altre attività lavorative autonome, in vista di un gettito fiscale; il giudice penale, invece, punisce chi, mediante condotte meramente agevolatrici, come il semplice reclutamento, facilita la produzione di detto reddito e del relativo gettito.
4.2.– Ciò posto, l’art. 3, primo comma, numero 4), della legge n. 75 del 1958, nella parte in cui punisce il reclutamento della prostituzione, verrebbe a porsi in palese contrasto con il diritto soggettivo alla libertà sessuale, garantito dall’art. 2 Cost.
Che la libertà sessuale costituisca un diritto fondamentale della persona sarebbe pacifico, essendo stato affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 561 del 1987. Essa è garantita, altresì, da norme sovranazionali, quali gli artt. 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848.
La libertà sessuale può essere intesa, d’altro canto, in due accezioni: in senso negativo, come diritto della persona a non essere sottoposta ad atti sessuali senza il suo libero consenso (diritto tutelato dal codice penale negli artt. 609-bis e seguenti); in senso positivo, come diritto del soggetto a porre in essere, anche a scopo di lucro, una qualsiasi pratica sessuale in modo autodeterminato e non lesivo di interessi altrui, valendosi, se del caso, dell’aiuto o dell’intermediazione di terzi, pure remunerandoli. E proprio in questa seconda accezione, di libertà positiva, si inquadrerebbe oggi la prostituzione libera e volontaria delle escort e quel che ruota attorno a tale fenomeno.
Alla luce di tali considerazioni, tutte le condotte agevolative della prostituzione dovrebbero essere considerate come non lesive della libera scelta della prostituta di offrire la propria sessualità in cambio di denaro. Il reclutatore – che, in base alla più recente interpretazione, è colui che si attiva al fine di collocare la prostituta nella disponibilità di chi intende avvalersi dell’attività di meretricio – si limita, infatti, a creare maggiori possibilità lavorative al libero professionista della prostituzione, senza incidere sul processo decisionale di quest’ultimo.
L’attuale quadro normativo sarebbe inficiato, per converso, dalla seguente antinomia: una libertà dichiarata a parole, ma scoraggiata e ostacolata «nei fatti e nel diritto», e trattata quindi in modo deteriore rispetto a quella di qualsiasi altro libero professionista, che, a differenza della escort, può lecitamente valersi di un procuratore d’affari.
4.3.– In quest’ottica, l’art. 3, primo comma, numero 4), della legge n. 75 del 1958 si rivelerebbe lesivo anche della libertà di iniziativa economica privata, garantita dall’art. 41 Cost.
La punibilità del reclutatore discriminerebbe, infatti, la prostituzione volontaria rispetto ad altre forme di lavoro autonomo, le quali possono avvalersi di strumenti organizzativi e pubblicitari, idonei ad agevolare i contatti professionali, senza ostacoli o deterrenti. La prostituta, al contrario, pur potendo esercitare liberamente la propria attività retribuita e produttiva di redditi tassabili, non può valersi di chi la “ingaggi”, la segnali o la pubblicizzi, perché, così facendo, lo renderebbe perseguibile penalmente.
Togliendo alle escort professioniste la possibilità di essere “ingaggiate”, come loro ambiscono per l’esercizio del loro lavoro, non si farebbe altro che spingerle a cadere vittime delle reti criminali della prostituzione “da strada”, realizzando così una paradossale eterogenesi dei fini del legislatore.
4.4.– L’attuale previsione sanzionatoria del reclutamento ai fini di prostituzione si porrebbe in contrasto anche con il principio di offensività.
Superando l’originaria impostazione, in base alla quale la legge n. 75 del 1958 doveva ritenersi posta a tutela della moralità pubblica e del buon costume, la Corte di cassazione avrebbe individuato – in particolare, con la sentenza n. 16207 del 2014 – il bene protetto nella sola libertà di autodeterminazione del soggetto protetto.
In questa prospettiva, la fattispecie sanzionatoria del reclutamento non tutelerebbe alcun bene giuridico, giacché la condotta del reclutatore non inciderebbe causalmente sulla scelta del soggetto di fare mercimonio della propria sessualità, limitandosi a facilitare l’attuazione di tale libera scelta.
Al riguardo, sarebbe significativa la circostanza che, nel giudizio a quo, il giudice di primo grado, pur respingendo l’eccezione di illegittimità costituzionale formulata dai difensori, abbia negato alle escort il risarcimento del danno chiesto con la costituzione di parte civile, rilevando come nessuna conseguenza negativa sulla loro sfera psichica, emotiva o privata fosse derivata dai fatti oggetto di giudizio. Anzi, dall’istruttoria dibattimentale era emerso chiaramente come fossero le stesse escort a chiedere agli imputati di essere ingaggiate, manifestandosi entusiaste per l’«irripetibile opportunità lavorativa» loro offerta, foriera anche di vantaggi indiretti.
4.5.– La formulazione testuale dell’art. 3, primo comma, numero 4), della legge n. 75 del 1958 apparirebbe, infine, lesiva dei principi di tassatività e determinatezza.
La disposizione non consentirebbe, infatti, di individuare con sufficiente precisione le condotte penalmente sanzionate, avvalendosi di una «fraseologia tanto enfatica quanto generica» («chiunque recluti una persona al fine di farle esercitare la prostituzione»).
In questo modo, il legislatore sarebbe venuto meno all’obbligo di delineare con precisione la fattispecie di reato, così da delimitare l’ambito di discrezionalità dell’autorità giudiziaria e da offrire alla conoscenza preventiva dei consociati un quadro normativo certo e ben definito, idoneo ad orientare consapevolmente le loro azioni. In presenza di una norma incriminatrice così vaga, come quella sul reclutamento, l’ermeneutica del giudice degenererebbe in una vietata attività creativa di diritto, in spregio delle garanzie di legalità dei cittadini.
Anche il legislatore avrebbe avvertito, d’altra parte, l’esigenza di modificare la legge n. 75 del 1958, senza tuttavia intervenire con una riforma organica. Di recente, infatti, il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città), convertito, con modificazioni, in legge 18 aprile 2017, n. 48, avrebbe indirettamente operato una netta distinzione tra la “prostituzione da strada”, che nella quasi totalità dei casi avviene mediante costrizione, e quella volontaria esercitata in appartamenti, sulla quale il decreto nulla ha disposto. L’assimilazione dei due fenomeni, divenuta ormai intollerabile, permarrebbe, tuttavia, nel trattamento delle fattispecie agevolative della prostituzione.
5.– Sono intervenute nel giudizio di legittimità costituzionale l’Associazione Rete per la Parità, l’Associazione Donne in quota, l’Associazione Coordinamento italiano della Lobby Europea delle Donne/Lef-Italia, l’Associazione Salute Donna, l’Associazione UDI (Unione Donne in Italia), l’Associazione Resistenza Femminista e l’Associazione IROKO ONLUS, nonché – con distinto atto – l’Associazione Differenza Donna Onlus, le quali tutte hanno chiesto che le questioni siano dichiarate infondate.
6.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria, insistendo affinché le questioni siano dichiarate inammissibili, ovvero infondate nel merito.
Al profilo di inammissibilità già dedotto nell’atto di intervento, connesso al fatto che il giudice a quo avrebbe richiesto un avallo interpretativo e omesso di tentare una interpretazione costituzionalmente orientata, l’Avvocatura generale dello Stato aggiunge quello collegato alla discrezionalità del legislatore in materia di individuazione dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni loro applicabili: discrezionalità il cui esercizio è suscettibile di sindacato in sede di legittimità costituzionale solo ove trasmodi nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio.
Nel merito, quanto alla denunciata violazione dell’art. 2 Cost., la difesa dello Stato rileva come la giurisprudenza più recente, tanto di legittimità (Corte di cassazione, sezione terza penale, sentenza 17 novembre 2017-30 marzo 2018, n. 14593), quanto di merito (Corte di appello di Milano, sentenza 7 maggio 2018-16 luglio 2018, n. 3176) – al pari, peraltro, della stessa Corte costituzionale, già nella sentenza n. 44 del 1964 – rinvengano il bene giuridico protetto dalla legge n. 75 del 1958 anche nella dignità delle persone che si prostituiscono, per difenderle contro lo sfruttamento e la strumentalizzazione da parte di terzi. In un ordinamento democratico e pluralista la libertà di disporre della propria sessualità non potrebbe spingersi, in effetti, sino al punto di incidere sulla stessa dignità della persona umana. Né sarebbe condivisibile la distinzione tra la dignità in senso oggettivo – intesa come un qualcosa di esterno alla volontà del soggetto e derivante da parametri di tipo sociale e morale desumibili dall’opinione collettiva o dalle norme di cultura di una certa società – e la dignità in senso soggettivo, in base alla quale ciascuna persona capace di autodeterminarsi avrebbe un “suo” concetto di dignità, diverso da soggetto a soggetto. Alla luce della posizione di preminenza che la dignità assume fra i beni protetti dalla Costituzione, sarebbe più corretto ritenere che si tratti di un «valore oggettivo e inderogabile da preservare».
Insussistente sarebbe anche la denunciata violazione dell’art. 41 Cost., poiché la libertà del singolo di perseguire il profitto è tutelata solo a condizione che non comprometta altri valori che la Costituzione considera preminenti, tra i quali anzitutto – per l’appunto – quello della dignità umana.
Come rilevato, d’altro canto, dalla citata sentenza della Corte d’appello di Milano in rapporto a una fattispecie concreta analoga a quella oggetto del giudizio principale, una volta individuato il bene giuridico protetto nella dignità della persona umana, non sarebbe ravvisabile alcuna violazione del principio di offensività “in astratto”, inteso, cioè, come precetto rivolto al legislatore, impegnandolo a costruire fattispecie che implichino la lesione o la messa in pericolo dell’interesse protetto. Le norme incriminatrici in questione perseguono, infatti, lo scopo di impedire che le persone dedite alla prostituzione vengano strumentalizzate, reclutate e indotte, comunque sia, alla loro attività.
