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Palpeggiamenti senza finalità mediche: violenza sessuale (Cass. 35372/10)

30 settembre 2010, Cassazione penale

Può riconoscersi l'attenuante della minore gravità della violenza sessuale solo quando mezzi, modalità esecutive e circostanze dell'azione abbiano compresso la libertà sessuale della vittima in maniera non grave. Deve quindi farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, quali mezzi, modalità esecutive, grado di coartazione esercitato sulla vittima, condizioni fisiche e mentali di questa, caratteristiche psicologiche valutate in relazione all'età, così da poter ritenere che la libertà sessuale sia stata compressa in modo non grave, come, pure, il danno arrecato anche in termini psichici.

Fermo il diritto del difensore di svolgere indagini difensive in ogni stato e grado del procedimento ex art. 327 bis c.p.p., la facoltà del difensore di svolgere attività difensiva deve, però, necessariamente essere raccordata con i criteri ed i limiti previsti per la formazione della prova.

In un sistema processuale come quello vigente, caratterizzato dalla dialettica delle parti, alle quali compete l'onere di allegare le prove a sostegno delle rispettive richieste, il giudice debba limitarsi a valutare soprattutto la pertinenza della prova al thema decidendum.

Ogni diversa valutazione, collegata alla attendibilità della prova e quindi al "risultato" della stessa, esula dai poteri del giudice (l'art. 190 c.p.p. , prevede invero che le prove sono ammesse a richiesta di parte) e finirebbe per espropriare le parti del diritto alla prova. Tale diritto alla prova non è, però, "assoluto", ponendo lo stesso legislatore dei limiti: il giudice è tenuto infatti ad escludere le prove vietate dalla legge e quelle che manifestamente sono superflue o irrilevanti

Quando in appello venga richiesta l'assunzione di nuove prove, il giudice di appello è obbligato a disporre la rinnovazione del dibattimento se le nuove prove di cui si chiede l'assunzione siano sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, mentre negli altri casi solo se ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti.

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Sent., (ud. 26/05/2010) 30-09-2010, n. 35372

 

sentenza

sul ricorso proposto da:

1) G.P., nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 27.5.2009 della Corte di Appello di Bari;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Silvio Amoresano;

sentite le conclusioni del P.G., Dr. Mario Fraticelli, che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente alla istanza di concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 609 bis c.p., u.c., in relazione al capo b); con rigetto del ricorso nel resto;

sentito il difensore avv. A.G., che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1) Il Tribunale di Bari, con sentenza del 28.9.2005, condannava G.P., previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla contestata aggravante, alla pena di anni 5 e mesi 6 di reclusione per il reato di cui all'art. 609 bis c.p., art. 61 c.p. , n. 9, art. 609 septies c.p., n. 3 (perchè con violenza e abusando dell'autorità derivante dalla qualità di medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale e pertanto incaricato di pubblico servizio, durante una visita ambulatoriale, costringeva la paziente C.F. a subire atti sessuali consistenti nella penetrazione del proprio organo sessuale nella vagina)- capo a) e del reato di cui all'art. 609 bis c.p., art. 61 c.p. , n. 9, art. 609 c.p. , septies, n. 3 (per aver nella medesima qualità, durante una visita ambulatoriale costretto la paziente B.P. a subire palpeggiamenti) - capo b).

La Corte di Appello di Bari, in data 27.5.2009, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, ritenute le già concesse circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, rideterminava la pena in anni quattro di reclusione. Dopo aver richiamato la ricostruzione dei fatti e la motivazione della sentenza impugnata in relazione alla piena attendibilità delle dichiarazioni delle parti offese, la Corte territoriale disattendeva tutte le doglianze difensive (tranne quella in tema di giudizio di comparazione).

