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Procedura penale italiana e fair trial (Corte EDU, 18114/02)

18 ottobre 2006, Corte Europea dei diritit dell'Uomo

 Analsi del procedimento camerale di appello italiano alla luce dell'art. 6 Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo: diritto di partecipare all'udienza, diritto dell'imputato di essere informato delle accuse formulate a suo carico, rinuncia al diritto di comparire

GRANDE CAMERA
CAUSA HERMI c. ITALIA (Ricorso n. 18114/02)

SENTENZA
STRASBURGO, 18 ottobre 2006

La presente sentenza è definitiva. Potrà subire delle modifiche nella forma.

Nella causa Hermi c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell'Uomo, riunita in una Grande Camera composta da:

L. Wildhaber, presidente,

C.L. Rozakis,
J.-P.Zupančič,
R. Türmen,
C. Bîrsan,
J. Hedigan,
A.B. Baka,
V. Zagrebelsky,
J. Borrego Borrego,
A. Gyulumyan,
D. Spielmann,
E. Myjer,
David Thór Björgvinsson,
D. Jočienė,
D. Popović,
I. Ziemele, giudici,
e da T.L. Early, cancelliere di sezione,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 3 maggio 2006 e il 6 settembre 2006,

Pronuncia la seguente sentenza, adottata in quest'ultima data:

PROCEDURA

  1. All'origine della causa vi è un ricorso (n. 18114/02) presentato contro la Repubblica italiana e con cui un cittadino tunisino, il sig. Hermi. ("il ricorrente"), ha adito la Corte il 31 marzo 2002 ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali ("la Convenzione").
  2. Il ricorrente è rappresentato dagli avv. (..)..e(..)(..)(..).. del foro di(..)... Il governo italiano ("il Governo") è rappresentato dal suo agente, I. M. Braguglia, e dal suo co-agente, F. Crisafulli.
  3. Il ricorrente sosteneva, in particolare, di non aver potuto partecipare ad un'udienza dinanzi alla corte d'appello di (..)(..), tenuta nell'ambito di un procedimento penale per traffico di stupefacenti.
  4. Il ricorso è stato attribuito alla prima sezione della Corte (articolo 52 § 1 del regolamento). Il 23 settembre 2004 esso è stato dichiarato parzialmente ammissibile da una camera di detta sezione, composta dai giudici C.L. Rozakis, P.Lorenzen, G. Bonello, A. Kovler, V. Zagrebelsky, E. Steiner, K. Hajiyev, e dal cancelliere di sezione S. Nielsen.
  5. Il 1° novembre 2004 la Corte ha modificato la composizione delle sue sezioni (articolo 25 § 1 del regolamento). Il presente ricorso è stato assegnato alla quarta sezione nella sua nuova composizione (articolo 52 § 1).
  6. Il 28 giugno 2005 una camera della quarta sezione, composta dai giudici Sir Nicolas Bratza, J. Casadevall, G. Bonello, R. Maruste, V. Zagrebelsky, S. Pavlovschi, L. Garlicki, e dal cancelliere di sezione M. O'Boyle, ha pronunciato una sentenza nella quale ha concluso, con quattro voti contro tre, che vi era stata violazione dell'articolo 6 della Convenzione. Essa ha anche accordato al ricorrente mille euro per il danno morale.
  7. Il 23 settembre 2005 il Governo ha chiesto il rinvio della causa dinanzi alla Grande Camera ai sensi degli articoli 43 della Convenzione e 73 del regolamento. Il 30 novembre 2005 un collegio della Grande Camera ha accolto tale domanda.
  8. La composizione della Grande Camera è stata decisa conformemente agli articoli 27 §§ 2 e 3 della Convenzione e 24 del regolamento.
  9. Sia il ricorrente che il Governo hanno depositato una memoria.
  10. Un'udienza pubblica si è svolta al Palazzo dei Diritti dell'Uomo, a Strasburgo, il 3 maggio 2006 (articolo 59 § 3 del regolamento).

Sono comparsi:
per il Governo: F. Crisafulli, magistrato, ministero degli Affari Esteri, co-agente;
per il ricorrente,
(..)(..), avvocato, consulente.La Corte ha sentito le dichiarazioni di questi ultimi.

IN FATTO

I - LE CIRCOSTANZE DELLA CAUSA

  1. Nato nel 1969, il ricorrente sta attualmente scontando la pena nell'Istituto Penitenziario di (..).

    L'arresto del ricorrente e la sua condanna in primo grado
  2.  
  3. omissis
  4. Il 28 novembre 1999 il ricorrente fu trovato in possesso di un pacco contenente 485 grammi di eroina ed arrestato dai carabinieri di (..)... Nei suoi confronti fu avviata un'azione penale per traffico di stupefacenti. Il 23 dicembre 1999 il ricorrente nominò due avvocati di fiducia, l'avv. (..).. e l'avv(..)(..).
  5. Il 25 febbraio 2000 fu tenuta un'udienza in camera di consiglio dinanzi al giudice dell'udienza preliminare (di seguito il "GUP") di (..).. in presenza del ricorrente e dei suoi due avvocati. Dal verbale di detta udienza risulta che nessun interprete ha assistito alla stessa. Il ricorrente dichiarò di avere compreso il contenuto del capo di imputazione e degli elementi di prova a suo carico e di parlare l'italiano. Egli chiese poi l'applicazione del giudizio abbreviato previsto dagli articoli 438 - 443 del codice di procedura penale (di seguito il "CPP"). I suoi avvocati chiesero che la custodia cautelare del loro cliente fosse sostituita con la misura degli arresti domiciliari. Il GUP, ritenendo che il processo nei confronti del ricorrente poteva essere definito allo stato degli atti, dispose l'applicazione del giudizio abbreviato e rinviò il procedimento.
  6. Il 24 marzo 2000 fu tenuta una nuova udienza in camera di consiglio. Il ricorrente e i suoi due avvocati erano presenti. Il verbale relativo all'udienza riporta che il ricorrente "parla la lingua italiana" (si dà atto che parla la lingua italiana). Uno degli avvocati del ricorrente chiese la scarcerazione del suo cliente in quanto quest'ultimo deteneva gli stupefacenti per il proprio consumo personale. In via subordinata, egli chiese che la custodia cautelare fosse sostituita con una misura di sicurezza meno severa. Tali domande furono rigettate dal GUP.
  7. Con sentenza in data 24 marzo 2000 il GUP di (..).. condannò il ricorrente ad una pena di sei anni di reclusione e 40 milioni di lire italiane di multa (circa 20.658 euro). Egli osservò che la quantità di stupefacenti detenuta per il consumo personale non doveva superare la quantità necessaria per soddisfare un bisogno immediato; il ricorrente, invece, ne aveva acquistata una quantità corrispondente a più di 8.000 dosi medie giornaliere.
     
