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Patrocinio a spese dello Stato, riduzione onorari di un terzo (Cass. 9911/19)

9 aprile 2019, Cassazione penale

Nei procedimenti gli importi spettanti al difensore di chi è stato ammesso al patrocinio a spese dello stato sono ridotti di un terzo, e non della metà.

 

Corte di Cassazione

sez. II Civile, ordinanza 8 febbraio – 9 aprile 2019, n. 9911
Presidente Gorjan – Relatore Bellini

Fatti di causa

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 19.9.2014, l’avv. R.G. del Foro di Benevento proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi spettanti al difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con il quale il G.I.P. del Tribunale di Benevento aveva liquidato al suddetto legale la somma di Euro 950,00, oltre IVA, CPA e spese generali, a carico di E.M. .

Secondo il ricorrente tale somma risultava non corrispondente a nessuno dei parametri indicati nelle tabelle di cui al D.M. n. 55 del 2014, per cui il medesimo ravvisava un probabile errore di calcolo o di parametrazione, anche sul presupposto che nessuna motivazione su presumibili riduzioni fosse presente nel decreto. Concludeva chiedendo l’accertamento del mancato rispetto dei parametri indicati dal D.M. citato e l’annullamento del decreto, con il riconoscimento al ricorrente del compenso dovuto, pari a Euro 3.870,00.

All’udienza di comparizione il MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE, il MINISTERO della GIUSTIZIA ed E.M. non si costituivano e ne veniva dichiarata la contumacia.

Con ordinanza D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 15, ed D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, il G.I. accoglieva parzialmente il ricorso liquidando la somma di Euro 967,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA, e nulla per le spese del ricorso pari a Euro 161,90.

Avverso tale ordinanza propone ricorso straordinario per cassazione l’avv. R.G. sulla base di quattro motivi;
gli intimati Ministero dell’Economia e delle Finanze e E.M. non hanno svolto difese; il solo Ministero della Giustizia si è costituito tardivamente al solo fine dell’eventuale partecipazione alla udienza di discussione della causa.

Ragioni della decisione

1.1. - Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la "Violazione o falsa applicazione dell’art. 25, comma 1 Cost., dell’art. 158 c.p.c. e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15", giacché l’opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia si propone con ricorso al capo dell’Ufficio Giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento. Nella fattispecie, il ricorso era stato correttamente presentato al Presidente del Tribunale di Benevento, unico legittimato a decidere sul ricorso. Invece, il ricorso era stato trattato e deciso dal Giudice istruttore, con una sostituzione che comporta la nullità assoluta del giudizio di opposizione

1.2. - Con il secondo motivo, il ricorrente deduce il "Vizio di ultrapetizione e/o extrapetizione e violazione del divieto di reformatio in peius" poiché l’ordinanza impugnata ha applicato per la determinazione dei compensi il D.M. n. 55 del 2014, art. 12, comma 1, che prevede una riduzione del 50% dei compensi, previsti nei parametri delle tabelle allegate al decreto, per i casi in cui l’opera prestata dal difensore non sia di particolare complessità. Nell’applicare il suddetto art. 12, il Giudice dell’opposizione stabilisce una riduzione che non era stata applicata dal precedente Magistrato che aveva applicato solo la diminuzione di 1/3 D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 106 bis. Pertanto, la riduzione del 50% (oltre quella dell’ulteriore 50%, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 130, di cui si dirà nel successivo motivo) si sostanzierebbe in una refomatio in peius della precedente liquidazione, non ammessa per costante giurisprudenza.

1.3. - Con il terzo motivo, il ricorrente eccepisce la "Violazione o falsa applicazione di norme in merito alla riduzione operata D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 130", là dove alla liquidazione, già ridotta arbitrariamente del 50%, ritiene di dover applicare una riduzione del 50% in base al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 130. Rileva il ricorrente che la norma applicata non riguarda i processi penali, ai quali fa riferimento l’art. 106 bis, che prevede la riduzione di 1/3.

1.4. - Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia la "Violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.", poiché il Giudice, pur accogliendo in parte il ricorso, non solo non ha liquidato gli onorari, ma neppure le spese sostenute per il giudizio di opposizione.

2. - Il primo motivo è infondato.