Quanto alla richiesta di rinnovazione del dibattimento, l'esame del dott. D. era del tutto superfluo, risultando già in atti una sua dettagliata relazione medico legale; del pari superflue ed infondate erano le richieste volte ad acquisire documentazione presso la ASL di (OMISSIS) in ordine alla possibile sussistenza di turbe psichiche o neurologiche, non essendovi traccia agli atti che eventuali patologie di tal genere avessero potuto influire sulla capacitò percettiva della denunciante. E, del resto, la nota del direttore sanitario della ASL, con cui si rigettava la richiesta di rilascio di documentazione clinica, non confermava affatto i sospetti difensivi. Riteneva la Corte irrilevanti e, comunque, pienamente spiegabili le denunciate iniziali difformità delle versioni dei fatti fornite dalla C.; esse non erano tali, in ogni caso, da poter inficiare il racconto coerente e preciso fornito in dibattimento. Nè poteva darsi gran rilievo al fatto che la C. avesse rifiutato esami ginecologici più intrusivi. Quanto al reato commesso in danno della B., riteneva la Corte che le manovre di palpeggiamento di zone erogene (seno, vita, gambe, sedere) poste in essere dal prevenuto non fossero affatto giustificate dalla patologia (algia lombare) addotta dalla paziente.

Infine, secondo la Corte, non ricorrevano i presupposti per riconoscere l'attenuante del fatto di lieve entità.

2) Ricorre per Cassazione G.P., a mezzo del difensore, denunciando, con il primo motivo, la violazione dell'art. 391 quater c.p.p. e art. 603 c.p.p. , comma 2, nonchè la manifesta illogicità della motivazione. All'atto di appello era stata allegata la richiesta (non accolta) rivolta alla Asl di (OMISSIS) di rilascio di documentazione e si sollecitava non solo la rinnovazione del dibattimento, ma anche l'autorizzazione ad ottenerne il rilascio.

Si trattava quindi di esercizio del diritto alla prova, scoperta e sopravvenuta, e come tale dovuta nei limiti dell'art. 495 c.p.p. (e non c'è dubbio che l'acquisizione della documentazione sanitaria risultava congrua e rilevante per il giudizio). La Corte territoriale illegittimamente e con motivazione assolutamente illogica ha rigettato la richiesta.

Con il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 192 c.p.p. , nonchè la mancanza ed illogicità della motivazione in relazione al reato di cui al capo a). Nella valutazione dell'attendibilità della parte offesa la Corte non ha dato il giusto rilievo alla diversità di versioni dell'accaduto, fornite dalla parte offesa, facendo leva su ipotetici sospetti che, peraltro, non avevano ragion d'essere.

Trascura inoltre la Corte dati assolutamente certi (quali il rifiuto di sottoporsi a visita ginecologica) ed elude il dato probatorio costituito dall'indumento intimo (custodito gelosamente, ma mai prodotto). Quanto alla consulenza se ne afferma soltanto la natura teorica, senza valutarla nel merito (essa risulta allegata ai motivi di appello e la Corte di legittimità potrà apprezzarne la rilevanza).

Con il terzo motivo denuncia la manifesta illogicità della motivazione in relazione al reato di cui al capo b). L'iter motivazionale della sentenza è fondato sulle sensazioni personali della paziente e, addirittura, sulla capacità della stessa di individuare la corretta prassi di una visita medica. La incongruità della palpazione del seno è in contrasto con quanto prospettato dalla difesa (pregressa infiammazione che aveva comportato un intervento chirurgico). Ed è manifestamente illogico che il medico curante debba astenersi dal valutare lo stato generale della paziente. Altrettanto illogica è la spiegazione fornita dalla Corte in ordine al comportamento tenuto dalla parte offesa che continuò a farsi visitare dal medico anche successivamente al fatto. Con il quarto motivo, infine, denuncia l'erronea interpretazione dell'art. 609 bis c.p., comma 3 con riferimento, in particolare, all'imputazione di cui al capo b) e la manifesta illogicità della motivazione.

3) Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

3.1) Quanto al primo motivo, non c'è dubbio che in un sistema processuale come quello vigente, caratterizzato dalla dialettica delle parti, alle quali compete l'onere di allegare le prove a sostegno delle rispettive richieste, il giudice debba limitarsi a valutare soprattutto la pertinenza della prova al thema decidendum.

