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ONG taxi del mare? No, soccorritori (GUP Trapani, 126/24)

20 maggio 2024, GUP presso il Tribunale di Trapani

La sentenza di non luogo a procedere per insussistenza del fatto  emessa il 19 aprile (udienza) - 20 maggio 2024 (motivazioni)del GUP presso il Tribunale di Trapani qui pubblicata accerta l’insussistenza di un qualsiasi reato a carico dei soccorritori  del mare, spazzano via ogni ipotesi di collaborazione fra ONG e trafficanti, evidenziando piuttosto una indagine fondata su “materiale incompleto e “analizzato in una prospettiva solo parziale”.

Rileva la sentenza che sarebbe bastato all’Accusa verificare l’operato della Iuventa e raccogliere i documenti che da sempre erano a disposizione per rilevare che tutto è stato fatto sotto il coordinamento dell’MRCC di Roma. Invece, come rilevato dal Gup, ci si è accontentati di “laconici brogliacci” delle intercettazioni e di relazioni di servizio che hanno distorto la realtà dei fatti (ed in particolare quella dell’undercover Luca Bracco).

Testualmente la sentenza fin dalle premesse evidenzia infatti che le autorità di indagine “in tale contesto probatorio parziale (..) ha talvolta concentrato l'attenzione e valorizzato oltremodo aspetti di portata dimostrativa limitata, senza tenere conto complessivamente di tutti gli elementi disponibili o comunque agevolmente acquisibili, e da dati del tutto incerti e privi di significato univoco aveva sviluppato valutazioni e raggiunto conclusioni presentate come certe, giungendo in qualche occasione ad un'interpretazione dei fatti che non può più ritenersi coerente con quanto emerso all'esito dell'udienza preliminare”. 

La sentenza sottolinea che sostanzialmente le autorità di indagine si è limitata a fare affidamento sui dati emergenti “dai laconici brogliacci della Centrale Operativa dell'I.M.R.C.C. e dalle sintetiche schede SAR dell'I.M.R.C.C., senza acquisire e adeguatamente valorizzare ulteriori elementi, quali le registrazioni delle comunicazioni telefoniche tra l'I.M.R.C.C. e gli assetti navali coinvolti nei vari eventi SAR, nonché i dati di posizionamento e di tracciamento delle navi intervenute o presenti in occasione delle operazioni di soccorso dei migranti, in modo da ottenere informazioni aggiuntive e complete che consentissero di esaminare in una visione d'insieme i singoli eventi e di verificare le condotte dei protagonisti di ciascuna vicenda”; aggiunge che le autorità di indagine avevano fornito “interpretazioni distorte di alcuni accadimenti, presentati dalla p.g. con una successione diacronica alterata rispetto al reale accadimento dei fatti” per non aver tenuto conto dei diversi fusi orari.

Nessuna consegna concordata, nessun taxi del mare, né condotte tese a procurare l'ingresso illegale dei migranti in Italia. 

Viene invece riconosciuto che già sul piano oggettivo e materiale la direzione delle condotte addebitate alla Iuventa vada “inquadrata nello specifico contesto delle operazioni di soccorso. Con particolare riferimento alle operazioni di soccorso va osservato come l'obbligo di soccorso in mare sia previsto dal diritto consuetudinario internazionale, da numerose convenzioni internazionali e dal diritto interno”.

La sentenza riconosce altresì che le operazioni di soccorso siano state sempre disposte dall'I.M.R.C.C. e siano state svolte sotto la direzione e il costante coordinamento dell'I.M.R.C.C.  come risulta dalle comunicazioni telefoniche con la nave IUVENTA e con gli altri assetti navali presenti nell’area.

Rispetto infine alla presenza degli operatori della iuventa negli scenari  ove operavano anche i presunti scafisti / trafficanti, viene  sancito espressamente che “la mancata opposizione del personale della nave IUVENTA all'impossessamento del motore del gommone da parte dei "pescatori di motori" va inquadrata nel  contesto nel quale i predetti "pescatori di motori" avrebbero potuto essere armati e avrebbero potuto  reagire con manovre improvvise tali da mettere in pericolo la stabilità del gommone, con il conseguente rischio che alcuni migranti potessero cadere o gettarsi a mare, fermo restando che non  sussisteva, in ogni caso, un obbligo giuridico da parte del personale della nave IUVENTA di impedire il prelievo del motore da parte dei "pescatori di motori". In tal modo la mancata opposizione del personale della nave IUVENTA all'impossessamento del motore del gommone da parte dei "pescatori di motori" non solo non è idonea a fungere da elemento sintomatico della contestata consegna concordata dei migranti soccorsi (..), ma non è neanche idonea ad integrare un'autonoma condotta di favoreggiamento dell'immigrazione illegale”.

Secondo il provvedimento “gli elementi probatori esposti depongono, in termini di assoluta chiarezza e completezza, per l'insussistenza dei reati contestati agli imputati “ e ancora “sgombrato il campo dai sospetti, sulla base di dati obiettivi, le fonti di prova non si prestano a soluzioni alternative e non sono interpretabili in maniera diversa da quella sopra accolta. Peraltro, il materiale probatorio acquisito, anche nel corso dell'udienza preliminare, è insuscettibile di completamento e non potrebbe essere ulteriormente sviluppato nella direzione accusatoria”.

Peraltro, si premura il Tribunale ad aggiungere che “anche nel caso in cui il materiale probatorio fosse stato idoneo ad integrare l'elemento oggettivo dei reati, nel contesto delle doverose operazioni di soccorso, realizzate sotto il costante coordinamento dell'I.M.R.C.C., sarebbe mancata la dimostrazione della sussistenza dell'elemento psicologico delle fattispecie contestate…tenuto anche conto della circostanza che al momento del soccorso i migranti sono da considerare "naufraghi" fino allo sbarco in un luogo sicuro e che il loro status verrà definito a terra solo dopo la consegna da parte dei soccorritori alle Autorità preposte ai controlli di frontiera”.

Allo stesso modo si sarebbe dovuta prendere in considerazione la causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p.. Un adempimento del dovere di soccorso che come ha innovativamente rilevato il Gup riferendosi al provvedimento assunto dal Tribunale civile di Brindisi[1] può essere “astrattamente declinabile, in una prospettiva evolutiva, anche come diritto di esercitare il soccorso nei confronti dei migranti in evidente situazione di pericolo, in viaggio su imbarcazioni fatiscenti, sovraccariche, inidonee a percorrere in sicurezza lunghi tragitti e a raggiungere le coste europee, prive di una guida competente, di carburante sufficiente e di dispositivi di sicurezza”.

Infine, il Gup ha riconosciuto che “la fuga da torture, detenzioni arbitrarie, violenze sessuali, maltrattamenti, sfruttamento sessuale e lavorativo, privazioni delle necessità umane primarie (beni alimentari e cure mediche) è chiaramente indicativa dell'inevitabilità di sottrarsi ad una situazione di pericolo attuale di un danno grave alla persona derivante dalla permanenza nei centri di detenzione libici per migranti transitanti” rilevante per la sussistenza della scriminante dello stato di necessità. “In tale prospettiva le eventuali condotte materialmente idonee a procurare l'ingresso in Italia dei migranti privi di titolo di ingresso sarebbero in realtà necessitate, in quanto funzionali a difendere gli interessi fondamentali della persona umana e a sottrarre i migranti transitanti in Libia alle condizioni inumane vissute nei centri di detenzione”

(sentenza pubblicata per estratto e senza note di seguito; versione integrale in pdf qui)

 

TRIBUNALE DI TRAPANI

Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

Sentenza n. 126/2024

19 aprile - depositata 20 maggio 2024

SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE

ART. 425 C.P.P.

Repubblica Italiana

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice per l'Udienza Preliminare del Tribunale di Trapani, dott. Samuele Corso, all'udienza del 19 aprile 2024 con l'assistenza del Cancelliere dott.ssa Girolama Cannone e con l'intervento del Pubblico Ministero dott. Maurizio Agnello, dott.ssa Brunella Sardoni e dott.ssa Giulia Mucaria ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente sentenza nel procedimento penale nei confronti di:

1)        ALONSO MORGUI Roger Emilio, nato a Barcellona (Spagna) il 5.11.1974, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Andrea Alfonso Stigliano e presso lo studio dell’Avv. Jean Paule Castagno, sito a Milano in corso Matteotti n. 10;

libero - non comparso assistito e difeso di fiducia dall'Avv. Jean Paule Castagno, del Foro di Milano, presente, e dall'Avv. Andrea Alfonso Stigliano, del Foro di Milano, presente;

2)        AMATO Marco, nato a Vico Equense il 7.9.1967, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Enrico Mordiglia, sito a Genova in via XX Settembre n. 14/17;

libero - non comparso assistito e difeso di fiducia dall'Avv. Enrico Mordiglia del Foro di Genova, assente, sostituito con delega orale dall'Avv. Cesare Fumagalli, del Foro di Genova, e dall'Avv. Cesare Fumagalli, del Foro di Genova, presente;

3)        AGHA MOHAMAD BEIGUI Dariush Benjamin, nato ad Amburgo (Germania) il 27.7.1978, con domicilio eletto presso BORDERLINE EUROPE in ***;

libero - presente assistito e difeso di fiducia dall’Avv. Nicola Canestrini, del Foro di Rovereto, presente, e dall’Avv. Francesca Cancellaro, del Foro di Bologna, presente;

4)        CATANIA Pietro Maurizio, nato a Giarre il 28.9.1959, con domicilio dichiarato ex art. 161 c.p.p. ***;

libero - non comparso assistito e difeso di fiducia dall'Avv. Pietro Palandri, del Foro di Genova, assente, sostituito con delega orale dall'Avv. Cesare Fumagalli, del Foro di Genova, e dall'Avv. Giovanni Rizzuti, del Foro di Palermo, assente, sostituito con delega orale dall'Avv. Cesare Fumagalli, del Foro di Genova;

5)        FABBRI Tommaso, nato a Siena il 21.11.1973, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Alessia Angelini, sito a Roma in via delle Milizie n. 138;

libero - non comparso assistito e difeso di fiducia dall’Avv. Alessia Angelini, del Foro di Roma, presente, e dall’Avv. Salvatore Fachile, del Foro di Roma, assente, sostituito con delega orale dall’Avv. Alessia Angelini, del Foro di Roma;

6)        GIRKE Sascha, nato in Germania il 2.1.1979, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Nicola Canestrini, sito a Rovereto in piazza Podestà n. 10 (istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del 3.6.2019);

libero - presente
assistito e difeso di fiducia dall’Avv. Nicola Canestrini, del Foro di Rovereto, presente;

7)        KENNES Matthias, nato in Belgio il 18.4.1978, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. David Brunelli, sito a Perugia in via M. Fanti n. 6;

libero - assente
assistito e difeso di fiducia dall’Avv. David Brunelli, del Foro di Perugia, presente;

8)        SCHMIDT Kathrin Irina Stephanie, nata a Berlino (Germania) il 4.9.1983, residente in ***, elettivamente domiciliata presso gli studi dei difensori Avv. Alessandro Gamberini, del Foro di Bologna, e Avv. Nicola Canestrini, del Foro di Rovereto (verbale di udienza preliminare del 21.5.2022);

libera - presente assistita e difesa di fiducia dall’Avv. Alessandro Gamberini, del Foro di Bologna, presente, e dall’Avv. Nicola Canestrini, del Foro di Rovereto, presente;

9)    TRAINITI Michele, nato a Udine il 21.8.1975, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Salvatore Alagna, sito a Trapani in via Tintori n. 3;

libero - assente
assistito e difeso di fiducia dall’Avv. Salvatore Alagna, del Foro di Trapani, presente;

10)  TROEDER Lutz Ulrich Martin, nato in Germania il 4.6.1981, residente in *** elettivamente

domiciliato presso lo studio dell'Avv. Francesca Cancellaro, del Foro di Bologna (verbale di udienza preliminare del 21.5.2022);

libero - non comparso assistito e difeso di fiducia dall’Avv. Alessandro Gamberini, del Foro di Bologna, presente, e dall’Avv. Nicola Canestrini, del Foro di Rovereto, presente;

11)  VROON OFFSHORE SERVICES SRL - ora BRITOIL OFFSHORE SERVICES SRL - con sede a Milano via Sassoferrato n. 1, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Andrea Copello, sito a Genova in via Serra n. 3/2a;

libero - non comparso assistita e difesa di fiducia dall’Avv. Andrea Copello, del Foro di Genova, assente, sostituito con delega orale dall'Avv. Cesare Fumagalli, del Foro di Genova;

12)  O.N.G. MEDICI SENZA FRONTIERE - BELGIO, C.F. 97171690585, con sede a Roma, via Gaspare Spontini n. 22, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Stefano Greco, sito a Roma in via Dardanelli n. 23;

libero - non comparso
assistita e difesa di fiducia dall’Avv. Stefano Greco, del Foro di Roma, presente;

IMPUTATI
E RESPONSABILI DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DA REATO
 

“IUVENTA”

 TROEDER Lutz Ulrich Martin - AGHA MOHAMAD BEIGUI Dariush Benjamin - GIRKE Sascha - SCHMIDT Kathrin Irina Stephanie
CAPO 1) artt. 81 cpv., 110 c.p., 12 co. 3 lett. a), d) e 3 bis d.vo n. 286/98
perché, TROEDER Lutz Ulrich Martin quale comandante in data 10.9.2016, AGHA MOHAMAD BEIGUI Dariush Benjamin quale comandante in data 18.6.2017, in concorso con GIRKE Sascha e SCHMIDT Kathrin Irina Stephanie, presenti a bordo quali capo missione e team leader della ONG “Jugend Rettet”, proprietaria della nave IUVENTA, ed in concorso con altri soggetti rimasti ignoti, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, effettuavano il trasporto di stranieri e compivano altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato italiano mediante il trasbordo dei migranti dalla IUVENTA su altre imbarcazioni di altre ONG, tra cui la VOS HESTIA, che poi approdavano al porto di Trapani e altri luoghi del territorio dello Stato.

In particolare:

-in data 10.9.2016 imbarcavano 140 migranti provenienti dalle acque territoriali libiche a bordo di una imbarcazione che, dopo il trasbordo sulla motonave IUVENTA, si allontanava con a bordo due uomini verso le coste libiche; migranti che poi dalla IUVENTA venivano trasbordati sulla motonave VOS HESTIA che in data 12.9.2016 approdava al porto di Trapani;

-in data 18.6.2017, in acque internazionali, dopo avere partecipato alle operazioni di soccorso di numerosi migranti provenienti dalle acque territoriali libiche a bordo di tre imbarcazioni, riconsegnavano, dopo averle legate tra loro, le suddette imbarcazioni ai trafficanti libici, una della quali – contrassegnata con le lettere “KK” – veniva poi riutilizzata in un altro fenomeno migratorio in data 26.6.2017;

-sempre in data 18.6.2017, poche ore più tardi, dapprima si incontravano in acque internazionali con trafficanti libici a bordo delle rispettive imbarcazioni, quindi facevano momentaneo ritorno presso la motonave IUVENTA (mentre i trafficanti si dirigevano nuovamente verso le acque libiche), e, da ultimo, si incontravano nuovamente con i trafficanti libici che questa volta scortavano una imbarcazione con a bordo dei migranti che venivano poi trasbordati sulla motonave IUVENTA; al termine delle operazioni i trafficanti prelevavano dalla imbarcazione utilizzata dai migranti il motore e facevano ritorno in acque libiche. In tal modo procedendo ad una vera e propria consegna concordata di complessivi 264 migranti.

Con le aggravanti dell’avere favorito l’ingresso illegale nel territorio dello Stato di stranieri in numero superiore a cinque e di avere commesso il fatto da parte di più di tre persone in concorso tra loro.

Fatto commesso a bordo della nave IUVENTA, in data 10 settembre 2016, nonché nei giorni successivi, fino fino all’approdo della nave VOS HESTIA nel porto di Trapani del giorno 12 settembre 2016; in data 18 giugno 2017, nonché nei giorni successivi, fino all’approdo della nave VOS HESTIA nel porto di Crotone del giorno 21 giugno 2017.

