Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il giudice deve tenere conto anche dei redditi da attività illecite posseduti dall'istante, la cui esistenza può essere provata anche ricorrendo a presunzioni semplici: l'indicazione di un limite reddituale al di sotto del quale l'imputato ha diritto al beneficio impone però al giudice di indicare sulla scorta di quali elementi si possa operare tale giudizio presuntivo.
L'ordinanza che decide l'opposizione di cui all'art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002 può essere impugnata con ricorso per cassazione solo per violazione di legge e non per vizio della motivazione, a meno di assoluto difetto di essa.
Corte di Cassazione
Sent. Sez. IV penale
Num. 28383 Anno 2022
Presidente: MONTAGNI ANDREA
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA
Data Udienza: 05/07/2022
Data deposito: 19/07/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HG nato a TRENTO il */1991
avverso l'ordinanza del 07/07/2021 del TRIBUNALE di ROVERETO
svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona dell'Avvocato generale Piero GAETA, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; l'avv. MF per la ricorrente HG, ha depositato memoria, con la quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso e delle conclusioni ivi formulate.
Ritenuto in fatto
1. La difesa di HG, imputata nell'ambito di un procedimento penale per furto e altro, propone ricorso avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Rovereto ha rigettato l'opposizione proposta, ai sensi dell'art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002, avverso il decreto con il quale è stata rigettata la sua istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, sull'assunto che il primo giudice aveva valorizzato, per verificare l'attendibilità della autocertificazione di impossidenza della richiedente, la circostanza che la donna aveva posto in essere in maniera continuativa più reati contro il patrimonio.
2. A sostegno del ricorso, la difesa ha formulato tre motivi.
Con il primo, ha dedotto violazione o errata applicazione degli artt. 360 n. 3), cod. proc. civ., 96, comma 2, 76, 92 e 99, d.P.R. n. 115/2002 e 2729, cod. civ. in relazione alla presunzione di superamento dei limiti reddituali, desunta solo in modo astratto e generico dalla esistenza di precedenti penali, senza avere il giudice spiegato quale fosse il tenore di vita, se vi fosse disponibilità di beni, né quale fosse l'entità dei presunti profitti illeciti e l'epoca in cui sarebbero stati percepiti.
Sotto altro profilo, si rileva la mancata considerazione, da parte dei giudici territoriali, della documentazione prodotta a difesa, dalla quale era emerso che la H era stata sottoposta alla misura alternativa della detenzione domiciliare per due anni e mezzo in maniera continuativa, periodo durante il quale non era emersa la commissione di reati contro il patrimonio dai quali l'istante avesse potuto trarre illeciti profitti; nella specie, peraltro, l'anno di riferimento dovrebbe essere il 2019, durante il quale la stessa era stata, per l'appunto, ristretta; i precedenti si riferirebbero a reati commessi nel 2009-2010 per profitti complessivi inferiori ai mille euro, tranne un reato più recente (del 2017) per un prelievo bancomat di euro 1.750,00; i reati oggetto di imputazione nel procedimento nel quale la ricorrente ha chiesto di essere ammessa al beneficio risalgono al 2017 e hanno a oggetto somme inferiori a euro 500,00; la HELD aveva prodotto certificazione ISEE dalla quale era emerso un reddito familiare pari a euro 10.236,00 e la copia di un contratto di locazione a canone agevolato (euro 47,20 al mese oltre spese condominiali), dimostrativo delle condizioni reddituali per accedere alla agevolazione pubblica.
Con il secondo motivo, ha dedotto vizio della motivazione per omessa valutazione di fatti decisivi comprovanti l'assenza di redditi ostativi, costituiti dagli elementi sopra richiamati.
Con il terzo, infine, ha dedotto violazione o falsa applicazione degli artt. 9 e 92, cod. proc. civ. e 75 d.P.R. n. 115/2002, in ordine alla compensazione delle spese del giudizio, rilevando che dall'accoglimento del ricorso e delle ragioni esposte con l'atto di opposizione emergerebbe la soccombenza della parte resistente che ha sostenuto la tesi della sufficienza del richiamo alle risultanze del certificato penale per escludere l'ammissione al beneficio.
3. Con successiva memoria, la difesa ha sviluppato le proprie argomentazioni e insistito nell'accoglimento del ricorso.
4. Il Procuratore generale, in persona dell'Avvocato generale Piero GAETA, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
Considerato in diritto
1. Il ricorso va accolto.
2. Il giudice dell'opposizione ha rilevato che il rigetto della domanda di ammissione al beneficio era stato la conseguenza della valutazione di alcune circostanze, costituite dalla pluralità e continuità di reati contro il patrimonio commessi dall'istante.
3. I primi due motivi sono fondati nei limiti che si vanno a esporre.
In via preliminare, va intanto precisato che l'ordinanza che decide l'opposizione di cui all'art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002 può essere impugnata con ricorso per cassazione solo per violazione di legge e non per vizio della motivazione, a norma del quarto comma della norma citata, a meno di assoluto difetto di essa.
Nel caso all'esame, deve riscontrarsi tale difetto assoluto e, quindi, una violazione di legge deducibile con il ricorso (proprio in materia di ammissione al patrocinio a spese dello stato per i non abbienti, sez. 4, n. 22637 del 21/3/2017, Attanasio, Rv. 270000; n. 16908 del 7/2/2012, Grando, Rv. 252372).
Il solo riferimento ai precedenti penali valorizzati dal giudice di prime cure non consente, infatti, a questa Corte di legittimità di operare un controllo sull'esercizio del potere riconosciuto al giudice richiesto dell'ammissione al beneficio di che trattasi a norma dell'art. 96, comma 2, d.P.R. n. 115/2002.
È certamente vero che, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il giudice deve tenere conto anche dei redditi da attività illecite posseduti dall'istante, la cui esistenza può essere provata anche ricorrendo a presunzioni semplici. Ma l'indicazione di un limite reddituale al di sotto del quale l'imputato ha diritto al beneficio impone al giudice di indicare sulla scorta di quali elementi si possa operare tale giudizio presuntivo (sez. 4, n. 53387 del 22/11/2016, Caruso, Rv. 268688, in fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio inferendo l'insussistenza del requisito reddituale esclusivamente dalla presenza di precedenti penali a carico del ricorrente; n. 44900 del 18/9/2018, Troiano, Rv. 274271, sempre in fattispecie di annullamento con rinvio dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio che aveva desunto l'insussistenza del requisito reddituale esclusivamente dalla presenza di precedenti penali, per reati contro il patrimonio, a carico del ricorrente, omettendo di considerare che l'unico precedente risalente all'anno di riferimento era un delitto tentato, da cui il ricorrente non aveva tratto reddito; n. 15338 del 30/1/2020, Troiano, Rv. 278867, in cui si è affermata la necessità che il giudice operi un confronto tra il tenore di vita dell'istante e le dichiarazioni fiscali, non essendo sufficiente il mero riferimento alla sussistenza di numerosi precedenti penali; n. 26056 del 24/7/2020, Schirone, Rv. 280011).
4. Alla stregua di tali considerazioni, dunque, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio al Presidente del Tribunale di Rovereto per un nuovo esame che tenga conto dei principi sopra ribaditi, restando il terzo motivo assorbito dall'accoglimento dei primi due.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame al Presidente del Tribunale di Rovereto.
Deciso il 5 luglio 2022