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Ladro chi raccoglie un portafoglio smarrito (Cass. 51895/17)

21 novembre 2017, Cassazione penale e Nicola Canestrini
Chi si appropria di cose smarrite che contengano i riferimenti al proprietario (assegni, carte di credito, ..) commette il reato di furto e non quello di appropriazione di cose smarrite.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V PENALE - SENTENZA 14 novembre 2017, n.51895 - Pres. Lapalorcia – est. Riccardi

Ritenuto in fatto

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Urbino ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa il 16/06/2016 dal Tribunale di Urbino, che, riqualificato il fatto contestato ai sensi dell'art. 624 cod. pen. nel reato di cui all'art. 647 cod. pen., ha assolto Er. Ag. dal reato di appropriazione di cose smarrite.

Deduce la violazione di legge, sostenendo che nel portafogli sottratto vi erano, oltre alla somma di denaro, anche i documenti personali della persona offesa (patente, carta di credito, codice fiscale), sicché conservava i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, con conseguente sussistenza del reato di furto.

2. Con memoria depositata il 06/10/2017 Er. Ag. ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo che non rileva, ai fini del reato di cui all'art. 647 cod. pen., la conoscenza dell'altruità della cosa, che necessariamente riguarda le cose smarrite.

 Considerato in diritto

 1. Il ricorso è fondato.

Va, infatti, ribadito il principio secondo cui, nell'ipotesi di smarrimento di cose che, come gli assegni o le carte di credito, conservino chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest'ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne appropria senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e non quello di appropriazione di cose smarrite (ex multis, Sez. 2, n. 46991 del 08/11/2013, Za., Rv. 257432; Sez. 5, n. 40327 del 21/09/2011, Tr., Rv. 251723).

Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha erroneamente riqualificato il reato di furto nella fattispecie depenalizzata di cui all'art. 647 c.p., in quanto ha omesso di considerare che il portafogli smarrito, oggetto di sottrazione, conteneva, oltre ad una somma di denaro, anche i documenti personali della persona offesa (patente, carta di credito, codice fiscale), sicché conservava i segni esteriori di un legittimo possesso altrui.

Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Ancona, ai sensi dell'art. 569, comma 4, c.p.p., per nuovo esame.

 P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Ancona per nuovo esame.