    I processi di appello e di cassazione
  8. Il ricorrente interpose appello avverso tale sentenza, ribadendo gli argomenti invocati in primo grado per la sua difesa. Egli eccepì che interpretare la legge in materia di stupefacenti in senso punitivo nei confronti dei consumatori di droga era contrario alla Costituzione.
  9. Il 1° settembre 2000 l'avv. (..). fu informato che la data dell'udienza era stata fissata per il 3 novembre 2000. Anche il ricorrente, che era detenuto nell'istituto penitenziario di (..)., ricevette la notifica lo stesso giorno. Egli ricevette una comunicazione intitolata "decreto di citazione per il giudizio di appello davanti la Corte in camera di consiglio", le cui parti pertinenti recitano:
  10. "Il presidente (...) della corte d'appello (...) vista la dichiarazione di appello fatta da 1) (..)(..)(..), nato [nello] (..)(..) l'(..)(..) e detenuto [nell'] istituto penitenziario [di] (..)(..) 2) (..)(..). nato [in] (..).. il (..)(..) e detenuto [nell'] istituto penitenziario (..)(..). (...) avverso la sentenza (...) del G[U]P di (..)(..) in data 24 marz<o 2004, con cui essi sono stati giudicati come [risulta] dagli atti [;] atteso che la corte deve deliberare sull'appello in camera di consiglio in quanto sussiste l'ipotesi prevista agli articoli 443 § 4 [e] 599 § 1 del CPP (...); visto l'articolo 601 del codice di procedura penale sopra citato; cita i sunnominati a comparire all'udienza che questa corte d'appello (...) terrà in camera di consiglio il 3/11/2000 alle ore 9 per deliberare sull'appello suddetto e avvisa che fino a 5 giorni prima dell'udienza gli interessati potranno, per il tramite del [loro] difensore, esaminare in cancelleria gli atti e i documenti e (...) estrarne copia e consultarli (...)."
  11. Tra il 1° settembre 2000 e il giorno dell'udienza, il ricorrente non ebbe alcun contatto con i suoi avvocati.
  12. Il 23 ottobre 2000 gli avvocati del ricorrente depositarono una memoria presso la cancelleria della corte d'appello di(..)(..). Essi affermarono che non esistevano prove del fatto che gli stupefacenti di cui il ricorrente era stato trovato in possesso fossero destinati alla vendita e che, pertanto, i giudici avrebbero dovuto accogliere la dichiarazione dell'interessato secondo la quale la droga in questione serviva a soddisfare i suoi bisogni personali. Inoltre, la perizia chimica sulla droga era stata effettuata dalla polizia in assenza dell'avvocato dell'imputato, e pertanto era nulla. Il giudice di primo grado aveva anche omesso di pronunciarsi su una eccezione di incostituzionalità sollevata dalla difesa. In via subordinata, gli avvocati del ricorrente chiesero una riduzione della pena.
  13. All'udienza del 3 novembre 2000 l'avv(..)(..). chiese un rinvio dell'udienza in quanto l'avv. (..)., l'altro difensore del ricorrente, era ammalato. La corte d'appello rigettò la domanda. L'avv. (..).. si oppose allora al proseguimento del procedimento in assenza del suo cliente e chiese il trasferimento di quest'ultimo dal carcere alla sala di udienza. La corte d'appello di (..)(..). rigettò la domanda, osservando che il ricorrente non aveva preventivamente fatto sapere alle autorità che desiderava partecipare al processo di appello.
  14. Con sentenza in data 3 novembre 2000 la corte d'appello confermò la sentenza di primo grado.
  15. Il ricorrente presentò ricorso per cassazione. Egli affermò, tra l'altro, che i giudici d'appello non gli avevano permesso di partecipare al processo contro di lui e che la citazione al giudizio di appello non era stata tradotta in lingua araba.
  16. Nelle sue conclusioni il Procuratore Generale della Repubblica chiese l'annullamento della decisione appellata.
  17. Con sentenza in data 24 gennaio 2002 la Corte di cassazione respinse il ricorso del ricorrente. Essa osservò che né la Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo né il CPP imponevano di tradurre gli atti processuali nella lingua di un imputato straniero che si trova in Italia; quest'ultimo aveva tuttavia il diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete allo scopo di comprendere l'accusa formulata nei suoi confronti e di seguire il compimento degli atti che lo riguardano. Per quanto riguarda gli altri motivi di ricorso, la Corte di cassazione rilevò che la presenza dell'imputato non era necessaria nell'ambito del giudizio abbreviato, di cui il ricorrente aveva personalmente e spontaneamente chiesto l'applicazione. Inoltre, l'interessato non aveva manifestato la sua volontà di partecipare all'udienza di appello.

    La procedura di esecuzione della pena e i precedenti penali del ricorrente

     
  18. Il 4 luglio 2003 il tribunale di sorveglianza di (..)(..) autorizzò il ricorrente a beneficiare, per la pena residua, della detenzione domiciliare. Il 10 luglio 2003 il ricorrente lasciò l'istituto penitenziario di (..).. In tale occasione, egli firmò un verbale in cui venivano indicati gli obblighi derivanti dalla detenzione domiciliare, e scelse di risiedere in una tenuta di proprietà di uno dei suoi avvocati. Successivamente egli fece ritorno nell'istituto penitenziario di(..)(..).
  19. Dai documenti prodotti dal Governo dinanzi alla Grande Camera, risulta che il ricorrente fu identificato dalla Questura di (..).. una prima volta il 15 settembre 1990 nell'ambito di un'inchiesta relativa a un traffico di stupefacenti. Le sue impronte digitali furono rilevate dalle autorità almeno altre sette volte, il 18 gennaio e il 27 febbraio 1991, il 5 maggio e il 7 settembre 1992, il 15 gennaio 1993 e il 31 gennaio e il 26 aprile 1999. In quest'ultima occasione il ricorrente era stato arrestato mentre era alla guida di un'auto rubata. Aveva confessato ai carabinieri di essersi impossessato del veicolo da una settimana. Nell'ambito del procedimento penale per furto e guida senza patente avviato in seguito nei suoi confronti, il ricorrente comunicò il suo indirizzo e dichiarò che si riservava il diritto di nominare un avvocato. Il ricorrente indirizzò in seguito due lettere manoscritte al tribunale di sorveglianza di (..).. Queste due lettere, datate 20 luglio e 25 novembre 2005, erano state redatte in italiano e firmate dal ricorrente. Nella prima, quest'ultimo si lamentava per due pagine perché gli era stato negato un permesso di uscita. Nella seconda, composta di una sola pagina, chiedeva che gli fosse accordata una misura alternativa alla detenzione (semilibertà). Egli aveva inviato un'altra lettera manoscritta nel marzo 2004 alla Corte di cassazione. Inoltre l'interessato, il 29 giugno 2003, aveva scritto una breve nota in italiano al suo avvocato.

    II - IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNI PERTINENTI

    Il giudizio abbreviato
  20. Il giudizio abbreviato è disciplinato dagli articoli 438 e 441 - 443 del CPP. Esso si basa sull'ipotesi che il processo può essere definito allo stato degli atti all'udienza preliminare. In caso di applicazione del giudizio abbreviato, l'udienza ha luogo in camera di consiglio ed è dedicata alle requisitorie delle parti. In linea di principio, e ad eccezione dei casi in cui l'imputato richiede l'integrazione probatoria, le parti devono basarsi sui documenti del fascicolo della procura. Se il giudice decide di condannare l'imputato, la pena inflitta viene ridotta di un terzo. La sentenza viene pronunciata in camera di consiglio.
  21. Le disposizioni del CPP in materia di giudizio abbreviato, come modificate dalla legge n. 479 del 16 dicembre 1999 e nelle loro parti pertinenti, recitano:
    Articolo 438
    "1. L'imputato può chiedere che il processo sia definito all'udienza preliminare allo stato degli atti ((..)).
    2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422.
    3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3 [da un notaio, da un'altra persona autorizzata o dal difensore].
    4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato.
    5. L'imputato (...) può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se l'integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili. In tal caso, il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria. (...).
    (...)."
    Articolo 441
    "1. Nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l'udienza preliminare, fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 422 e 423 [si tratta di disposizioni che regolano il potere del giudice di disporre d'ufficio l'assunzione di prove decisive e la possibilità, per il pubblico ministero, di modificare l'imputazione].
    (...)
    3. Il giudizio abbreviato si svolge in camera di consiglio; il giudice dispone che il giudizio si svolga in pubblica udienza quando ne fanno richiesta tutti gli imputati.
    (...)
    5. Quando il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti assume, anche d'ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione. Resta salva in tale caso l'applicabilità dell'articolo 423.
    6. All'assunzione delle prove di cui al comma 5 del presente articolo e all'articolo 438, comma 5, si procede nelle forme previste dall'articolo 422, commi 2, 3 e 4. [questi ultimi commi prevedono la possibilità, per le parti, di porre domande, a mezzo del giudice, ai testimoni e ai periti, e il diritto per l'imputato di chiedere di essere sottoposto a interrogatorio]."
    Articolo 442
    "1. Terminata la discussione, il giudice provvede a norma degli articoli 529 e seguenti [si tratta delle disposizioni che riguardano la pronuncia di una sentenza di non doversi procedere, di assoluzione, o di condanna].
    1-bis. Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2 [si tratta del fascicolo della procura, contenente gli atti compiuti nel corso delle indagini preliminari], la documentazione di cui all'articolo 419, comma 3 [si tratta degli atti relativi alle indagini espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio], e le prove assunte nell'udienza.
    2. In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita di un terzo. Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta. Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno (...) è sostituita quella dell'ergastolo.
    3. La sentenza è notificata all'imputato che non sia comparso.
    (...)."
    Articolo 443
    "1. L'imputato e il pubblico ministero non possono proporre appello contro le sentenze di proscioglimento quando l'appello tende ad ottenere una diversa formula [di proscioglimento].
    (...)
    3. Il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato.
    4. Il giudizio di appello si svolge con le forme previste dall'articolo 599."