7.– Anche G. T. ha depositato memoria, insistendo nelle conclusioni formulate in sede di costituzione.
7.1.– La parte costituita contesta la fondatezza dell’eccezione di inammissibilità per omessa sperimentazione dell’interpretazione conforme, formulata dall’Avvocatura dello Stato, rilevando come, a partire dalla sentenza n. 221 del 2015, la Corte costituzionale abbia “depotenziato” il relativo onere, reputando sufficiente, ai fini dell’ammissibilità della questione, che il giudice a quo abbia consapevolmente escluso la possibilità di pervenire a una lettura della norma costituzionalmente adeguata.
Peraltro, anche ad ammettere che la Corte rimettente non abbia preso in considerazione in modo espresso una simile eventualità, si tratterebbe di una mancanza «del tutto formale». Il “diritto vivente” in materia di reclutamento e favoreggiamento della prostituzione sarebbe, infatti, «graniticamente fermo» nell’escludere ogni rilevanza al consenso della persona offesa, ossia alla libera scelta della persona che si prostituisce. A fronte di una posizione così consolidata, espressa dalla totalità delle pronunce giurisprudenziali sia di legittimità, sia di merito, l’eventuale interpretazione evolutiva e costituzionalmente conforme del giudice a quo avrebbe avuto «un impatto episodico ed effimero», portando poi, verosimilmente, «ad una condanna finale dell’imputato».
7.2.– Nel merito, la medesima parte costituita rileva come – contrariamente a quanto sostiene la difesa dello Stato – la sentenza n. 35776 del 2004 della Corte di cassazione abbia segnato una svolta nella giurisprudenza in tema di individuazione dell’interesse protetto dalle disposizioni penali della legge n. 75 del 1958, con lo spostamento dell’asse della tutela da beni giuridici statali, o comunque sia pubblicistici e collettivi, quale la moralità pubblica, a beni individuali della persona, quale la dignità e la libertà di autodeterminazione in materia sessuale. Nella cornice di questo indirizzo, seguito anche da pronunce successive – come la sentenza n. 49643 del 2015 – il riferimento alla «dignità» non potrebbe essere inteso che in senso soggettivo, proprio perché tale concetto viene accostato a quello di «libertà» della persona che si prostituisce.
È ben vero, per altro verso, che la citata sentenza n. 49643 del 2015 ha ritenuto manifestamente infondate le eccezioni di incostituzionalità della fattispecie del favoreggiamento della prostituzione. Le argomentazioni al riguardo addotte dalla Cassazione non sarebbero, tuttavia, affatto persuasive.
Insuscettibile di avallo sarebbe, in specie, l’affermazione per cui il principio di determinatezza non potrebbe dirsi violato solo perché «la norma penale manchi di definizioni precise che delineino preventivamente i confini dell’illecito», potendosi a ciò facilmente rimediare tramite una interpretazione costituzionalmente orientata, così come sarebbe avvenuto in rapporto alla fattispecie che qui interessa. Il ragionamento sarebbe chiaramente scorretto, non potendosi legittimare la mancanza di definizioni precise in una disposizione penale rinviando alla giurisprudenza per delinearne le fattezze a mezzo di interpretazioni costituzionalmente orientate. D’altronde, le interpretazioni «offensivizzanti» prospettate dalla giurisprudenza negli ultimi anni (quale quella basata sulla distinzione tra aiuto alla prostituzione e aiuto alla prostituta) non avrebbero affatto risolto i problemi indotti dalla «immane incertezza» della norma incriminatrice, ma avrebbero anzi accresciuto la confusione, tanto che su molti casi specifici si riscontrerebbero contrasti interpretativi, con diverso trattamento di fatti analoghi o addirittura identici.
Sotto altro profilo, la citata pronuncia della Corte di cassazione – pur individuando correttamente il bene protetto nella libertà di autodeterminazione della prostituta – avrebbe escluso la violazione del principio di offensività sulla base di un artificio argomentativo: quello per cui l’agevolazione della prostituzione, anche nel caso di prostitute “per libera scelta”, costituirebbe «il primo passo verso lo sfruttamento economico del corpo della prostituta». Soluzione che implicherebbe una «esagerata anticipazione della tutela» penale a uno stadio ancora precedente a quello del semplice pericolo per il bene tutelato. Lo sfruttamento della prostituta “per libera scelta” – se mai dovesse verificarsi in futuro – non sarebbe certamente legato da un rapporto giuridicamente rilevante con una condotta di «semplice e innocua agevolazione».
7.3.– Una particolare attenzione meriterebbe l’affermazione, contenuta nell’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, stando alla quale la legge n. 75 del 1958 proteggerebbe la «dignità oggettiva» della persona che si prostituisce.
L’individuazione in tale valore del bene protetto dalle incriminazioni di settore – repentinamente operata, in effetti, dalle «ultimissime» decisioni giurisprudenziali – rappresenterebbe un tentativo per eludere le conseguenze del rilevato spostamento dell’asse della tutela dalla moralità pubblica al bene privatistico della libertà di autodeterminazione: impostazione che non potrebbe non imporre la dichiarazione di incostituzionalità delle fattispecie del reclutamento e del favoreggiamento, ovvero la loro reinterpretazione nel senso di dare rilievo, come fattore di esclusione la punibilità, al consenso dell’avente diritto (nella specie, la prostituta per libera scelta). Surrogando, come obiettivo di tutela, la libertà di autodeterminazione della prostituta con la dignità oggettiva della stessa, si ottiene, infatti, il risultato di escludere la disponibilità del bene protetto in capo alla prostituta, così da legittimare la repressione penale del reclutamento e del favoreggiamento anche nei confronti di prostitute per libera scelta.
La concezione della dignità maggiormente rispondente alle esigenze costituzionali sarebbe, tuttavia, quella soggettiva. Il diritto penale, se usato per tutelare una dignità “oggettiva” imposta al singolo dall’alto, contro la sua libertà di autodeterminazione, si trasformerebbe, infatti, in uno strumento oppressivo e autoritario. In realtà, dietro a pretese concezioni oggettive e invalicabili della dignità umana si nasconderebbero intenti moralistici, che sfociano in un “paternalismo morale” inaccettabile come giustificazione di una norma incriminatrice.
8.– Pure M. V. ha depositato memoria, insistendo affinché le questioni siano accolte.
8.1.– La parte osserva che la legge n. 75 del 1958, nella temperie storica dell’epoca, ha riconosciuto bensì la libertà della donna di fare commercio del proprio corpo, ma «con molte riserve etico-religiose»: dunque, ha inteso scoraggiare l’esercizio della prostituzione punendo non solo – com’era giusto – lo sfruttamento, ma anche le condotte di semplice aiuto.
Oggi, sessant’anni dopo, molte donne eserciterebbero l’attività di escort volontariamente e senza costrizione alcuna, come vere e proprie libere professioniste: sarebbe giusto, pertanto, che il suddetto scoraggiamento – dovuto a pregiudizi morali – cessi e che sia consentito anche a loro avere «un proprio staff organizzativo». Del resto, anche le modelle, le spogliarelliste e alcune attrici, come le “porno dive”, in qualche modo fanno commercio del proprio corpo, senza che chi ne agevola le attività venga punito.
La parte reputa, altresì, particolarmente significativa la decisione recentemente assunta dalla Corte costituzionale in ordine alla fattispecie dell’aiuto al suicidio (ordinanza n. 207 del 2018), nella quale si riconosce che il malato che versi in determinate condizioni ha il diritto di decidere come morire e anche di farsi aiutare in ciò: dovendosi, al riguardo, tener conto di specifiche situazioni, inimmaginabili all’epoca in cui la norma incriminatrice dell’istigazione o aiuto al suicidio fu introdotta. Ma, se deve ritenersi legittimo lasciare alla libertà individuale la scelta di disporre della propria vita in modo estremo e irreversibile, a maggior ragione dovrebbe riconoscersi la possibilità di disporre in modo transitorio del proprio corpo, destinandolo al piacere sessuale altrui per un corrispettivo.
8.2.– Anche M. V. contesta, poi, la fondatezza dell’eccezione di inammissibilità delle questioni per omessa sperimentazione dell’interpretazione conforme, formulata dall’Avvocatura dello Stato.
L’interpretazione conforme non sarebbe, infatti, possibile, in quanto si risolverebbe nella disapplicazione del testo normativo. Il giudice a quo è inoltre esonerato dal tentativo di interpretazione conforme in presenza di un diritto vivente di segno contrario: e, nella specie, il diritto vivente formatosi sul favoreggiamento avrebbe tentato di adeguare tale figura di reato alle mutate esigenze di tutela, ma elaborando distinzioni inutilizzabili perché troppo incerte e inadatte a dare attuazione al principio di offensività, oltre che a risolvere i problemi di indeterminatezza della fattispecie.
Quanto al merito delle difese del Presidente del Consiglio dei ministri, la parte privata ribadisce, in particolare, che la Corte di giustizia, nella sentenza 20 novembre 2001, causa C-268/99, Jany e altri, ha dato mostra di considerare la prostituzione «un lavoro come un altro», inquadrabile nella categoria delle libere professioni, tanto da garantire a chi lo esercita il diritto di poterlo svolgere in ogni Paese europeo in base al principio della libera circolazione dei lavoratori.
Conseguentemente, sarebbe mutato anche il concetto di «dignità». Il diritto penale potrebbe tutelare la dignità solo in senso soggettivo, e non oggettivo, non potendosi sottoporre a pena un comportamento solo perché considerato poco dignitoso dalla maggioranza della popolazione, ovvero in base alla “morale di Stato”, a meno di voler far «rivivere il tramontato Stato etico d’infausta memoria».
