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PM non svolge indagini a favore dell'indagato? Nessuna nullità (Cass. 34615/10)

24 settembre 2010, Cassazione penale

La eventuale violazione del disposto che impone lo svolgimento di indagini anche a favore della persona sottoposta alle indagini da parte del P.M. non assume alcuna rilevanza nell'ambito del procedimento penale: in ogni caso, l'inattività della pubblica accusa non determina alcuna nullità processuale, essendo peraltro il difensore facultato a procedere ad investigazioni difensive ai sensi dell'art. 391 bis e ss. c.p.p..

 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Sent., (ud. 23/06/2010) 24-09-2010, n. 34615

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MAIO Guido - Presidente

Dott. PETTI Ciro - Consigliere

Dott. TERESI Alfredo - Consigliere

Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere

Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Avv. GN, difensore di fiducia di T.L.R., n. a (OMISSIS);

avverso la sentenza in data 22.10.2009 della Corte di Appello di Brescia, con la quale, a conferma di quella del Tribunale di Bergamo in data 15.12.2008, venne condannato alla pena di anni otto di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, quale colpevole del reato di cui all'art. 81 cpv. c.p., art. 61 c.p., n. 11, art. 609 bis c.p. e art. 609 ter c.p., comma 1, n. 1;

Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;

Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;

Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Passacantando Guglielmo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito il difensore dell'imputato, Avv. GN, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Brescia ha confermato la pronuncia di colpevolezza di T.L.R. in ordine al reato di cui all'art. 81 cpv. c.p., art. 61 c.p., n. 11, art. 609 bis c.p. e art. 609 ter c.p., comma 1, n. 1, a lui ascritto per avere, reiteratamente in tempi diversi, costretto la minore P.N., figlia della sua convivente, a subire atti sessuali, consistiti nel toccarla nelle parti intime, farsi masturbare, strofinare il proprio organo genitale sui seni della minore, costringerla a rapporti orali, commettendo il fatto con abuso della condizioni di inferiorità fisica e psichica della minore e del rapporto di coabitazione, nonchè a volte anche con violenza.

In sintesi, secondo la ricostruzione dei fatti riportata nella sentenza gli abusi sessuali di cui alla contestazione si sono verificati da quando la parte lesa aveva circa dieci anni e fino a quindici anni, allorchè la minore, per sottrarsi alle attenzioni del convivente della madre, si era trasferita a casa della nonna. A quest'ultima la P.N. aveva riferito gli abusi sessuali commessi in suo danno e la nonna si era recata dai C.C. a denunciare i fatti, ma successivamente la minore aveva ritrattato le accuse.

La P.N., comunque, aveva in seguito riferito gli abusi subiti ad opera del T. al suo primo fidanzato, T. A., alla psicologa e psicoterapeuta della Comunità presso la quale era stata ricoverata, nonchè in sede di indagini preliminari e quale teste nel dibattimento di primo grado.

La Corte territoriale, nel rigettare i motivi di gravame dell'appellante, con i quali si deduceva la contraddittorietà delle dichiarazioni della P.N. e l'esistenza di elementi che dovevano indurre a ritenere la falsità delle accuse, ha confermato la valutazione in ordine alla attendibilità della parte lesa già espressa dal giudice di primo grado e, in particolare, ha respinto la richiesta della difesa dell'imputato di acquisire una lettera inviata dalla P. allo stesso difensore.

La sentenza ha altresì respinto la richiesta di concessione della diminuente di cui all'art. 609 bis c.p., u.c., nonchè di un giudizio di comparazione delle attenuanti generiche con le aggravanti più favorevole di quello di equivalenza con conseguente riduzione della pena inflitta.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che la denuncia per violazione di legge e vizi della motivazione.

Motivi della decisione


Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione degli artt. 358, 234 e 235 c.p.p..

Si deduce la violazione delle disposizione citate con riferimento alla lettera inviata dalla P. al difensore, copia della quale è stata trasmessa dallo stesso difensore al P.M.. Si osserva che ai sensi delle disposizioni citate il P.M. avrebbe dovuto svolgere indagini, sia per accertare fatti favorevoli all'imputato sia l'esistenza di eventuali reati.

Con lo stesso mezzo di annullamento si denuncia la violazione dell'art. 191 c.p.p. e art. 609 decies c.p. con riferimento alla doglianza, non accolta dai giudici di appello, in ordine alla irritualità dell'esame della parte lesa effettuato nel corso delle indagini preliminari senza le forme dell'audizione protetta.

Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia la mancata assunzione di una prova decisiva ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), e art. 495 c.p.p., comma 2.

Si deduce che la Corte territoriale avrebbe dovuto disporre l'acquisizione, chiesta con i motivi di appello, della lettera inviata dalla P. al difensore e la rinnovazione del dibattimento per un nuovo esame della stessa, trattandosi di una prova decisiva a favore dell'imputato proveniente dalla stessa parte lesa.

Con il terzo mezzo di annullamento si denuncia carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza.

Si deduce che la sentenza impugnata ha ritenuto attendibili le dichiarazioni accusatorie della P., mentre ha ritenuto immotivatamente non credibile la ritrattazione delle accuse che la stessa, quando aveva sedici anni compiuti, ha effettuato, da sola, presso il Commissariato di Monza; che non si è tenuto conto delle risultanze processuali, dalle quali si poteva evincere che la nonna della parte lesa, O.M., aveva sempre nutrito avversione nei confronti del convivente della figlia; che in una nota dello stesso Commissariato di P.S. si afferma che il racconto della minore è stato volutamente esagerato dalla stessa per insofferenza verso il patrigno.