“VOS HESTIA”
 AMATO Marco - ALONSO MORGUI Roger Emilio
 

CAPO 2) artt. 110 c.p., 12 co. 3 lett. a), d) e 3 bis d.vo n. 286/98
perché, in concorso tra loro e con altri soggetti rimasti ignoti, AMATO Marco quale comandante pro tempore della nave VOS HESTIA, ALONSO MORGUI Roger Emilio presente a bordo quale team leader della ONG “Save The Children”, noleggiatrice della nave, effettuavano il trasporto di stranieri e compivano altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato italiano.

In particolare, imbarcavano 140 migranti provenienti dalle acque territoriali libiche a bordo di una imbarcazione che, dopo il trasbordo sulla motonave IUVENTA, si allontanava con a bordo due uomini verso le coste libiche; migranti che poi dalla IUVENTA venivano trasbordati sulla motonave VOS HESTIA.

Con le aggravanti dell’avere favorito l’ingresso illegale nel territorio dello Stato di stranieri in numero superiore a cinque e di avere commesso il fatto da parte di più di tre persone in concorso tra loro.

Fatto commesso a bordo della nave VOS HESTIA di bandiera italiana in data 10 settembre 2016, nonché nei giorni successivi, fino all’approdo nel porto di Trapani del giorno 12 settembre 2016.

“VOS PRUDENCE”
 CATANIA Pietro Maurizio - KENNES Matthias - FABBRI Tommaso - TRAINITI Michele
 

CAPO 20) artt. 81 cpv, 110 c.p., 12 co. 3 lett. a), d) e 3 bis d.vo n. 286/98
perché, in concorso tra loro e con altri soggetti rimasti ignoti, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, CATANIA Pietro Maurizio quale comandante pro tempore della nave VOS PRUDENCE, KENNES Matthias quale team leader della ONG “Medici Senza Frontiere”, noleggiatrice dell’imbarcazione, FABBRI Tommaso quale capo progetto di “Medici Senza Frontiere Missione Italia”, TRAINITI Michele quale coordinatore operazioni SAR di “Medici Senza Frontiere Missione Italia”, presenti a bordo, effettuavano il trasporto di stranieri e compivano altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato italiano.

In particolare:

nonostante avessero notizia del previsto arrivo dapprima per le ore 5.00 del 22 marzo 2017 e poi per le ore 5.00 del 23 marzo 2017, di gruppi di migranti in area marittima antistante alla Libia e più precisamente verso il punto denominato SAR 1 ricadente in acque internazionali, non ne informavano l’Autorità Competente IMRCC, anzi ivi si dirigevano di propria iniziativa ed in piena autodeterminazione e vi permanevano nonostante le avverse condizioni meteo marine in attesa di una prevista chiamata.

Successivamente, alle ore 21.30 del 25 marzo 2017, concordavano nuovamente di indirizzare la nave verso il punto denominato SAR 1 con il preciso intento di farsi trovare lì alle ore 5 del 26 marzo 2017, volontariamente rallentando l’andatura onde giungere esattamente all’orario concordato; luogo e tempo in cui poi effettivamente IMRCC inviava la nave VOS PRUDENCE per soccorrere un barcone in legno con migranti a bordo, operazione che conduceva all’imbarco di 450 migranti. In tal modo procedendo ad una vera e propria consegna concordata di migranti.

Inoltre, nel corso del successivo intervento alle ore 10.31 dello stesso 26 marzo disposto da IMRCC, effettuavano il rimorchio di un gommone carico di migranti all’interno delle acque territoriali libiche nonostante le contrarie disposizioni impartite dall’Autorità Marittima.

Con le aggravanti dell’avere favorito l’ingresso illegale nel territorio dello Stato di stranieri in numero superiore a cinque e di avere commesso il fatto da parte di più di tre persone in concorso tra loro.

Fatto commesso a bordo della nave VOS PRUDENCE di bandiera italiana, in data 20 marzo 2017, nonché nei giorni successivi, fino all’approdo nel porto di Trapani del 28 marzo 2017.

CATANIA Pietro Maurizio - KENNES Matthias - FABBRI Tommaso - TRAINITI Michele
 

CAPO 21) artt. 61 n. 2, 81 cpv, 110, 479, 491 bis cp
perché, in concorso tra loro, CATANIA Pietro Maurizio quale comandante pro tempore della nave VOS PRUDENCE, KENNES Matthias quale team leader della ONG “Medici Senza Frontiere”, noleggiatrice dell’imbarcazione, FABBRI Tommaso quale capo progetto di “Medici Senza Frontiere Missione Italia”, TRAINITI Michele quale coordinatore operazioni SAR di “Medici Senza Frontiere Missione Italia”, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, attestavano circostanze false e omettevano di riferire quanto verificatosi tra il 20 e il 28 marzo 2017, in documenti informatici pubblici.

In particolare,

nonostante avessero notizia del previsto arrivo dapprima per le ore 5 del 22 marzo 2017 e poi per le ore 5 del 23 marzo 2017, di gruppi di migranti, in area marittima antistante alla Libia e più precisamente verso il punto denominato SAR 1 ricadente in acque internazionali, non ne informavano l’Autorità Competente IMRCC, anzi ivi si dirigevano di propria iniziativa ed in piena autodeterminazione e vi permanevano nonostante le avverse condizioni meteo marine in attesa di una prevista chiamata.

Successivamente, nel corso di plurime comunicazioni intrattenute mediante posta elettronica con IMRCC tra la sera del 25 marzo 2017 ed il 28 marzo 2017:

- omettevano di riferire che avevano avuto notizia che alle ore 5 circa del 26 marzo nella zona SAR 1 sarebbero pervenute imbarcazioni con migranti che effettivamente ivi giungevano;

-omettevano inoltre di riferire che, nel successivo intervento delle ore 10.31 dello stesso 26 marzo, sulle imbarcazioni veniva individuato almeno uno scafista e che l’attività di recupero era avvenuta all’interno delle acque territoriali libiche.

Con l’aggravante dell’avere commesso il fatto al fine di commettere il reato di cui al capo che precede.

Fatto commesso a bordo della nave VOS PRUDENCE di bandiera italiana, dal 20 al 28 marzo 2017.

 

 

CATANIA Pietro Maurizio [unitamente ad **, per il quale si procede separatamente, e a ** separatamente giudicati]

CAPO 27) artt. 81 cpv, 110 cp, 1216, 1231 cod. nav.
perché CAVO Andrea, GIANARDI Marco, VATTUONE Cristiano, SCAIOLA Guido, TORRE Giulio quali soggetti con funzioni apicali nell’ambito della compagnia di gestione e armatrice VROON OFFSHORE SERVICES SRL che stipulava in favore della ONG “Medici Senza Frontiere” contratto di noleggio della nave VOS PRUDENCE- [il primo quale amministratore delegato, il secondo quale persona designata a terra (D.P.A. – Designated Person Ashore), il terzo quale gestore della flotta (Fleet manager), il quarto quale responsabile della qualità e sicurezza (Quality Health Safety Environment manager) e C.S.O. – Company Security Officer, il quinto quale responsabile degli equipaggi (Crew Officer)], tutti giudicati separatamente

in concorso tra loro nel periodo compreso tra marzo 2017 e luglio 2017, e con i comandanti pro tempore della nave, CATANIA Pietro Maurizio tra il 20 marzo 2017 ed il 5 maggio 2017 e tra il 15 luglio 2017 ed il 31 agosto 2017, ARENA Ignazino tra il 5 maggio 2017 ed il 15 luglio 2017,

in esecuzione di un medesimo disegno criminoso impiegavano la nave VOS PRUDENCE con modalità ed in circostanze per le quali le abilitazioni alla navigazione (in particolare i cosiddetti certificati statutari di sicurezza citati, tra l’altro, nell’art. 2, comma 1, lettera i del d.vo n. 104/2011), nonché i documenti comprovanti l’esistenza dei requisiti di navigabilità (in particolare il certificato di classe), risultavano assenti perché mai conseguite o insufficienti all’impiego effettivo e perdurante dell’unità. In particolare:

seppure consapevoli che la nave fosse dotata di un sistema di gestione della sicurezza derivante dall’International Safety Management – ISM della convenzione SOLAS, nonché della certificazione “statutaria” inerente alla sicurezza della navigazione (di cui all’art. 2, comma 1, lettera i d.vo n. 104/2011) relativa alle sole tipologie di nave rispettivamente indicate nei relativi certificati pertinenti per ogni espressa finalità, quali “Other cargo ship – nave da carico di altro tipo”, “special purpose ship – nave per servizi speciali”, “offshore supply vessel – nave di appoggio per piattaforme off- shore”, e non fosse invece dotata di alcun certificato di sicurezza per nave passeggeri:

-pianificando, progettando e impiegando la VOS PRUDENCE per il fine esclusivo di ricerca e soccorso in mare – “Search And Rescue – SAR”, attività non prevista dall’ordinamento giuridico italiano per le navi private e non contemplata nelle certificazioni statutarie; così orientando numerosi viaggi ed eseguendo attività proprie di una tipologia di nave diversa con imbarco di un numero di persone oltre all’equipaggio sempre superiore a 12, situazione inquadrabile nell’esclusivo novero della “nave passeggeri” per le cui finalità la nave non era certificata. Con tali condotte aderendo ad un contratto di noleggio che prevedeva prestazioni (di search and rescue, interventi di emergenza e recupero di persone in pericolo) non consentite dalla legge.

Così rendendosi altresì inosservanti di numerose disposizioni di legge e di regolamento in materia di sicurezza della navigazione tra cui:

art. 1, comma 1 lettera e) e seguenti d.vo n. 45/2000; capitolo I, Reg. I/12, nonché Cap. II-1, II-2. III, V, Capitolo IX, regola 3.1 e altri della Convenzione Internazionale SOLAS 74; codice ISM di cui alla regola 1.1 del Capitolo IX della convenzione internazionale SOLAS 74; art. 5 e ss. regolamento CE n. 336/2006 e s.m.i.; annessi IV e V della convenzione internazionale MARPOL 73/78; codice IMO di sicurezza per le navi adibite a servizi speciali (RES. MSC.266-84 del 13 maggio 2008); legge n. 1045/1939; articolo V e titolo 5 della Convenzione internazionale sul lavoro marittimo (Maritime Labour Convention) del 2006; d.vo n. 271/1999 e n. 108/2005; convenzioni internazionali ILO 92 e 133; art.1, comma 1, punto 50, nonché artt. 13, 177 e 178 D.P.R. n. 435/1991; art. 3, lettera e) l. n. 616/1962; d.vo n. 104/2011; convenzione internazionale sulla ricerca e soccorso marittimo (SAR Convention 1979); d.p.r. n. 662/1994; principi fondamentali della convenzione internazionale SOLAS ’74 e risoluzioni e documenti IMO in materia di Automatic Identification System (AIS); Manuale Internazionale sulla ricerca e soccorso aeronautico e marittimo (IAMSAR); principi fondamentali della convenzione internazionale MARPOL 73/78; principi fondamentali del codice della navigazione italiano di cui al R.D. 327/1942, con particolare riferimento alla materia del soccorso in mare e dei doveri del comandante e dell’armatore.

In Genova e a bordo della nave VOS PRUDENCE di bandiera italiana nelle date sopra indicate.

VROON OFFSHORE SERVICES SRL
 CAPO 28) in relazione all’illecito di cui agli artt. 5 co. 1 lett. a) e 24 bis d.lgs. n. 231 del 2001, dipendente dai reati di cui all’art. 491 bis cp meglio precisati nei capi di imputazione n. 21), 23) e
26) commessi dai comandanti della nave VOS PRUDENCE (CATANIA Pietro Maurizio, ARENA Ignazino) che rivestivano funzioni di rappresentanza e amministrazione, nell’interesse e a vantaggio della società proprietaria della nave VOS PRUDENCE, avendo la Vroon Offshore Services srl incassato maggiori proventi dal noleggio dell’imbarcazione in favore della ONG “Medici Senza Frontiere” in relazione al costante impiego della nave nei numerosi eventi di soccorso sopra descritti, agendo con colpa di organizzazione consistita nel non avere predisposto accorgimenti preventivi e modelli organizzativi idonei ad evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato, ed in particolare forme di monitoraggio e controllo dell’operato dei comandanti del natante noleggiato alla ONG , con particolare riferimento alla verifica quotidiana della effettiva posizione e della rotta mantenuta dall’imbarcazione durante la navigazione, nonché della tempestività e veridicità delle comunicazioni trasmesse a IMRCC (Centro Nazionale di coordinamento del Soccorso Marittimo affidato al Comando generale delle Capitanerie di porto e al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti) prima e durante le operazioni di SAR (Search and Rescue, Ricerca e soccorso, per le quali la VOS PRUDENCE non era comunque certificata e attrezzata), non prevedendo l’obbligo di aderire alle indicazioni di IMRCC al fine di farsi coordinare durante lo svolgimento delle dette operazioni [capo d'imputazione modificato dal Pubblico Ministero all'udienza preliminare del 14.4.2023; per l'illecito amministrativo dipendente dal reato di cui al capo 26) la Corte di Cassazione con sentenza n. 2565 del 6.7.2023 ha dichiarato la competenza del Tribunale di Palermo]

ONG MEDICI SENZA FRONTIERE - BELGIO
 CAPO 29) in relazione all’illecito di cui agli artt. 5 co. 1 lett. a) e 24 bis d.lgs. n. 231 del 2001, dipendente dai reati di cui all’art. 491 bis cp meglio precisati nei capi di imputazione n. 21), 23) e
26) commessi dal capo progetto della ONG (FABBRI Tommaso), dal coordinatore operazioni Sar (TRAINITI Michele) e dai team leaders (KENNES Matthias e VAN DIEST Stephan), tutti a bordo della nave VOS PRUDENCE, che rivestivano funzioni di rappresentanza e amministrazione, nell’interesse e a vantaggio della ONG, che così otteneva maggiore visibilità pubblica e mediatica, con conseguente incremento della partecipazione - anche economica - dei propri sostenitori dato il costante impiego della nave nei numerosi eventi di soccorso sopra descritti, avendo agito con colpa di organizzazione consistita Nel non avere predisposto accorgimenti preventivi e modelli organizzativi idonei ad evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato, ed in particolare forme di monitoraggio e controllo dell’operato dei team leader imbarcati a bordo del natante noleggiato alla ONG , con particolare riferimento alla verifica quotidiana della effettiva posizione e della rotta mantenuta dall’imbarcazione durante la navigazione, nonché della tempestività e veridicità delle comunicazioni trasmesse a IMRCC (Centro Nazionale di coordinamento del Soccorso Marittimo affidato al Comando generale delle Capitanerie di porto e al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti) prima e durante le operazioni di SAR (Search and Rescue, Ricerca e soccorso, per le quali la la VOS PRUDENCE non era comunque certificata e attrezzata), non prevedendo l’obbligo di aderire alle indicazioni di IMRCC al fine di farsi coordinare durante lo svolgimento delle dette operazioni

[capo d'imputazione modificato dal Pubblico Ministero all'udienza preliminare del 14.4.2023; per l'illecito amministrativo dipendente dal reato di cui al capo 26) la Corte di Cassazione con sentenza n. 2565 del 6.7.2023 ha dichiarato la competenza del Tribunale di Palermo]

PERSONA OFFESA (ordinanza di esclusione della costituzione di parte civile del 25.2.2023):

STATO ITALIANO, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, legalmente domiciliato ex art. 11 R.D. 1611/1933 presso l'Avvocatura dello Stato di Palermo, assente;

assistito e difeso di fiducia dall’Avv. Laura Cacopardi, procuratore dello Stato dell'Avvocatura dello Stato di Palermo, presente;

PERSONA OFFESA COSTITUITA PARTE CIVILE NEI CONFRONTI DEGLI IMPUTATI
(ordinanza di ammissione della costituzione di parte civile del 25.2.2023):

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro dell'Interno, legalmente domiciliato ex art. 11 R.D. 1611/1933 presso l'Avvocatura dello Stato di Palermo, assente;

assistito e difeso di fiducia dall’Avv. Laura Cacopardi, procuratore dello Stato dell'Avvocatura dello Stato di Palermo, presente;

(sentenza pubblicata per estratto e senza note di seguito; versione integrale in pdf qui)

 

Udienza del 28.2.2024

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'emissione di sentenza di non luogo a procedere per gli imputati persone fisiche ed Enti per i capi 1), 2), 20), 28) e 29) perché i fatti non costituiscono reato, per il capo 27) per essersi estinto il reato per intervenuta prescrizione e chiede, altresì, il dissequestro e la restituzione agli aventi diritto della nave IUVENTA e del materiale ancora in sequestro.