9.– Hanno depositato memoria anche l’Associazione Rete per la Parità, l’Associazione Donne in quota, l’Associazione Coordinamento italiano della Lobby Europea delle Donne/Lef-Italia, l’Associazione Salute Donna, l’Associazione UDI (Unione Donne in Italia), l’Associazione Resistenza Femminista e l’Associazione IROKO ONLUS, eccependo l’inammissibilità delle questioni, in quanto intese a chiedere un intervento che rientra nella discrezionalità del legislatore, e sviluppando ulteriormente, nel merito, le critiche all’impianto argomentativo dell’ordinanza di rimessione formulate con l’atto di intervento.
10.– Con ordinanza pronunciata all’udienza pubblica del 5 marzo 2019 questa Corte ha dichiarato, peraltro, inammissibili gli interventi ad opponendum delle Associazioni ora indicate e quello dell’Associazione Differenza Donna Onlus.
Considerato in diritto
1.– La Corte d’appello di Bari dubita della legittimità costituzionale dell’art. 3, primo comma, numeri 4), prima parte, e 8), della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui), «nella parte in cui configura come illecito penale il reclutamento ed il favoreggiamento della prostituzione volontariamente e consapevolmente esercitata».
La Corte rimettente muove dal rilievo che, nell’attuale contesto storico, la prostituzione non è un fenomeno unitario. Accanto alla prostituzione “coattiva” e a quella “per bisogno”, vi sarebbe, infatti, una prostituzione per scelta totalmente libera e volontaria, la quale troverebbe espressione paradigmatica nella figura della escort (intendendosi per tale l’accompagnatrice retribuita, disponibile anche a prestazioni sessuali): figura ignota all’epoca dell’approvazione della legge n. 75 del 1958.
Su tale premessa, la Corte pugliese assume che la scelta di offrire prestazioni sessuali verso corrispettivo costituirebbe una forma di estrinsecazione della libertà di autodeterminazione sessuale, garantita dall’art. 2 della Costituzione quale diritto inviolabile della persona umana. Tale libertà, di natura intrinsecamente “relazionale”, risulterebbe compromessa da disposizioni che sanzionino penalmente attività di terzi che – senza incidere sull’autodeterminazione della persona che si prostituisce – si limitino a mettere in contatto quest’ultima con i clienti (come nel caso del reclutamento) o a rendere più comodo l’esercizio della sua attività (come nell’ipotesi del favoreggiamento).
Risulterebbe con ciò violata anche la libertà di iniziativa economica privata, tutelata dall’art. 41 Cost., della quale il volontario esercizio della prostituzione costituirebbe pure espressione, in quanto attività normalmente professionale svolta a fine di profitto. Precludendo, con la minaccia della pena, forme di supporto all’iniziativa, quali quelle dell’intermediazione e dell’agevolazione, le norme denunciate priverebbero l’attività economica in questione della possibilità di svilupparsi al pari di ogni altra iniziativa imprenditoriale.
Le norme censurate si porrebbero in contrasto, ancora, con il principio di necessaria offensività del reato, desumibile dagli artt. 13, 25, secondo comma, e 27 Cost. Secondo la giurisprudenza di legittimità più recente, infatti, il bene protetto dalle disposizioni penali della legge n. 75 del 1958 andrebbe identificato, non già nel valore “paternalistico” e anacronistico della morale pubblica e del buon costume, ma proprio nella libera autodeterminazione della persona che si prostituisce. In questa prospettiva, tuttavia, le condotte di reclutamento e di favoreggiamento della prostituzione liberamente esercitata risulterebbero del tutto inoffensive: il “reclutatore” e il “favoreggiatore” si limiterebbero, infatti, ad agevolare la realizzazione della scelta dell’interessata, producendo, così, un vantaggio e non un danno per lo stesso interesse tutelato.
Una conclusiva questione investe la sola fattispecie del favoreggiamento, che la Corte rimettente denuncia come lesiva dei principi di tassatività e determinatezza dell’illecito penale, ricavabili dall’art. 25, secondo comma, Cost. La formula descrittiva della condotta incriminata – «chiunque, in qualsiasi modo, favorisca […] la prostituzione altrui» – risulterebbe, infatti, totalmente generica, rimettendo al giudice il compito di individuare, nella infinita gamma dei comportamenti riconducibili alla fattispecie astratta, quelli lesivi dell’interesse protetto.
I criteri elaborati dalla giurisprudenza allo scopo non sarebbero, d’altra parte, affatto valsi a colmare la carenza di precisione del precetto, ma avrebbero anzi generato ulteriori incertezze. Il discorso varrebbe, in modo particolare, per la distinzione giurisprudenziale tra favoreggiamento della prostituzione (punibile) e favoreggiamento della persona dedita alla prostituzione (non punibile): distinzione da ritenere concettualmente scorretta e che finirebbe per generare disparità di trattamento lesive del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.).
2.– In via preliminare, va rilevato che non possono essere prese in esame le deduzioni svolte dalla parte costituita M. V., intese a dimostrare che anche la norma incriminatrice del reclutamento ai fini dell’esercizio della prostituzione, di cui all’art. 3, primo comma, numero 4), prima parte, della legge n. 75 del 1958, è carente sul piano della tassatività e della determinatezza.
L’ordinanza di rimessione è, infatti, univoca nel limitare la censura di violazione dei principi di tassatività e determinatezza alla sola ipotesi del favoreggiamento, escludendo espressamente che analogo problema di costituzionalità si ponga in rapporto alla fattispecie del reclutamento (la cui descrizione normativa esigerebbe soltanto di “attualizzare” la nozione di «reclutamento», connessa storicamente alla volontà legislativa di eliminare lo sfruttamento della prostituzione esercitata nelle «case chiuse»).
Vale, dunque, il principio, costantemente affermato da questa Corte, per cui l’oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione: con la conseguenza che non possono essere presi in considerazione ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia eccepiti, ma non fatti propri dal giudice a quo, sia volti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze (ex plurimis, sentenze n. 194, n. 161, n. 12 e n. 4 del 2018 e n. 29 del 2017).
3.– L’Avvocatura generale dello Stato ha eccepito l’inammissibilità delle questioni sotto due distinti profili.
3.1.– Secondo la difesa dello Stato, il giudice a quo avrebbe omesso, anzitutto, di esperire il doveroso tentativo di interpretazione conforme a Costituzione delle disposizioni censurate, sollevando le questioni al solo scopo di ottenere un avallo interpretativo.
L’eccezione è infondata.
L’ipotetica interpretazione adeguatrice cui allude l’Avvocatura dello Stato, senza peraltro specificarne i contenuti, dovrebbe evidentemente consistere nel ritenere che il reclutamento e il favoreggiamento della prostituzione restino, già ora, esenti da pena allorché la persona reclutata o favorita abbia liberamente scelto di prostituirsi. Ciò, o perché si tratterebbe di condotte non conformi alla fattispecie legale, ovvero, eventualmente, in ragione dell’operatività della scriminante del consenso dell’avente diritto (art. 50 del codice penale).
Entrambe le soluzioni ermeneutiche si pongono, tuttavia, in frontale contrasto con il diritto vivente. La giurisprudenza di legittimità non ha mai dubitato, infatti, che le incriminazioni in esame trovino applicazione a prescindere dall’atteggiamento psicologico della persona che si prostituisce e dal suo eventuale pieno consenso al compimento degli atti di meretricio (in questo senso, espressamente, da ultimo, Corte di cassazione, sezione terza penale, sentenze 17 novembre 2017-30 marzo 2018, n. 14593 e 19 luglio 2017-7 febbraio 2018, n. 5768). Conclusione che appare, peraltro, in linea non soltanto con l’indifferenziato tenore letterale delle previsioni punitive, ma anche – come si avrà presto modo di verificare – con la logica stessa del modello di intervento adottato dalla legge n. 75 del 1958.
Non si può, pertanto, rimproverare alla Corte rimettente di non essersi espressamente interrogata sulla praticabilità di alternative ermeneutiche, che risulterebbero chiaramente eccentriche rispetto al modo in cui le disposizioni censurate “vivono” da sessant’anni. Per costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, in presenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato, il giudice a quo, se pure è libero di non uniformarvisi e di proporre una sua diversa esegesi, ha, alternativamente, la facoltà di assumere l’interpretazione censurata in termini di «diritto vivente» e di richiederne su tale presupposto il controllo di compatibilità con i parametri costituzionali (ex plurimis, sentenze n. 39 del 2018, n. 259 del 2017 e n. 200 del 2016; ordinanza n. 201 del 2015). Ciò, senza che gli si possa addebitare di non aver seguito altra interpretazione, più aderente ai parametri stessi, sussistendo tale onere solo in assenza di un contrario diritto vivente (tra le altre, sentenze n. 122 del 2017 e n. 11 del 2015): nell’ipotesi considerata, infatti, «la norma vive ormai nell’ordinamento in modo così radicato che è difficilmente ipotizzabile una modifica del sistema senza l’intervento del legislatore o [della] Corte» (tra le altre, sentenza n. 191 del 2016; in senso analogo, ordinanza n. 207 del 2018).
3.2.– L’altra eccezione di inammissibilità, formulata dell’Avvocatura dello Stato nella memoria, fa leva sull’ampia discrezionalità che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, compete al legislatore in tema di individuazione dei fatti punibili.
Essa attiene, peraltro, più propriamente al merito delle questioni.