Ogni diversa valutazione, collegata alla attendibilità della prova e quindi al "risultato" della stessa, esula dai poteri del giudice (l'art. 190 c.p.p. , prevede invero che le prove sono ammesse a richiesta di parte) e finirebbe per espropriare le parti del diritto alla prova.

Tale diritto alla prova non è, però, "assoluto", ponendo lo stesso legislatore dei limiti: il giudice è tenuto infatti ad escludere le prove vietate dalla legge e quelle che manifestamente sono superflue o irrilevanti ( art. 190 c.p.p. , comma 1).

Tali principi sono stati reiteratamente ribaditi dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui "il diritto all'ammissione della prova indicata a discarico sui fatti costituenti oggetto della prova a carico, che l'art. 495 c.p.p. , comma 2. riconosce all'imputato incontra limiti precisi nell'ordinamento processuale, secondo il disposto degli artt. 188, 189 e 190 c.p.p. e, pertanto, deve armonizzarsi con il potere-dovere, attribuito al giudice del dibattimento, di valutare la liceità e la rilevanza della prova richiesta, ancorchè definita decisiva dalla parte, onde escludere quelle vietate dalla legge e quelle manifestamente superflue o irrilevanti" (cfr. Cass. pen. sez. 2 n. 2350 del 21.12.2004).

Per quanto riguarda il giudizio di secondo grado è altrettanto indubitabile che "...il giudice d'appello, dinanzi al quale sia dedotta la violazione dell'art. 495 c.p.p. , comma 2, deve decidere sull'ammissibilità della prova secondo i parametri rigorosi previsti dall'art. 190, mentre non può avvalersi dei poteri meramente discrezionali riconosciutigli dal successivo art. 603 c.p.p. , in ordine alla valutazione di ammissibilità delle prove non sopravvenute al giudizio di primo grado" (cfr. Cass. sez. 6 n. 761 del 10.10.2006).

Laddove, invece, non venga dedotta la violazione dell'art. 495 c.p.p. , il giudice di appello, in presenza di una richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, a norma dell'art. 603 c.p.p. , comma 1, dispone l'integrazione istruttoria solo se ritenga che il processo non possa ere deciso allo stato degli atti. La rinnovazione del dibattimento nella fase di appello ha, infatti, carattere eccezionale, dovendo vincere la presunzione di completezza dell'indagine probatoria del giudizio di primo grado. Ad essa può, quindi, farsi ricorso solo quando il giudice la ritenga necessaria ai fini del decidere.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte "in tema di rinnovazione, in appello, della istruzione dibattimentale, il giudice, pur investito con i motivi di impugnazione di specifica richiesta, è tenuto a motivare solo nel caso in cui a detta rinnovazione acceda; invero, in considerazione del principio di presunzione di completezza della istruttoria compiuta in primo grado, egli deve dar conto dell'uso che va a fare del suo potere discrezionale, conseguente alla convinzione maturata di non poter decidere allo stato degli atti. Non così viceversa, nella ipotesi di rigetto, in quanto, in tal caso, la motivazione potrà essere implicita e desumibile dalla stessa struttura argomentativa della sentenza di appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti alla affermazione, o negazione, di responsabilità" (cfr. Cass. sez. 5 n.8891 del 16.5.2000; Cass. sez. 6 n. 5782 del 18.12.2006).

Nel caso in cui, invece, le nuove prove siano sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, il giudice di appello dispone la rinnovazione dell'istruzione nei limiti previsti dall'art. 495 c.p.p. , comma 1 ( art. 603 c.p.p. , comma 2).

La netta distinzione tra le due diverse ipotesi è pacificamente riconosciuta, per cui quando in appello venga richiesta l'assunzione di nuove prove, il giudice di appello è obbligato a disporre la rinnovazione del dibattimento se le nuove prove di cui si chiede l'assunzione siano sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, mentre negli altri casi solo se ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti.