    I poteri della giurisdizione di appello e le modalità di svolgimento delle udienze in camera di consiglio
  22. Ai sensi dell'articolo 597 comma 1 del CPP,
    "L'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti."
  23. Nelle sue parti pertinenti, l'articolo 603, commi 1 e 2 del CPP recita:
    "1. Quando una parte, nell'atto di appello o nei motivi ((..)), ha chiesto la riassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado o l'assunzione di nuove prove, il giudice, se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.
    2. Se le nuove prove sono sopravvenute o [sono state] scoperte dopo il giudizio di primo grado, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei limiti previsti dall'articolo 495 comma 1 [esclusione delle prove vietate dalla legge, manifestamente superflue o irrilevanti per il processo]."
  24. In virtù del rinvio, contenuto nell'articolo 443 comma 4 del CPP, (paragrafo 29 in fine, supra), quando un appello viene proposto nell'ambito del giudizio abbreviato, il processo di secondo grado si svolge con le forme previste dall'articolo 599 del CPP. Nelle sue parti pertinenti, tale disposizione recita:
    "1. Quando l'appello ha esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, ((..)), la corte provvede in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127.
    2. L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato che ha manifestato la volontà di comparire.
    3. Nel caso di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, il giudice assume le prove in camera di consiglio, a norma dell'articolo 603, con la necessaria partecipazione del pubblico ministero e dei difensori. Se questi non sono presenti quando è disposta la rinnovazione, il giudice fissa una nuova udienza e dispone che copia del provvedimento sia comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori.
    (...)."
  25. Le modalità generali dello svolgimento delle udienze in camera di consiglio sono fissate all'articolo 127 del CPP, che recita:
    "1. Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice o il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Se l'imputato è privo di difensore, l'avviso è dato a quello [il difensore] di ufficio.
    2. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in cancelleria.
    3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell'avviso nonché i difensori sono sentiti se compaiono. Se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta, deve essere sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo.
    4. L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice.
    5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4 sono previste a pena di nullità.
    6. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico.
    7 Il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1, che possono proporre ricorso per cassazione.
    8. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente con decreto motivato.
    9. L'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8.
    10. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'articolo 140 comma 2."
  26. La Corte di cassazione ha giudicato che questa disposizione è applicabile all'udienza d'appello nell'ambito del giudizio abbreviato. In particolare, nella sentenza n. 6665 del 24 aprile 1995 (causa (..).), essa ha espresso il seguente principio di diritto: "l'imputato detenuto, o agli arresti domiciliari, deve essere sentito (...), solo se ne faccia richiesta con l'osservanza del termine stabilito dall'art. 127, comma secondo del CPP (cioè fino a cinque giorni prima dell'udienza), anche nel giudizio di appello avverso sentenza pronunciata [all'esito del] giudizio abbreviato ex art. 442 del CPP, in virtù del richiamo operato dall'art. 443, ultimo comma del CPP all'art. 590, il quale a sua volta al primo comma richiama "le forme previste dall'art. 127" per la procedura camerale."

    IN DIRITTO

    I. SULLA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
  27. Il ricorrente si lamenta per non aver potuto partecipare all'udienza del 3 novembre 2000 dinanzi alla corte d'appello di (..).. Egli invoca l'articolo 6 della Convenzione che, nelle sue parti pertinenti, recita:
    "1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, ((..)), da un tribunale ((..)) il quale sia chiamato a pronunciarsi ((..)) sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. ((..))
    (...)
    3. In particolare, ogni accusato ha diritto di:
    a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico;
    b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;
    c) difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;
    d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
    e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza."

    Sentenza della camera
  28. La camera ha concluso per la violazione dell'articolo 6 della Convenzione. Essa ha ritenuto che il ricorrente aveva il diritto di comparire e di difendersi dinanzi alla corte d'appello di (..)(..)., dato che quest'ultima era chiamata a pronunciarsi sia su questioni di fatto che di diritto. Tale giurisdizione doveva non solo decidere sulle eccezioni di incostituzionalità o sulle questioni di interpretazione della legge interna sollevate dall'avvocato dell'imputato, ma anche valutare se gli elementi raccolti in primo grado erano sufficienti per giustificare un verdetto di colpevolezza.
  29. La camera ha anche considerato che si ponevano seri dubbi sulla comprensione, da parte del ricorrente, del contenuto dell'avviso che lo informava della data dell'udienza. Essa ha osservato che l'avviso non era stato tradotto in una delle due lingue (arabo e francese) che il ricorrente diceva di parlare. Inoltre, non era stato stabilito se, e in quale misura, l'interessato capiva l'italiano ed era capace di cogliere il significato di un documento giuridico di una certa complessità.
  30. Infine, secondo la camera, nella fattispecie non era stato possibile stabilire alcuna rinuncia inequivocabile al diritto di comparire. Il ricorrente, condotto d'ufficio all'udienza di primo grado, poteva ragionevolmente aspettarsi che lo stesso avvenisse in appello. Per di più, il 3 novembre 2000 l'avvocato del ricorrente, avendo constatato l'assenza del suo cliente, aveva chiesto il trasferimento del sig. (..).. dal carcere alla sala di udienza, manifestando così in modo chiaro la volontà dell'imputato di partecipare al dibattimento d'appello.

    Argomenti delle parti

    Il ricorrente
  31. Secondo il ricorrente tutti i procedimenti (rito ordinario o abbreviato, di primo, secondo o terzo grado) dovrebbero essere pubblici e svolgersi in presenza dell'imputato. Nella fattispecie, la corte d'appello era giudice di fatto e di diritto. L'appello, in effetti, verteva sul problema di stabilire se il ricorrente deteneva l'eroina per il proprio uso personale e sulla ripetizione della perizia chimica. In appello, l'imputato può chiedere di essere sentito e i giudici di secondo grado possono, anche d'ufficio, riaprire l'istruzione, raccogliere nuove prove, sentire nuovi testimoni e disporre perizie al fine di stabilire la verità.
  32. Sostenere, come fa il Governo, che l'applicazione del giudizio abbreviato rendeva superflua la presenza dell'imputato sarebbe contrario allo spirito della legge. Inoltre, poiché era impossibile prevedere ciò che sarebbe accaduto in appello, la partecipazione dell'imputato non poteva essere esclusa a priori. Nella fattispecie, l'udienza si è svolta in camera di consiglio, senza la presenza del pubblico e dell'imputato, il che costituisce una violazione palese dell'articolo 6 della Convenzione. Inoltre, l'articolo 6 riconosce a ogni imputato il diritto di difendersi personalmente, di interrogare o far interrogare i testimoni e di farsi assistere da un interprete, il che non è concepibile in sua assenza. Un imputato dovrebbe sempre avere la possibilità di difendersi personalmente e di invocare tutti i mezzi di fatto e di diritto in suo favore.
  33. Il ricorrente sottolinea che l'avviso che lo informava della data dell'udienza era stato redatto in italiano, una lingua che egli non comprendeva. All'epoca del suo processo, egli aveva una conoscenza passiva, molto scarsa e superficiale dell'italiano orale. Non era assolutamente in grado di leggere l'italiano. Era dunque incapace di comprendere un atto giuridico tecnicamente complesso redatto in tale lingua. Al riguardo, il ricorrente contesta l'autenticità delle lettere prodotte dal Governo che, in ogni modo, sarebbero state redatte molto dopo la fine del processo a suo carico. Inoltre, in primo grado, il ricorrente è riuscito a comprendere i capi di imputazione e gli elementi a suo carico solo grazie alla traduzione in francese fornita dall'avv. (..)(..), che gli ha anche proposto l'adozione del giudizio abbreviato.
  34. Pertanto, erano le autorità a dover fornire una traduzione di tale avviso in una delle due lingue parlate dal ricorrente, ossia l'arabo e il francese. L'intervento di terzi (un co-detenuto, l'avvocato della difesa) non potevano sostituire una tale traduzione. Nelle carceri italiane sarebbe utopico, per i detenuti, ottenere una traduzione degli atti del loro processo. Infatti, i servizi degli interpreti vengono forniti a pagamento, e questi ultimi interverrebbero solo su richiesta della procura. Per di più, sarebbe inconcepibile che, senza che gli vengano comunicati specificamente i suoi diritti e i limiti degli stessi, un imputato di madrelingua araba possa conoscere le sfumature della procedura italiana.
  35. Il ricorrente ammette di non aver chiesto di comparire, ma ritiene di non aver rinunciato a tale diritto. Una tale rinuncia dovrebbe essere esplicita e non può essere presunta. Essendo stato condotto d'ufficio alle udienze dinanzi al GUP, egli si aspettava che lo stesso avvenisse in appello. L'avv. (..).., avendo constatato l'assenza dell'interessato all'udienza del 3 novembre 2000, ha chiesto "in primis et in limine litis" che il suo cliente fosse condotto in aula. Inoltre, il procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto che il processo di appello fosse dichiarato nullo e non avvenuto, sottolineando che il ricorrente aveva il diritto di comparire e che l'avviso che lo informava della data dell'udienza, non tradotto in arabo, non spiegava in maniera comprensibile per il ricorrente né i diritti dell'imputato, né ciò che bisognava fare per farli valere.
  36. Secondo il Governo, il ricorrente avrebbe dovuto, almeno cinque giorni prima dell'udienza, chiedere per iscritto e in italiano di essere tradotto dinanzi alla corte d'appello. Tale obbligo sarebbe di per se stesso contrario alla Convenzione. In effetti, non si può imporre a un imputato di compiere una serie di formalità scritte e orali per potersi avvalere del proprio diritto di partecipare al dibattimento del giudizio di appello. Il giudizio abbreviato, in cui la presenza dell'imputato non è necessaria, sarebbe contrario alla Costituzione italiana e dovrebbe essere abrogato.
  37. Il ricorrente considera che, nell'avviso che lo informa della data dell'udienza, le autorità avrebbero dovuto indicare tutti i suoi diritti, senza esclusioni. Esse avrebbero dovuto precisare anche le formalità da compiere per partecipare al giudizio di appello. Risulta invece da una semplice lettura dell'avviso in questione che in esso non vi è menzione alcuna di tali formalità. Non ci si può aspettare che gli avvocati intervengano per colmare lacune imputabili allo Stato.
  38. È infine opportuno osservare che la Corte di cassazione ha annullato una condanna a causa del fatto che l'avviso che informava della data di udienza non era stato tradotto nella lingua madre degli imputati (v. sentenza della sesta sezione, n. 293 del 14 gennaio 1994, nella causa Chief Mbolu). In tale occasione, essa ha ricordato che l'articolo 143 comma 1 del CPP, che prevede il diritto di ogni imputato straniero di farsi assistere da un interprete, si applica a tutti gli atti orali e scritti che gli vengono notificati, e in particolare all'avviso che lo informa della data dell'udienza, che costituisce un atto fondamentale del processo. La giurisprudenza italiana non è dunque unanime al riguardo.