La parte civile si rimette alle valutazioni del giudice in ordine al provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare con l’emissione di sentenza di non luogo a procedere o con decreto che dispone il giudizio.

L’Avv. Giovanni Rizzuti, anche per conto dell’Avv. Pietro Palandri, si associa alla richiesta del

P.M. chiedendo per CATANIA PIETRO MAURIZIO emettersi sentenza di non luogo a procedere per i capi 20) e 21) e per il capo 27) perché il fatto non sussiste.

L’Avv. Jean Paule Castagno chiede, per il capo 2), emettersi sentenza di non luogo a procedere nei confronti di ALONSO MORGUI ROGER EMILIO ai sensi dell’art. 425 comma 1 c.p.p. perché il fatto non sussiste e, in subordine, perché il fatto non costituisce reato per la sussistenza delle scriminanti di cui agli artt. 12 comma 2 D.L.vo 286/1998, 51 e 54 c.p.

 

Udienza del 29.2.2024

L’Avv. Nicola Canestrini chiede emettersi sentenza di non luogo a procedere per AGHA MOHAMAD BEIGUI DARIUSH, SCHMIDT KATHRIN IRINA STEPHANIE, TROEDER LUTZ ULRICH MARTIN e GIRKE

SASCHA perché il fatto non sussiste.

L’Avv. Francesca Cancellaro chiede emettersi sentenza di non luogo a procedere per AGHA MOHAMAD BEIGUI DARIUSH perché il fatto non sussiste e, in subordine, perché il fatto non costituisce reato per la sussistenza delle cause di giustificazione di cui agli artt. 51 e 54 c.p.

 

Udienza dell'1.3.2024

L’Avv. Alessandro Gamberini chiede emettersi nei confronti di SCHMIDT KATHRIN IRINA STEPHANIE e TROEDER LUTZ ULRICH MARTIN sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste ai sensi dell’art. 425 commi 1 e 3 c.p.p.

L’Avv. Cesare Fumagalli per AMATO MARCO, anche per conto dell'Avv. Enrico Mordiglia, e per CATANIA PIETRO MAURIZIO chiede emettersi sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste anche in relazione alla contravvenzione di cui al capo 27) dell'imputazione.

L’Avv. Andrea Copello chiede emettersi nei confronti della VROON OFFSHORE SERVICES S.R.L. (ora BRITOIL OFFSHORE SERVICES S.R.L.) sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell’art. 61 D.L.vo 231/2001 perché l’illecito amministrativo da reato non sussiste, anche per l’insussistenza di una ragionevole previsione di condanna.

 

Udienza del 2.3.2024

L’Avv. Stefano Greco chiede emettersi nei confronti della O.N.G. MEDICI SENZA FRONTIERE - BELGIO sentenza di non luogo a procedere ai sensi degli artt. 61 D.L.vo 231/2001 e 425 c.p.p. perché l’illecito amministrativo non sussiste, con la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica competente per la valutazione di eventuali reati commessi dalla polizia giudiziaria in sede di indagini.

L’Avv. Salvatore Alagna chiede che venga emessa nei confronti di TRAINITI MICHELE sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste.

L’Avv. Alessia Angelini chiede che venga emessa nei confronti di FABBRI TOMMASO sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste.

L’Avv. Salvatore Fachile chiede che venga emessa nei confronti di FABBRI TOMMASO sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste ai sensi dell’art. 425 comma 1 c.p.p. e, in subordine, sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non costituisce reato per la sussistenza di cause di giustificazione.

L’Avv. David Brunelli chiede che venga emessa nei confronti di KENNES MATTHIAS sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste ai sensi dell’art. 425 comma 1 c.p.p.

L’Avv. Nicola Canestrini, anche per conto dell’Avv. Francesca Cancellaro e dell’Avv. Alessandro Gamberini, chiede la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica competente per la valutazione di eventuali reati commessi dalla polizia giudiziaria in sede di indagini e per qualunque altro illecito di natura anche non penale.

(sentenza pubblicata per estratto e senza note di seguito; versione integrale in pdf qui)

SOMMARIO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.        PREMESSA

2.        CAPI 1) E 2): EPISODIO 10.9.2016

3.        CAPO 1): GLI EPISODI DEL 18.6.2017

4.        CAPO 1): PRIMO EPISODIO DEL 18.6.2017

5.        CAPO 1): SECONDO EPISODIO DEL 18.6.2017

6.        CAPO 20): EPISODIO DEL 22-23.3.2017.

7.        CAPO 20): EPISODIO DEL 25-26.3.2017.

8.        CAPO 20): EPISODIO DEL 26.3.2017

9.        CAPO 21)

10.    CAPO 27)

11.    CAPI 28) E 29): L'ILLECITO AMMINISTRATIVO DIPENDENTE DAL REATO CONTESTATO AL CAPO 21)

12.    CAPI 28) E 29): INCOMPETENZA PER TERRITORIO PER L'ILLECITO AMMINISTRATIVO DIPENDENTE DAL REATO CONTESTATO AL CAPO 23)

13.    CONCLUSIONI.

 

(sentenza pubblicata per estratto e senza note di seguito; versione integrale in pdf qui)

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 9.3.2022 - emesso nel procedimento penale n. 816/2017 R.G.G.I.P. (n. 4060/2016 R.G.N.R.) - il Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Trapani fissava l'udienza preliminare nei confronti di ALONSO MORGUI ROGER EMILIO, AMATO MARCO, ARENA IGNAZINO, AGHA MOHAMAD BEIGUI DARIUSH BENJAMIN, CATANIA PIETRO MAURIZIO, FABBRI TOMMASO, GIRKE SASCHA, KENNES MATTHIAS, LASJULLIARAS ROMAIN, MOYES GILLIAN CRISTINA, RUSSO GIUSEPPE, RUSSO PAOLO ALFONSO RINO, SCHMIDT KATHRIN IRINA STEPHANIE, TRAINITI MICHELE, TROEDER LUTZ ULRICH MARTIN, VAN DIEST STEPHAN, VROON OFFSHORE SERVICES S.R.L., O.N.G. SAVE THE

CHILDREN INTERNATIONAL, O.N.G. MEDICI SENZA FRONTIERE BELGIO per rispondere dei reati e degli illeciti amministrativi dipendenti da reato meglio specificati in rubrica.

All'udienza del 21.5.2022 il giudice nominava interprete WILLUTZKI STEFFEN per gli imputati GIRKE SASCHA, TROEDER LUTZ ULRICH MARTIN e SCHMIDT KATHRIN IRINA STEPHANIE e, verificata

la regolarità delle notifiche del decreto di fissazione dell'udienza preliminare, dichiarava l'assenza degli imputati ALONSO MORGUI ROGER EMILIO, AMATO MARCO, ARENA IGNAZINO, AGHA MOHAMAD BEIGUI DARIUSH BENJAMIN, CATANIA PIETRO MAURIZIO, FABBRI TOMMASO, KENNES MATTHIAS, LASJULLIARAS ROMAIN, RUSSO GIUSEPPE, RUSSO PAOLO ALFONSO RINO, MOYES GILLIAN CRISTINA, TRAINITI MICHELE e VAN DIEST STEPHAN.

Inoltre, i difensori di SCHMIDT KATHRIN IRINA STEPHANIE, AGHA MOHAMAD BEIGUI DARIUSH

BENJAMIN e TROEDER LUTZ ULRICH MARTIN eccepivano la nullità degli atti di elezione di domicilio dei predetti imputati e della notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p.; il difensore della O.N.G. SAVE THE CHILDREN INTERNATIONAL eccepiva la nullità dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. e della relativa notifica; e il difensore della O.N.G. MEDICI SENZA FRONTIERE BELGIO eccepiva la nullità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari.

All'udienza del 7.6.2022 il giudice dichiarava l'assenza di VROON OFFSHORE SERVICES S.R.L.

Il Pubblico Ministero, poi, chiedeva il rigetto delle eccezioni sollevata dai difensori di SCHMIDT KATHRIN IRINA STEPHANIE, AGHA MOHAMAD BEIGUI DARIUSH BENJAMIN e TROEDER LUTZ ULRICH

MARTIN e dai difensori della O.N.G. SAVE THE CHILDREN INTERNATIONAL e della O.N.G. MEDICI SENZA FRONTIERE BELGIO.

All'udienza del 15.6.2022 il giudice, in relazione alle richieste avanzate dai difensori all'udienza del 21.5.2022, dichiarava la nullità degli atti di elezione di domicilio degli imputati SCHMIDT KATHRIN IRINA STEPHANIE del 9.10.2018, AGHA MOHAMAD BEIGUI DARIUSH BENJAMIN del

12.10.2018 e TROEDER LUTZ ULRICH MARTIN del 13.10.2018 e, per l'effetto, dichiarava la nullità della notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. emesso dal Pubblico Ministero l'11.1.2021 nei confronti dei predetti imputati, della richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal Pubblico Ministero il 4.3.2022 nei loro confronti e del decreto di fissazione dell'udienza preliminare emesso dal G.U.P. del Tribunale di Trapani il 9.3.2022 nei confronti degli stessi imputati.

Al contempo, il giudice dichiarava la nullità degli atti di elezioni di domicilio degli imputati AMATO MARCO del 6.9.2017 e del 12.9.2017, ARENA IGNAZINO del 17.7.2018, CATANIA PIETRO MAURIZIO del 17.7.2018, KENNES MATTHIAS del 28.6.2018, RUSSO GIUSEPPE del 29.6.2018, RUSSO

PAOLO ALFONSO RINO dell’1.3.2019 e VAN DIEST STEPHAN del 28.6.2018 invitando questi ultimi a regolarizzare le rispettive elezioni di domicilio.

Inoltre, il giudice dichiarava la nullità dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. e della contestuale informazione di garanzia emessi dal Pubblico Ministero l'11.1.2021 nei confronti della O.N.G. SAVE THE CHILDREN INTERNATIONAL, la nullità della notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p., la nullità della richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal Pubblico Ministero il 4.3.2022 nei confronti del predetto ente e del decreto di fissazione dell'udienza preliminare emesso dal G.U.P. del Tribunale di Trapani il 9.3.2022 e delle relative modalità di notifica.

Pertanto, il giudice disponeva la separazione della posizione processuale degli imputati SCHMIDT KATHRIN IRINA STEPHANIE, AGHA MOHAMAD BEIGUI DARIUSH BENJAMIN e TROEDER LUTZ ULRICH

MARTIN e della O.N.G. SAVE THE CHILDREN INTERNATIONAL, con formazione di autonomo fascicolo processuale, mediante inserimento di copia integrale degli atti, nonché la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le notifiche dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. ai predetti imputati e per la rinnovazione dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. con contestuale informazione di garanzia al predetto ente O.N.G. SAVE THE CHILDREN INTERNATIONAL.

Infine, il giudice rigettava l'eccezione di nullità della notifica dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p. sollevata nell'interesse della O.N.G. MEDICI SENZA FRONTIERE BELGIO.

All'udienza del 12.9.2022 il giudice, su richiesta del Pubblico Ministero e nulla opponendo le altre parti, concedeva un termine per consentire al Pubblico Ministero di completare le notifiche dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. nel procedimento penale n. 1264/2022 R.G.G.I.P. (n. 4060/2016 R.G.N.R.), derivante dalla separazione delle posizioni processuali disposta con ordinanza del 15.6.2022, ai fini di un'eventuale riunione dei procedimenti.

All'udienza del 29.10.2022 il giudice, su richiesta del Pubblico Ministero e nulla opponendo le altre parti, concedeva un termine per consentire al Pubblico Ministero di procedere all'interrogatorio di AGHA MOHAMAD BEIGUI DARIUSH BENJAMIN nel procedimento n. 1264/2022 R.G.G.I.P. (n. 4060/2016 R.G.N.R.), ai fini di un'eventuale riunione dei procedimenti.

All'udienza del 3.12.2022 il giudice, con il consenso espresso personalmente dagli imputati, dai loro difensori e dal Pubblico Ministero, ammetteva la partecipazione all’udienza preliminare di osservatori esterni specificamente individuati e in numero contenuto in relazione alle esigenze di rappresentanza dell'associazione di appartenenza.

Inoltre, il giudice, su richiesta del Pubblico Ministero e nulla opponendo le altre parti, concedeva un termine per consentire al Pubblico Ministero di esercitare l'azione penale nel procedimento n. 1264/2022 R.G.G.I.P. (n. 4060/2016 R.G.N.R.), ai fini di un'eventuale riunione dei procedimenti.

Al contempo, con decreto del 5.12.2022 - emesso nel procedimento penale n. 1264/2022 R.G.G.I.P. (n. 4060/2016 R.G.N.R.) - il Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Trapani fissava l'udienza preliminare nei confronti di SCHMIDT KATHRIN IRINA STEPHANIE, AGHA MOHAMAD BEIGUI DARIUSH BENJAMIN e TROEDER LUTZ ULRICH MARTIN e della O.N.G. SAVE THE CHILDREN INTERNATIONAL per rispondere dei reati e degli illeciti amministrativi dipendenti da reato meglio specificati in rubrica.

All'udienza del 19.12.2022 - procedimento penale n. 1264/2022 R.G.G.I.P. (n. 4060/2016 R.G.N.R.) - il giudice nominava interpreti CIZIO ROSALIA FLAVIA e WILLUTZKI STEFFEN.

Al contempo, il giudice, con il consenso espresso personalmente dagli imputati, dai loro difensori e dal Pubblico Ministero, ammetteva la partecipazione all’udienza preliminare di osservatori esterni specificamente individuati e in numero contenuto in relazione alle esigenze di rappresentanza dell'associazione di appartenenza.

Il giudice, poi, dichiarava l'assenza degli imputati SCHMIDT KATHRIN IRINA STEPHANIE e TROEDER LUTZ ULRICH MARTIN e ammetteva la costituzione della O.N.G. SAVE THE CHILDREN INTERNATIONAL.

Inoltre, il difensore di AGHA MOHAMAD BEIGUI DARIUSH BENJAMIN eccepiva la nullità della richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di AGHA MOHAMAD BEIGUI DARIUSH BENJAMIN.

L'imputato AGHA MOHAMAD BEIGUI DARIUSH BENJAMIN rendeva dichiarazioni spontanee. Quindi, il giudice acquisiva il supporto USB contenente il file audio registrato dal difensore di

AGHA MOHAMAD BEIGUI DARIUSH BENJAMIN nella parte finale dell’interrogatorio dell'indagato del 2.12.2022, disponeva la trascrizione integrale dei files video e del file audio dell'interrogatorio del 2.12.2022, nonché degli interrogatori del 29.10.2022 e del 12.11.2022 e a tal fine nominava periti trascrittori CAIOZZO ANTONINO, WILLUTZKI STEFFEN, CIZIO ROSALIA FLAVIA e FATHÌ UHAM.

All'udienza del 19.12.2022 - procedimento penale n. 816/17 R.G.G.I.P. (n. 4060/2016 R.G.N.R.)

- il giudice nominava interprete CIZIO ROSALIA FLAVIA e su richiesta del Pubblico Ministero e nulla opponendo le altre parti, concedeva un termine per consentire la riunione con il procedimento n. 1264/2022 R.G.G.I.P. (n. 4060/2016 R.G.N.R.).

All'udienza del 13.1.2023 - procedimento penale n. 1264/2022 R.G.G.I.P. (n. 4060/2016 R.G.N.R.) - il giudice dichiarava l'assenza, ai sensi dell'art. 420 bis comma 2 c.p.p., degli imputati SCHMIDT KATHRIN IRINA STEPHANIE e TROEDER LUTZ ULRICH MARTIN e rinviava ad una successiva udienza per consentire ai periti il completamento delle operazioni peritali.