Si è ritenuto anzi che "..nel caso di nuove prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado non soggiace alla regola della deduzione almeno 15 giorni prima dell'udienza, prescritta dall'art. 585 c.p.p. , comma 4, trattandosi di deduzione non suscettibile- diversamente dal caso di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale previsto dall'art. 603 c.p.p. , comma 1 - di alcuna preclusione di carattere temporale relativamente a prove la cui ammissibilità deve essere valutata solo in quanto manifestamente superflue o irrilevanti a norma dell'art. 495 c.p.p. , comma 1, appositamente richiamato dall'art. 603 c.p.p. , comma 2" (cfr.Cass. Sez. 4 n. 37285 dell'1.10.2002).

Nella nozione di prova nuova deve, poi ritenersi, compresa anche quella "esistente in giudizio e già versata in atti, ma non valutata dal giudice anche per difetto di iniziativa da parte del soggetto processuale interessato. Peraltro, diversamente dall'art. 630, che disciplina appunto i casi di revisione, includendo tra questi la sopravvenienza o la scoperta di prove nuove - nel senso suindicato - senza ulteriore distinzioni, l'art. 603 succitato reca, pur nello stesso ambito di prove nuove, una diversità di previsione a seconda che si tratti di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado. Ipotesi questa contemplata dal comma 2 - ovvero di prove emerse in diverso contesto temporale o fenomenico - ipotesi considerata dal comma 1 - ossia di prove nuove non sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, ed a questo, dunque, preesistenti o concomitanti, o comunque, già note all'interessato prima di tale momento. Nel caso di cui al comma 1, invero, il giudice di appello deve disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale soltanto ove ritenga di non essere in grado di decidere, mentre in quello di cui al comma successivo deve disporre la rinnovazione osservati i soli limiti previsti dall'art. 495 c.p.p. , comma 1" (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 1, n. 5167 del 21.2.1994).

Il sistema delineato dal legislatore è, quindi, assolutamente lineare e coerente.

La parte che non abbia fatto richiesta dei mezzi di prova nei limiti e nei termini di cui all'art. 495 c.p.p., può (a parte il caso di ammissioni di prove ex art. 507 c.p.p. cui non può non far seguito l'ammissione delle eventuali prove contrarie), successivamente, vedersi riconosciuto il diritto alla prova soltanto se si tratti di prove nuove o scoperte dopo il giudizio di primo grado. In tal caso (e solo in tal caso) vi è una sorta di "restituzione in termini", venendo la parte rimessa nella situazione preesistente; sicchè il giudice deve decidere sull'ammissione della prova secondo i criteri di cui al combinato disposto dell'art. 495 c.p.p. , comma 1 (richiamato dall'art. 603 c.p.p. , comma 2) e art. 190 c.p.p. , potendola quindi rigettare soltanto se "manifestamente superflua o irrilevante".

3.1.1) Tali principi sono riconosciuti e fatti propri anche dal ricorrente, che, correttamente, nel lamentare la violazione del diritto alla prova, assume che non si trattava di "richiesta di rinnovazione del dibattimento a norma dell'art. 603 c.p.p. , comma 1 e come tale subordinata al giudizio della Corte, ma di una richiesta di esercizio del diritto alla prova scoperta e sopravvenuta e come tale dovuta - sia pure nei limiti dell'art. 495 c.p.p..... " (pag.2 ricorso).

Senonchè negli stessi motivi nuovi, con i quali si sollecitava la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, dopo avere evidenziato che "le evidenti capacità manipolative della realtà da parte della C. devono essere assolutamente approfondite per stabilire con serena certezza la assenza in capo alla stessa di problemi psicologici e/o neurologici", si affermava: "Anche nel corso del suo rapporto di paziente del dr. G. la parte offesa chiese ed ottenne richiesta di visita neurologica presso la struttura pubblica e somministrazione di farmaci quali il Serotax". Era stato quindi lo stesso dr. G., in qualità di medico di base, a richiedere alla struttura pubblica visita neurologica per la sua paziente....".