    Il Governo
  39. Il Governo ricorda anzitutto che il processo di appello si è svolto secondo il rito abbreviato, una procedura semplificata di cui il ricorrente stesso ha chiesto l'applicazione e che permette all'imputato di beneficiare di alcuni vantaggi. In questo procedimento, in cui la decisione viene adottata allo stato degli atti e in cui l'integrazione probatoria, in linea di principio, è esclusa, la presenza dell'imputato riveste un'importanza ridotta. L'appello viene discusso in camera di consiglio e le parti vengono sentite solo se compaiono in udienza.
  40. Nel diritto italiano, quando i diritti della difesa non possono essere esercitati congiuntamente dall'imputato e dal suo rappresentante, viene accordata una preferenza alla difesa tecnica dell'avvocato. Ciò vale soprattutto in casi come quello presente, in cui l'imputato è stato arrestato in flagranza di reato, in cui gli argomenti avanzati dalla difesa erano di natura essenzialmente giuridica e in cui l'apporto personale del ricorrente era trascurabile. Quest'ultimo non ha mai cercato di negare i fatti e non ha subordinato la propria domanda di applicazione del giudizio abbreviato all'assunzione di nuove prove, come consente l'articolo 438 comma 5 del CPP.
  41. Il Governo sottolinea che la competenza dei giudici di appello era limitata alle questioni sollevate nei motivi di appello: le nozioni giuridiche di "traffico" e di "uso personale" di droga, di "quantità importante" di eroina, la nullità di una perizia, l'interpretazione e l'applicazione dell'articolo 73 della legge in materia di stupefacenti e la sua conformità con la Costituzione. Tali questioni erano tutte di natura essenzialmente giuridica. La colpevolezza o l'innocenza dell'imputato dovevano sicuramente essere stabilite, ma sotto il profilo giuridico e non sotto il profilo fattuale. La corte d'appello non era nemmeno chiamata a valutare il carattere o la personalità dell'imputato, né a determinare se egli era tossicodipendente. Certo, essa poteva riesaminare le prove già allegate al fascicolo, ma ciò costituiva solo una semplice verifica dell'esistenza degli elementi già raccolti.
  42. Inoltre, qualsiasi forma di reformatio in pejus era vietata alla giurisdizione di appello. Il Governo segnala anche che la riapertura dell'istruzione in appello riveste un carattere eccezionale ed è possibile solo se il giudice la ritiene necessaria. Questa eventualità è ancora più rara nel giudizio abbreviato. Per di più, in primo grado, il ricorrente ha potuto partecipare a due udienze dinanzi al GUP. Nonostante beneficiasse dell'assistenza obbligatoria di un avvocato, aveva la possibilità di intervenire personalmente per la sua difesa.
  43. Tenuto conto delle circostanze sopra evocate, e basandosi sulla giurisprudenza elaborata dalla Corte nella sentenza Kamasinski c. Austria (del 19 dicembre 1989, serie A n. 168), e, a contrario, nella causa Kremzow c. Austria (sentenza del 21 settembre 1993, serie A n. 268-B), il Governo conclude che la presenza del ricorrente all'udienza d'appello non era necessaria ai sensi della Convenzione. In ogni caso, anche a voler supporre che vi sia stata una lacuna a causa dell'assenza dell'interessato all'udienza di appello, il procedimento nel suo insieme sarebbe stato equo.
  44. Al riguardo, il Governo ricorda che l'articolo 6 della Convenzione esige la traduzione solo dei documenti scritti la cui comprensione si riveli essenziale per la conoscenza esatta dei fatti contestati all'imputato, e dunque ai fini dell'esercizio effettivo del diritto di difendersi. Nella fattispecie, si trattava di una semplice convocazione che non aveva alcun rapporto con il merito della causa o con i capi di imputazione. Lo Stato non era dunque obbligato a tradurla. Ad ogni modo, in caso di cattiva comprensione dell'avviso che lo informava della data dell'udienza, il ricorrente avrebbe potuto chiedere di essere assistito gratuitamente da un interprete o chiedere la traduzione a un co-detenuto o dei chiarimenti al suo avvocato di fiducia, che era tenuto a conoscere bene l'italiano e ad essere in grado di comprendere il significato di un documento giuridico privo di qualsiasi complessità.
  45. È vero che l'avviso in questione non indicava le formalità da seguire per partecipare all'udienza. Tuttavia, non si può imporre a uno Stato l'obbligo di spiegare ai soggetti le sottigliezze della procedura in ogni atto orale o scritto. Affermare un tale principio, soprattutto quando si tratta di semplici formalità, potrebbe portare a indebolire l'efficacia dei sistemi giudiziari. In compenso, gli avvocati scelti dal ricorrente avrebbero potuto contattare il loro cliente per spiegargli che, se desiderava partecipare all'udienza di appello, doveva chiedere di essere condotto in tribunale. Tali avvocati avrebbero anche potuto chiedere il trasferimento del loro cliente nella memoria che hanno depositato nella cancelleria della corte d'appello di (..).. il 23 ottobre 2000 (paragrafo 19 supra).
  46. Inoltre, dal verbale relativo all'udienza del 25 febbraio 2000, risulta che il ricorrente ha formulato personalmente la sua domanda di applicazione del giudizio abbreviato. Egli, pertanto, conosceva la lingua del processo, il che gli ha permesso di capire le spiegazioni del suo avvocato relative al giudizio abbreviato. Ciò è confermato dal fatto che, alle udienze del 25 febbraio e del 24 marzo 2000, il ricorrente ha dichiarato di parlare l'italiano e di avere compreso le accuse formulate nei suoi confronti. L'interessato viveva in Italia almeno dal 1990, e al momento del suo arresto il 26 aprile 1999, ha dimostrato la sua padronanza dell'italiano confessando un furto e fornendo precisazioni sulle circostanze del reato (paragrafo 26 supra). Il ricorrente ha anche consegnato alle autorità del carcere in cui era detenuto una dichiarazione secondo la quale egli revocava il mandato conferito ai suoi precedenti avvocati e nominava due nuovi avvocati a rappresentarlo. Inoltre, egli ha scritto due lunghe lettere di suo pugno. Tutti questi documenti sono redatti in italiano. Anche a voler supporre che il ricorrente abbia esagerato la sua conoscenza dell'italiano, le sue dichiarazioni bastavano per permettere alle autorità di presumere legittimamente che egli era in grado di comprendere la convocazione all'udienza di appello.
  47. Secondo il Governo, omettendo di segnalare alle autorità la propria intenzione di essere condotto dinanzi alla corte d'appello, il ricorrente ha rinunciato, tacitamente ma inequivocabilmente, al proprio diritto di partecipare all'udienza del 3 novembre 2000. La domanda di trasferimento doveva essere formulata almeno cinque giorni prima dell'udienza (v. articolo 127, comma 2 del CPP, ritenuto applicabile al presente caso dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 6665 del 1995 - v. paragrafo 33 supra). Avendo ricevuto l'avviso in questione il 1° settembre 2000, il ricorrente disponeva di quasi due mesi per formulare la sua domanda.
  48. Agli occhi del Governo, è singolare e deplorevole che nessuno dei due avvocati del ricorrente abbia sentito il bisogno di parlare con il suo cliente, o di contattarlo per telefono o per posta ai fini dell'udienza di appello. Trattandosi di avvocati scelti dal ricorrente, tale circostanza non può essere imputata alle autorità, poiché le eventuali lacune degli avvocati in questione non erano manifeste e non sono state portate in tempo utile all'attenzione dei tribunali.
  49. Nella fattispecie, il ricorrente era o avrebbe dovuto essere al corrente dell'azione penale, dell'appello, della data dell'udienza e della necessità di chiedere alle autorità penitenziarie di essere condotto in aula. Ritenere che in simili circostanze l'assenza dell'imputato al dibattimento d'appello non è stata voluta con piena cognizione di causa costituirebbe una rottura manifesta con la giurisprudenza consolidata della Corte, e romperebbe l'equilibrio che deve regnare tra le esigenze della giustizia e quelle del rispetto dei diritti della difesa. Il Governo si riferisce, a tale riguardo, alla causa Medenica c. Svizzera (n. 20491/92, CEDU 2001-VI), e, a contrario, alla sentenza pronunciata dalla Grande Camera nella causa Sejdovic c. Italia (n. 56581/00, 1° marzo 2006). Infine, la domanda formulata all'udienza dall'avv(..).. non può avere un peso determinante. In Italia, la presenza dell'imputato in udienza è una facoltà e non un obbligo. Pertanto, di fronte al contrasto tra l'atteggiamento dell'interessato e le affermazioni del suo avvocato, queste ultime non possono prevalere. Infatti, l'avvocato rappresenta e difende il suo cliente, ma non può sostituirsi a quest'ultimo per gli atti relativi alla sfera privata, che dipendono dalla libertà di decisione e di azione.