All'udienza del 13.1.2023 - procedimento penale n. 816/17 R.G.G.I.P. (n. 4060/2016 R.G.N.R.) - il giudice, nulla opponendo il Pubblico Ministero e i difensori degli imputati, rinviava il procedimento al fine di consentirne la riunione al procedimento penale n. 1264/2022 R.G.G.I.P. (n. 4060/2016 R.G.N.R.).

All'udienza del 10.2.2023 - procedimento penale n. 1264/2022 R.G.G.I.P. (n. 4060/2016 R.G.N.R.) - il giudice, preliminarmente, nominava interprete KRAMPL UTE MARIA e revocava l'ordinanza dichiarativa dell'assenza di SCHMIDT KATHRIN IRINA STEPHANIE.

Al contempo, i difensori degli imputati eccepivano l'inammissibilità della costituzione di parte civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Interno e ne chiedevano l'esclusione.

Inoltre, si procedeva all'esame del perito WILLUTZKI STEFFEN e il giudice acquisiva la relazione di trascrizione degli interrogatori di AGHA MOHAMAD BEIGUI DARIUSH BENJAMIN del 29.10.2022, del 12.11.2022 e del 2.12.2022.

Infine, il giudice rigettava l'eccezione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal difensore di AGHA MOHAMAD BEIGUI DARIUSH BENJAMIN alla precedente udienza del 19.12.2022.

All'udienza del 10.2.2023 - procedimento penale n. 816/17 R.G.G.I.P. (n. 4060/2016 R.G.N.R.) - il giudice, preliminarmente, nominava interprete KRAMPL UTE MARIA e i difensori degli imputati eccepivano l'inammissibilità della costituzione di parte civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Interno e ne chiedevano l'esclusione.

All'udienza del 25.2.2023 - procedimento penale n. 1264/2022 R.G.G.I.P. (n. 4060/2016 R.G.N.R.) - il giudice, su richiesta del P.M. e dei difensori degli imputati, e sussistendo evidenti ragioni di connessione ex art. 12 c.p.p., disponeva la riunione del procedimento penale n. 1264/2022

R.G.G.I.P. (n. 4060/2016 R.G.N.R.) al procedimento n. 816/17 R.G.G.I.P. (n. 4060/2016 R.G.N.R.).

All'udienza del 25.2.2023 - procedimento penale n. 816/17 R.G.G.I.P. (n. 4060/2016 R.G.N.R.) - preliminarmente, il giudice, su richiesta del P.M. e dei difensori degli imputati e sussistendo evidenti ragioni di connessione ex art. 12 c.p.p., disponeva la riunione al procedimento n. 816/17 R.G.G.I.P. (n. 4060/2016 R.G.N.R.) del procedimento n. 1264/2022 R.G.G.I.P. (n. 4060/2016 R.G.N.R.).

Inoltre, il giudice ammetteva la costituzione di parte civile del Ministero dell'Interno nei confronti di tutti gli imputati e per tutti i reati loro ascritti, disponeva l'esclusione della parte civile Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti di tutti gli imputati ed infine, disponeva l'esclusione della parte civile Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'Interno nei confronti degli enti responsabili degli illeciti amministrativi dipendenti da reato VROON OFFSHORE SERVICES S.R.L.,

O.N.G. SAVE THE CHILDREN INTERNATIONAL e O.N.G. MEDICI SENZA FRONTIERE BELGIO.

Quindi, i difensori di GIRKE SASCHA, AGHA MOHAMAD BEIGUI DARIUSH BENJAMIN, SCHMIDT KATHRIN IRINA STEPHANIE, TROEDER LUTZ ULRICH e O.N.G. MEDICI SENZA FRONTIERE BELGIO

eccepivano il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana.

Al contempo, i difensori di GIRKE SASCHA, AGHA MOHAMAD BEIGUI DARIUSH BENJAMIN, SCHMIDT KATHRIN IRINA STEPHANIE e TROEDER LUTZ ULRICH MARTIN, nonché di MOYES GILLIAN CRISTINA, ALONSO MORGUI ROGER EMILIO, LASJUILLIARIAS ROMAIN e di O.N.G. MEDICI SENZA FRONTIERE BELGIO e di VROON OFFSHORE SERVICES S.R.L. eccepivano l'incompetenza per territorio del Tribunale di Trapani.

Infine, il difensore di VROON OFFSHORE SERVICES S.R.L. eccepiva la nullità della contestazione dell'illecito amministrativo di cui al capo 28) e chiedeva l'emissione di sentenza ex art. 129 c.p.p.

All'udienza dell'1.3.2023 preliminarmente l'imputato GIRKE SASCHA rendeva dichiarazioni spontanee.

Il P.M. chiedeva il rigetto delle eccezioni difensive sul difetto di giurisdizione e di incompetenza per territorio, nonché della richiesta di emissione di sentenza ex art. 129 c.p.p. relativamente all'illecito amministrativo di cui al capo 28). Il difensore della parte civile si associava alle richieste del P.M.

All'udienza del 15.3.2023 il giudice, in relazione alle eccezioni sollevate dai difensori degli imputati all'udienza del 25.2.2023, disponeva il rinvio pregiudiziale alla Suprema Corte di Cassazione per la decisione sulla competenza per territorio ai sensi dell'art. 24 bis c.p.p.; invitava il P.M. ad integrare le contestazioni degli illeciti amministrativi di cui al capo 18) nei confronti di VROON OFFSHORE SERVICES S.R.L., al capo 19) nei confronti di O.N.G. MEDICI SENZA FRONTIERE BELGIO, al

capo 28) nei confronti di VROON OFFSHORE SERVICES S.R.L. e al capo 29) nei confronti di O.N.G. MEDICI SENZA FRONTIERE BELGIO, con la specifica contestazione dei profili inerenti alla "colpa di organizzazione" di ciascun ente rispetto alla commissione dei reati presupposto; rigettava nel resto le richieste e le eccezioni dei difensori degli imputati e degli enti responsabili degli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

All'udienza del 24.3.2023 il giudice, richiamando l'ordinanza emessa alla precedente udienza del 15.3.2023, rigettava la richiesta avanzata dai difensori di AMATO MARCO, ARENA IGNAZINO, RUSSO GIUSEPPE e RUSSO PAOLO ALFONSO RINO di emissione di sentenza di incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Roma o di Genova o di Siracusa o di Ragusa e di remissione della questione di incompetenza per territorio alla Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 24 bis c.p.p.

Al Contempo, i difensori di MOYES GILLIAN CRISTINA, ALONSO MORGUI ROGER EMILIO, LASJULLIARAS ROMAIN, GIRKE SASCHA, AGHA MOHAMAD BEIGUI DARIUSH BENJAMIN, SCHMIDT KATHRIN IRINA STEPHANIE, TROEDER LUTZ ULRICH MARTIN e O.N.G. MEDICI SENZA FRONTIERE

BELGIO eccepivano la nullità dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p., della richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal Pubblico Ministero il 4.3.2022 e dell'interrogatorio reso da MOYES GILLIAN CRISTINA il 19.10.2021, nonché l'inutilizzabilità del materiale probatorio derivante dai dispositivi sequestrati a GALLO PIETRO il 15.9.2017 e dalla chiavetta USB consegnata alla p.g. da PAGOTTO VANESSA in occasione delle s.i.t. del 15.9.2017, discendenti dall'omessa ostensione dei predetti dispositivi dissequestrati l'11.5.2021 a seguito di provvedimento del Pubblico Ministero del 15.3.2021.

All'udienza del 14.4.2023 il P.M. chiedeva il rigetto delle eccezioni sollevate dai difensori degli imputati all'udienza del 24.3.2023 e produceva nota con la riformulazione delle contestazioni degli illeciti amministrativi di cui ai capi nn. 18), 19), 28) e 29).

Quindi, il giudice disponeva la notifica della nota contenente la riformulazione dei capi d'imputazione a VROON OFFSHORE SERVICES S.R.L., O.N.G. SAVE THE CHILDREN INTERNATIONAL e O.N.G. Medici Senza Frontiere Belgio.

All'udienza del 12.5.2023 il giudice, con il consenso di tutte le parti, ammetteva la partecipazione all’udienza preliminare del delegato del Relatore Speciale sulla situazione dei Difensori dei Diritti Umani delle Nazioni Unite.

Al contempo, il giudice rigettava le eccezioni sollevate all'udienza del 24.3.2023 dai difensori degli imputati MOYES GILLIAN CRISTINA, ALONSO MORGUI ROGER EMILIO, LASJUILLIARIAS ROMAIN, GIRKE SASCHA, AGHA MOHAMAD BEIGUI DARIUSH BENJAMIN, SCHMIDT KATHRIN IRINA STEPHANIE e TROEDER LUTZ ULRICH MARTIN e della O.N.G. MEDICI SENZA FRONTIERE BELGIO.

Quindi, i difensori degli imputati chiedevano di sollevare questioni di legittimità costituzionale, nonché il rinvio pregiudiziale davanti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in relazione all'art. 12 D.L.vo 286/1998.

All'udienza del 26.5.2023 il giudice, preliminarmente, disponeva la notifica della nota, tradotta in lingua inglese, contenente la riformulazione da parte del P.M. delle contestazioni degli illeciti amministrativi di cui ai capi nn. 18), 19), 28) e 29) a O.N.G. SAVE THE CHILDREN INTERNATIONAL E O.N.G. Medici Senza Frontiere Belgio.

Il P.M. chiedeva il rigetto delle istanze sollevate all'udienza del 12.5.2023 dai difensori degli imputati.

Quindi, i difensori degli imputati GIRKE SASCHA, AGHA MOHAMAD BEIGUI DARIUSH BENJAMIN, SCHMIDT KATHRIN IRINA STEPHANIE e TROEDER LUTZ ULRICH MARTIN facevano richiesta, alla quale si opponevano il P.M. e il difensore della parte civile, di traduzione degli allegati e di tutti gli atti richiamati all’informativa riassuntiva di p.g. del 10.06.2020 ed, in subordine, chiedevano il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia al fine di ottenere l’interpretazione della nozione di "atti fondamentali" da tradurre per la piena comprensione da parte dell'indagato o imputato alloglotta.

All'udienza del 23.6.2023, il giudice, in relazione alle richieste avanzate dai difensori degli imputati all'udienza del 12.5.2023, dichiarava l’irrilevanza e la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale e rigettava le richieste di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Inoltre, il giudice rigettava le richieste di traduzione degli atti e di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea avanzate all'udienza del 26.5.2023.

All'udienza del 14.7.2023, il giudice, preliminarmente, dava atto del dispositivo della sentenza n. 2565 del 6.7.2023, emessa dalla Corte di Cassazione nel procedimento n. 12744/2023 R.G. a seguito di rinvio pregiudiziale sulla competenza per territorio ex art. 24 bis c.p.p., con la quale il Tribunale di Trapani è stato individuato come competente "per i reati di cui ai capi 1, 2, 20, 21, nonché per gli illeciti amministrativi dipendenti di cui ai capi 28 e 29, limitatamente all'illecito dipendente dal reato di cui al capo 21".

Il giudice disponeva la trasmissione delle richieste di rinvio a giudizio avanzate dal Pubblico Ministero il 4.3.2022 e il 5.12.2022 e del verbale dell'udienza preliminare del 14.4.2023 alla Prima Sezione della Suprema Corte di Cassazione per l'eventuale integrazione delle statuizioni contenute nella sentenza n. 2565 del 6.7.2023 in relazione alla competenza per territorio relativa all'imputato CATANIA PIETRO MAURIZIO per il reato di cui al capo 27), a VROON OFFSHORE SERVICES S.R.L. per l'illecito amministrativo contestato al capo 28) dipendente dal reato contestato al capo 23), e a O.N.G. MEDICI SENZA FRONTIERE BELGIO per l'illecito amministrativo contestato al capo 29) dipendente dal reato contestato al capo 23).

Al contempo, i difensori di KENNES MATTHIAS, FABBRI TOMMASO, TRAINITI MICHELE e O.N.G.

MEDICI SENZA FRONTIERE BELGIO chiedevano la dichiarazione della nullità del decreto n. 29/2017 RIT emesso dal G.I.P. del Tribunale di Trapani il 7.3.2017 e la conseguente inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni autorizzate con il suddetto decreto e con tutti i successivi decreti di proroga.

All'udienza dell'8.9.2023 il P.M. chiedeva il rigetto delle eccezioni di inutilizzabilità delle intercettazioni sollevate all'udienza del 14.7.2023 dai difensori di KENNES MATTHIAS, FABBRI TOMMASO, TRAINITI MICHELE e O.N.G. MEDICI SENZA FRONTIERE BELGIO.

Quindi, il difensore di AGHA MOHAMAD BEIGUI DARIUSH BENJAMIN depositava ordinanza del Tribunale di Bologna con la quale si disponeva il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in ordine alla validità e all'interpretazione dell'art. 12 D.L.vo 286/1998 e chiedeva la sospensione del procedimento in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Infine, il giudice, in ordine alle eccezioni sollevate all'udienza del 14.7.2023 dai difensori di KENNES MATTHIAS, FABBRI TOMMASO, TRAINITI MICHELE e O.N.G. MEDICI SENZA FRONTIERE BELGIO, rigettava le richieste di declaratoria della nullità dei decreti emessi dal G.I.P. del Tribunale di Trapani autorizzativi delle operazioni di intercettazione e dei successivi decreti di proroga e della inutilizzabilità dei risultati delle captazioni.

All'udienza del 29.9.2023 il difensore di ALONSO MORGUI ROGER EMILIO chiedeva l’esame del perito SCHIFANO RITA in ordine alla metodologia seguita dai periti per l’ascolto e la trascrizione delle intercettazioni; chiedeva l'esame del traduttore ITALIANO CHIARA in ordine alle ragioni per le quali la parola inglese “driveman”, di cui alla conversazione n. 26422 del 5.5.2017 delle ore 9.17 (RIT 145/2016) era stata tradotta come "scafista" anziché come "conducente" e depositava documentazione ottenuta dall'I.M.R.C.C.

Il difensore di AGHA MOHAMAD BEIGUI DARIUSH BENJAMIN, GIRKE SASCHA, SCHMIDT KATHRIN IRINA STEPHANIE e TROEDER LUTZ ULRICH MARTIN chiedeva l’esame del perito SCHIFANO RITA in ordine alla metodologia seguita dai periti per l’ascolto e la trascrizione delle intercettazioni; chiedeva l’acquisizione delle comunicazioni tra l'I.M.R.C.C. e tutte le navi presenti negli eventi SAR del 10.9.2016 e del 18.6.2017 in cui è stata coinvolta la nave IUVENTA; chiedeva, infine, l’esame del consulente tecnico ing. PEZZANI LORENZO, in ordine alla ricostruzione alternativa delle condotte contestate di restituzione dell’imbarcazione contrassegnata con le lettere "KK" nell’evento del 18.6.2017 e in ordine al moto ondoso in occasione dell'evento SAR del 18.6.2017.

Il difensore della O.N.G. MEDICI SENZA FRONTIERE BELGIO e il difensore di TRAINITI MICHELE chiedevano l’esame del legale rappresentante della ditta Spei 2000 s.r.l. in ordine alle modalità di trasmissione ed eventuale registrazione dei flussi delle comunicazioni captate sulla nave VOS PRUDENCE, nonché in ordine al parametro orario (ora legale, ora solare ovvero ora di Greenwich) utilizzato nell’intercettazione delle ore 2.15 del 26.3.2017; chiedevano, altresì, l'acquisizione, tramite cancelleria, delle comunicazioni telefoniche intercorse fra l'I.M.R.C.C. e le navi ACQUARIUS, IUVENTA, SEE WATCH 2, SEE EYE e la Guardia Costiera Libica presenti nella zona degli eventi SAR in cui è stata coinvolta la nave VOS PRUDENCE in data 25 e 26 marzo 2016; inoltre, insistevano nell'acquisizione della documentazione depositata all'udienza del 21.5.2022 e chiedeva la trascrizione delle comunicazioni fra l'I.M.R.C.C. e gli assetti navali contenute nel supporto informatico depositato all'udienza del 21.5.2022.