4.– Quanto al merito, l’approccio al thema decidendum non può prescindere da una preliminare ricognizione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
4.1.– Il fenomeno della prostituzione – vocabolo che designa, in via di prima approssimazione, l’effettuazione di prestazioni sessuali verso corrispettivo, di norma in modo abituale e indiscriminato (senza, cioè, una previa limitazione a specifici partner) – rappresenta un tema fra i più problematici per il legislatore penale. Il problema non riguarda, ovviamente, la prostituzione “forzata” o la tratta a fini di sfruttamento sessuale: ipotesi nelle quali è l’esigenza di tutela della persona a reclamare in modo evidente e indiscutibile l’intervento punitivo. Ma quando si tratti della prostituzione volontaria, l’analisi storico-comparatistica è quanto mai restia a esprimere delle costanti, offrendo, nei tempi e nei luoghi, una amplissima gamma di risposte differenziate circa l’an e il quomodo dell’impiego della sanzione penale.
Al fondo della varietà di soluzioni normative, si colloca, peraltro, la preliminare opzione tra due visioni alternative.
In base alla prima, la prostituzione andrebbe riguardata come una scelta attinente all’autodeterminazione in materia sessuale dell’individuo, che dà luogo a un’attività economica legale. L’ordinamento dovrebbe, quindi, lasciare gli individui tendenzialmente liberi di praticare la prostituzione, di fruire del servizio sessuale e di agevolarlo. Si tratterebbe, semmai, solo di regolare opportunamente l’esercizio dell’attività, onde far fronte ai “pericoli” in essa insiti, analogamente a quanto avviene per tutte le attività economiche che comportino “rischi consentiti” dall’ordinamento (cosiddetto modello regolamentarista).
Nella seconda prospettiva, per converso, la prostituzione costituirebbe un fenomeno da contrastare, anche penalmente, in ragione delle sue ricadute negative sul piano individuale e sociale. Tali ricadute si apprezzerebbero su una pluralità di versanti: quello dei diritti fondamentali dei soggetti vulnerabili; quello della dignità umana (intesa in una accezione oggettiva, ossia come principio che si impone a prescindere dalla volontà e dalle convinzioni del singolo individuo); quello della salute, individuale e collettiva (non soltanto in rapporto al pericolo di diffusione di malattie trasmissibili sessualmente, ma anche in relazione ai maggiori rischi di dipendenza da droga e alcol, nonché di traumi fisici e psicologici, depressione e disturbi mentali, cui è esposta la persona che si prostituisce); quello, infine, dell’ordine pubblico (tenuto conto delle attività illecite che frequentemente si associano alla prostituzione, quali, ad esempio, oltre alla tratta di persone, il traffico di stupefacenti e il crimine organizzato).
In quest’ottica, la prostituzione viene quindi collocata nell’ambito di una disciplina “di sfavore” variamente calibrata, secondo chi si decida di punire: entrambe le parti del mercimonio sessuale (persona dedita alla prostituzione e cliente: cosiddetto modello proibizionista, adottato, ad esempio, negli Stati Uniti, con alcune eccezioni); ovvero una sola di esse (la quale nelle soluzioni più recenti si identifica nel cliente: cosiddetto modello neo-proibizionista); ovvero, ancora, soltanto le cosiddette condotte parallele alla prostituzione, ossia i comportamenti dei terzi che entrano in relazione con questa, inducendo la persona a esercitare tale attività, ovvero favorendola o traendone utili (cosiddetto modello abolizionista).
4.2.– La disciplina italiana della materia anteriore alla legge n. 75 del 1958 si ispirava al modello, di origine francese, del cosiddetto regolamentarismo classico (per distinguerlo dal regolamentarismo contemporaneo, di cui si dirà più avanti), basato sul sistema delle «case di tolleranza» (maisons de tolérance).
L’idea di fondo ad esso sottesa è che la prostituzione rappresenti un “male necessario”, non eliminabile, ma suscettibile e meritevole di essere regolato a fini di tutela dell’ordine pubblico e della salute (idea riflessa anche nel riferimento alla «tolleranza», che compare nel nomen delle case di prostituzione). In questo modello, la prostituzione viene quindi concepita come un’attività sottoposta a controllo di polizia, subordinata al rilascio di un permesso alla singola prostituta e di una licenza per l’esercizio di gruppo, che deve avvenire in appositi edifici rispondenti a una serie di requisiti.
Nel nostro ordinamento, la relativa regolamentazione – particolarmente rigida e capillare – era racchiusa nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (artt. 190 e seguenti del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante «Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza») e nel relativo regolamento (artt. 345 e seguenti del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante «Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza»). L’esercizio abituale della prostituzione era consentito solo nei locali dichiarati di meretricio dall’autorità di pubblica sicurezza, controllati dal punto di vista sanitario, aventi particolari caratteristiche (una sola uscita, persiane sempre chiuse), soggetti a specifici orari di apertura e sui quali lo Stato riscuoteva regolari imposte; fuori dalle case di prostituzione, l’attività poteva essere esercitata solo in sede non fissa, costituendo reato il meretricio in luogo chiuso non preventivamente autorizzato; le prostitute erano schedate in un apposito registro, munite di un libretto personale e sottoposte a visite mediche obbligatorie.
In tale cornice, la tutela penale aveva un ambito sensibilmente più ristretto rispetto all’attuale. La materia era disciplinata nel Titolo XI del Libro II del codice penale, dedicato ai «delitti contro la moralità pubblica e il buon costume». Esclusa la punibilità della prostituzione in sé, nel codice Rocco esistevano ovviamente fattispecie incriminatrici contro la prostituzione forzata: ma le “condotte parallele” alla prostituzione volontaria – quali l’istigazione, il favoreggiamento e lo sfruttamento – costituivano reato solo in presenza di particolari condizioni, legate segnatamente, quanto alle prime due ipotesi (istigazione e favoreggiamento), alla qualità dei soggetti passivi (minorenni, persone in stato di infermità o deficienza psichica, stretti congiunti dell’autore del fatto: artt. 531 e 532 cod. pen.) e, quanto alla terza (sfruttamento), alla circostanza che fosse posto in essere un vero e proprio “sistema di vita” di tipo parassitario in danno della persona dedita alla prostituzione (così venendo ordinariamente inteso dalla giurisprudenza il concetto di farsi «mantenere» da una prostituta, evocato dall’art. 534 cod. pen.).
Un simile regime si era rivelato, peraltro, largamente insoddisfacente. Pur riconoscendo una parvenza di legittimità all’operato delle donne che si prostituivano, esso non si proponeva, in ultima analisi, di tutelarle. Dietro la patina di tolleranza, si celava, in effetti, una legislazione orientata alla “ghettizzazione”: confinate all’interno delle «case chiuse», schedate e sottoposte a trattamenti sanitari obbligatori, le prostitute si trovavano costrette, di fatto, ad esercitare la loro attività in condizioni di avvilimento e degrado, nonché in situazione di sfruttamento e di sottomissione al tenutario della “casa”.
4.3.– Nel frattempo, si era peraltro fatto strada in ambito europeo un nuovo modello di disciplina della prostituzione, originato da un movimento sorto in Gran Bretagna: il cosiddetto abolizionismo.
Il suo postulato di partenza è che la prostituzione costituisca una attività lesiva della dignità delle persone che la esercitano, le quali non avrebbero verosimilmente operato una simile scelta in diverse e più favorevoli condizioni economiche e sociali. Lo Stato non dovrebbe, pertanto, regolare tale attività: meno che mai, poi, prevedendo misure, quali le case di prostituzione e gli obblighi di visita medica, che si risolvano, di fatto, in limitazioni della libertà personale del soggetto che si prostituisce.
Nel lungo termine, la prostituzione andrebbe piuttosto eliminata. A questo risultato non si dovrebbe giungere, però, punendo la persona dedita alla prostituzione, perché in tal modo si finirebbe per colpire due volte quelle che sono in realtà vittime del sistema sociale; e neppure punendo il cliente, perché così si scaricherebbe sul semplice fruitore della prestazione una responsabilità della quale dovrebbe farsi carico lo Stato. L’obiettivo dovrebbe essere conseguito invece, da un lato, rimovendo le cause sociali della prostituzione; dall’altro, reprimendo severamente le attività ad essa collegate – quali l’induzione, il lenocinio, lo sfruttamento o anche il semplice favoreggiamento (le “condotte parallele”) – così da non consentire alla prostituzione di svilupparsi e di proliferare. Idee, queste, che hanno trovato una significativa eco nella Convenzione per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 dicembre 1949 e aperta alla firma a Lake Success-New York il 21 marzo 1950, alla quale l’Italia ha aderito il 18 gennaio 1980, depositando il relativo strumento sulla base dell’autorizzazione rilasciata con legge 23 novembre 1966, n. 1173.
Nel nostro Paese, l’adeguamento ai principi abolizionisti ha avuto luogo con la legge n. 75 del 1958 (cosiddetta legge Merlin, dal nome della proponente): legge il cui titolo recita significativamente «Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui».
La riforma muta radicalmente la prospettiva del modello preesistente. Di là dalle motivazioni di ordine più propriamente etico e morale (delle quali pure i lavori parlamentari recano ampia traccia), si ritiene fondamentalmente, in linea con i ricordati principi abolizionisti, che la scelta di esercitare la prostituzione trovi normalmente la sua matrice in una condizione di vulnerabilità, legata a cause individuali e sociali (quali «la distruzione della vita di famiglia, l’insufficienza dell’educazione, il bisogno», «i rischi speciali inerenti a certe professioni» o il «quadro ambientale» di moralità degradata). La persona che vende prestazioni sessuali è, dunque, potenzialmente una vittima e l’aggressore è la società nel suo complesso. Di qui la necessità che lo Stato si astenga dal rendersi compartecipe dell’“industria del sesso”: «allo Stato, che ha gli stessi doveri verso tutti i cittadini, non è lecito di sacrificare una parte della popolazione, la più debole e la più miserabile, agli uomini che vogliono abusarne» (in questi termini la relazione del senatore Boggiano Pico del 21 gennaio 1955 alla prima commissione permanente del Senato della Repubblica).