    Valutazione della Corte

    Principi generali

    Diritto di partecipare all'udienza
  50. La presenza di un imputato riveste una importanza fondamentale nell'interesse di un processo penale equo e giusto (Lala c. Olanda, sentenza del 22 settembre 1994, serie A n. 297-A, p. 13, § 33; Poitrimol c. Francia, sentenza del 23 novembre 1993, serie A n. 277-A, p. 15, § 35; De Lorenzo c. Italia (dec.), n. 69264/01, 12 febbraio 2004), e l'obbligo di garantire all'imputato il diritto di essere presente nella sala di udienza - sia durante il primo procedimento nei suoi confronti, sia nel corso di un nuovo processo - è uno degli elementi essenziali dell'articolo 6 (Stoichkov c. Bulgaria, n. 9808/02, § 56, 24 marzo 2005).
  51. In effetti, sebbene non menzionata espressamente nel paragrafo 1 dell'articolo 6, la facoltà per l'"imputato" di prendere parte all'udienza deriva dall'oggetto e dallo scopo dell'articolo nel suo insieme. Del resto, i commi c), d) ed e) del paragrafo 3 riconoscono a "ogni imputato" il diritto a "difendersi personalmente" "esaminare o fare esaminare i testimoni" e "farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza", il che non è concepibile in sua assenza (Colozza c. Italia, sentenza del 12 febbraio 1985, serie A n. 89, p. 14, § 27, e Sejdovic già cit., § 81).
  52. La presenza personale dell'imputato, tuttavia, non riveste in appello l'importanza decisiva che ha nel giudizio di primo grado (Kamasinski già cit., p. 44, § 106). Le modalità di applicazione dell'articolo 6 della Convenzione in appello dipendono dalle particolarità del procedimento in questione; bisogna tenere conto dello svolgimento del processo nel suo insieme nell'ordinamento giuridico interno, e del ruolo che in esso ha svolto la giurisdizione di appello (Ekbatani c. Svezia, sentenza del 26 maggio 1988, serie A n. 134, p. 13, § 27, e Monnell e Morris c. Regno Unito, sentenza del 2 marzo 1987, serie A n. 115, p. 22, § 56).
  53. Le procedure di autorizzazione di appello, o dedicate esclusivamente a punti di diritto e non di fatto, possono soddisfare le esigenze dell'articolo 6 anche se la corte d'appello o di cassazione non hanno dato al ricorrente la facoltà di esprimersi personalmente dinanzi ad esse, purché vi sia stata una pubblica udienza in primo grado (v., tra le altre, Monnell e Morris già cit., p. 22, § 58, per l'autorizzazione di appello, e Sutter c. Svizzera, sentenza del 22 febbraio 1984, serie A n. 74, p. 13, § 30, per la Corte di cassazione). Il motivo, tuttavia, nel secondo caso, è che la giurisdizione interessata non ha il compito di accertare i fatti, ma solo quello di interpretare le norme giuridiche controverse (Ekbatani già cit., p. 14, § 31).
  54. Tuttavia, anche nell'ipotesi di una corte d'appello dotata della piena giurisdizione, l'articolo 6 non implica sempre il diritto ad una pubblica udienza né, a fortiori, il diritto di comparire personalmente (Fejde c. Svezia, sentenza del 29 ottobre 1991, serie A n. 212-C, p. 68, § 31). In materia, bisogna tenere conto, tra l'altro, delle particolarità del procedimento in questione e del modo in cui gli interessi della difesa sono stati esposti e tutelati dinanzi alla giurisdizione di appello, tenuto conto anche delle questioni che quest'ultima doveva risolvere (Helmers c. Svezia, sentenza del 29 ottobre 1991, serie A n. 212-A, p. 15, §§ 31-32) e all'importanza delle stesse per l'appellante (Kremzow già cit., p. 43, § 59; Kamasinski già cit., pp. 44-45, § 106 in fine; Ekbatani già cit., p. 13, §§ 27-28).
  55. Inoltre, per la natura delle cose, un appellante detenuto non ha la stessa libertà di un appellante non detenuto, o di una parte civile, per presentarsi dinanzi a una giurisdizione di appello. Infatti, per condurre tale appellante dinanzi a detta giurisdizione, bisogna adottare delle misure tecniche speciali, in particolare in materia di sicurezza (Kamasinski già cit., p. 45, § 107).
  56. Invece, quando la giurisdizione di appello deve esaminare una causa in fatto e in diritto e procedere a una valutazione globale della colpevolezza o dell'innocenza, essa non può deliberare al riguardo senza esaminare direttamente gli elementi di prova presentati di persona dall'imputato che desidera dimostrare di non aver commesso l'atto che costituisce presumibilmente un reato penale (Dondarini c. San Marino, n. 50545/99, § 27, 6 luglio 2004).
  57. Applicando questi principi, nella causa Ekbatani (v. sentenza già cit., p. 14, § 32), la Corte ha ritenuto che la presenza dell'imputato al giudizio d'appello era necessaria quando la causa non poteva essere risolta senza una valutazione diretta delle testimonianze personali del ricorrente e del querelante, poiché la corte d'appello era chiamata a decidere, in via principale, sulla colpevolezza o l'innocenza dell'imputato. Questa conclusione non può essere modificata dalla circostanza che la corte d'appello non poteva aggravare la pena pronunciata in primo grado (v. anche, mutatis mutandis, Dondarini già cit., § 28, e De Biagi c. San Marino, n. 36451/97, § 23, 15 luglio 2003).
  58. Invece, nella causa Kamasinski (v. sentenza già cit., p. 45, §§ 107-108), la Corte ha considerato che la decisione con cui la Corte suprema aveva rifiutato di autorizzare il ricorrente a comparire dinanzi ad essa in udienza non era incompatibile con l'articolo 6 della Convenzione, tenuto conto in particolare del fatto che nel diritto austriaco le udienze di appello non implicavano un nuovo esame delle prove o della colpevolezza o dell'innocenza dell'imputato. Inoltre, nei suoi motivi di appello, il sig. Kamasinski non sollevava questioni legate alla sua personalità e al suo carattere, ed ogni forma di reformatio in pejus era vietata alla Corte suprema.
  59. La Corte è giunta a conclusioni analoghe nella causa Kremzow (v. sentenza già cit., p. 44, § 63), nella misura in cui il ricorrente si lamentava per la propria assenza dinanzi alla Corte suprema, chiamata a stabilire se una prova offerta era stata respinta a giusto titolo dai giudici di merito e se i fatti scartati avrebbero potuto influire sul verdetto della giuria. Invece nella stessa causa (p. 45, § 67), la Corte ha ritenuto che il carattere equo della procedura implicava il diritto, per il ricorrente, di assistere al giudizio di appello, che aveva un'importanza fondamentale per lui poiché comportava una valutazione non solo del suo carattere, ma anche dei suoi moventi, il che poteva influire notevolmente sulla misura della pena da infliggere.