Il ricorrente era, allora, perfettamente a conoscenza delle ragioni che avevano consigliato la sottoposizione a visita neurologica e, quindi, dell'esistenza della relativa documentazione presso la struttura pubblica. E ciò in epoca antecedente ai fatti per cui è processo.

La esistenza di documentazione sanitaria, relativa alla paziente C.F., presso la Asl di (OMISSIS) era, evidentemente, nota al G.; non ci si trova, allora, in presenza di una "prova sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado". E' pacifico, inoltre, che la richiesta di acquisizione di detta documentazione non era stata avanzata nel giudizio di primo grado e che venne sollecitata soltanto in grado di appello con i motivi nuovi. La decisione della Corte territoriale in ordine alla richiesta di rinnovazione era, quindi, collegata alla impossibilità di una pronuncia allo stato degli atti ( art. 603 c.p.p. , comma 1).

Nè mutano i termini del problema per il fatto che era stato richiesto di autorizzare la ASL a rilasciare la documentazione sanitaria.

Non è, ovviamente, in discussione il diritto del difensore di svolgere indagini difensive in ogni stato e grado del procedimento ex art. 327 bis c.p.p., comma 2 ed in particolare di richiedere i documenti in possesso della pubblica amministrazione e di estrarne copia ai sensi dell'art. 391 quater c.p.p..

La facoltà del difensore di svolgere attività difensiva deve, però, necessariamente essere raccordata con i criteri ed i limiti previsti per la formazione della prova. I risultati di quelle indagini, cioè, in tanto potranno essere "veicolati" nel fascicolo processuale in quanto siano state rispettate e osservate le disposizioni previste dal codice di rito. L'eventuale violazione o limitazione della facoltà di svolgere investigazioni difensive potrà aver rilievo in ambito processuale soltanto se ne sia derivato una violazione del diritto alla prova. E' del tutto evidente, infatti, che i risultati di quelle indagini ottenuti in una fase processuale "chiusa" non potranno avere alcuna incidenza.

Questa Corte ha, quindi, già avuto modo di affermare che "Non è ammissibile nel giudizio di legittimità, anche dopo l'entrata in vigore della L. 7 dicembre 2000, n. 397 , la produzione di nuovi documenti attinenti al merito della contestazione e all'applicazione degli istituti sostanziali, non potendosi interpretare come una deroga ai principi generali del procedimento e del giudizio avanti la Corte di Cassazione la lettera dell'art. 327 bis c.p.p., comma 2, nella parte in cui attribuisce al difensore la facoltà di svolgere "in ogni stato e grado del processo" investigazioni in favore del proprio assistito.." (Cass. sez. 3 n. 43307 del 19.10.2001).

Si è visto come la eventuale acquisizione della documentazione presso la ASL non costituiva prova nuova sopravvenuta ex art. 603 c.p.p. , comma 2, in ordine alla quale la Corte avrebbe dovuto limitarsi ad accertare, la non manifesta superfluità od irrilevanza.

Vertendosi nell'ipotesi ben più limitata e circoscritta di cui al medesimo art. 603 c.p.p. , comma 1, la Corte doveva, invece, accertare se il processo fosse definibile allo stato degli atti. Con motivazione per certi versi "sovrabbondante" la Corte di merito ha ritenuto non solo che il processo potesse essere deciso sulla base delle risultanze già acquisite, ma anche che l'eventuale acquisizione di quella documentazione sarebbe stata del tutto inutile; ha sottolineato, in particolare, che il Serotax è un medicinale che viene somministrato a persone affette da disturbi d'ansia e attacchi di panico e non certo per patologie (di cui vi è traccia agli atti) incidenti sulla capacità percettiva della C..

3.2) Con argomentazioni puntuali ed immuni da vizi logici la Corte territoriale ha ritenuto, poi, pienamente attendile la parte offesa C.F..