Viene evocata – correlativamente – anche l’esigenza di salvaguardia della dignità umana (alla quale fa riferimento pure il preambolo della citata Convenzione delle Nazioni Unite). La pregressa disciplina della materia viene considerata contrastante, in specie, con i principi di «pari dignità sociale» e di promozione dell’eguaglianza sostanziale dei cittadini in vista del «pieno sviluppo della persona umana» (art. 3 Cost.), con il limite del «rispetto della persona umana» nella previsione di trattamenti sanitari obbligatori (art. 32 Cost.), nonché con i limiti della libertà e della dignità umana cui è soggetta l’iniziativa economica privata (art. 41 Cost.) (in questo senso la relazione alla proposta di legge presentata dall’onorevole Tozzi Condivi alla Presidenza della Camera dei deputati il 6 aprile 1956, ove pure si ribadisce come le persone «cadute nella prostituzione» non lo siano «quasi mai per loro decisa e libera volontà», essendo «invece trascinate a quella vita per condizioni di vita famigliare, sociale, affettiva»). Nella medesima relazione, la nuova normativa viene presentata come un provvedimento che mira «non a sopprimere la prostituzione ma soltanto a sopprimere la regolamentazione della prostituzione», impedendo «che nello Stato possa esistere una prostituzione autorizzata e regolamentata» e che «ci siano degli esseri umani che vivano sfruttando legalmente il vizio e la miseria».
A questi fini, la legge vieta, quindi, l’esercizio di case di prostituzione e dispone la chiusura di quelle esistenti (artt. 1 e 2 della legge n. 75 del 1958). Fa espresso divieto, altresì, di qualsiasi forma di registrazione delle donne che esercitano la prostituzione, escludendo che le stesse possano essere obbligate a presentarsi periodicamente alle autorità di pubblica sicurezza o alle autorità sanitarie (art. 7). Prevede, al tempo stesso, misure di rieducazione e reinserimento sociale delle donne che escono dalle case di prostituzione (artt. 8 e 9).
Sul piano penalistico, rimane ferma la non punibilità tanto del soggetto che si prostituisce – a meno che i suoi comportamenti integrino gli estremi della nuova contravvenzione di adescamento o invito al libertinaggio, di cui all’art. 5 della legge n. 75 del 1958 (contravvenzione poi depenalizzata dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante «Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205») – quanto del cliente che si limiti a fruire della prestazione sessuale (la cui punibilità sarà poi prevista nella sola ipotesi della prostituzione minorile dall’art. 600-bis cod. pen., aggiunto dalla legge 3 agosto 1998, n. 269, recante «Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù»).
Le politiche abolizioniste rivelano, peraltro, chiaramente il loro obiettivo ultimo con la criminalizzazione “a tappeto” delle “condotte parallele” alla prostituzione. Quest’ultima è configurata, bensì, come un’attività in sé lecita: e però le si fa “terra bruciata” attorno, vietando, sotto minaccia di sanzione penale, qualsiasi interazione di terzi con essa, sia sul piano materiale (in termini di promozione, agevolazione o sfruttamento), sia sul piano morale (in termini di induzione).
Le disposizioni di cui agli artt. da 531 a 536 cod. pen. vengono sostituite, in questa chiave, da quelle dell’art. 3 della legge n. 75 del 1958, il quale, nei suoi otto numeri, reca un fitto e policromo elenco di condotte incriminate, tutte punite con l’energica pena della reclusione da due a sei anni, oltre la multa (attualmente da euro 258 a euro 10.329).
Nella lista dei comportamenti incriminati figurano anche le due fattispecie che formano oggetto degli odierni quesiti di costituzionalità: il reclutamento di «una persona al fine di farle esercitare la prostituzione» (art. 3, primo comma, numero 4, prima parte) e il favoreggiamento, «in qualsiasi modo», della prostituzione altrui (art. 3, primo comma, numero 8, prima parte).
Per «reclutamento» si intende, in sostanza, l’ingaggio per l’esercizio della prostituzione: e ciò indipendentemente dal fatto che la persona ingaggiata sia già dedita a tale attività o fino a quel momento estranea ad essa. Al lume della corrente esegesi giurisprudenziale, il reclutamento si realizza, in specie, allorché l’agente si attivi al fine di collocare la persona nella disponibilità del soggetto che intende trarre vantaggio dall’attività di meretricio. Per l’integrazione del reato è, quindi, sufficiente un’attività di ricerca della persona da ingaggiare e di persuasione della medesima, mediante la rappresentazione dei vantaggi realizzabili, a recarsi in un determinato luogo e a rimanervi per un certo tempo al fine di esaudire le richieste di prestazioni sessuali dei clienti (ex plurimis, tra le più recenti, Corte di cassazione, sezione terza penale, sentenze 20 ottobre 2016-28 marzo 2017, n. 15217 e 12 novembre 2014-27 marzo 2015, n. 12999).
Il favoreggiamento (previsto dal numero 8 in alternativa allo sfruttamento) rappresenta, a sua volta, una fattispecie residuale e “di chiusura”, finalizzata a reprimere tutti quei comportamenti atti a creare condizioni favorevoli per l’esercizio della prostituzione che sarebbero potuti sfuggire altrimenti all’incriminazione, stante la tecnica casistica utilizzata per descrivere le fattispecie di cui ai numeri precedenti. La lata formulazione della disposizione fa sì che essa si presti a reprimere le più svariate condotte che valgono a rendere più facile, comodo, sicuro o lucroso l’esercizio della prostituzione altrui.
4.4.– L’esperienza più recente ha visto, peraltro, emergere, in ambito europeo, ulteriori modelli di disciplina della prostituzione, ai quali non è inopportuno far cenno in questa sede, ai fini di una visione comparata del fenomeno.
Essi muovono dal riscontro delle criticità manifestate dal modello abolizionista nel conseguimento degli obiettivi prefissi: essendosi rilevato che, se, per un verso, nei Paesi che lo hanno adottato la prostituzione non ha affatto registrato una significativa flessione; per un altro verso, esso avrebbe finito per perpetuare la condizione di debolezza sociale della persona che si prostituisce e per esporla a maggiori rischi, sul piano dell’incolumità personale e della salute.
Le soluzioni per far fronte a tali criticità sono state, peraltro, ricercate in due direzioni contrapposte.
Da un lato, si è infatti ritenuto che occorra superare le ambiguità dell’abolizionismo in direzione “liberale”, considerando, cioè, la prostituzione volontaria come un’attività economica lecita a tutti gli effetti, assimilabile alle altre fonti di guadagno e generatrice di ordinari diritti economici e sociali (nonché di doveri fiscali) in capo a coloro che la esercitano. L’attenzione del legislatore si dovrebbe focalizzare, in quest’ottica, essenzialmente sulle cosiddette procedure di riduzione del danno, intese a limitare le conseguenze negative che la vendita di prestazioni sessuali può comportare. Questo approccio è fondamentalmente alla base delle legislazioni “neo-regolamentariste”, di vario taglio, messe in campo a partire dagli anni ’90 dello scorso secolo in Paesi quali l’Olanda, la Germania, l’Austria e la Svizzera.
In senso diametralmente opposto, si addebita invece all’abolizionismo di “non fare abbastanza” per tutelare la persona che si prostituisce dalla condotta vessatoria degli altri soggetti, fra i quali rientrerebbe lo stesso cliente. Andrebbe perciò eretto un argine più robusto contro l’approfittamento di una condizione di vulnerabilità, che caratterizzerebbe le persone che si prostituiscono.
È sulla scia di questo filone critico dell’“abolizionismo” che si sviluppano le recenti politiche “neo-proibizioniste” adottate da alcuni Paesi europei: politiche che hanno trovato, in certa misura, appoggio anche da parte delle istituzioni dell’Unione europea. In base ad esse, il legislatore penale dovrebbe intervenire per proteggere il soggetto debole (anche) da colui che, attraverso la “domanda” del servizio sessuale, ne alimenta lo sfruttamento: ossia il cliente.
Nella versione più “temperata” di tale modello, il “consumatore” viene punito solo quando acquisti servizi sessuali da una persona che sia vittima di prostituzione forzata (è la soluzione adottata nel Regno Unito con il Policing and Crime Act del 2009). Una simile tecnica d’intervento trova eco nella direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011, concernente «la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime», la quale invita specificamente gli Stati membri a impegnarsi per ridurre la “domanda” che è alla base del traffico di esseri umani, anche valutando la possibilità di prevedere come reato l’utilizzo di servizi che sono oggetto di sfruttamento, qualora l’agente sia a conoscenza che la persona è vittima di tratta (art. 18, paragrafo 4).
Nella versione più ricorrente e radicale, per converso, si sceglie di punire il cliente sic et simpliciter, ossia a prescindere dalle caratteristiche della persona che offre i servizi sessuali e dalla condizione di soggiogamento o di necessità in cui essa eventualmente si trovi. Si tratta del cosiddetto “modello nordico”, essendo stata una simile strategia adottata anzitutto dalla Svezia, sul finire degli anni ’90, e poi seguita da altri Paesi del Nord Europa, ai quali si è peraltro recentemente aggiunta anche la Francia.
Il ricorso a un simile modello è visto, altresì, con favore nella Risoluzione del Parlamento europeo del 26 febbraio 2014, su «sfruttamento sessuale e prostituzione, e loro conseguenze per la parità di genere» (2013/2103 – INI, punto 29).
4.5.– È di sicuro interesse, agli odierni fini, rilevare come tanto le soluzioni legislative ispirate al modello “abolizionista”, quanto quelle ispirate al modello “neo-proibizionista” nella versione più radicale – che espande ulteriormente, tramite la punizione del cliente, il perimetro della “terra bruciata” attorno all’attività della persona dedita alla prostituzione – siano state ritenute costituzionalmente compatibili dai Tribunali costituzionali di altri Paesi europei, in relazione a censure in buona misura sovrapponibili a quelle oggi rimesse all’esame di questa Corte.