    Diritto dell'imputato di essere informato delle accuse formulate a suo carico
  60. Ai sensi del paragrafo 3 a) dell'articolo 6 della Convenzione, ogni imputato ha il diritto di "essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico". Se non specifica che si devono fornire o tradurre per iscritto a un imputato straniero le informazioni pertinenti, tale disposizione evidenzia tuttavia la necessità di prestare la massima attenzione nel notificare l'"accusa" all'interessato. L'atto d'accusa svolge un ruolo determinante nell'azione penale: a decorrere dalla sua notifica, l'imputato è ufficialmente avvisato per iscritto della base giuridica e fattuale delle accuse formulate nei suoi confronti. Un imputato che non abbia dimestichezza con la lingua utilizzata dal tribunale può in pratica trovarsi svantaggiato se non gli viene consegnata anche una traduzione dell'atto di accusa in una lingua che egli comprende (Sejdovic già cit., § 89; Kamasinski già cit., pp. 36-37, § 79; Tabaï c. Francia (dec.), n. 73805/01, 17 febbraio 2004; Vakili Rad c. Francia, decisione della Commissione del 10 settembre 1997, n. 31222/96).
  61. Inoltre, il paragrafo 3 e) dell'articolo 6 sancisce il diritto all'assistenza gratuita di un interprete. Tale diritto non vale solo per le dichiarazioni orali in udienza, ma anche per i documenti scritti e per l'istruzione preparatoria. La disposizione in questione significa che l'imputato che non comprende o non parla la lingua utilizzata in aula ha diritto all'assistenza gratuita di un interprete affinché gli vengano tradotti o interpretati tutti gli atti del processo avviato nei suoi confronti di cui egli debba, per beneficiare di un processo equo, cogliere il senso o farlo rendere nella lingua del tribunale (Luedicke, Belkacem e Koç c. Germania, sentenza del 28 novembre 1978, serie A n. 29, p. 20, § 48).
  62. Il paragrafo 3 e), tuttavia, non arriva al punto di esigere una traduzione scritta di tutte le prove documentali o dei documenti ufficiali del fascicolo. Al riguardo, è opportuno osservare che il testo della disposizione in questione fa riferimento a un "interprete", e non a un "traduttore". Ciò fa pensare che un'assistenza linguistica orale può soddisfare alle esigenze della Convenzione (Husain c. Italia (dec.), n. 18913/03, 24 febbraio 2005). Ciò non toglie che l'assistenza prestata in materia di interpretazione deve permettere all'imputato di sapere ciò di cui è accusato e di difendersi, in particolare fornendo al tribunale la sua versione dei fatti (Güngör c. Germania (dec.), n. 31540/96, 17 maggio 2001). Il diritto così sancito deve essere concreto ed effettivo. L'obbligo delle autorità competenti non si limita quindi alla nomina di un interprete: una volta messe in guardia su un determinato caso, esse hanno il compito di esercitare un certo controllo successivo del valore dell'interpretazione prestata (Kamasinski già cit., p. 35, § 74).
  63. La Corte ha ritenuto che, nell'ambito dell'applicazione del paragrafo 3 e), la questione delle conoscenze linguistiche del ricorrente è fondamentale, e che essa deve anche esaminare la natura dei fatti ascritti a un imputato o delle comunicazioni che gli vengono inviate dalle autorità interne per stabilire se esse siano di una complessità tale che sarebbe stata necessaria una conoscenza approfondita della lingua utilizzata in aula (v., mutatis mutandis, Güngör, decisione già cit.).
  64. Infine, anche se la condotta della difesa spetta essenzialmente all'imputato e al suo avvocato, nominato a titolo di gratuito patrocinio o retribuito dal suo cliente (Kamasinski già cit., pp. 32-33, § 65, e Stanford c. Regno Unito, sentenza del 23 febbraio 1994, serie A n. 282-A, p. 11, § 28), i tribunali interni sono gli ultimi garanti dell'equità del procedimento, ivi compreso per quanto attiene all'eventuale assenza di traduzione o di interpretazione in favore di un imputato straniero (Cuscani c. Regno Unito, n. 32771/96, § 39, 24 settembre 2002).

      Rinuncia al diritto di comparire
  65. Né il testo né lo spirito dell'articolo 6 della Convenzione impediscono ad una persona di rinunciare spontaneamente alle garanzie di un processo equo in maniera espressa o tacita (Kwiatkowska c. Italia (dec.), n. 52868/99, 30 novembre 2000). Tuttavia, per essere presa in considerazione sotto il profilo della Convenzione, la rinuncia al diritto di partecipare all'udienza deve essere stabilita in modo non equivoco ed essere accompagnata da un minimo di garanzie corrispondenti alla sua gravità (Poitrimol già cit., pp. 13-14, § 31). Inoltre, essa non deve cozzare contro alcun interesse pubblico importante (Sejdovic già cit., § 86, e Håkansson e Sturesson c. Svezia, sentenza del 21 febbraio 1990, serie A n. 171-A, p. 20, § 66).
  66. La Corte ha ritenuto che, quando non si trattava di un imputato che ha ricevuto una notifica ad personam, la rinuncia a comparire e a difendersi non poteva essere dedotta dalla semplice qualità di "latitante", fondata su una presunzione sprovvista di una sufficiente base fattuale (Colozza già cit., pp. 14-15, § 28). Essa ha avuto anche occasione di sottolineare che, prima che si possa considerare che un imputato ha implicitamente rinunciato, con il proprio comportamento, a un diritto importante sotto il profilo dell'articolo 6, è necessario stabilire che egli avrebbe potuto ragionevolmente prevedere le conseguenze del comportamento in questione (Jones c. Regno Unito (dec.), n. 30900/02, 9 settembre 2003).
  67. Inoltre, è necessario che non sia l'imputato a dover dimostrare che non intendeva sottrarsi alla giustizia, o che la sua assenza era dovuta a un caso di forza maggiore (Colozza già cit., p. 16, § 30). Allo stesso tempo, le autorità nazionali possono legittimamente valutare se le giustificazioni fornite dall'imputato per motivare la sua assenza fossero valide o se gli elementi acquisiti agli atti permettessero di concludere che la sua assenza era indipendente dalla sua volontà (Medenica già cit., § 57; v. anche Sejdovic già cit., §§ 87-88).
  68. Visto il posto importante che il diritto ad un processo equo occupa in una società democratica (v., tra molte altre, Delcourt c. Belgio, sentenza del 17 gennaio 1970, serie A n. 11, pp. 14-15, § 25 in fine), l'articolo 6 della Convenzione implica per tutte le giurisdizioni nazionali l'obbligo di verificare se l'imputato ha avuto la possibilità di essere a conoscenza della data dell'udienza e delle formalità necessarie per parteciparvi quando, come nella fattispecie, si pone su questo punto una contestazione che non risulta, di primo acchito, manifestamente priva di serietà (v., mutatis mutandis, Somogyi c. Italia, n. 67972/01, § 72, CEDU 2004-IV). Lo stesso vale nel caso di procedure semplificate come il giudizio abbreviato, in cui l'imputato ha rinunciato ad alcuni dei suoi diritti.

