Coloro i quali sono residenti in Italia da oltre un anno e continuano a guidare con la sola patente straniera in corso di validità si applicano le sanzioni previste per chi guida con patente italiana scaduta di validità, ossia le mere sanzioni amministrative.
TRIBUNALE DI ROVERETO - SENTENZA 12 FEBBRAIO 2011, GIUDICE DIES
Svolgimento del processo
Ritenuto che dagli atti di indagine e, in particolare, dalla notizia di reato, dall'annotazione di PG della Polizia di Stato di Riva del Garda (TN) dd. 28.01.2011 e dai relativi allegati emerge con certezza che effettivamente l'indagata è stata sorpresa alla guida del veicolo indicato in imputazione, in possesso della sola patente di guida di nazionalità brasiliana rilasciata il 05.10.1998 e valida sino al 30.01.2014 (cfr. fl. 5) e, pertanto,, in corso di validità, nonostante fosse residente in Italia da oltre un anno, come emerge con certezza che risulta titolare di una carta di identità italiana emessa dal Comune di Arco in data 27.02.2009.
Sennonché la condotta appena sopra descritta non integra il reato contestato, previsto dall'art. 116, comma 13 cod. str. per chi guidi un autoveicolo o un motoveicolo "senza aver conseguito la patente di guida" ovvero "senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice". In particolare, dalla lettera della legge emerge con certezza che la guida con patente scaduta non integra il reato, come confermato dall'art. 126, comma 7 cod. str. che prevede per questo caso un semplice illecito amministrativo.
Ciò premesso e venendo al caso in esame di guida con patente di guida straniera, l'art. 135, comma 1 cod. str. consente la guida con patente di guida rilasciata da uno Stato estero, purché il conducente non sia residente in Italia da oltre un anno. In tal caso pertanto non vi sarà alcun illecito, né di natura penale né di natura amministrativa.
Qualora, poi, il conducente sia residente da oltre un anno in Italia, l'art. 136, comma 6 cod. str. equipara la situazione del conducente con patente di guida straniera "non più in corso di validità", ossia scaduta a chi guidi senza essere munito di patente , affermando espressamente che in tal caso si applicano le sanzioni penali ed amministrative di cui all'art. 116, commi 13 e 18 cod. str. (cfr. la versione conseguente alla legge nr. 120 del 2010 dell'art. 136, comma 6 cod. str., che ha corretto il difetto della versione precedente che richiamava le sole sanzioni amministrative per chi guida senza patente , in quanto la norma non era stata adeguata alla modifica compiuta dell'art. 116 cod. str. dall'art. 1, comma 1 d.l. nr. 117/2007, convertito con legge nr. 160/2007 che, come è noto, ha reintrodotto il reato di guida senza patente )
Ma ciò che qui interessa è la previsione del successivo comma 7 dell'art. 136 cod. str., la quale dispone che coloro che sono residenti in Italia da oltre un anno e guidano con patente straniera "in corso di validità", come nel caso di specie, "si applicano le sanzioni previste per chi guida con patente italiana scaduta di validità", ossia le mere sanzioni amministrative previste dal già citato art. 126, comma 7 cod. str.
Si deve, pertanto, ritenere che nel caso di specie si sia integrato il solo illecito amministrativo di cui sopra, come già ritenuto dalla giurisprudenza della Cassazione, sia pure con riferimento alla previgente disciplina che, però, non differisce da quella attuale per quanto rileva nella presente sede (cfr. Cass., 03.10.1997, nr. 2392, rv. 209291; Cass., 17.12.1998, nr. 3699, rv. 213144), a nulla rilevando la circostanza che la patente straniera in questione non potesse essere convertita per mancanza della condizione di reciprocità, prevista dall'art. 136, comma 2 cod. str., come rimarcato dall'autorità di polizia intervenuta e dallo stesso PM che ha redatto il capo di imputazione, nel quale si sottolinea trattasi di patente straniera non convertibile.
Infatti, la ratio della parificazione tra le violazioni di cui all'art. 136, comma 7 e quella di cui all'art. 127, comma 7 cod. str. non riposa sulla circostanza che la patente straniera possa o meno essere convertita con quella italiana, secondo le modalità previste dall'art. 136 cod. str., ma sulla circostanza che abilita alla guida nel primo anno di residenza in Italia del conducente, a norma dell'art. 135, comma 1 cod. str. che, a tal fine, non prevede alcuna condizione di reciprocità. Si tratta, pertanto, di un documento che abilita alla guida per un determinato periodo (il primo anno di residenza in Italia) e poi scade, esattamente come la patente italiana scaduta di validità.
Né ad una diversa conclusione può condurre la circolare ministeriale dd. 11.12.2007 nr. 300/A/1/29353/111/84/1, citata dalle autorità inquirenti nell'informativa di reato, secondo la quale effettivamente una volta scaduto il termine di un anno, nel caso la patente straniera non sia convertibile, si integrerebbe il reato di guida senza patente e ciò perché "la patente rilasciata da uno Stato estero può avere rilievo giuridico nell'ordinamento italiano solo attraverso la sua conversione, in mancanza della quale sono applicati i rimedi sanzionatori relativi alla guida senza patente ", soluzioni confortata da due pronunce rese dalla Corte Costituzionale (ord. nr. 76 del 200 e nr. 260 del 2001), che tuttavia attengono ad illeciti amministrativi, del tutto diversi dal problema qui in esame.
Infatti, una simile interpretazione contrasta in modo evidente coi principi di stretta legalità e di tassatività vigenti nella materia penale e col chiaro disposto di cui all'art. 136, comma 7 cod. str., che non discrimina in alcun modo tra patenti stranieri convertibili e non convertibili per configurare il mero illecito amministrativo, nel caso la guida sia effettuato oltre l'anno di residenza ma con una patente straniera in corso di validità.