Riguardo alle soluzioni del primo tipo, si è pronunciato segnatamente in tal senso il Tribunale costituzionale del Portogallo (Paese la cui legislazione rispecchia anch’essa il modello “abolizionista”), il quale, con la sentenza n. 641/2016 del 21 novembre 2016, ha negato che possa ritenersi costituzionalmente illegittima la norma incriminatrice del cosiddetto lenocinio semplice (art. 169, comma 1, del codice penale portoghese, come novellato), costituito dal fatto di chi, «professionalmente o comunque a fine di lucro, fomenta, favorisce o facilita l’esercizio della prostituzione da parte di altra persona».
Quanto al secondo modello, il Consiglio costituzionale francese ha parimente escluso, con la recente decisione n. 2018-761 QPC del 1° febbraio 2019, la denunciata incostituzionalità dell’art. 611-1 del codice penale francese, aggiunto dalla legge 13 aprile 2016, n. 2016-444, che sottopone a pena (pecuniaria) il cliente della persona che si prostituisce, a prescindere dal carattere forzato, o no, dell’attività di quest’ultima.
5.– Scendendo, quindi, sulla scorta di tale excursus, all’esame delle censure di illegittimità costituzionale formulate dalla Corte rimettente, l’attenzione va portata anzitutto su quella riferita all’art. 2 Cost.
Nel denunciare la violazione di tale parametro, la Corte pugliese muove dal rilievo che l’attuale contesto storico – ben diverso da quello, postbellico, nel quale la legge n. 75 del 1958 fu concepita – si caratterizzerebbe per la presenza di una prostituzione totalmente libera e volontaria, non dovuta, cioè, né a coazione altrui, né a uno stato di bisogno della persona che la esercita: una prostituzione tendenzialmente “di élite” e rivolta a clienti facoltosi, incarnata emblematicamente dalla figura della cosiddetta escort (accompagnatrice retribuita, disponibile anche a prestazioni sessuali). Ed è alla luce di tale nuova realtà sociale che andrebbe, dunque, verificata la legittimità costituzionale delle soluzioni adottate dal legislatore del 1958.
Secondo il giudice a quo, la scelta di prostituirsi, ove libera e volontaria, rappresenterebbe, in effetti, una modalità di espressione della «libertà di autodeterminazione sessuale», qualificabile come diritto inviolabile della persona umana garantito dall’art. 2 Cost. Da ciò l’asserita necessità costituzionale di rimuovere ogni ostacolo alla piena realizzazione della scelta stessa: ostacolo che verrebbe, per converso, frapposto da disposizioni quali quelle censurate, che reprimono condotte di terzi intese a promuovere e ad agevolare l’attività della prostituta, in accordo con i suoi stessi desiderata.
Si tratta di conclusione che, se fondata, avrebbe una forza espansiva che va chiaramente oltre le fattispecie del reclutamento e del favoreggiamento. Nella medesima logica, sarebbero destinate, infatti, a cadere anche tutte le altre previsioni punitive dell’art. 3 della legge n. 75 del 1958 che colpiscono forme specifiche di “cooperazione” alla prostituzione altrui, non importa se remunerate. Risulterebbe posta, anzi, in dubbio – contrariamente a quanto mostrano di ritenere la Corte rimettente e le parti costituite – persino la legittimità costituzionale dell’incriminazione dell’induzione alla prostituzione (numeri 5 e 6 dell’art. 3 della legge n. 75 del 1958), ove scevra da violenza, minaccia o inganno (modalità di condotta che, nell’architettura della legge n. 75 del 1958, integrano una circostanza aggravante speciale: art. 4, numero 1). Non si comprenderebbe infatti – in quella logica – perché debba essere sottoposta a pena la persuasione ad effettuare una certa opzione, anziché un’altra, nell’ambito del ventaglio delle possibili modalità alternative di esercizio di un diritto inviolabile della persona.
5.1.– La tesi del giudice a quo non può essere condivisa.
L’art. 2 Cost. impegna la Repubblica italiana a riconoscere e garantire i «diritti inviolabili dell’uomo», sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. La previsione si presenta strettamente connessa a quella del successivo art. 3, secondo comma, che, al fine di rendere effettivi tali diritti, impegna altresì la Repubblica a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono «il pieno sviluppo della persona umana».
L’art. 2 Cost. collega, dunque, i diritti inviolabili al valore della persona e al principio di solidarietà. I diritti di libertà sono riconosciuti, cioè, dalla Costituzione in relazione alla tutela e allo sviluppo del valore della persona e tale valore fa riferimento non all’individuo isolato, ma a una persona titolare di diritti e doveri e, come tale, inserita in relazioni sociali. Il costituzionalismo contemporaneo è, del resto, ispirato all’idea che l’ordinamento non deve limitarsi a garantire i diritti costituzionali ma deve adoprarsi per il loro sviluppo. Di qui una concezione dell’individuo come persona cui spetta una “libertà di” e non soltanto una “libertà da”.
È vero che con la sentenza n. 561 del 1987 – richiamata dal giudice a quo a sostegno della sua tesi – questa Corte ha ritenuto che il catalogo dei diritti inviolabili evocati dall’art. 2 Cost. includa la «libertà sessuale». Si è rilevato, infatti, che la sessualità rappresenta «uno degli essenziali modi di espressione della persona umana», con la conseguenza che «il diritto di disporne liberamente è senza dubbio un diritto soggettivo assoluto, che va ricompreso tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione ed inquadrato tra i diritti inviolabili della persona umana che l’art. 2 Cost. impone di garantire». Ma l’affermazione è stata resa in rapporto a una fattispecie nella quale veniva in rilievo il profilo negativo di tale libertà, ossia il diritto ad opporsi a “intrusioni” altrui non volute nella propria sfera sessuale, e con riguardo alle pretese risarcitorie scaturenti dalla violazione di tale diritto. Si lamentava, infatti, nell’occasione, che la disciplina sul trattamento pensionistico di guerra escludesse la risarcibilità dei danni non patrimoniali patiti dalle vittime di violenze carnali consumate in occasione di fatti bellici.
È indubbio, peraltro, che l’asserto dianzi riprodotto ben può ritenersi riferibile anche al profilo positivo della libertà in questione, il quale implica che ciascun individuo possa fare libero uso della sessualità come mezzo di esplicazione della propria personalità, s’intende, nel limite del rispetto dei diritti e delle libertà altrui.
5.2.– Se è il collegamento con lo sviluppo della persona a qualificare la garanzia apprestata dall’art. 2 Cost., non è possibile ritenere che la prostituzione volontaria partecipi della natura di diritto inviolabile – il cui esercizio dovrebbe essere, a questa stregua, non solo non ostacolato, ma addirittura, all’occorrenza, agevolato dalla Repubblica – sulla base del mero rilievo che essa coinvolge la sfera sessuale di chi la esercita.
Non può essere certamente condiviso l’assunto del giudice rimettente, stando al quale la prostituzione volontaria rappresenterebbe una «modalità autoaffermativa della persona umana, che percepisce il proprio sé in termini di erogazione della propria corporeità e genitalità (e del piacere ad essa connesso) verso o contro la dazione di diversa utilità».
L’offerta di prestazioni sessuali verso corrispettivo non rappresenta affatto uno strumento di tutela e di sviluppo della persona umana, ma costituisce – molto più semplicemente – una particolare forma di attività economica. La sessualità dell’individuo non è altro, in questo caso, che un mezzo per conseguire un profitto: una “prestazione di servizio” inserita nel quadro di uno scambio sinallagmatico. E come «prestazione di servizi retribuita», rientrante nel novero delle «attività economiche» svolte in qualità di lavoro autonomo, la prostituzione è stata in effetti qualificata tanto dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nella sentenza 20 novembre 2001, causa C-268/99, Jany e altri, citata dalle parti costituite; quanto dalla Corte di cassazione, nelle pronunce – richiamate sia dal giudice a quo, sia dalle stesse parti costituite – che hanno ritenuto assoggettabili ad imposta i proventi di tale attività (Corte di cassazione, sezione quinta civile, sentenze 4 novembre 2016, n. 22413; 27 luglio 2016, n. 15596; 13 maggio 2011, n. 10578; 1° ottobre 2010, n. 20528). Ammesso pure che vi siano persone che considerano personalmente gratificante esercitare la prostituzione, questo non cambia la sostanza delle cose.
Al riguardo, non gioverebbe obiettare che un diritto fondamentale resta tale anche se esercitato dietro corrispettivo. L’argomento prova troppo: ragionando in questi termini, qualsiasi attività imprenditoriale o di lavoro autonomo verrebbe a costituire un diritto inviolabile della persona, nella misura in cui richiede l’esercizio di una qualche libertà costituzionalmente garantita.
Lo stesso giudice a quo mostra, del resto, di essere consapevole di tutto ciò nel momento in cui evoca come parametro congiunto dello scrutinio di costituzionalità l’art. 41 Cost., in materia di libertà di iniziativa economica privata.
I rilievi che precedono appaiono tanto più validi, d’altro canto, in rapporto a questioni di costituzionalità quali quelle odierne, nella cui cornice la tutela della persona che si prostituisce è solo indiretta, mirando l’incidente di costituzionalità a salvaguardare, in prima battuta – e soprattutto – i terzi che si intromettono nell’attività di tale persona o che cooperano con essa. Paradigmatico, in proposito, il modo in cui la Corte rimettente – pur nell’ambito della denuncia di violazione dell’art. 2 Cost. – configura la condotta di reclutamento ai fini dell’esercizio della prostituzione, osservando come la stessa si collochi all’interno del «libero incontro sul mercato del sesso tra domanda e offerta»: dunque, una attività di intermediazione pertinente a un contesto tipicamente “commerciale”.
La questione è, in conclusione, infondata, essendo l’invocato art. 2 Cost. un parametro non conferente rispetto all’(intromissione di terzi nell’)esercizio dell’attività di prostituzione.