Già i giudici di primo grado avevano sostenuto che la diversa versione dei fatti fornita in sede di visita medico legale fosse stata convincentemente spiegata (in quel momento non aveva ancora deciso se fare denuncia, voleva ancora riflettere quali erano le conseguenze) e che quindi non incidesse sulla credibilità della medesima parte offesa. La Corte territoriale, nel ribadire che la diversa versione fornita al pronto soccorso non inficiava la verità del racconto reale, ha ulteriormente evidenziato che le spiegazioni fornite dalla C. in ordine alla sua "reticenza" in quella sede ("l'autore del torto era un medico - anzi il medico di base col quale la paziente riteneva di intrattenere un rapporto di valida e professionale fiducia - e che il primo interrogatorio sugli avvenimenti le veniva rivolto proprio da un medico...") erano convincenti. Del resto, non si trattava di riferimenti a modalità diverse del fatto che avrebbero potuto far sospettare della veridicità del racconto, ma di una versione generica e di "comodo" (dichiarava al medico che la stava visitando di essere stata violentata da un conoscente, di cui non forniva le generalità, dalle parti di (OMISSIS) all'interno di un'autovettura di marca Citroen) palesemente finalizzata a non rivelare il nome del violentatore. Attraverso la visita ginecologica la parte offesa intendeva semplicemente far refertare l'abuso subito, salvo poi a riflettere ancora, come sottolinea il Tribunale, sull'opportunità di presentare querela nei confronti dell'autore dell'abuso medesimo.

I giudici di merito hanno dato, inoltre, una spiegazione non illogica al rifiuto della donna a sottoporsi ad esami ginecologici più intrusivi. Ed hanno ricordato che, come risultava dal referto, all'esame della zona genitale esterna erano, indiscutibilmente, emerse precise indicazioni sintomatologiche, una soggettiva e l'altra oggettiva. Nè la Corte ha eluso il dato probatorio costituito dall'indumento intimo custodito dalla donna ma mai prodotto.

Ha, infatti, evidenziato che tale mancata produzione non può certo costituire un elemento negativo di valutazione della teste.

E' un fatto assolutamente incontestabile che la C. aveva ripetutamente segnalato (perfino in dibattimento) di essere in possesso dell'indumento, mettendo quindi in condizione gli inquirenti di disporne l'acquisizione e procedere agli accertamenti necessari.

La C., nel riferire tale circostanza, era, piuttosto, consapevole (se la sua versione dei fatti fosse stata falsa) di poter essere clamorosamente smentita. La mancata produzione "spontanea" non può, quindi, costituire certamente un dato di "infedeltà testimoniale".

Infine non è esatto che la consulenza del prof. S., allegata all'atto di appello, non sia stata esaminata nel merito. La Corte territoriale non si limita affatto ad affermarne la natura teorica.

Dopo aver premesso che non vi era prova che lo stato dei luoghi, come descritti nella relazione (redatta nel febbraio 2009), fosse lo stesso dell'epoca dei fatti (novembre 2003), ha esaminato puntualmente i rilievi del consulente, pervenendo alla conclusione argomentata della irrilevanza e della inidoneità degli stessi a smentire o a mettere in dubbio la versione dei fatti della parte offesa. E tanto in relazione alla posizione del lettino, agli indumenti indossati, alle difficoltà anatomo-funzionali. A tale ultimo proposito sottolinea, anzi, la Corte che, pur ipotizzandosi la perfetta normalità fisiologica dei protagonisti della vicenda, lo stesso consulente di parte non poteva escludere "che il ricorrere di specifiche posizioni dei corpi della C. e del G. potessero rendere possibile l'atto della sia pur parziale penetrazione" (pag. 16 sent.).

3.3) Anche in relazione al reato di cui al capo b) il percorso argomentativo dei giudici di merito è adeguato ed immune da vizi.