    Applicazione dei principi suddetti alla presente causa
  69. La Corte osserva anzitutto che il ricorrente era presente alle udienze che si sono svolte in primo grado il 25 febbraio e il 24 marzo 2000 dinanzi al GUP di (..).. È vero che, come sottolinea il ricorrente, queste due udienze non sono state pubbliche, poiché si sono svolte in camera di consiglio.
  70. Tuttavia, la Corte osserva che il fatto che il dibattimento non fosse pubblico derivava dall'applicazione del giudizio abbreviato, un procedimento semplificato che lo stesso ricorrente ha chiesto spontaneamente. Tale procedura comporta dei vantaggi indiscutibili per l'imputato: in caso di condanna, egli beneficia di un'importante riduzione di pena, e la procura non può interporre appello avverso le sentenze di condanna che non modificano il titolo giuridico del reato (v. gli articoli 442 c. 2 e 443 c. 3 del CPP - paragrafo 28 supra). In compenso, nel giudizio abbreviato si riscontra una riduzione delle garanzie processuali offerte dal diritto interno, in particolare per quanto riguarda il carattere pubblico del dibattimento e la possibilità di chiedere l'acquisizione di elementi di prova non contenuti nel fascicolo della procura.
  71. La Corte ritiene che il ricorrente, che era assistito da due avvocati di fiducia, era senza dubbio in grado di conoscere le conseguenze derivanti dalla sua domanda di applicazione del giudizio abbreviato. Inoltre, non sembra nemmeno che la controversia abbia sollevato questioni di interesse pubblico che si oppongono alla rinuncia alle garanzie processuali sopra menzionate (Kwiatkowska, decisione già cit.).
  72. Al riguardo, la Corte ricorda che essa ha accettato che altre considerazioni, tra cui il diritto ad un giudizio entro un termine ragionevole e la conseguente necessità che le cause iscritte al ruolo siano trattate rapidamente, vengano prese in considerazione per determinare se un dibattimento pubblico corrisponde ad una necessità dopo il processo di primo grado (v., ad esempio, Helmers già cit., p. 16, § 36; Jan Åke Andersson c. Svezia, sentenza del 29 ottobre 1991, serie A n. 212-B, p. 45, § 27; Fejde già cit., pp. 68-69, § 31; Hoppe c. Germania, n. 28422/95, § 63, 5 dicembre 2002). L'introduzione del giudizio abbreviato da parte del legislatore italiano sembra essere volta specificamente a semplificare, e dunque ad accelerare, i processi penali (v., mutatis mutandis, Rippe c. Germania (dec.), n. 5398/03, 2 febbraio 2006).
  73. Alla luce di quanto sopra, la circostanza che i processi di primo e di secondo grado si siano svolti in camera di consiglio, e dunque senza la presenza del pubblico, non può essere considerata contraria alla Convenzione. Resta da determinare se l'assenza del ricorrente all'udienza del 3 novembre 2000 dinanzi alla corte d'appello di (..). ha violato il diritto dell'interessato ad un processo equo.
  74. Ai sensi della legge italiana, il ricorrente aveva incontestabilmente il diritto di essere presente al giudizio di appello, a condizione che egli chiedesse di esservi condotto. Ciò non è contestato dal Governo e, tra l'altro, risulta dalle disposizioni interne relative alle udienze in camera di consiglio. In particolare, l'articolo 127 comma 3 del CPP precisa che "gli altri destinatari dell'avviso con cui viene comunicata la data dell'udienza" - tra i quali vi è l'imputato - "sono sentiti se compaiono" (paragrafo 32 supra), e l'articolo 599 comma 2 del CPP prevede il rinvio dell'udienza se sussiste un legittimo impedimenti "dell'imputato che ha manifestato la volontà di comparire (paragrafo 31 supra), il che non sarebbe concepibile se la legge non attribuisse all'imputato la facoltà di partecipare all'udienza d'appello.
  75. Questa constatazione non implica tuttavia necessariamente che la presenza del ricorrente all'udienza di appello sia richiesta dall'articolo 6 § 1 della Convenzione, dato che le esigenze di tale disposizione sono autonome rispetto a quelle della legislazione nazionale.
  76. Nella fattispecie, la Corte ritiene opportuno partire dai fatti seguenti. La competenza della corte d'appello di (..).. era debitamente limitata ai punti della decisione di primo grado ai quali si riferivano i motivi di appello del ricorrente (v. l'articolo 597 comma 1 del CPP - paragrafo 29 supra). In questi ultimi, l'interessato si era limitato a reiterare gli argomenti invocati dinanzi al GUP per la sua difesa, ossia che egli deteneva gli stupefacenti per il proprio consumo personale. Egli affermava anche che il modo in cui era stata interpretata la legge sugli stupefacenti era contrario alla Costituzione (paragrafi 14 e 16 supra). Inoltre, nella loro memoria del 23 ottobre 2000, gli avvocati del ricorrente avevano eccepito la nullità della perizia chimica per vizio di procedura (paragrafo 19 supra).
  77. Agli occhi della Corte tali motivi vertevano, essenzialmente, sulla qualificazione giuridica dei fatti e sull'interpretazione della legge interna in materia di stupefacenti e di validità delle perizie. Invece il fatto che il ricorrente avesse detenuto gli stupefacenti non si prestava a discussioni in sede di appello (v., mutatis mutandis, Fejde già cit., p. 69, § 33). In effetti l'interessato, arrestato in flagranza di reato (paragrafo 12 supra), in nessun momento della procedura ha tentato di negare la base fattuale delle accuse formulate nei suoi confronti. In particolare, nella misura in cui il ricorrente continuava a sostenere in appello, contro ogni evidenza, che gli stupefacenti trovati in suo possesso erano destinati non alla vendita, ma al suo consumo personale, mentre la quantità degli stessi corrispondeva, secondo il GUP, a più di venti anni di consumo medio (v. paragrafo 15 supra), la Corte ha difficoltà a comprendere come, nella fattispecie, la presenza fisica del ricorrente all'udienza di appello avrebbe potuto influire in qualche modo sulla qualificazione di traffico di stupefacenti che stava alla base della sua condanna.
  78. La Corte osserva anche che, poiché la procura non può interporre appello avverso una sentenza di condanna che non modifica il titolo del reato, ogni forma di reformatio in pejus era vietata alla corte di appello di (..).. Quest'ultima poteva sia confermare la pena inflitta in primo grado, sia ridurla o prosciogliere il ricorrente. Ciò differenzia la presente causa dalla causa Kremzov sopra citata.
  79. La Corte osserva infine che, nell'ambito del giudizio abbreviato, voluto dal ricorrente, l'assunzione di nuove prove è, in linea di principio, esclusa, poiché la decisione deve essere presa sulla base degli atti contenuti nel fascicolo della procura (v., in particolare, gli articoli 438 comma1 e 442 comma 1bis del CPP - paragrafo 28 supra). Certo, ai sensi del comma 5 dell'articolo 438 sopra citato, l'imputato può subordinare la richiesta di applicazione del giudizio abbreviato ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Tuttavia, ciò non è avvenuto nella fattispecie, poiché il ricorrente ha accettato di essere giudicato esclusivamente sulla base degli elementi raccolti dalle autorità durante le indagini preliminari. Pertanto, sapeva o avrebbe dovuto sapere grazie ai suoi avvocati che l'udienza di appello sarebbe stata in linea di massima limitata alle requisitorie delle parti, senza assunzione di prove o interrogatorio dei testimoni.
  80. Alla luce di quanto precede, e tenuto conto di tutte le circostanze particolari della presente causa, la Corte ritiene che, con riguardo alla partecipazione del ricorrente alle udienze di primo grado e alla natura contraddittoria del dibattimento, le esigenze di un processo equo, come definite dalla Convenzione, non imponevano la presenza dell'interessato al dibattimento di appello.
  81. Questa constatazione sarebbe sufficiente per concludere che non vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione. In ogni caso, la Corte rileva che, anche a voler supporre che il ricorrente avesse avuto, ai sensi della Convenzione, il diritto di comparire all'udienza del 3 novembre 2000, egli è stato debitamente informato della data di tale udienza ed ha rinunciato al suo diritto di esservi presente.