Quindi, il giudice disponeva l’esame del perito SCHIFANO RITA e dell’interprete ITALIANO CHIARA, nonché la trascrizione delle intercettazioni nn. 591, 600, 619, 633, 680, 691, 891, 989 e 1018 (RIT 29/2017) indicate nell'istanza avanzata dai difensori di FABBRI TOMMASO il 5.4.2022 e rigettava le ulteriori richieste difensive.

All'udienza del 6.10.2023, si procedeva all’esame dell’interprete ITALIANO CHIARA e del perito SCHIFANO RITA.

Inoltre, il giudice conferiva al dott. OLIVERI GIUSEPPE e alla dott.ssa RITA SCHIFANO l'incarico di procedere alla trascrizione delle intercettazioni nn. 591, 600, 619, 633, 680, 691, 891, 989 e 1018 del RIT 29/2017.

Al contempo, il giudice acquisiva la documentazione depositata dal difensore di ALONSO MORGUI ROGER EMILIO.

All'udienza del 13.10.2023 il giudice dava atto dell'ordinanza (n. 30358/2023 R.G.) emessa dalla Prima Sezione della Corte di Cassazione il 29.9.2023 (depositata il 30.10.2023) di correzione dell'errore materiale del dispositivo della sentenza n. 2565 del 6.7.2023, con l'indicazione della competenza del Tribunale di Trapani per il reato di cui al capo 27) per la posizione di CATANIA PIETRO MAURIZIO.

Al contempo, il giudice nominava interprete e conferiva l'incarico al dott. CRISCUOLI MATTEO per la traduzione e trascrizione delle parti in lingua inglese delle conversazioni intercettate.

Quindi, gli imputati GIRKE SASCHA e AGHA MOHAMAD BEIGUI DARIUSH BENJAMIN rendevano dichiarazioni spontanee e il difensore depositava memoria.

Infine, il giudice disponeva la traduzione della memoria in lingua tedesca a firma dell'imputata SCHMIDT KATHRIN IRINA STEPHANIE.

Dopo il rinvio dell'udienza del 27.10.2023, per l'impossibilità dell'imputato KENNES MATTHIAS di presenziare all'udienza al fine di essere sottoposto all'esame già programmato, all'udienza del 3.11.2023, preliminarmente, il giudice revocava l'ordinanza di assenza degli imputati FABBRI TOMMASO e ALONSO MORGUI ROGER EMILIO e, previa nomina degli interpreti di lingua inglese STANDLEY ALEXANDRA e VARJABEDIAN CLAUDIA, si procedeva all'esame dei predetti imputati.

Infine, il giudice acquisiva la documentazione depositata dai difensori di FABBRI TOMMASO e ALONSO MORGUI ROGER EMILIO.

Dopo il rinvio dell'udienza del 10.11.2023, con sospensione dei termini di prescrizione, per il legittimo impedimento del difensore di FABBRI TOMMASO, all'udienza del 24.11.2023 il giudice, su richiesta del difensore della O.N.G. MEDICI SENZA FRONTIERE BELGIO e con il parere contrario del P.M., disponeva la trascrizione - conferendo l'incarico ai periti già nominati GIUSEPPE OLIVERI, RITA SCHIFANO e MATTEO CRISCUOLI - delle comunicazioni tra l'I.M.R.C.C. e la nave VOS PRUDENCE, la Guardia Costiera Libica ed altri assetti navali impegnati nelle operazioni di soccorso tra il 20.3.2017 e il 28.3.2017 (risultanti dai file audio depositati dal difensore delle O.N.G. MEDICI SENZA FRONTIERE BELGIO su supporto pen drive a corredo della memoria depositata il 19.5.2022), nonché, previa acquisizione presso il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, della comunicazione intercorsa tra l'I.M.R.C.C. e la nave AQUARIUS il 25.3.2017 alle ore 21.50Z, risultante dai brogliacci dell'I.M.R.C.C. (evento SAR 331/2017).

Inoltre, il giudice disponeva d'ufficio l'acquisizione presso il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto dei report dei tracciamenti delle rotte delle navi IUVENTA, VOS HESTIA e VOS PRUDENCE con riferimento a tutti gli eventi oggetto dei capi di imputazione 1) e 2) (eventi del 10.9.2016 e del 18.6.2017) e dei capi 20) e 21) (evento del 22.3.2017-23.3.2017, eventi del 25.3.2017- 26.3.2017), a partire dal giorno antecedente ad ognuno dei predetti eventi, nonché i report di localizzazione delle predette navi al momento delle comunicazioni intercorse con l'I.M.R.C.C., specificando, oltre alle coordinate, anche la distanza dalla costa libica e rappresentando su mappa la posizione delle singole navi in occasione di ciascun evento.

Quindi, il giudice, su richiesta del difensore di AGHA MOHAMAD BEIGUI DARIUSH BENJAMIN, GIRKE SASCHA, SCHMIDT KATHRIN IRINA STEPHANIE e TROEDER LUTZ ULRICH MARTIN e con il parere contrario del P.M., disponeva l’acquisizione presso il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, di tutte le comunicazioni intercorse tra l'I.M.R.C.C. e tutte le navi presenti in occasione degli eventi del 10.9.2016 e del 18.6.2017, nonché di tutti i tracciamenti e le localizzazioni riguardanti tutte le navi presenti nell'evento del 10.9.2016, ivi compresa la nave LÉ JAMES JOYCE della marina militare irlandese, e i tracciamenti e le localizzazioni riguardanti la nave SEA EYE nell’evento del 18.6.2017. Il giudice, poi, su richiesta del difensore di AGHA MOHAMAD BEIGUI DARIUSH BENJAMIN, GIRKE SASCHA, SCHMIDT KATHRIN IRINA STEPHANIE e TROEDER LUTZ ULRICH MARTIN, acquisiva il supporto informatico contenente un filmato.

Inoltre, si procedeva all'esame dell'imputato CATANIA PIETRO MAURIZIO.

Il giudice acquisiva, altresì, la documentazione depositata dal difensore di CATANIA PIETRO MAURIZIO.

Infine, il giudice, su richiesta del P.M., tenuto conto delle dichiarazioni rese dall’imputato ALONSO MORGUI ROGER EMILIO all'udienza del 3.11.2023, disponeva ai sensi dell'art. 422 comma 1 c.p.p. l'esame di GALLO PIETRO, MONTANINO LUCIO, BALLESTRA FLORIANA e RICCI CRISTIAN, onerando il P.M., in accoglimento della richiesta del difensore di AMATO MARCO, di acquisire, prima dell’escussione dei testi, i fascicoli personali dei predetti presso le amministrazioni di appartenenza.

All'udienza del 14.12.2023 il giudice acquisiva la perizia di trascrizione delle comunicazioni dell'I.M.R.C.C. nel periodo compreso tra il 20.3.2017 e il 28.3.2017 e conferiva l'incarico ai periti GIUSEPPE OLIVERI, RITA SCHIFANO e MATTEO CRISCUOLI di trascrizione di tutte le comunicazioni intercorse tra l'I.M.R.C.C. e tutte le navi presenti in occasione degli eventi del 10.9.2016 e del 18.6.2017 e della comunicazione tra l'I.M.R.C.C. e la nave AQUARIUS del 25.3.2017 delle ore 21.50Z. Infine, il giudice revocava l’ordinanza ammissiva dell’esame dei testi RICCI CRISTIAN e MONTANINO LUCIO, atteso che le dichiarazioni rese dai predetti nel corso delle indagini e le circostanze dagli stessi rappresentate non meritavano uno specifico approfondimento.

All'udienza del 12.1.2024 il giudice dava atto della trasmissione da parte del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto il 9.1.2024 di tutta la documentazione indicata nell'ordinanza emessa all'udienza del 24.11.2023.

Al contempo, il giudice, su richiesta del difensore di O.N.G. MEDICI SENZA FRONTIERE BELGIO e con il parere contrario del P.M., disponeva l'acquisizione presso il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto dei dati di tracciamento e posizionamento delle navi AQUARIUS, SEE WATCH 2 e SEE EYE presenti negli eventi SAR del 25.3.2017 e del 26.3.2017, nonché dei dati di posizionamento delle navi militari, ivi compresi quelli della motovedetta libica, in occasione delle comunicazioni da parte delle predette navi con l'I.M.R.C.C. nel corso degli eventi del 25.3.2017 e del 26.3.2017.

Inoltre, il giudice invitava il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto a predisporre una mappa unica per ogni evento del 10.9.2016, 18.6.2017, 22.3.2017, 23.3.2017, 25.3.2017 e 26.3.2017 riportante i dati di posizionamento e tracciamento di tutti gli assetti navali intervenuti in ciascun evento.

Il giudice, poi, acquisiva le note, depositate dal P.M., della Questura di Imperia del 27.12.2023, della Squadra Mobile di Trapani dell'11.1.2024 e del 23.12.2023 contenenti, su supporto informatico, i fascicoli personali di GALLO PIETRO, MONTANINO LUCIO, BALLESTRA FLORIANA e RICCI CRISTIAN.

All'udienza del 26.1.2024 il giudice acquisiva la perizia di trascrizione delle comunicazioni intercorse tra l'I.M.R.C.C. e tutte le navi presenti in occasione degli eventi del 10.9.2016 e del 18.6.2017 e della comunicazione tra l'I.M.R.C.C. e la nave AQUARIUS del 25.3.2017 delle ore 21.50Z. Dopo il rinvio dell'udienza del 2.2.2024, alla successiva udienza del 10.2.2024 il giudice revocava l'ordinanza dichiarativa dell'assenza di AMATO MARCO e nominava interprete di lingua inglese Posateri Marco.

Il giudice, poi, acquisiva la documentazione prodotta dal P.M.

Quindi, si procedeva all'escussione dei testimoni BALLESTRA FLORIANA e GALLO PIETRO e, tenuto conto dei contrasti emersi dalle dichiarazioni rese dai predetti in ordine agli eventi del 10.9.2016, disponeva l'esame di MONTANINO LUCIO che avveniva contestualmente.

Inoltre, gli imputati AMATO MARCO e ALONSO MORGUI ROGER EMILIO rendevano dichiarazioni spontanee.

Si procedeva, poi, all'esame dell'imputato AMATO MARCO.

Infine, il giudice disponeva l’acquisizione presso il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto dei brogliacci della Centrale Operativa relativi alla giornata del 10.9.2016.

All'udienza del 22.2.2024 il giudice dava atto della trasmissione il 15.2.2024 da parte del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto delle mappe e dei dati di tracciamento e posizionamento la cui acquisizione era stata disposta all'udienza del 12.1.2024.

Inoltre, il giudice acquisiva la documentazione trasmessa dal difensore di ALONSO MORGUI ROGER EMILIO il 20.2.2024 e il 21.2.2024, compresi i file audio e le trascrizioni di alcune comunicazioni comunicazione tra l'I.M.R.C.C. e la nave VOS HESTIA.

Al contempo, il giudice dava atto della memoria trasmessa il 22.2.2024 nell'interesse degli imputati AMATO MARCO e CATANIA PIETRO MAURIZIO e della documentazione trasmessa il 22.2.2024 nell'interesse dell'imputato FABBRI TOMMASO.

Infine, il giudice, su richiesta del difensore di AGHA MOHAMAD BEIGUI DARIUSH BENJAMIN, GIRKE SASCHA, SCHMIDT KATHRIN IRINA STEPHANIE e TROEDER LUTZ ULRICH MARTIN, acquisiva un hard disk contenente i dati grezzi delle immagini utilizzate per il filmato acquisito all'udienza del 24.11.2023.

All'udienza del 28.2.2024 il giudice dichiarava aperta la discussione, ai sensi dell’art. 421 comma 2 c.p.p., ed invitava le parti a rassegnare le rispettive conclusioni.

Quindi, il P.M. e i difensori della parte civile e degli imputati CATANIA PIETRO MAURIZIO e ALONSO MORGUI ROGER EMILIO formulavano le rispettive conclusioni.

All'udienza del 29.2.2024 i difensori di AGHA MOHAMAD BEIGUI DARIUSH e il difensore di SCHMIDT KATHRIN IRINA STEPHANIE, TROEDER LUTZ ULRICH MARTIN e GIRKE SASCHA formulavano le rispettive conclusioni.

All'udienza dell'1.3.2024 il difensore di SCHMIDT KATHRIN IRINA STEPHANIE e TROEDER LUTZ ULRICH MARTIN, il difensore di AMATO MARCO e CATANIA PIETRO e il difensore di VROON OFFSHORE SERVICES S.R.L. (BRITOIL OFFSHORE SERVICES S.R.L) formulavano le rispettive conclusioni.

All'udienza del 2.3.2024 il difensore di O.N.G. MEDICI SENZA FRONTIERE BELGIO, il difensore di TRAINITI MICHELE, i difensori di FABBRI TOMMASO e il difensore di KENNES MATTHIAS formulavano le rispettive conclusioni.

Infine, all'udienza del 19.4.2024 il P.M. e i difensori rinunciavano alle repliche e il giudice dichiarava chiusa la discussione e, all'esito della camera di consiglio, pronunziava sentenza, dando lettura del dispositivo.

(sentenza pubblicata per estratto e senza note di seguito; versione integrale in pdf qui)

 

1.        PREMESSA

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, va evidenziato che nel corso dell'udienza preliminare del presente procedimento penale l'enorme mole delle fonti probatorie raccolta nella fase delle indagini preliminari si è arricchita di ulteriore materiale, assai corposo, acquisito su richiesta delle parti o d'ufficio1.

In particolare, nelle numerose udienze sono stati acquisiti documenti, immagini, filmati, dati di posizionamento e tracciamento delle navi e registrazioni delle comunicazioni telefoniche tra l'I.M.R.C.C. (Italian Maritime Rescue Coordination Center) e i vari assetti navali coinvolti negli eventi SAR.

Oltre all'esame di alcuni imputati, poi, si è proceduto, ai sensi dell'art. 422 comma 1 c.p.p., all'esame dei testi BALLESTRA FLORIANA, GALLO PIETRO e MONTANINO LUCIO.

Nel quadro probatorio complessivo così delineato gli elementi originariamente acquisiti nella fase delle indagini preliminari devono essere riesaminati e reinterpretati con un approccio d'insieme, mettendo a sistema tutte le fonti disponibili, tenendo conto dei nuovi dati affiorati per la prima volta nel corso dell'udienza preliminare e valorizzando il materiale già in atti analizzato nella precedente fase in una prospettiva solo parziale.

In tale contesto probatorio parziale la p.g., nella ricostruzione delle singole vicende, aveva talvolta concentrato l'attenzione e valorizzato oltremodo aspetti di portata dimostrativa limitata, senza tenere conto complessivamente di tutti gli elementi disponibili o comunque agevolmente acquisibili, e da dati del tutto incerti e privi di significato univoco aveva sviluppato valutazioni e raggiunto conclusioni presentate come certe, giungendo in qualche occasione ad un'interpretazione dei fatti che non può più ritenersi coerente con quanto emerso all'esito dell'udienza preliminare.

Nel nuovo scenario probatorio, delineato nel corso dell'udienza preliminare, l'esame complessivo e incrociato del vastissimo materiale raccolto conduce ad un esito opposto - richiesto anche dal Pubblico Ministero, ancorché per la carenza dell'elemento soggettivo - rispetto all'iniziale esercizio dell'azione penale con la richiesta di rinvio a giudizio, essendo accertata l'insussistenza, sul piano oggettivo e materiale, delle condotte contestate che non possono essere ricondotte nello schema tipico delle fattispecie di reato.

* * *

Le valutazioni opposte cui si è giunti, anche da parte dell'ufficio del Pubblico Ministero, all'esito dell'udienza preliminare, pur in apparenza singolari, possono trovare spiegazione sulla base delle seguenti considerazioni.