Si osserva in proposito che non si è tenuto conto delle ragioni di contrasto della minore con il T. determinate dal fatto che la prima non sopportava i rimproveri o le restrizione che questi le imponeva.

Si deduce, pertanto, che nella specie non vi è stato il rigoroso vaglio di attendibilità cui devono essere sottoposte le dichiarazioni della parte lesa per attribuire alle stesse valore probatorio; che non sono state valutate le prove favorevoli all'imputato, tra cui le stesse perplessità manifestate nella menzionata nota del funzionario di P.S..

Con l'ulteriore mezzo di annullamento si denuncia carenza di motivazione con riferimento alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 609 bis c.p., u.c. e in ordine al mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti.

Si osserva sul primo punto che la sentenza avrebbe dovuto prendere in esame tutti gli elementi di valutazione previsti dall'art. 133 c.p., comma 1.

Con l'ultimo mezzo di annullamento si denuncia contraddittorietà della motivazione con riferimento a specifiche affermazioni contenute nella sentenza, riguardanti la conoscenza da parte dei familiari dei fatti, nonchè in ordine alla asserita mancata contestazione della attendibilità dei testi indicati quali elementi di riscontro, in quanto la difesa aveva sempre contestato l'attendibilità delle dichiarazioni della O.M..

11 ricorso non è fondato.

Osserva la Corte, in ordine al primo motivo di gravame, che la eventuale violazione del disposto di cui all'art. 358 c.p.p. da parte del P.M. non assume alcuna rilevanza nell'ambito del presente procedimento e, in ogni caso, l'inattività della pubblica accusa non determina alcuna nullità processuale, essendo peraltro il difensore facultato a procedere ad investigazioni difensive ai sensi dell'art. 391 bis e ss. c.p.p..

Sul secondo punto di cui al primo motivo di ricorso la sentenza ha già esaustivamente osservato che la prova, nel caso in esame, è costituita dalla deposizione resa dalla P. in dibattimento con la conseguente irrilevanza delle modalità con le quali le dichiarazioni della stessa sono state acquisite in sede di indagini preliminari.

Peraltro, anche in questa caso nessuna sanzione di nullità è legata al mancato rispetto delle forme dell'audizione protetta.

Anche il secondo motivo di gravame è infondato.

La sentenza ha escluso, con motivazione giuridicamente corretta, la opportunità e la stessa possibilità di acquisire la lettera citata dalla difesa dell'imputato, in quanto i fatti in essa descritti avrebbe dovuto formare oggetto di acquisizioni difensive con le forme previste dal codice di rito e le conseguenti garanzie circa la attendibilità e la stessa effettiva provenienza del mezzo di prova.

Peraltro, nel caso in esame, non è affatto configurabile la violazione del disposto di cui all'art. 495 c.p.p., comma 2, riferendosi la norma alla acquisizione di prove nel giudizio di primo grado, mentre la riapertura dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello è disciplinata dall'art. 603 c.p.p., di cui la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione, come già rilevato nel valutare le argomentazioni con le quali è stata respinta la richiesta di acquisizione documentale.

E' infondato il terzo motivo di gravame.

La sentenza impugnata è motivata in modo assolutamente esaustivo in ordine alla attendibilità della parte lesa ed è immune da vizi logici.

Il giudizio di attendibilità, infatti, risulta fondato, oltre che sulla valutazione della credibilità intrinseca della P., sulla rigorosa ricostruzione psicologica delle ragioni che hanno determinato gli iniziali tentennamenti della parte lesa nel sostenere l'accusa, indotti da remore circa le conseguenze di una denuncia dei fatti e da pressioni psicologiche esercitate dai familiari della stessa.

La sentenza inoltre ha escluso sul piano logico l'esistenza di qualsiasi movente idoneo per ritenere l'accusa calunniosa e rilevato l'esistenza di numerosi riscontri a sostegno della attendibilità delle dichiarazioni della P. costituiti dalle testimonianze, seppure indirette, della nonna, del primo fidanzato, Tr.

A., e della psicologa S.U..

Anche gli ulteriori motivi di gravame, infine, sono infondati.

In ordine al diniego dell'attenuante speciale la sentenza è esaustivamente motivata mediante il riferimento alla durata, alla tipologia degli abusi, alla relazione familiare tra le parti, e, quindi, sostanzialmente facendo riferimento proprio ai parametri indicati nell'art. 133 c.p., comma 1.

Anche il diniego di un giudizio di comparazione più favorevole delle attenuanti generiche con le aggravanti è sufficientemente motivato;

nè la censura del ricorrente sul punto indica le ragioni, non valutate dai giudici di merito, per cui si sarebbe dovuti addivenire ad un giudizio diverso.

Sull'ultima denuncia di contraddittorietà della motivazione risulta evidente che la sentenza, allorchè afferma la assenza di contestazioni da parte della difesa dell'imputato, intende riferirsi precipuamente alle dichiarazioni del teste Tr.An., primo fidanzato della minore, e a quelle della psicologa S.U., che avevano ricevuto le confidenze della P..

L'ulteriore rilievo circa la contraddittorietà della motivazione sul punto della conoscenza degli abusi sessuali da parte dei familiari della minore si palesa sostanzialmente inconferente.

Peraltro, tale affermazione della sentenza non è affatto in contrasto con quanto rilevato in precedenza, poichè evidentemente le iniziative della nonna della P. sono state messe in relazione con il fatto che la stessa aveva informato anche gli altri familiari delle accuse della nipote e non contrasta, quindi, con la dichiarazione della parte lesa, riportata in sentenza, di non averne parlato con la madre.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 23 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre