Il piccolo spaccio organizzato non esclude l'ipotesi lieve, purché di piccolo spaccio si tratti, dovendosi intendere, per tale, un'attività che si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro nonché di guadagni limitati e che può ricomprendere anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia superiore - tenendo conto del valore e della tipologia della sostanza stupefacente - a dosi che non siano incompatibili con la minima offensività del fatto.
CORTE DI CASSAZIONE
SEZ. III PENALE - SENTENZA
4 marzo 2016, n.9155
Ritenuto in fatto
II Tribunale di Torino, con ordinanza in data 29/10/2015, pronunciandosi sull'istanza di riesame. presentata nell'interesse di I.S. avverso l'ordinanza in data 19/10/2015 con il G.I.P. dei Tribunale delle medesima città, ha disposto la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con la misura dell'obbligo di presentazione alla P.G. ed ordinato l'immediata scarcerazione del prevenuto, se non detenuto per altro. Allo I. viene contestato il reato di cui all'art. 73, c.1 bis, D.P.R. n. 390/1990, perché deteneva illecitamente a fini di spaccio più ovuli di sostanza stupefacente, di tipo cocaina, ed il Tribunale del Riesame ritenendo configurabile il fatto di lieve entità, in base al modesto quantitativo di droga detenuto ed alle modalità non organizzate della detenzione, e pertanto operante il limite oggettivo del potere cautelare costituito dalla corrispondente pena edittale (art. 280 c.p.p.), ha riformato l'ordinanza del G.I.P. nei termini sopra indicati. II P.M. presso il Tribunale di Torino ricorre per cassazione, denunciando violazione di legge, in relazione ali' erronea applicazione del quinto comma dell'art. 73 D.P.R. n. 390/1990 e vizio della motivazione, avuto riguardo alla sussistenza di una pluralità di elementi di fatto che escludono l'ipotesi attenuata.
Evidenzia la parte pubblica ricorrente che il Tribunale non ha valutato tutti i parametri richiamati dal quinto comma dell'art. 73 D.P.R. n. 390/1990 (mezzi, modalità e circostanze dell'azione) e che il sequestro intervenuto, al momento dell'arresto dello I., di tre telefoni cellulari attivi, su uno dei quali gli operanti attestano l'arrivo di chiamate da parte di consumatori di sostanza stupefacente, nonché di una somma di euro 985, suddivisa in banconote di piccolo taglio, costituiscono circostanza che dovevano essere valutate come indicative di un'attività di spaccio abituale, sia pure rudimentalmente organizzata.
Considerato in diritto
Il ricorso non merita accoglimento.
In tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, D.P.R. n. 309 dei 1990, anche all'esito della formulazione normativa introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 (cony. in legge n. 10 del 2014), può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio' (ex multis, Sez. 3, n. 23945 del 29/04/2015, Rv. 263651, Sez. 3, n. 27064 del 19/03/2014, Rv. 259664, Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rv. 247911 Sez. 4).
Alla stregua degli indici di offensività della condotta individuati dalla Suprema Corte, nel caso in esame è stata correttamente ritenuta l'ipotesi di lieve entità in considerazione, con riguardo all'oggetto del reato, del dato qualitativo iavendo il Tribunale del Riesame evidenziato come la sostanza drogante in sequestro raggiunge-un peso al "lordo" intorno ai sette grammi, che non se ne conosce la quantità del principio attivo e che tali dati già di per se stessi consentono di escludere una particolare offensività dei fatto e diffusività della condotta di spaccio.
Tali conclusioni sono corroborate dall'uso della bicicletta per la consegna della droga ai clienti, plausibilmente sentiti prima per telefono, anche se l'interlocutore telefonico ascoltato su una delle utenze cellulari in suo all'indagato al momento dell'arresto non risulta identificato dagli operanti di P.G., circostanze che denotano l'uso di mezzi ed una organizzazione minimale da parte dell'indagato, alla sua prima esperienza carceraria, il che ha concorso a giustificare l'applicazione della misura di minor rigore poi applicata, sicchè va riconosciuto che il Tribunale del Riesame di Torino ha comunque effettuato una valutazione globale dei fatti che ha coniugato la quantità e qualità di sostanza stupefacente destinata ad essere ceduta con le modalità organizzative del suo smercio e il numero comunque limitato di potenziali acquirenti, dandone conto nella motivazione dell'impugnata ordinanza.
Occorre per completezza evidenziare, in risposta alle argomentazioni del P.M. ricorrente, che il piccolo spaccio organizzato certamente non esclude l'invocata ipotesi lieve, purché di piccolo spaccio si tratti, dovendosi intendere, per tale, un'attività che si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro - sono stati sequestrati all'indagato euro 985 - nonché di guadagni limitati e che può ricomprendere anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia superiore - tenendo conto del valore e della tipologia della sostanza stupefacente - a dosi che non siano incompatibili con la minima offensività del fatto (così Sez. 6, n. 41090 del 18/07/2013, che ha ritenuto compatibile con il piccolo spaccio la detenzione di poche decine di dosi di droga leggera).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del P.M. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto Penitenziario competente, a norma dell'art. 94 comma 1, disp. att. c.p.p..