Ai fini della ricostruzione delle vicende attinenti agli eventi SAR in cui si innestano le condotte ascritte agli imputati, nella precedente fase delle indagini preliminari si era tenuto conto, anche per la formulazione delle imputazioni, al di là di ulteriori fonti probatorie, soltanto dei dati emergenti dai laconici brogliacci della Centrale Operativa dell'I.M.R.C.C. e dalle sintetiche schede SAR dell'I.M.R.C.C., senza acquisire e adeguatamente valorizzare ulteriori elementi, quali le registrazioni delle comunicazioni telefoniche tra l'I.M.R.C.C. e gli assetti navali coinvolti nei vari eventi SAR, nonché i dati di posizionamento e di tracciamento delle navi intervenute o presenti in occasione delle operazioni di soccorso dei migranti, in modo da ottenere informazioni aggiuntive e complete che consentissero di esaminare in una visione d'insieme i singoli eventi e di verificare le condotte dei protagonisti di ciascuna vicenda.

A titolo esemplificativo va evidenziato che la contestazione di rotte e posizionamenti degli assetti navali in totale autonomia e autodeterminazione risulta spesso smentita - al di là delle ipotesi in cui non è accertata, ma solo supposta sulla base di dati non univoci o di meri sospetti - dalle comunicazioni telefoniche tra l'I.M.R.C.C. e gli assetti navali, dalle quali si traggono precise indicazioni sulle aree da "battere" durante i "pattugliamenti", sulle distanze da tenere dalla costa libica, sulle posizioni da raggiungere per le operazioni di soccorso. Va, sin d'ora, precisato che, in relazione agli eventi oggetto del presente procedimento, emerge come le operazioni di soccorso siano state sempre disposte dall'I.M.R.C.C. e siano state svolte sotto la direzione e il costante coordinamento dell'I.M.R.C.C., come risulta dalle comunicazioni telefoniche con la nave IUVENTA, con la nave VOS HESTIA, con la nave VOS PRUDENCE e con gli altri assetti navali.

Ad esito opposto rispetto a quello con cui era stata definita la fase delle indagini preliminari, del resto, si perviene anche sulla base di un ulteriore dato: gli orari risultanti dalle conversazioni intercettate, dai brogliacci della Centrale Operativa dell'I.M.R.C.C., dai messaggi inoltrati sulla chat WhatsApp "HUMANITARIAN SAR VESSEL", dai giornali di bordo, dai filmati, dalle immagini fotografiche e dai vari documenti non erano stati ricondotti ad unità in base ad un parametro orario unico di sincronizzazione; non può, invece, trascurarsi la circostanza - precedentemente pretermessa - che le operazioni di soccorso sono avvenute in acque internazionali a ridosso della Libia dove vige sempre l'ora legale (UTC+2), che alcuni orari sono espressi in base al "tempo coordinato universale" dell'ora media di Greenwich o fuso orario dell'Europa occidentale (UTC+0) e che altri orari sono riportati secondo il fuso orario dell'Europa Centrale (vigente in Italia) in base all'ora solare (UTC+1) o all'ora legale (UTC+2).

La mancata riconduzione dei predetti orari ad unità aveva dato luogo ad interpretazioni distorte di alcuni accadimenti, presentati dalla p.g. con una successione diacronica alterata rispetto al reale accadimento dei fatti: a titolo esemplificativo un messaggio inoltrato sulla chat WhatsApp, espresso in base all'orario UTC+0, era stato considerato dalla p.g. come antecedente ad un'annotazione sul giornale nautico di bordo, riportata in base all'orario UTC+1, in quanto non si era tenuto conto dell'ora "apparente" di differenza tra i due orari; in realtà, considerando gli orari in base ad un parametro unitario di sincronizzazione, il messaggio va collocato più correttamente in un momento successivo rispetto a quello riportato nell'annotazione del giornale nautico di bordo.

L'esigenza di ricondurre ad unità gli orari assume ancora più rilievo in relazione ai fatti accaduti nella notte tra il 25 e il 26.3.2017, allorché, nel fuso orario dell'Europa Centrale, si è passati dall'ora solare (UTC+1) all'ora legale (UTC+2).

In linea di massima gli orari risultanti dalle varie fonti possono schematicamente essere individuati nei seguenti termini:

-          le conversazioni intercettate presentano l'orario dell'Europa Centrale (vigente in Italia) in base all'ora solare (UTC+1) o all'ora legale (UTC+2);

-          nei brogliacci della Centrale Operativa dell'I.M.R.C.C. le annotazioni delle comunicazioni sono riportate con l'orario dell'Europa Centrale (vigente in Italia) in base all'ora solare (UTC+1) o all'ora legale (UTC+2), mentre alcune annotazioni concernenti il contenuto delle informazioni sono riportate con l'orario dell'Europa occidentale (UTC+0);

-          i file audio delle registrazioni delle comunicazioni telefoniche della Centrale Operativa dell'I.M.R.C.C. quando presentano nella denominazione l'indicazione "UTC" riguardano comunicazioni telefoniche riportate con l'orario dell'Europa occidentale (UTC+0), altrimenti sono riportate con l'orario dell'Europa Centrale (vigente in Italia) in base all'ora solare (UTC+1) o all'ora legale (UTC+2);

-          nelle schede SAR e nella relativa documentazione tendenzialmente gli orari sono riportati con la specificazione dell'ora UTC+0 ovvero dell'ora UTC+1 (ora solare) o UTC+2 (ora legale);

-          nei messaggi inoltrati sulla chat WhatsApp "HUMANITARIAN SAR VESSEL" ricorre l'orario dell'Europa occidentale (UTC+0);

-          nelle proprietà dei filmati e delle immagini fotografiche e dei vari documenti generalmente gli orari sono riportati con l'orario dell'Europa Centrale (vigente in Italia) in base all'ora solare (UTC+1) o all'ora legale (UTC+2).

Per ovviare alla descritta disomogeneità dei parametri orari delle varie fonti, allora, nella ricostruzione dei fatti, quando è individuabile il parametro di riferimento, gli orari saranno riportati con le lettere dell'alfabeto telefonetico ICAO, utilizzato nella navigazione aeronavale civile e militare, e saranno espressi in via principale in base all'orario UTC+0, indicato con la lettera "Z" (fonetico "ZULU"), ed in via ulteriore in base al corrispondente orario dell'Europa Centrale a seconda del periodo in cui era vigente l'ora solare UTC+1, indicata con la lettera "A" (fonetico "ALPHA"), ovvero l'ora legale UTC+2, indicata con la lettera "B" (fonetico "BRAVO").

Va, poi, evidenziato che i dati di tracciamento dei vari assetti navali, estrapolati dal database del sistema Pelagus, sono stati forniti dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - come risulta dalla nota di trasmissione del 15.2.2024 - in formato informatico mediante file con estensione .kml (Keyhole Markup Language).

I predetti file, caricati mediante l'applicazione Google Earth, consentono di visualizzare in formato cartografico le rotte degli assetti navali, con le coordinate geografiche, gli orari di interesse (riportati con l'ora UTC+0), la rotta e la velocità; tra gli strumenti della predetta applicazione vi sono varie opzioni per visualizzare o meno ed eventualmente rinominare i punti di rilevamento della localizzazione della nave (contrassegnati con il simbolo della bandiera), per determinare le distanze tra due punti (riportate con una retta di colore giallo) e per contrassegnare i punti di interesse (con "segnaposto" di colore giallo).

Nella ricostruzione delle singole vicende saranno riportati gli screenshot dei tracciamenti elaborati sulla base dei dati "grezzi" contenuti nei file in questione.

I dati di localizzazione, tramite sistema AIS (Automatic Identification System) e LRTI (Long Range Identification and Tracking), dei vari assetti navali sono stati forniti dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto in formato informatico mediante file con estensione .tsv (Tab Separated Values), che possono essere aperti con l'applicazione "Blocco note" di Windows o con l'applicazione "Excel" di Microsoft e saranno riportati in formato di tabella con l'indicazione della data, degli orari (UTC+0), delle coordinate geografiche, della velocità (espressa in nodi) e della rotta espressa mediante i gradi bussola.

I dati di localizzazione vengono rappresentati da bandierine sulla mappa elaborata con l'applicazione Google Earth.

Va precisato che nelle tabelle dei dati di localizzazione le coordinate geografiche sono riportate con l'indicazione dei gradi (°) e dei primi o minuti (') seguiti dai decimillesimi. Nella parte descrittiva tali dati verranno riportati con l'indicazione dei gradi (°), dei primi o minuti (') e dei secondi (") seguiti dai centesimi. La trasformazione dei decimillesimi di primi in secondi e centesimi di secondo si ottiene moltiplicando i decimillesimi (preceduti da 0,) per 60. In tal modo tutti i dati saranno riportati secondo il parametro unitario del sistema sessagesimale, tenuto conto della circostanza che le coordinate geografiche risultanti dalle comunicazioni tra l'I.M.R.C.C. e gli assetti navali, dalle captazioni e dalle schede SAR dell'I.M.R.C.C. sono generalmente espresse con il sistema sessagesimale, con l'indicazione dei gradi, dei primi e dei secondi seguiti, talvolta, dai centesimi.

Con specifico riferimento alla rotta espressa mediante i gradi bussola va precisato che nella descrizione degli eventi saranno utilizzati anche i punti cardinali (0º = Nord; 90º = Est; 180º = Sud; 270º = Ovest).

Va, altresì, chiarito che le immagini fotografiche saranno riprodotte nella versione originale ovvero nella forma ritagliata ed eventualmente ingrandita in modo da rendere visibili i particolari di interesse; e saranno riportati gli orari tratti dalle proprietà delle stesse immagini digitali.

Quanto ai filmati, va specificato che saranno riportati i fotogrammi di interesse, estratti, mediante screenshot, dai video originali.

Deve, infine, evidenziarsi che le conversazioni intercettate verranno riportate nella versione trascritta dai periti nella fase delle indagini preliminari - nell'ambito dell'udienza fissata dal G.I.P. del Tribunale di Trapani ai sensi dell'art. 268 comma 6 c.p.p. (nel corso della quale è stata disposta la distruzione delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione ai sensi dell'art. 271 comma 2 c.p.p.) - con l'identificazione degli interlocutori in base agli elementi desumibili dalle indicazioni riportate dalla p.g. nei verbali di ascolto delle captazioni o dal tenore delle stesse conversazione.

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Tanto precisato in ordine al materiale probatorio, va ora evidenziato che tutte le questioni preliminari, processuali e di merito sollevate dalle parti nel corso delle varie udienze nelle quali si è articolata l'udienza preliminare sono state decise con autonome ordinanze alle quali deve farsi integrale rinvio.

Di seguito si riporta l'oggetto delle principali questioni risolte con l'indicazione dell'udienza nella quale è stata pronunciata la relativa ordinanza: nullità degli atti di elezione di domicilio e della notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. e degli atti conseguenziali (udienza del 15.6.2022); partecipazione all'udienza in camera di consiglio di "osservatori esterni" (udienze del 3.12.2022 e del 19.12.2022); idoneità e compatibilità dell'interprete nominato per l'interrogatorio nella fase delle indagini preliminari (udienza del 10.2.2023); costituzione di parte civile (udienza del 25.2.2023); difetto di giurisdizione e rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 24 bis c.p.p. per la decisione sulla competenza per territorio (udienze del 15.3.2023 e del 25.3.2023); parziale ostensione del materiale probatorio al momento della notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. (udienza del 12.5.2023); questioni di legittimità costituzionale e richiesta di rinvio pregiudiziale davanti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in ordine all'art. 12 D.L.vo 286/1998 e alla scriminante umanitaria (udienza 23.6.2023); traduzione degli atti e richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (udienza del 23.6.2023); trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione per l'eventuale integrazione della sentenza sulla competenza per territorio (udienza del 14.7.2023); utilizzabilità delle intercettazioni (udienza dell'8.9.2023); richieste istruttorie (udienze del 29.9.2023, del 24.11.2023, del 14.12.2023 e del 12.1.2024).

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Sempre in via preliminare deve osservarsi che le condotte contestate nel presente procedimento penale attengono principalmente al reato di favoreggiamento dell'immigrazione illegale.

Al riguardo deve osservarsi che l'art. 12 comma 1 D.L.vo n. 286/1998 punisce chiunque, in violazione delle disposizioni dello stesso D.L.vo n. 286/1998, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

Va, intanto, rilevato che il reato di favoreggiamento dell'immigrazione illegale (art. 12 D.L.vo 286/1998) è un reato di pericolo o a consumazione anticipata, ha natura eventualmente permanente e non richiede, per il suo perfezionamento, che l'ingresso illegale dello straniero sia effettivamente avvenuto (Cass., Sez. 3, n. 35629, 19/05/2005, Nikolli ed altro, Rv. 232390; Cass., Sez. 1, n. 38159, 23/09/2008, P.G. in proc. Dimcea, Rv. 241130; Sez. 1, n. 1082, 04/12/2008, Malik, Rv. 242487; Cass., Sez. 1, n. 28282, 27/05/2019, M., Rv. 276148).

In tema di disciplina dell'immigrazione, l'art. 12 comma 1 D.L.vo 286/1998 sanziona le condotte agevolatrici consistenti in atti preparatori univocamente finalizzati all'ingresso illegale dello straniero in altro Stato, anticipando la tutela rispetto al momento dell'attraversamento della frontiera (Cass., Sez. 1, n. 38936, 03/10/2008, P.G. in proc. Sasu, Rv. 241384).

A tal proposito deve, però, rilevarsi che nei reati a consumazione anticipata, in cui la condotta di pericolo, già in sé punibile, sia tenuta fuori dal territorio italiano, per la sussistenza della giurisdizione italiana, ai sensi dell'art. 6 c.p.2, è comunque necessario che gli effetti voluti e preordinati, in relazione all'evento naturalistico, si verifichino in Italia (Cass., Sez. 1, n. 11165, 22/12/2015, Almagasbi, Rv. 266430; Cass., Sez. 1, n. 29832, 16/3/2018, Ahmad e altro).

Inoltre, a seguito della modifica apportata dall'art. 11 comma 1 lett. c) L. 189/2002, è stato notato come "dalla nuova formulazione della norma la repressione penale è ora calibrata non già sulla condotta del "clandestino", ma su quella del "mercante di clandestini". La nuova formulazione rende esplicito insomma che la sola condotta meritevole di punizione è quella del "mercante", magari professionale, di clandestini. Il cambiamento della formula non è infatti di poco conto: la sostituzione del "favorire" con il "procurare" conferisce maggiore tassatività e determinatezza alla fattispecie, nel senso che restringe l'ambito di operatività della norma alle sole condotte pregne di reale disvalore etico - giuridico. Mentre la condotta del "favorire" è infatti estremamente vaga e indifferenziata, irriducibile in termini circoscritti, e può consistere in qualsivoglia apporto di mera agevolazione ovvero in un modesto aiuto di forma e tipologia indefinita, la condotta del "procurare" implica un apporto connotato di maggiore precisione, causalmente e efficiente a determinare in via diretta il risultato finale" (Cass., Sez. 1, n. 40307, 10/10/2003, P.M. in proc. Kutepov, Rv. 226065). Va,         poi,    rilevato    come    l'elemento    caratterizzante    la    fattispecie    di    favoreggiamento dell’immigrazione illegale sia la clausola di illiceità speciale la quale, da un lato, postula che le condotte penalmente rilevanti devono essere realizzate "in violazione delle disposizioni del presente testo unico", dall’altro lato prevede la realizzazione di "altri atti idonei a procurare illegalmente l’ingresso di stranieri nel territorio dello Stato", richiedendo espressamente che la condotta tipica sia posta in essere in violazione della disciplina italiana in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri.
 

Quindi, la clausola di illiceità speciale, richiedendo la violazione delle disposizioni nazionali in materia di immigrazione, delinea il confine tra una attività neutra, non penalmente rilevante, e una attività delittuosa.

In tale contesto va sottolineato che a stretto rigore i migranti, per quanto privi di un titolo idoneo all'ingresso in Italia, al momento del soccorso in mare in una situazione di pericolo sono da considerare "naufraghi" e mantengono tale condizione giuridica fino allo sbarco in un luogo sicuro, posto che il loro status verrà definito a terra solo dopo la consegna da parte dei soccorritori alle Autorità preposte ai controlli di frontiera.