Si deve, pertanto, conclusivamente ritenere integrato nella specie il mero illecito amministrativo di cui sopra e, conseguentemente, va pronunciata sentenza di proscioglimento, a norma dell'art. 129 c.p.p., per non essere previsto il fatto dalla legge come reato e disposta la trasmissione degli atti al Commissariato del Governo, quale autorità amministrativa competente per l'applicazione delle sanzioni amministrative.
P.Q.M.
Letto l'art. 129 c.p.p.;
assolve *** dal reato ascrittole, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Dispone la trasmissione degli atti al Commissariato del Governo, per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza.
Rovereto, 12 febbraio 2011.
IL GIP
Nota di aggiornamento
Tribunale di Grosseto, sentenza 14 settembre 2011
G.I.P. Dott. Marco Mezzaluna
Osserva
Stando all'informativa della polizia giudiziaria, risulta che l'imputato è stato trovato alla guida dell'autoveicolo indicato nel capo d'imputazione, in possesso di patente di guida straniera scaduta di validità e non convertita nonostante la residenza da oltre un anno in Italia. Da una attenta lettura dell'unico atto presente, ovvero il verbale dei Carabinieri del 12/10/2010 si nota, tuttavia, che la patente in questione, di cui purtroppo non è stata allegata nemmeno una copia, è stata rilasciata dalle autorità albanesi in data 8/1/2009, ovvero meno di un anno prima del controllo dei carabinieri del 12 ottobre del 2010 (cfr. foglio 4). Questa circostanza induce, pertanto, a ritenere che i militari- e con loro il PM- abbiano ritenuto che la scadenza di validità della patente derivi dall'avvenuto decorso del periodo di un anno dall'acquisizione della residenza in Italia senza aver provveduto medio tempore a richiedere ed ottenere la conversione del titolo, come del resto conferma il tenore letterale del capo d'imputazione redatto dal PM.
Questa interpretazione è profondamente erronea in quanto la norma prevista dall'art. 136 comma 6° CdS, come modificato dall'art. 24 della L.n. 120/2010, prevede l'applicazione della sanzione penale di cui all'art. 116 comma 13° soltanto a coloro che trascorso più di un anno dall'acquisizione della residenza in Italia, continuino a guidare con la patente estera scaduta di validità. La modifica normativa, peraltro, è in linea con la costante giurisprudenza che ha sempre agganciato la responsabilità penale a due presupposti: il primo è che il titolare della patente estera abbia acquisito la residenza in Italia da oltre un anno; il secondo è che la patente estera sia scaduta di validità (Cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 3699 del 17/12/1998 , Rv. 213144). In assenza di uno di questi presupposti scatta la violazione amministrativa prevista dall'art. 136 co.7° Cod.Strad. che così dispone: " A coloro che, avendo acquisito la residenza in Italia da non oltre un anno, guidano con patente o altro necessario documento abilitativo, rilasciati da uno Stato estero, scaduti di validità, ovvero a coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con i documenti di cui sopra in corso di validità, si applicano le sanzioni previste per chi guida con patente italiana scaduta di validità". L'imputato, pertanto, in possesso di una patente in corso di validità rilasciatagli dal suo paese di origine e residente in Italia da oltre un anno, non ha commesso il reato contestato bensì la violazione amministrativa prevista dall'art. 136 c. 7° in relazione all'art. 126 comma 7° CdS e non può valere l'ulteriore argomentazione che fa leva su una applicazione differenziata del citato art. 136 comma 7°, destinato ad applicarsi nei confronti di cittadini di uno Stato Comunitario o con il quale siano esistenti condizioni di reciprocità, mentre per i titolari di patenti estere rilasciate da altri Stati dovrebbe valere la previsione di cui all'art.135 CdS, che concede allo straniero trasferitosi in Italia un congruo termine temporale al fine del conseguimento del titolo di guida italiano.
Un argomento letterale contrario a questa interpretazione differenziata della normativa, si trae dal titolo della disposizione contenuta nell'art. 136 citato che è il seguente: "Conversioni di patenti di guida rilasciate da Stati Esteri e da Stati della Comunità Europea".
Sembra logico dedurre, considerato il contenuto della norma citata, che il legislatore non abbia disciplinato la materia in modo differenziato, assicurando ai titolari di patenti di guida rilasciati da Stati della Comunità Europea un trattamento privilegiato o, comunque, più favorevole rispetto a quello riservato alle persone in possesso di analogo documento abilitativo rilasciato da altri Stati. L'art 135 comma 1° contiene, viceversa, il principio generale in base al quale coloro che sono muniti di una valida patente di guida estera, o di un permesso internazionale, possono guidare veicoli sul territorio nazionale purché non siano in Italia da oltre un anno. Appare evidente, pertanto, che si è voluto concedere al titolari di patenti estere, da qualsiasi Stato rilasciate, un congruo periodo dal loro trasferimento in Italia per conseguire un documento di guida italiano. Non si può, in conclusione, far discendere da detta disposizione di legge, come pare sostenere il PM, che coloro i quali omettono di richiedere e che, comunque, non conseguono la patente italiana entro il suindicato termine, debbano subire conseguenze diverse a seconda che le rispettive patenti estere siano state rilasciate da uno Stato Comunitario o da altri Stati. Non esiste, infatti, alcuna norma che giustifichi tale diverso trattamento che, in ogni caso, sarebbe di dubbia costituzionalità;
Ritenuto, pertanto, di poter dover procedere all'immediata declaratoria della causa di non punibilità a norma dell'art. 129 comma 1° cpp;
Visto l'art. 129 cpp
Assolve
S.L. dal reato contestato in quanto il fatto non è previsto dalla legge come reato.