6.– Pertinente risulta, invece, alla luce di quanto si è detto, il riferimento all’art. 41 Cost.: parametro, del resto, espressamente richiamato (con i suoi divieti) nell’ambito dei lavori preparatori della legge n. 75 del 1958, ove pure si affermò che lo scopo della legge era di mettere fine al coinvolgimento dello Stato nell’“industria del meretricio”.
Quel che lamenta il giudice a quo, d’altra parte, è che le norme incriminatrici censurate, inibendo con la minaccia della pena la collaborazione di terzi, impediscano alla persona dedita alla prostituzione di svolgere la propria attività in modo organizzato, ed eventualmente anche nella forma di una vera e propria impresa.
6.1.– Anche tale questione è, tuttavia, infondata.
In base all’art. 41, secondo comma, Cost. la libertà di iniziativa economica è tutelata a condizione che non comprometta altri valori che la Costituzione considera preminenti: essa non può, infatti, svolgersi «in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana».
Nella specie, la compressione delle possibilità di sviluppo dell’attività di prostituzione che deriva dalle norme censurate è strumentale al perseguimento di obiettivi che involgono i valori ora indicati. Tali obiettivi si identificano segnatamente, anche alla luce delle ricordate indicazioni dei lavori preparatori della legge n. 75 del 1958, nella tutela dei diritti fondamentali delle persone vulnerabili e della dignità umana.
È, in effetti, inconfutabile che, anche nell’attuale momento storico, quando pure non si sia al cospetto di vere e proprie forme di prostituzione forzata, la scelta di “vendere sesso” trova alla sua radice, nella larghissima maggioranza dei casi, fattori che condizionano e limitano la libertà di autodeterminazione dell’individuo, riducendo, talora drasticamente, il ventaglio delle sue opzioni esistenziali. Può trattarsi non soltanto di fattori di ordine economico, ma anche di situazioni di disagio sul piano affettivo o delle relazioni familiari e sociali, capaci di indebolire la naturale riluttanza verso una “scelta di vita” quale quella di offrire prestazioni sessuali contro mercede.
Né giova obiettare che, in tale prospettiva, la disciplina censurata si paleserebbe – nella sua assolutezza – eccedente lo scopo, vietando ogni cooperazione anche con quelle persone che si prostituiscano per effetto di scelte pienamente libere e consapevoli: fenomenologia che, per quanto ridotta possa essere la sua incidenza percentuale, meriterebbe, comunque sia, un trattamento differenziato.
Al riguardo, occorre considerare che, in questa materia, la linea di confine tra decisioni autenticamente libere e decisioni che non lo sono si presenta fluida già sul piano teorico – risultando, perciò, non agevolmente traducibile sul piano normativo in formule astratte – e, correlativamente, di problematica verifica sul piano processuale, tramite un accertamento ex post affidato alla giurisdizione penale.
A ciò si affiancano, peraltro, anche preoccupazioni di tutela delle stesse persone che si prostituiscono – in ipotesi – per effetto di una scelta (almeno inizialmente) libera e consapevole. Ciò in considerazione dei pericoli cui esse si espongono nell’esercizio della loro attività: pericoli connessi al loro ingresso in un circuito dal quale sarà poi difficile uscire volontariamente, stante la facilità con la quale possono divenire oggetto di indebite pressioni e ricatti, nonché ai rischi per l’integrità fisica e la salute, cui esse inevitabilmente vanno incontro nel momento in cui si trovano isolate a contatto con il cliente (pericoli di violenza fisica, di coazioni a subire atti sessuali indesiderati, di contagio conseguente a rapporti sessuali non protetti e via dicendo).
Riguardo, poi, alla concorrente finalità di tutela della dignità umana, è incontestabile che, nella cornice della previsione dell’art. 41, secondo comma, Cost., il concetto di «dignità» vada inteso in senso oggettivo: non si tratta, di certo, della “dignità soggettiva”, quale la concepisce il singolo imprenditore o il singolo lavoratore. È, dunque, il legislatore che – facendosi interprete del comune sentimento sociale in un determinato momento storico – ravvisa nella prostituzione, anche volontaria, una attività che degrada e svilisce l’individuo, in quanto riduce la sfera più intima della corporeità a livello di merce a disposizione del cliente.
Valutazioni tutte, quelle dianzi indicate, che spiegano e giustificano, dunque, sul piano costituzionale, la scelta del legislatore italiano – per nulla isolata, come si è visto, nel panorama internazionale – di inibire, con le norme denunciate, la possibilità che l’esercizio della prostituzione formi oggetto di attività imprenditoriale.
6.2.– Il fatto stesso che il legislatore – in accordo con i postulati del modello abolizionista – identifichi nella persona che si prostituisce il “soggetto debole” del rapporto spiega, altresì, la scelta di non intervenire penalmente nei confronti di quest’ultima, ma solo nei confronti dei terzi che “interagiscano” con la prostituzione altrui.
Come rilevato anche dal Tribunale costituzionale del Portogallo nella decisione in precedenza richiamata, non vi è alcuna insanabile contraddizione nella dissociazione del giudizio sulla condotta-base della prostituta da quello sulla condotta del terzo che ne agevola – o sfrutta o istiga – l’attività.
Non si tratta di ipotesi isolata.
Allo stesso modo, infatti, questa Corte ha escluso che possa ritenersi censurabile sul piano costituzionale la disparità di trattamento tra il consumatore di sostanze stupefacenti e chi gli fornisce la sostanza: il primo resta immune da pena (incorrendo solo in sanzioni amministrative: art. 75 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, recante il «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»); il secondo va, invece, incontro a severe sanzioni criminali (art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990) (sentenza n. 296 del 1996).
Giova sottolineare, per altro verso, che è ben vero che il vigente ordinamento non vieta, di per sé, l’offerta di sesso a pagamento, ma ciò non significa che essa si configuri come espressione di un diritto costituzionalmente tutelato. Significativo, in tal senso, è che il patto avente ad oggetto lo scambio tra prestazioni sessuali e utilità economica venga tradizionalmente configurato come contratto nullo per illiceità della causa, in quanto contrario ai boni mores (art. 1343 del codice civile), il cui unico effetto giuridicamente rilevante è la soluti retentio, vale a dire il diritto della persona che si prostituisce di trattenere le somme ricevute dal cliente (art. 2035 cod. civ.), senza, tuttavia, che ella possa agire giudizialmente nel caso di mancato pagamento spontaneo (Corte di cassazione, sezione seconda penale, sentenza 17 gennaio 2001-5 marzo 2001, n. 9348; vedi, anche, Corte di cassazione, sezione quinta civile, sentenza 27 luglio 2016, n. 15596).
La circostanza – sulla quale insistono tanto l’ordinanza di rimessione, quanto le parti costituite – che la giurisprudenza di legittimità consideri ormai tassabili i proventi della prostituzione è, poi, ben poco significativa. Attualmente, infatti, l’ordinamento tributario assoggetta, in via generale, a imposizione anche i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, amministrativo o penale, ove non sottoposti a sequestro o confisca penale (art. 14, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante «Interventi correttivi di finanza pubblica»). Anche per questo aspetto, dunque, non vi è nulla di contraddittorio fra l’assoggettamento a imposta dei proventi dell’attività di meretricio e il fatto che la legge, pur senza sanzionarla direttamente, adotti misure indirette, di carattere penale, intese ad arginare lo sviluppo dell’attività tassata, colpendo i terzi che vi cooperano.
Nessun argomento a sostegno della denunciata violazione dell’art. 41 Cost. può essere ricavato, infine, dalla sentenza della Corte di giustizia 20 novembre 2011, causa C-268/99, Jany e altri, precedentemente richiamata. Essa ha qualificato, bensì, la prostituzione come attività economica svolta in qualità di lavoratore autonomo: ma ciò al solo fine di escludere che l’esercizio di tale attività possa essere considerato un comportamento abbastanza grave da legittimare restrizioni all’accesso o al soggiorno, nel territorio di uno Stato membro, di un cittadino di altro Stato membro, nel caso in cui il primo Stato (nella specie l’Olanda, Paese la cui legislazione è ispirata al modello “regolamentarista”) non abbia adottato misure repressive ove il medesimo comportamento sia posto in essere da un proprio cittadino.
7.– Nelle considerazioni dianzi svolte è insita l’infondatezza anche dell’ulteriore questione riferita al principio di necessaria offensività del reato.
7.1.– Per costante giurisprudenza di questa Corte, l’individuazione dei fatti punibili, così come la determinazione della pena per ciascuno di essi, costituisce materia affidata alla discrezionalità del legislatore. Gli apprezzamenti in ordine alla “meritevolezza” e al “bisogno di pena” – dunque, sull’opportunità del ricorso alla tutela penale e sui livelli ottimali della stessa – sono, infatti, per loro natura, tipicamente politici (sentenze n. 95 del 2019 e n. 394 del 2006). Le scelte legislative in materia sono pertanto censurabili, in sede di sindacato di legittimità costituzionale, solo ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio (ex plurimis, sentenze n. 95 del 2019, n. 273 e n. 47 del 2010; ordinanze n. 249 e n. 71 del 2007; nonché, con particolare riguardo al trattamento sanzionatorio, sentenze n. 179 del 2017, n. 236 e n. 148 del 2016).
Tali affermazioni appaiono tanto più valide in rapporto a un fenomeno come quello della prostituzione, il quale, per quanto rilevato in apertura di discorso, si presta a un’ampia varietà di differenti valutazioni e strategie d’intervento.