Tuttavia, la condizione di naufrago non è prevalente e non è neanche dirimente, atteso che la natura illegale dell'ingresso in Italia dello straniero senza idoneo titolo di ingresso non è esclusa dalla qualità di naufrago soccorso in mare in una situazione di pericolo.

Sotto il profilo della persistenza della natura illegale dell'ingresso in Italia, la condizione di naufrago è assimilabile a quella del minore non accompagnato.

Infatti, integra il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, di cui all'art. 12 comma 3 D.L.vo 286/1998, la condotta di chi compie atti finalizzati a procurare l'ingresso senza titolo in Italia di un minore straniero, quand'anche non accompagnato, in quanto l'impossibilità di ordinarne l'espulsione (salvo che ricorrano ragioni di ordine e sicurezza pubblici) non esclude la natura illegale del suo ingresso (Cass., Sez. 1, n. 28282, 27/05/2019, M., Rv. 276148).

Ciò non toglie, comunque, che la valutazione in ordine alle ragioni dell'ingresso senza un titolo idoneo e alla legalità o illegalità di tale ingresso non è demandata ai soccorritori o al comandante della nave, ma vanno effettuate in un momento successivo a terra, a seguito dei doverosi controlli di frontiera, nel momento in cui lo straniero è nelle condizioni di fornire alle Autorità preposte le eventuali spiegazioni e di accedere, in presenza dei presupposti, alle procedure di protezione internazionale.

Al di là di tali aspetti, va, poi, precisato che, in tema di immigrazione clandestina, il delitto di cui all'art. 12 comma 3 D.L.vo 286/1998 è integrato non solo dalle condotte specificamente finalizzate a consentire l'arrivo in Italia degli stranieri in posizione irregolare, ma anche da quelle, immediatamente successive, intese a garantire il buon esito dell'operazione, la sottrazione ai controlli della polizia e l'avvio dei clandestini verso la località di destinazione, nonché, in genere, da tutte quelle attività di fiancheggiamento  e  di  cooperazione  collegabili  all'ingresso  degli  stranieri  (Cass.,  Sez. 1,

n. 37277, 23/04/2015, Sclafani e altro, Rv. 264564; Cass., Sez. 1, n. 19355, 20/12/2011, Moussa, Rv. 252775).

In tale quadro, va sin d'ora anticipato, in via generale, che l'esame analitico del complesso materiale probatorio raccolto consente in termini del tutto ragionevoli di escludere - al di là degli episodi la cui verificazione risulta smentita in fatto - la sussistenza, nei vari eventi contestati, del presupposto oggettivo della direzione delle condotte a procurare l'ingresso illegale dei migranti in Italia.

Sul piano oggettivo e materiale la direzione delle condotte non risulta affatto correlata all'ingresso illegale in Italia dei migranti, ma va inquadrata nello specifico contesto delle operazioni di soccorso.

Con particolare riferimento alle operazioni di soccorso va osservato come l'obbligo di soccorso in mare sia previsto dal diritto consuetudinario internazionale, da numerose convenzioni internazionali e dal diritto interno.

Intanto, l'art. 98 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (c.d. UNCLOS), stipulata a Montego Bay il 10.12.1982, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 689/1994, nel prevedere uno specifico "obbligo di prestare soccorso", stabilisce che "Ogni Stato deve esigere che il comandante di una nave che batte la sua bandiera, nella misura in cui gli sia possibile adempiere senza mettere a repentaglio la nave, l’equipaggio o i passeggeri: a) presti soccorso a chiunque sia trovato in mare in condizioni di pericolo; b) proceda quanto più velocemente possibile al soccorso delle persone in pericolo, se viene a conoscenza del loro bisogno di aiuto, nella misura in cui ci si può ragionevolmente aspettare da lui tale iniziativa".

Tale obbligo riguarda il soccorso anche all’interno delle acque territoriali di uno Stato costiero diverso da quello di cui la nave soccorritrice batte la bandiera, atteso che gli artt. 17 e 18 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (c.d. UNCLOS) prevedono espressamente l'attività di ricerca e soccorso tra le fattispecie di esercizio del diritto di passaggio inoffensivo all’interno del mare territoriale.

Inoltre, la regola 33 del Capitolo V della Convenzione sulla salvaguardia della vita umana in mare (c.d. SOLAS), stipulata a Londra l'1.11.1974, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 313/1980, prevede che "il comandante di una nave che si trovi nella posizione di essere in grado di prestare assistenza, avendo ricevuto informazione da qualsiasi fonte circa la presenza di persone in pericolo in mare, è tenuto a procedere con tutta rapidità alla loro assistenza, se possibile informando gli interessati o il servizio di ricerca e soccorso del fatto che la nave sta effettuando tale operazione. Tale obbligo di fornire assistenza si applica senza distinzione di nazionalità o condizioni di tali persone, o delle circostanze in cui essi vengono rinvenuti".

Al contempo, l'art. 10 par. 1 della Convenzione internazionale sul salvataggio (c.d. Salvage), stipulata a Londra il 28.4.1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 129/1995, nel prevedere uno specifico "obbligo di prestare assistenza", stabilisce che "ogni comandante è tenuto a prestare assistenza a qualsiasi persona che si trovi in pericolo di perdersi in mare, nella misura in cui ciò non arrechi gravi pregiudizi alla sua nave e alle persone a bordo".

Il paragrafo 2.1.10 della Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo (c.d. SAR), stipulata ad Amburgo il 27.4.1979, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 147/1989, obbliga gli Stati a "garantire che sia prestata assistenza ad ogni persona in pericolo in mare" "senza distinzioni relative alla nazionalità o allo status di tale persona o alle circostanze nelle quali tale persona viene trovata".

Al riguardo, poi, va sottolineato che le Linee guida sul trattamento delle persone soccorse in mare, adottate con la risoluzione dell'International Maritime Organization (IMO) MSC.167(78) del 20.5.2004, confermano i principi stabiliti dalla Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo (c.d. SAR) in ordine all'obbligatorietà del soccorso in mare a livello internazionale, assegnando ai comandanti delle navi la funzione obbligatoria di intervenire e la responsabilità di riferire ai servizi di ricerca e soccorso istituzionali che assumono e mantengono il coordinamento.

Inoltre, il paragrafo 1.3.4 del Capitolo 1 Volume II del Manuale Internazionale sulla ricerca e soccorso aeronautico e marittimo (IAMSAR), adottato e pubblicato dall'IMO (International Maritime Organizzation) e dall'ICAO (International Civil Aviation Organization), prevede: "I comandanti delle navi hanno il dovere di assistere gli altri ogni volta che ciò può essere fatto senza mettere in pericolo la nave o l'equipaggio che presta assistenza"…"Le navi rappresentano una risorsa SAR fondamentale per gli RCC, ma le richieste di assistenza devono essere soppesate rispetto ai costi considerevoli che le compagnie di navigazione devono sostenere quando si dirottano per fornire assistenza. I sistemi di reporting delle navi consentono agli RCC di identificare rapidamente la nave capace che sarà meno danneggiata da una deviazione, consentendo alle altre navi nelle vicinanze di non essere influenzate". Conspecifico riferimento all'obbligo di soccorso in mare il Contrammiraglio NICOLA CARLONE, Capo del Reparto Piani e Operazioni del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, in occasione dell'audizione nella seduta n. 44 del 3.5.2017 del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell’accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione3 ha asserito: "il comandante della nave è responsabile di intervenire immediatamente, a prescindere dal fatto che abbia informato prima o dopo l'autorità coordinatrice".

Va, poi, evidenziato che l'art. 9 Regolamento (UE) 656/2014 del Parlamento e del Consiglio del 15.5.2014 (recante norme per la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione Europea) prevede l'obbligo per lo Stato di prestare assistenza a qualunque natante o persona in pericolo in mare e individua i parametri per valutare se un natante si trovi in una fase di incertezza, allarme o pericolo: 1) l'esistenza di una richiesta di assistenza, anche se tale richiesta non è l'unico fattore per determinare l'esistenza di una situazione di pericolo; 2) la navigabilità del natante e la probabilità che questo non raggiunga la destinazione finale; 3) il numero di persone a bordo rispetto al tipo di natante e alle condizioni in cui si trova; 4) la disponibilità di scorte necessarie per raggiungere la costa, quali carburante, acqua e cibo; 5) la presenza di un equipaggio qualificato e del comandante del natante; 6) l'esistenza e la funzionalità di dispositivi di sicurezza, apparecchiature di navigazione e comunicazione; 7) la presenza a bordo di persone che necessitano di assistenza medica urgente; 8) la presenza a bordo di persone decedute; 9) la presenza a bordo di donne in stato di gravidanza o di bambini; 10) le condizioni e previsioni meteorologiche e marine.

D'altronde, l'art. 489 Cod. Nav. prevede uno specifico "obbligo di assistenza" alla nave in mare in pericolo di perdersi quando a bordo della nave vi siano persone in pericolo, tanto che il comandante di una nave, in corso di viaggio, che abbia notizia del pericolo corso da un'altra nave, è tenuto ad accorrere per prestare assistenza, quando possa ragionevolmente prevedere un utile risultato, a meno che sia a conoscenza che l’assistenza è portata da altri in condizioni più idonee o simili a quelle in cui egli stesso potrebbe portarla.

Al contempo, l'art. 490 Cod. Nav. prevede per il comandante di una nave uno specifico "obbligo di salvataggio" di una nave in pericolo, in quanto incapace di manovrare, e, comunque, delle persone che si trovano a bordo, nonché delle persone in mare in pericolo di perdersi.

Peraltro, l'art. 1158 Cod. Nav. configura come reato - omissione di assistenza a navi o persone in pericolo - la condotta del comandante di una nave che omette di prestare assistenza ovvero di tentare il salvataggio nei casi in cui ne ha l'obbligo in base alle norme del Codice della Navigazione.

A tal proposito l'Ammiraglio SERGIO LIARDO (comandante dell'I.M.R.C.C.) nelle s.i.t. del 6.3.2017 ha sottolineato che "una unità sovraccarica, senza equipaggio, senza dotazioni di sicurezza, senza bandiera e con possibili criticità sanitarie a bordo è certamente una imbarcazione in pericolo di perdersi e sussiste pertanto l’obbligo di soccorrerla. Qualora si abbia contezza di una tale situazione, assumiamo immediatamente il coordinamento delle attività di ricerca e soccorso, informando tutte le unità presenti in area ed individuando quelle più utilmente impiegabili per il salvataggio".

Inoltre, l'Ammiraglio ENRICO CREDENDINO, Comandante della missione EUNAVFOR MED nell'Operazione SOPHIA, in occasione dell'audizione nella seduta n. 82 del 6.4.2017 della Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate4 ha sostenuto: "la salvaguardia della vita umana in mare è un obbligo internazionale e ancora prima un obbligo morale, quindi quando c'è necessità ovviamente facciamo i soccorsi e ad oggi abbiamo soccorso oltre 34.000 persone, una parte delle quali erano già in mare, quindi in imminente pericolo di vita"…"il gommone una volta messo a mare, se il mare è mosso, si capovolge e nessuno dei migranti sa nuotare, non hanno salvagenti, quindi annegano quasi subito"…"i gommoni, che sono veramente fatiscenti, sono costruiti per fare un viaggio, sono gommoni scadenti, cinesi o assemblati direttamente in Libia, ma sono fatti per durare un viaggio, e fare un viaggio è un'avventura, farne due diventa veramente un'impresa".

Il Comandante ANDREA TASSARA nelle s.i.t. del 15.2.2017 ha precisato che "è pacificamente riconosciuto che i battelli carichi di migranti attualmente presenti in mare, sono sempre da considerarsi bisognosi di soccorso in ragione dell’assoluta precarietà e delle caratteristiche tali da non garantire nessun standard di sicurezza".

Al contempo, il Comandante ANDREA TASSARA ha indicato le modalità con le quali vengono individuate le navi da impiegare nei singoli eventi SAR o di trasbordo di migranti da una nave ad un’altra: "In sintesi, sulla base di criteri operativi logistici e di affidabilità al fine di conseguire il salvataggio del maggior numero di persone, nell’unità di tempo, anche in considerazione della necessità di programmare i successivi eventi SAR, che, sicuramente, dagli ultimi 12 mesi, avvengono senza soluzione di continuità appena le condizioni meteorologiche lo consentono. Questa sala operativa deve essere informata di qualunque trasbordo di migranti da una motonave a un’altra. In particolare, per esplicitare quanto appena detto, solitamente le unità piccole e con minori capacità di accogliere persone, come IUVENTA, SEA-WATCH e ASTRAL, vengono utilizzate a ridosso degli eventi e non per il trasporto dei migranti in porti nazionali, per i quali vengono impiegate le unità più capienti, con maggiore autonomia e anche con capacità di fornire maggiore assistenza, soprattutto sanitaria, ai migranti soccorsi".

Anche il Contrammiraglio NICOLA CARLONE, Capo del Reparto Piani e Operazioni del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, nell'audizione parlamentare del 3.5.2017 ha evidenziato che: "Faccio un distinguo per quanto riguarda la capacità (lei prima ha fatto la domanda sul trasporto o non trasporto), perché effettivamente alcune unità non sono idonee al trasporto, quindi sono unità che fanno il primo avvistamento, forniscono la prima assistenza, hanno dei medici per il primo soccorso e quindi poi siamo costretti a trasportarli su unità più grandi di qualsiasi tipo. A volte sono loro stesse in difficoltà, perché sono unità piccole e le condizioni meteo influenzano in questo". Con riferimento alle condizioni delle imbarcazioni sulle quali erano trasportati i migranti il teste GALLO PIETRO all'udienza preliminare del 10.2.2024 ha asserito: "erano fatiscenti, erano di materiale scadente, all’interno c’erano due tavole per tenere la chiglia dritta se no si rompeva la chiglia e affondavano, su ogni gommone non so quanti metri poteva essere quel gommone, c’erano 150 persone, 120 persone".

Allo stesso modo l'imputato ALONSO MORGUI ROGER EMILIO all'udienza del 3.11.2023 ha asserito: "le imbarcazioni soccorse non era nessun condizione per la navigazione, per esempio una barca con capacità di 30 persone, era con 150 persone quindi, ovviamente sopra la capacità. Quindi, diciamo viaggiavano, navigando con 50 litri di…"…"viaggiavano in rib di 12 metri "…"in queste barche avevano solo due camere di aria"…"Non avevano nessuno strumento di navigazione quindi, non erano in grado di arrivare ad un porto sicuro, non avevano carburante a sufficienza, non avevano né bussola né radar quindi, non erano, queste imbarcazioni non erano idonee alla navigazione e non erano sicuramente in grado di arrivare ad un porto sicuro".

Nel quadro normativo delineato e nel contesto specifico nel quale ricorreva un preciso obbligo di soccorso, in relazione alla sussistenza di concrete e attuali condizioni di pericolo per i migranti, deve osservarsi che le operazioni di soccorso sono generalmente avvenute in uno scenario nel quale orbitavano ulteriori imbarcazioni di varia natura - non sempre immediatamente e facilmente individuabile - di pescatori, di sciacalli o "pescatori di motori" o "pescatori di barche", di facilitatori, di scafisti o di organizzatori del viaggio dei migranti.

Con riferimento alle varie tipologie di imbarcazioni orbitanti nell'area dei soccorsi l'imputato ALONSO MORGUI ROGER EMILIO all'udienza del 3.11.2023 ha riferito: "Ha parlato anche della cosiddetta Guardia Costiera libica che, sembrava uscita da un film di Rambo, c’erano persone con divise diverse che portavano un kalashnikov e anche per la stessa Guardia Costiera italiana o la Marina Militare italiana era difficile distinguere chi fosse un pescatore chi, invece fosse uno sciacallo quindi, per questo motivo non volevamo assolutamente uscire dalle acque internazionali anche perché come organizzazione umanitaria siamo avversi al rischio, contrari al rischio quindi, non volevamo esporre le persone del nostro team a rischi superiori a quelli che erano necessari".