  82. A quest'ultimo riguardo, e contrariamente alla camera, la Grande Camera considera che dal fascicolo risulta che il ricorrente aveva una conoscenza dell'italiano sufficiente per comprendere il significato dell'avviso che lo informava della data dell'udienza dinanzi alla corte d'appello. Essa osserva che, alle udienze di primo grado del 25 febbraio e del 24 marzo 2000, il ricorrente stesso ha dichiarato di parlare l'italiano e di aver compreso il contenuto del capo d'imputazione e degli elementi di prova a suo carico (paragrafi 13 e 14 supra). La veridicità e la spontaneità di tale dichiarazione non sono state messe in discussione del ricorrente o dai suoi avvocati nel corso del procedimento giudiziario nazionale. Inoltre, come il Governo ha giustamente sottolineato, all'epoca del suo processo di appello il ricorrente viveva in Italia da almeno dieci anni e, in occasione di un arresto avvenuto nel 1999, era stato in grado di fornire ai carabinieri dei chiarimenti sulla base fattuale delle accuse formulate nei suoi confronti (paragrafo 26 supra).
  83. Agli occhi della Corte, questi elementi bastavano per portare le autorità giudiziarie nazionali a ritenere che il ricorrente fosse in grado di comprendere il significato dell'avviso che lo informava della data dell'udienza e che non fosse necessaria alcuna traduzione o interpretazione di quest'ultimo. Inoltre, la Corte osserva anche che l'interessato non sembra aver comunicato alle autorità penitenziarie eventuali difficoltà incontrate nella comprensione del documento in questione.
  84. È deplorevole il fatto che in tale documento non fosse indicato che era il ricorrente a dover chiedere, almeno cinque giorni prima della data dell'udienza, di essere condotto in aula (paragrafo 17 supra). Tuttavia, non si può imporre allo Stato l'obbligo di menzionare dettagliatamente, in tutti gli atti processuali, i diritti e le facoltà dell'imputato. Invece, è il difensore di un imputato a dover informare il suo cliente sul seguito del procedimento nei suoi confronti e sulle formalità da compiere per far valere i suoi diritti.
  85. Nella fattispecie, il ricorrente è stato informato della data dell'udienza di appello il 1° settembre 2000, ossia con un preavviso di più di due mesi. Lo stesso vale per il difensore scelto dall'interessato (paragrafo 17 supra). Durante tale periodo, gli avvocati del ricorrente non hanno ritenuto necessario contattare il loro cliente (paragrafo 18 supra). Dal fascicolo non risulta che l'interessato abbia tentato a sua volta di contattarli.
  86. La Corte non può che deplorare la mancanza di comunicazione tra il ricorrente e i suoi avvocati. Delle spiegazioni precise riguardo alla domanda di trasferimento in udienza, nonché riguardo al termine e alle modalità per presentarla, avrebbero potuto dissipare qualsiasi dubbio che il ricorrente poteva nutrire al riguardo. Su questo punto, la Corte ricorda che dal testo dell'articolo 599 comma 2 del CPP (paragrafo 31 supra) e dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (v. la sentenza n. 6665 del 1995 - paragrafo 33 supra) risulta che un detenuto che desideri essere presente al dibattimento di appello nell'ambito di un giudizio abbreviato deve segnalare, almeno cinque giorni prima dell'udienza, la propria intenzione di esservi condotto. Ciò dovrebbe essere a conoscenza degli avvocati scelti dal ricorrente.
  87. La Corte ricorda che, se riconosce a ogni imputato il diritto di "difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore (...)", l'articolo 6 § 3 c) della Convenzione non precisa le condizioni per l'esercizio di tale diritto. Esso lascia dunque agli Stati contraenti la scelta dei mezzi idonei a permettere ai rispettivi sistemi giudiziari di garantirlo; il compito della Corte consiste nel cercare di stabilire se la via che essi hanno scelto sia coerente con le esigenze di un processo equo (Quaranta c. Svizzera, sentenza del 24 maggio 1991, serie A n. 205, p. 16, § 30). A tale riguardo, non bisogna dimenticare che la Convenzione ha lo scopo di "tutelare dei diritti non teorici o illusori, ma concreti ed effettivi", e che la nomina di un avvocato non basta, da sola, ad assicurare l'effettività dell'assistenza che quest'ultimo può fornire all'imputato (Imbrioscia c. Svizzera, sentenza del 24 novembre 1993, serie A n. 275, p. 13, § 38, e Artico c. Italia, sentenza del 13 maggio 1980, serie A n. 37, p. 16, § 33).
  88. Non si può tuttavia imputare ad uno Stato la responsabilità di tutte le lacune di un avvocato nominato d'ufficio o scelto dall'imputato. L'articolo 6 § 3 c) obbliga le autorità nazionali competenti a intervenire solo se la lacuna dell'avvocato d'ufficio sembra manifesta o se le stesse ne vengono sufficientemente informate in qualsiasi altro modo (Daud c. Portogallo, sentenza del 21 aprile 1998, Raccolta delle sentenze e decisioni 1998-II, pp. 749-750, § 38, e Sannino c. Italia, n. 30961/03, § 49, 27 aprile 2006).
  89. Nella fattispecie, il ricorrente non ha mai portato all'attenzione delle autorità eventuali difficoltà che egli avrebbe incontrato nella preparazione della sua difesa. Inoltre, agli occhi della Corte, le lacune degli avvocati dell'interessato non erano manifeste. Le autorità interne non erano pertanto obbligate a intervenire o ad adottare misure per garantire all'imputato una difesa e una rappresentanza effettive (v., a contrario, Sannino già cit., § 51).
  90. Per di più, la Corte osserva che la corte d'appello di (..). ha, in sostanza, interpretato l'omissione di chiedere il trasferimento in sala di udienza come una rinuncia inequivocabile, sebbene implicita, da parte del ricorrente, al suo diritto di partecipare al dibattimento di appello (paragrafo 20 supra). Nelle circostanze particolari della presente causa, la Corte ritiene che questa conclusione era ragionevole e non arbitraria.
  91. Essa osserva a tale proposito che l'obbligo che incombeva sul ricorrente di segnalare la propria intenzione di essere condotto all'udienza non comportava l'adempimento di formalità particolarmente complesse. Inoltre, il trasferimento di un detenuto implica misure di sicurezza e necessita di essere organizzato in anticipo. Ciò giustifica la previsione di un termine rigido per la presentazione della domanda di trasferimento.
  92. È opportuno osservare anche che altri elementi potevano sostenere la conclusione secondo la quale il ricorrente non desiderava partecipare all'udienza di appello. In primo luogo, dal fascicolo non risulta che il giorno dell'udienza, avendo constatato che non sarebbe stato condotto in aula, il ricorrente abbia protestato presso le autorità penitenziarie. In secondo luogo, nella loro memoria del 23 ottobre 2000, depositata nella cancelleria della corte d'appello solo undici giorni prima della data dell'udienza, i suoi rappresentanti non hanno chiesto il trasferimento del sig. (..).
  93. È vero che, dinanzi alla corte d'appello, l'avv. (..). si è opposto al proseguimento del procedimento in assenza del suo cliente (paragrafo 20 supra). Tuttavia, agli occhi della Corte, una tale opposizione, presentata tardivamente e non sostenuta da una dichiarazione dell'imputato stesso, non può contraddire l'atteggiamento del ricorrente.
  94. Alla luce di quanto precede, e tenuto conto in particolare del comportamento degli avvocati del ricorrente, la Corte ritiene che fosse lecito per le autorità italiane concludere che il ricorrente aveva rinunciato in maniera tacita ma inequivocabile al proprio diritto di comparire all'udienza del 3 novembre 2000 dinanzi alla corte d'appello di (..)... Inoltre, al ricorrente non era imposta alcuna formalità eccessiva per far valere il diritto in questione.

Di conseguenza, non vi è stata violazione dell'articolo 6 della Convenzione.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE

Dichiara, con dodici voti contro cinque, che non vi è stata violazione dell'articolo 6 della Convenzione.

Fatto in francese e in inglese, e poi pronunciato in pubblica udienza al Palazzo dei Diritti dell'Uomo, a Strasburgo, il 18 ottobre 2006.

T.L. Early Luzius Wildhaber
Cancelliere di sezione Presidente

Alla presente sentenza è allegata, conformemente agli articoli 45 § 2 della Convenzione e 74 § 2 del regolamento, l'esposizione dell'opinione divergente comune ai Giudici Rozakis, Spielmann, Myjer e Ziemele, e dell'opinione divergente del Giudice Zupančič