Per quel che attiene, poi, più specificamente, alla limitazione della discrezionalità legislativa che deriva, comunque sia, dall’esigenza di rispetto del principio di offensività, questa Corte ha da tempo chiarito come tale principio «operi su due piani distinti. Da un lato, come precetto rivolto al legislatore, il quale è tenuto a limitare la repressione penale a fatti che, nella loro configurazione astratta, presentino un contenuto offensivo di beni o interessi ritenuti meritevoli di protezione (cosiddetta offensività “in astratto”). Dall’altro, come criterio interpretativo-applicativo per il giudice comune, il quale, nella verifica della riconducibilità della singola fattispecie concreta al paradigma punitivo astratto, dovrà evitare che ricadano in quest’ultimo comportamenti privi di qualsiasi attitudine lesiva (cosiddetta offensività “in concreto”) (sentenze n. 225 del 2008, n. 265 del 2005, n. 519 e n. 263 del 2000). Quanto al primo versante, il principio di offensività “in astratto” non implica che l’unico modulo di intervento costituzionalmente legittimo sia quello del reato di danno. Rientra, infatti, nella discrezionalità del legislatore l’opzione per forme di tutela anticipata, le quali colpiscano l’aggressione ai valori protetti nello stadio della semplice esposizione a pericolo, nonché, correlativamente, l’individuazione della soglia di pericolosità alla quale riconnettere la risposta punitiva (sentenza n. 225 del 2008): prospettiva nella quale non è precluso, in linea di principio, il ricorso al modello del reato di pericolo presunto (sentenze n. 133 del 1992, n. 333 del 1991 e n. 62 del 1986). In tale ipotesi, tuttavia, affinché il principio in questione possa ritenersi rispettato, occorrerà “che la valutazione legislativa di pericolosità del fatto incriminato non risulti irrazionale e arbitraria, ma risponda all’id quod plerumque accidit” (sentenza n. 225 del 2008; analogamente, sentenza n. 333 del 1991)» (sentenza n. 109 del 2016).
7.2.– Nel caso in esame, si registrano significative oscillazioni della giurisprudenza di legittimità in ordine all’individuazione del bene giuridico protetto dalle disposizioni penali della legge n. 75 del 1958.
Per lungo tempo, essa ha infatti individuato l’oggetto della tutela – conformemente all’originaria impostazione del codice penale – nel buon costume e nella moralità pubblica (dunque, in un interesse “metaindividuale” e indisponibile). Nel 2004 tale indirizzo è stato oggetto di revisione, essendosi affermato, in alcune pronunce, che la legge in questione mirerebbe, in realtà, principalmente a salvaguardare la dignità e la libertà di determinazione della persona che si prostituisce (Corte di cassazione, sezione terza penale, 8 giugno 2004-2 settembre 2004, n. 35776; abbina pariteticamente tale interesse individuale alla protezione della moralità pubblica e del buon costume, Corte di cassazione, sezione terza penale, 9 novembre 2004-21 gennaio 2005, n. 1716). Ed è proprio valorizzando il riferimento alla libera autodeterminazione della persona nella sfera sessuale, operato dal nuovo indirizzo giurisprudenziale (peraltro in combinazione alla dignità), che la Corte rimettente nega che le norme censurate possano ritenersi rispettose del principio di offensività: se la persona ha liberamente scelto di prostituirsi, chi l’aiuta a realizzare la sua scelta recherebbe un vantaggio, e non un danno, allo stesso interesse tutelato.
Successivamente, peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha conosciuto una ulteriore evoluzione. Secondo le più recenti pronunce in materia, infatti, il bene protetto dalla legge n. 75 del 1958 non sarebbe né la morale pubblica, né la libera autodeterminazione sessuale della persona che esercita il meretricio, la quale, se fosse conculcata contro la sua volontà, darebbe luogo a ben diversi reati. La tutela si focalizzerebbe, invece, soltanto sulla dignità della persona esplicata attraverso lo svolgimento dell’attività sessuale, che non potrebbe costituire materia di contrattazioni (Corte di cassazione, sezione terza penale, sentenze 17 novembre 2017-30 marzo 2018, n. 14593 e 19 luglio 2017-7 febbraio 2018, n. 5768).
Questa nuova correzione di rotta è criticata dalle parti costituite, le quali ravvisano in essa un mero espediente per evitare di dover riconoscere l’illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate. Il richiamo al concetto di dignità – che nella cornice del più recente orientamento assume chiaramente una valenza oggettiva – maschererebbe, nella sostanza, una riesumazione della vecchia prospettiva della tutela della morale dominante: valore insuscettibile – in assunto – di assurgere a oggetto della tutela penale, ostandovi il principio di laicità dello Stato, che impedirebbe di assoggettare a pena determinate condotte solo perché considerate dai più eticamente scorrette.
7.3.– Al riguardo, è peraltro dirimente il rilievo che le incriminazioni oggetto dell’odierno scrutinio si rivelano, comunque sia, conciliabili con il principio di offensività “in astratto” ove riguardate nell’ottica della protezione dei diritti fondamentali dei soggetti vulnerabili e delle stesse persone che esercitano la prostituzione per scelta, nei termini già illustrati: ottica nella quale esse risultano rispettose dei canoni indicati dalla giurisprudenza di questa Corte, appena sopra ricordati.
Quanto precede non significa, peraltro – come appare evidente – che l’incriminazione delle “condotte parallele” alla prostituzione rappresenti una soluzione costituzionalmente imposta e che il legislatore non possa, nella sua discrezionalità, decidere di fronteggiare i pericoli insiti nel fenomeno della prostituzione con una strategia diversa. Quella in esame rientra, semplicemente, nel ventaglio delle possibili opzioni di politica criminale, non contrastanti con la Costituzione.
In rapporto alla disciplina vigente, resta d’altra parte ferma, in ogni caso, l’operatività del principio di offensività nella sua proiezione concreta e, dunque, il potere-dovere del giudice comune di escludere la configurabilità del reato in presenza di condotte che, in rapporto alle specifiche circostanze, si rivelino concretamente prive di ogni potenzialità lesiva.
8.– Infondata è anche l’ultima questione, con la quale si denuncia il difetto di determinatezza e tassatività della sola fattispecie del favoreggiamento.
Questa Corte ha già avuto modo di dichiarare non fondata analoga questione, sollevata all’indomani dell’entrata in vigore della legge n. 75 del 1958, anche con riguardo alla fattispecie dello sfruttamento (sentenza n. 44 del 1964, ribadita dalla successiva ordinanza n. 98 del 1964). La conclusione va qui confermata.
Per costante giurisprudenza di questa Corte, «l’inclusione nella formula descrittiva dell’illecito di espressioni sommarie, di vocaboli polisensi, ovvero di clausole generali o concetti “elastici”, non comporta un vulnus del parametro costituzionale evocato, quando la descrizione complessiva del fatto incriminato consenta comunque al giudice – avuto riguardo alle finalità perseguite dall’incriminazione ed al più ampio contesto ordinamentale in cui essa si colloca – di stabilire il significato di tale elemento mediante un’operazione interpretativa non esorbitante dall’ordinario compito a lui affidato: quando cioè quella descrizione consenta di esprimere un giudizio di corrispondenza della fattispecie concreta alla fattispecie astratta, sorretto da un fondamento ermeneutico controllabile; e, correlativamente, permetta al destinatario della norma di avere una percezione sufficientemente chiara ed immediata del relativo valore precettivo» (sentenza n. 25 del 2019; nello stesso senso, sentenze n. 172 del 2014, n. 282 del 2010, n. 21 del 2009, n. 327 del 2008 e n. 5 del 2004).
Nella specie, la descrizione del fatto incriminato, nella sua “asciuttezza” – «chiunque in qualsiasi modo favorisca […] la prostituzione altrui» – fa perno, comunque sia, su un concetto, quale quello di favoreggiamento, di ampio e sperimentato uso nell’ambito del diritto penale, e che compare (sia pure senza l’inciso «in qualsiasi modo») anche in rapporto al delitto di prostituzione minorile (art. 600-bis, primo comma, cod. pen.).
Per questo verso, la disposizione incriminatrice non è affatto più indeterminata di quanto lo sia la generale disposizione sul concorso di persone nel reato (art. 110 cod. pen.), costruita anch’essa come clausola sintetica («[q]uando più persone concorrono nel medesimo reato»). Il favoreggiamento, del resto, non è altro che una forma di concorso materiale nella prostituzione altrui (pur con la particolarità che, per le ragioni già poste in evidenza, nell’occasione è punito solo il compartecipe e non l’autore del fatto).
Contrariamente a quanto ritiene la Corte rimettente, nessun argomento a sostegno della tesi dell’indeterminatezza del precetto può essere ricavato dall’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, ai fini della punibilità, la condotta di favoreggiamento deve essersi risolta in un aiuto alla prostituzione, e non già alla persona dedita ad essa (per tutte, Corte di cassazione, sezione terza penale, sentenze 4 febbraio 2014-17 febbraio 2014, n. 7338 e 22 maggio 2012-21 settembre 2012, n. 36595). L’affermazione è, infatti, sintonica al testo della norma censurata – il quale esige che la condotta incriminata favorisca l’attività, e non la persona che la esercita – e mira proprio ad evitare indebite dilatazioni della sfera applicativa della figura criminosa. L’esistenza, poi, di dubbi o contrasti riguardo alla concreta applicazione del principio in rapporto a determinate fattispecie non vale, di per sé, a dimostrare il difetto di precisione del precetto, trattandosi di evenienza che rientra nella fisiologia dell’ermeneutica giudiziale.
Cade, con ciò, anche la censura di violazione dell’art. 3 Cost., sotto il profilo dell’ingiustificata disparità di trattamento di situazioni in assunto analoghe.
9.– Alla luce delle considerazioni che precedono, le questioni vanno dichiarate, pertanto, non fondate in relazione a tutti i parametri evocati.
Per questi motivi
la Corte Costituzionale
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, primo comma, numeri 4), prima parte, e 8), della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 25, secondo comma, 27 e 41 della Costituzione, dalla Corte d’appello di Bari con l’ordinanza indicata in epigrafe.