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Passaporto e pendenze penali

2 marzo 2017, Nicola Canestrini

Il passaporto ordinario è individuale e possono ottenerlo, salvo eventuali casi previsti dalla legge, tutti i cittadini italiani che ne facciano richiesta.

Come e dove si richiede il passaporto?

La domanda per il rilascio può essere presentata all'ufficio passaporti della questura del luogo di residenza o ai commissariati di pubblica sicurezza competenti per circoscrizione. Nei comuni dove non sono presenti uffici di polizia la domanda può essere presentata alla stazione dei carabinieri o all'ufficio comunale. A partire dal 2006, la richiesta può essere fatta anche presso gli uffici postali di tutta Italia (nB: verificare importi marche e tasse con la locale Questura).

Quali documenti servono?

Il cittadino italiano che intende chiedere il rilascio del passaporto deve compilare, in ogni sua parte, l'apposito modulo 308. Il modulo una volta compilato deve essere presentato all'ufficio competente insieme alla seguente documentazione:

- 2 foto tessera identiche e recenti;

- 1 marca per contributo amministrativo da euro 73,50 per il rilascio del passaporto (art. 18 l. 1185/1967 come sostituito dal L. n. 89 del 23 giugno 2014): è stato quindi abolito il contrassegno telematico da € 40,29 e la tassa annuale non è più prevista. 

- la ricevuta di versamento, sul conto corrente postale n. 67422808, intestato al ministero dell'Economia e delle Finanze - dipartimento del Tesoro, con causale "importo per il rilascio del passaporto elettronico", di euro 44,66 per il libretto composto da 32 pagine o di euro 45,62 per quello di 48 pagine;

- un documento di riconoscimento valido;

-  l'eventuale passaporto scaduto.

E se ci sono indagini o condanne penali?

La sola pendenza di un processo penale o la esistenza di una condanna espiata NON impedisce, di regola, il rilascio del passaporto: la pendenza di una indagine può però essere motivo di sospensione del procedimento amministrativo, sospensione che verrà notificata con un avviso ex art. 10bis l. 241/1990 al quale è indispensabile rispondere con raccomandata).

 La materia è regolata dalla Legge 21 novembre 1967, n. 1185 (in Gazz. Uff., 18 dicembre, n. 314) rubricata appunto "Norme sui passaporti".

 Secondo l'articolo 3 di detta legge, non possono ottenere il passaporto:

 a) i minorenni senza assenso delle persone che esercitano la potestà genitoriale o autorizzazione del giudice tutelare (ecco perchè in sede di separazione conviene anche prevedere l'autorizzazione al rilascio al passaporto per il minore);

 b) il genitore di prole minore, senza  l'assenso dell'altro genitore o del giudice tutelare (ecco perchè in sede di separazione conviene anche prevedere l'autorizzazione al rilascio al passaporto per i genitori, oltre che per il minore): si noti peraltro che la CEDU ha ravvisato a carico dell'Italia una ipotesi di violazione della libertà di movimento (Battista c. Italia del 2 dicembre 2014).

 c) coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza, sempreché la multa o l'ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto;

 e) coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

Unico motivo ostativo relativo al penale - salvo che sia stata decisa una misura cautelare, cioè il divieto di espatrio (art 281 c.p.)  - dunque è quelle di dover espiare una condanna al carcere o pagare una multa / ammenda.  

Attenzione: la condanna anche a pena sospesa (sospensione in sede esecutiva o addirittura condizionale condizionata ex art. 165 c.p.p.) determina comunque la impossibilità di ottenere passaporto o documenti validi per l'espatrio, in quanto sussiste comunque la necessità per lo Stato di rendere effettiva e agevolmente eseguibile la condanna penale.

In tema di libertà di movimento, si segnala però che la sentenza della Corte EDU con sentenza 20 settembre 2016, Vlasov e Benyash c. Russia, ha accertato una violazione dell’art. 2 Prot. n. 4 Cedu, in relazione al caso di due cittadini russi a cui era stato negato il rilascio del passaporto in ragione di una condanna condizionalmente sospesa. L’interferenza dello Stato nell’esercizio della libertà convenzionale dei ricorrenti, infatti, appare ai giudici di Strasburgo sproporzionata, le autorità avendo omesso di specificare le precise ragioni per cui il divieto di espatrio sarebbe dovuto ritenersi utile alla loro riabilitazione.

In sostanza, si è ritenuto che la libertà di movimento, regolata dall’art. 2 protocollo 4 Cedu, può essere soggetta a restrizioni solo se giustificate, proporzionate e che rispettino l’equo bilanciamento degli interessi pubblici con quelli privati dell’interessato: il divieto d’espatrio imposto in modo rigido ed automatico, senza valutare le singole situazioni e le circostanze individuali, costituisce un’illecita interferenza non necessaria in una società democratica.

 

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Per approfondimenti: http://poliziadistato.it/poliziamoderna/download/spec_inserti_01passaporto.pdf

  http://www.poliziadistato.it/articolo/190-Avvertenze/ (si ringrazia il Dr. G.D. Comunello per la segnalazione).