2.1. - Questa Corte ha affermato che la pronuncia sull’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi agli ausiliari, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 170, (nella formulazione, applicabile ratione temporis, antecedente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 1 settembre 2011, n. 150, art. 15), spetta alla competenza funzionale del presidente dell’ufficio giudiziario in composizione monocratica, con riferimento non solo all’ufficio ma anche alla persona del titolare di questo, sicché la decisione assunta dal tribunale in composizione collegiale è nulla per vizio di costituzione del giudice ai sensi dell’art. 158 c.p.c., in quanto esplicazione di funzioni decisorie da parte di magistrati ai quali le stesse non sono attribuite dalla legge. E che tale conclusione deve essere mantenuta ferma anche in relazione alla fattispecie in esame, che risulta invece assoggettata alla novella di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, attesa la sostanziale identità sul punto tra il testo dell’art. 15, e quanto previsto nella formulazione originaria dal citato art. 170, atteso che entrambe le disposizioni attribuiscono la cognizione dell’opposizione ad un giudice monocratico (Cass. n. 18343 del 2017; Cass. n. 4362 del 2015).
Nel contempo, questa Corte ha specificato che, stante la previsione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170, (secondo cui, come detto, quando sia proposta opposizione avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell’ausiliario del magistrato, l’ufficio giudiziario procede in composizione monocratica), la competenza a provvedere spetta ad un giudice singolo del tribunale o della corte d’appello, ai quali appartiene il magistrato che ha emanato il provvedimento di liquidazione dell’indennità oggetto di impugnazione, da identificare con il presidente del medesimo ufficio giudiziario o con il giudice da lui delegato. Ne consegue che, non essendo configurabili, all’interno di uno stesso ufficio giudiziario, questioni di competenza tra il presidente ed i giudici da questo delegati, ma solo di distribuzione degli affari in base alle tabelle di organizzazione, non costituisce ragione di invalidità dell’ordinanza, adottata in sede di opposizione al decreto di liquidazione del compenso dell’ausiliario, il fatto che essa sia stata pronunciata da un giudice diverso dal Presidente del tribunale (Cass. n. 9879 del 2012; conf. Cass. 15940 del 2015; Cass. n. 18080 del 2013).

3. - Il secondo motivo è infondato.

3.1. - La Corte costituzionale (sent. n. 13 del 2016) ha ritenuto non fondate, per erroneità del presupposto interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 35 e 36 Cost. – della L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 607, e D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 106 bis, introdotto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 606, lett. b), aventi ad oggetto la liquidazione, a carico dell’erario, degli onorari spettanti ai difensori. Il comma 607 dell’art. 1 della L. n. 147 del 2013 prevede che la riduzione di un terzo degli importi dovuti al difensore di cui al precedente comma 606, lett. b), si applichi alle "liquidazioni successive" alla data di entrata in vigore della medesima legge (secondo il rimettente, tale formulazione vincolerebbe l’interprete ad applicare la diminuzione in questione ad ogni liquidazione sopravvenuta, anche se relativa a prestazioni completamente esaurite in precedenza, determinando la violazione del principio di uguaglianza e degli ulteriori parametri costituzionali invocati). La norma citata, viceversa, deve essere letta, oltre che alla luce dei principi costituzionali, in armonia con la fisiologia del procedimento di liquidazione, il quale esprime una regola di concomitanza fra tariffe professionali ed epoca della prestazione, e presuppone un’analoga concomitanza tra esaurimento della difesa, domanda del compenso e corrispondente provvedimento giudiziale. Deve rilevarsi, dunque, che anche in caso di variazione dei parametri retributivi, una prestazione unitaria deve essere remunerata secondo un unico criterio, e laddove devono liquidarsi onorari maturati all’esito di cause durante le quali si siano succedute diverse tariffe professionali, ciò che rileva è la tariffa vigente al momento in cui la prestazione professionale si è esaurita.

3.2. - Ciò premesso, va rilevato che il motivo si connota essenzialmente per l’asserita reformatio in peius ad opera del giudice della opposizione della precedente liquidazione, in ragione della diversa applicazione delle riduzioni normativamente previste.
Orbene - rilevato che l’opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi spettanti al difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, realizza, con l’ampio effetto devolutivo di ogni opposizione, la fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo (cfr. Cass. n. 19348 del 2015; Cass. n. 22704 del 2017) - va ritenuto che, nella specie, non sia configurabile alcuna reformatio in peius, non foss’altro per il fatto che la liquidazione operata in sede di opposizione (pur se riferita a disposizioni diverse e più gravose) sia di entità maggiore (seppure di poco) di quella effettuata dal G.I.P..

4. - Il terzo motivo è viceversa fondato.

4.1. - Il Giudice dell’opposizione ha errato nell’applicare, per una liquidazione relativa ad un processo penale, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 130, (secondo cui "Gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà") che è disposizione (riportata sub Titolo IV di detto D.P.R.) ricompresa nell’ambito delle "Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario. Peraltro, detta norma prevede una riduzione del 50%, laddove la omologa disposizione afferente ai procedimenti penali (art. 106 bis) prevede che "Gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all’investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo".

5. - L’accoglimento del terzo motivo, determina l’assorbimento del quarto.

6. - Rigettati i primi due motivi, va accolto, per quanto di ragione, il terzo motivo, con assorbimento del quarto. Conseguentemente, va cassata l’ordinanza impugnata, con rinvio della causa al Tribunale di Benevento, in persona di altro magistrato, che provveda anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte, rigettati i due primi motivi di ricorso, accoglie, per quanto di ragione, il terzo motivo, con assorbimento del quarto. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, nei sensi di cui in motivazione, al Tribunale di Benevento, in persona di altro magistrato, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.