La prova dell'aggressione alla sfera sessuale della parte offesa non è stata certo affidata alle valutazioni personali della paziente, in ordine alla corretta prassi di una visita medica, o alle sensazioni della medesima. La B. riferisce, infatti, precise circostanze oggettive. Già il Tribunale aveva richiamato la inequivoca testimonianza della donna, la quale, in modo preciso, lineare e circostanziato aveva riferito che "Dopo essersi spogliata, rimanendo in reggiseno e mutandine, su sollecitazione dello stesso G., si era ritrovata con il medico alle spalle, il quale aveva incominciato a toccarle gambe, natiche, zona pubica ed entrambi i seni con tutte e due le mani ed al di sopra del reggiseno. Nello stesso momento la teste aveva avvertito l'eccitazione sessuale dell'imputato che stava avendo un'erezione, di cui la stessa si era potuta facilmente rendere conto, visto che il G. aveva finito per avvicinarsi sempre di più con il suo corpo, aderendo al corpo della p.o..

Successivamente l'aveva fatta sdraiare sul lettino sollecitandola a togliere il reggiseno e continuando ad accarezzarle il seno con entrambe le mani". La Corte territoriale, riportando la testimonianza della parte offesa, ha evidenziato ulteriormente che i palpeggiamenti indugiavano in zone sicuramente erogene e che "la finalità degli stessi non era certamente quella della indagine medica ma di dare risposta ad una pulsione sessuale com'è indiscutibilmente provato dalla circostanza che la B. si sentì cinta dall'uomo per le braccia e di quello avvertì il contatto fisico "era attaccato a me" al punto da percepirne distintamente lo stato di erezione del membro").

Infine, la motivazione non è illogica neppure nella parte in cui ha ritenuto convincenti le spiegazioni fornite dalla parte offesa in ordine alla mancata interruzione del rapporto con il medico di base.

3.4) Quanto all'attenuante di cui all'art. 609 bis c.p., u.c., questa Corte ha ripetutamente affermato che essa deve considerarsi applicabile in tutte quelle fattispecie in cui, avuto riguardo ai mezzi, alle modalità esecutive ed alle circostanze dell'azione, sia possibile ritenere che la libertà sessuale della vittima (bene- interesse tutelato dalla norma) sia stata compressa in maniera non grave. Deve quindi farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, quali mezzi, modalità esecutive, grado di coartazione esercitato sulla vittima, condizioni fisiche e mentali di questa, caratteristiche psicologiche valutate in relazione all'età, così da poter ritenere che la libertà sessuale sia stata compressa in modo non grave, come, pure, il danno arrecato anche in termini psichici (cfr. Cass. pen. sez. 3 n. 5002 del 7.11.2006; Cass. pen. sez. 3 n. 45604 del 13.11.2007).

Bisogna tener conto cioè, oltre che della materialità del fatto, di tutte le modalità della condotta criminosa e del danno arrecato alla parte lesa ovvero degli elementi indicati dal comma primo dell'art. 133 c.p. , ma non possono venire in rilievo gli ulteriori elementi di cui allo stesso art. 133 c.p. , comma 2, utilizzabili solo per la commisurazione complessiva della pena" (Cass. pen. sez. 3 n. 2597 del 25.11.2003). Anche di recente questa Corte ha ribadito che ai fini del riconoscimento dell'attenuante della minore gravità non rileva di per sè la "natura" e "l'entità" dell'abuso, essendo necessario valutare il fatto nel suo complesso (Cass. sez.3 n. 10085 del 5.2.2009).

I giudici di merito hanno escluso l'applicazione dell'attenuante, ritenendo che i fatti, valutati nel loro complesso, non potessero certamente essere ritenuti di minore gravità. Quanto all'episodio che vide coinvolta la C., hanno posto l'accento non solo sul tipo di congiunzione carnale che si risolse in una sia pure parziale penetrazione, ma anche sulle modalità complessive dell'azione posta in essere in modo da impedire o limitare grandemente la possibilità di reazione. In ordine ai palpeggiamenti in danno della B. hanno rilevato, in particolare, che erano ostativi al riconoscimento della invocata attenuante "le modalità dell'azione subdolamente prospettata come necessaria investigazione medica ma attuata con la spudorata intenzione e la manifesta finalità di soddisfare una bramosia sessuale".

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 26 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2010