In relazione alla disponibilità di armi sulle imbarcazioni orbitanti nell'area dei soccorsi l'imputato FABBRI TOMMASO all'udienza del 3.11.2023 ha raccontato l'episodio - risultante anche dalla nota della Centrale Operativa del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto del 17.8.2016 - avvenuto in acque internazionali il 17.8.2016 nel quale da una motovedetta della Guardia Costiera libica sono stati esplosi colpi di arma da fuoco verso la nave BOURBON ARGOS della O.N.G. MEDICI SENZA FRONTIERE.

In tale contesto deve rimarcarsi che non risulta in alcun modo che negli eventi SAR oggetto del presente procedimento i migranti siano stati soccorsi e trasportati dagli equipaggi della nave IUVENTA, della nave VOS HESTIA e della nave VOS PRUDENCE in base ad antecedenti contatti, ad intese o ad accordi, preventivi o istantanei, taciti o espliciti, con eventuali organizzatori del viaggio o appartenenti ad organizzazioni criminali libiche, in modo da consentire l'ingresso illegale e il trasporto dei migranti in Italia anche in violazione delle disposizioni del D.L.vo 286/1998.

Al contempo, va sottolineato che le operazioni di soccorso e di trasporto dei migranti sono state sempre disposte dall'I.M.R.C.C. e sono state svolte sotto la direzione e il costante coordinamento dell'I.M.R.C.C., come risulta dalle comunicazioni con la nave IUVENTA, con la nave VOS HESTIA, con la nave VOS PRUDENCE e con gli altri assetti navali.

Nel contesto delle operazioni di soccorso - finora delineato per grandi linee e in seguito analiticamente approfondito - va ribadito che in relazione agli eventi contestati nel presente procedimento penale difetta il presupposto oggettivo della direzione delle condotte a procurare l'ingresso illegale dei migranti in Italia, posto che i comportamenti tenuti dai vari protagonisti delle vicende non erano affatto correlati all'ingresso illegale in Italia dei migranti, ma nelle specifiche situazioni presentatesi erano orientati dalle attività di ricerca e soccorso e dall'esigenza di salvare i migranti.

Sotto tale profilo, quindi, emerge l'insussistenza, sul piano oggettivo e materiale, delle condotte contestate che non possono essere ricondotte nello schema tipico delle fattispecie di reato.

* * *

Nello scenario delle operazioni di soccorso in mare, che saranno successivamente passate in rassegna, non si può, comunque, sottacere il contesto libico dal quale i migranti si allontanavano a bordo di barconi precari e fatiscenti.

Va, allora, riportata la situazione in Libia descritta nel documento ""DETENUTI E DISUMANIZZATI" - RELAZIONE SULLE VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI CONTRO I MIGRANTI IN LIBIA" del 13.12.2016 della Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia e dell'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani5:

La situazione dei migranti in Libia si configura come una crisi dei diritti umani. Il collasso del sistema giudiziario ha generato uno stato di impunità, in cui gruppi armati, bande criminali, trafficanti e passatori controllano il flusso di migranti attraverso il Paese. La Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (UNSMIL) ha ricevuto informazioni attendibili secondo le quali alle attività di tratta e traffico di migranti hanno preso parte anche alcuni membri delle istituzioni statali e alcuni funzionari locali. La Libia è un Paese di destinazione e transito per i migranti. Molti subiscono violazioni dei diritti umani e abusi nel corso del viaggio. Sono sottoposti a detenzioni arbitrarie, torture, altri maltrattamenti, esecuzioni extragiudiziali, sfruttamento sessuale e una serie di altre violazioni dei diritti umani. I migranti sono anche sfruttati a fini del lavoro forzato e subiscono estorsioni da parte di passatori, trafficanti e membri delle istituzioni statali. Le donne migranti sono le più esposte, come dimostrano le numerose e continue denunce di stupri e altre violenze sessuali.

I migranti sono trattenuti arbitrariamente in centri di detenzione gestiti per lo più dal Dipartimento per la lotta alla migrazione illegale (DCIM). Vengono portati in questi centri dove non viene effettuata alcuna registrazione formale, non vi è un processo legale né viene loro garantito l’accesso a un avvocato o alle autorità giudiziarie. Le condizioni di detenzione sono generalmente disumane: grave sovraffollamento, accesso inadeguato a servizi igienici e strutture per lavarsi, cibo e acqua pulita. In diversi centri di detenzione visitati dall'UNSMIL, i migranti erano ammassati in gran numero in un'unica stanza, senza nemmeno lo spazio sufficiente per sdraiarsi. In un contesto in cui il settore sanitario libico deve far fronte a problematiche gravi dovute al conflitto, alcuni ospedali si sono rifiutati di curare i migranti, adducendo come motivazioni il mancato pagamento e la paura di contrarre malattie infettive. Secondo le informazioni ricevute dall'UNSMIL, è prassi comune e diffusa che le guardie picchino, umilino e sottopongano a estorsione i migranti, ad esempio facendosi pagare per il loro rilascio. Alcuni migranti intervistati dall'UNSMIL avevano riportato ferite da arma da fuoco o da coltello; diversi migranti presentavano ferite visibili e lesioni alla testa.

L'UNSMIL ha anche ricevuto segnalazioni secondo le quali alcuni gruppi che si dichiarano fedeli al cosiddetto Stato Islamico in Iraq e nel Levante (ISIL) sono stati coinvolti nel rapimento di migranti e negli abusi commessi contro di essi in Libia.

I migranti, così come i rappresentanti delle organizzazioni non governative internazionali che effettuano operazioni di ricerca e salvataggio, hanno anche riferito di intercettazioni pericolose e potenzialmente mortali da parte di uomini armati che si ritiene appartengano alla Guardia costiera libica. Dopo l'intercettazione, i migranti vengono spesso picchiati, derubati e portati in centri di detenzione o in case e fattorie private, dove vengono sottoposti a lavori forzati, stupri e altre violenze sessuali.

Dal 1° gennaio al 22 novembre 2016, sono stati 168.542 i migranti arrivati in Italia dalla Libia, mentre 4.164 risultano essere morti in mare. È probabile che il numero reale sia più alto. L'Unione Europea sta cercando di interrompere il traffico di migranti e la tratta di esseri umani con diversi mezzi, tra cui l'operazione navale Sophia. Le operazioni di ricerca e salvataggio di vite umane sono condotte da navi appartenenti alle operazioni Sophia e Triton dell'Unione Europea e da navi di singoli Stati europei, tra cui quelle della Guardia Costiera italiana, di organizzazioni non governative e navi mercantili. I migranti soccorsi vengono portati in Italia. Alcuni alti funzionari governativi europei hanno proposto l’istituzione di campi per migranti in Nord Africa e il respingimento delle imbarcazioni verso la Libia. Tuttavia, la politica dell'Unione Europea e il diritto internazionale proibiscono il rimpatrio di qualsiasi soggetto verso luoghi in cui questi sia a rischio di tortura o altre gravi violazioni dei diritti umani. La Guardia costiera libica ha anche effettuato limitate operazioni di ricerca e salvataggio nelle acque territoriali libiche.

Le autorità libiche, con il sostegno della comunità internazionale, devono fare tutto il possibile per affrontare questa crisi dei diritti umani, a partire dalla situazione d’urgenza in cui versano i migranti detenuti. Inoltre, poiché la questione della migrazione ha una dimensione regionale e internazionale più ampia, i Paesi di origine e di destinazione devono svolgere il proprio ruolo nell'affrontare la crisi. Nella presente relazione, l'UNSMIL e l'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani (OHCHR) propongono raccomandazioni immediate e a medio termine, al fine di affrontare la situazione in modo globale e basato sui diritti umani.

A questo proposito, le raccomandazioni rivolte alle autorità libiche prevedono, al fine di porre urgentemente fine alla detenzione arbitraria di tutti i migranti, di rilasciare immediatamente i migranti che si trovano nelle situazioni di maggior vulnerabilità; di ridurre il numero dei centri di detenzione; di garantire che le detenute di sesso femminile siano tenute separate dai detenuti di sesso maschile; di migliorare le condizioni di detenzione; di favorire il lavoro dell'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) e dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) nel Paese; e, a medio termine, di modificare la legislazione libica al fine di depenalizzare la migrazione irregolare; di ratificare la Convenzione sui Rifugiati del 1951 e il suo Protocollo del 1967 e di adottare una legge nazionale sull'asilo.

Inoltre, l'OHCHR e l'UNSMIL raccomandano ai Paesi di destinazione al di fuori della Libia, compresi gli Stati membri dell'Unione Europea, di ampliare i canali di ingresso sicuri e regolari e di mettere in campo soluzioni durature; di proseguire le operazioni di ricerca e salvataggio; di garantire che la formazione e il sostegno alle istituzioni libiche che si occupano di migranti siano accompagnati da interventi globali atti a tutelare i diritti umani dei migranti, anche ponendo fine alla loro detenzione arbitraria e migliorando il loro trattamento durante la detenzione. Svariate raccomandazioni sono inoltre rivolte ai Paesi di origine dei migranti, ad esempio facilitare il rimpatrio volontario, umanitario e sostenibile dei migranti, ampliare il proprio impegno in materia di diritti umani ed elaborare programmi di sviluppo volti a fornire alternative alla migrazione irregolare.

La presente relazione è pubblicata dall'UNSMIL in conformità al suo mandato, in collaborazione con l'OHCHR. Riassume le informazioni relative alla situazione in materia di diritti umani dei migranti in Libia, compresi gli abusi e le violazioni del diritto internazionale sui diritti umani, commessi nel corso del 2016.

[…]

Ai fini della presente relazione, il termine "migrante" è utilizzato come termine generico per ricomprendere le categorie di rifugiati e richiedenti asilo, nonché i migranti internazionali in situazione irregolare, le persone vittime di tratta, i migranti clandestini e altre categorie, a meno che non sia specificato diversamente. In assenza di una definizione giuridica universale, l'OHCHR definisce un "migrante internazionale" come "qualsiasi persona che si trova al di fuori di uno Stato di cui è cittadino o cittadina con o senza nazionalità o, nel caso di un apolide, del suo Stato di nascita o di residenza abituale".

[…]

La Libia è un Paese di transito e di destinazione per i migranti. Tra le persone in transito vi sono coloro che migrano a causa di conflitti e persecuzioni, ma anche, tra l'altro, coloro che fuggono da condizioni di estrema povertà e mancanza di accesso a un lavoro dignitoso, all'istruzione e all'assistenza sanitaria.

Dagli anni '70 agli anni '90 del secolo scorso, il governo libico ha incoraggiato la migrazione da altri Paesi arabi, ma anche da tutta l'Africa, al fine di contribuire a soddisfare il fabbisogno di manodopera nazionale. Dall'inizio degli anni 2000, la Libia è stata un importante Paese di transito per chi desiderava raggiungere l'Europa in modo irregolare, in particolare i migranti provenienti dai Paesi dell'Africa subsahariana, tra cui Burkina Faso, Etiopia, Eritrea, Ghana, Mali, Niger, Nigeria, Somalia e Sudan, nonché da altri Paesi del Nord Africa e dell'Asia occidentale. A partire dagli anni 2000, la Libia ha iniziato ad adottare un approccio più restrittivo nei confronti dei migranti, in parte a fronte delle pressioni esercitate dai Paesi europei. È stato introdotto l'obbligo di visto per tutte le nazionalità, ad eccezione dei Paesi del Maghreb, e sono state adottate politiche di detenzione e deportazione dei migranti irregolari. Gli accordi bilaterali sottoscritti da Italia e Libia tra il 2007 e il 2009 prevedevano disposizioni per contrastare la migrazione irregolare, a seguito delle quali i migranti venivano intercettati in acque internazionali e riportati in Libia (altrimenti noti come "respingimenti"). Nel 2012, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha stabilito che rinviando arbitrariamente i migranti dalle acque internazionali alla Libia ed esponendo i migranti somali ed eritrei al rischio di maltrattamenti in Libia, l'Italia ha violato la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, in particolare il diritto al non respingimento e il divieto delle espulsioni collettive. La politica attuale dell'Italia come Stato e dell'Unione Europea come organizzazione regionale prevede che nessuna persona soccorsa da una nave italiana o dell'Unione Europea sia portata in Libia. […]

Il peggioramento delle condizioni di sicurezza in Libia, iniziato con il conflitto del 2011 e seguito da un ulteriore deterioramento nel 2014, è all'origine dell'aumento del numero di migranti introdotti clandestinamente o tramite tratta in Europa passando attraverso la Libia.

[…]

la politica dell'Unione Europea, secondo la quale è vietato il rimpatrio di qualsiasi persona verso luoghi in cui sarebbe a rischio di tortura o di altre gravi violazioni dei diritti umani.

Le Nazioni Unite ritengono che i migranti non debbano essere rimpatriati in Libia poiché non è un Paese sicuro per il rimpatrio. L'OIM ha sospeso i propri programmi di rimpatrio in Libia a partire dall'agosto 2014, anche per i cittadini libici. L'UNHCR ha esortato tutti gli Stati a sospendere i rimpatri forzati in Libia, compresa Tripoli, fino a quando la situazione relativa alla sicurezza e ai diritti umani non sarà sensibilmente migliorata. Data la volatilità della situazione attuale, la frammentazione del controllo e la presenza di numerosi gruppi armati, l'UNHCR ritiene improbabile che, nelle circostanze attuali, siano soddisfatti i criteri di pertinenza e ragionevolezza necessari per un'alternativa di fuga o ricollocazione interna. L'UNHCR non ritiene inoltre che la Libia soddisfi i criteri per essere designata come un luogo sicuro ai fini dello sbarco dopo un salvataggio in mare. L'UNCHR ritiene che in Libia i migranti siano ad alto rischio di subire gravi violazioni dei diritti umani, inclusa la detenzione arbitraria, e pertanto esorta gli Stati a non rimpatriare, o favorire il rimpatrio di persone in Libia.

Nel contesto di una crescente attenzione globale alla condizione dei migranti, il 19 settembre 2016 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato la Dichiarazione di New York per i rifugiati e i migranti, con la quale è stato avviato un processo di negoziati intergovernativi che si concluderà entro il 2018 con l'adozione di un patto mondiale per una migrazione sicura, ordinata e regolare, nonché di un patto mondiale sui rifugiati basato su un quadro organico per fronteggiare l’emergenza dei rifugiati.

[…]

A partire dal 2011, e in particolare dal 2014, il sistema giudiziario libico si è trovato di fronte a ostacoli sempre più onerosi a causa dei continui combattimenti e dell'insicurezza. Molti tribunali non funzionano o funzionano solo parzialmente. Alcuni gruppi armati hanno minacciato e attaccato giudici, avvocati, procuratori e funzionari delle forze dell'ordine. Le violazioni e gli abusi dei diritti umani non sono stati gestiti adeguatamente dal sistema giudiziario formale, ostacolando il diritto delle vittime a un rimedio efficace. I gruppi armati hanno assunto anche funzioni di polizia e controllano di fatto molti centri di detenzione ufficiali o gestiscono propri centri di detenzione non ufficiali, aumentando ulteriormente la vulnerabilità dei detenuti.

Gruppi armati, bande e reti criminali, passatori e trafficanti hanno collaborato e fatto a gara nel traffico e nella tratta di migranti attraverso la Libia, compiendo gravi abusi e violazioni dei diritti umani contro i migranti. L'UNSMIL ha inoltre ricevuto informazioni affidabili secondo le quali alcuni membri delle istituzioni statali e alcuni funzionari locali hanno preso parte al processo di traffico e tratta. Spesso si sono verificati fenomeni di sfruttamento e compravendita di persone. Queste persone sono frequentemente soggette a sfruttamento sul lavoro. Nel caso dei migranti che intendono raggiungere l'Europa via mare, molti sono costretti a lavorare per guadagnarsi il successivo trasferimento. Sono anche sottoposti a estorsione da parte di passatori e trafficanti che li costringono a richiedere ulteriori somme di denaro alle loro famiglie attraverso un complesso sistema di trasferimenti di denaro. I migranti sono tra le persone più vulnerabili in Libia, poiché non godono di protezioni tribali o da parte di altre comunità a cui gli altri possono invece ricorrere. Sovente, le donne sono le più esposte, come testimoniano le numerose e continue denunce di stupri e altre violenze sessuali.

Durante il periodo di Gheddafi, il Dipartimento per le indagini sui passaporti, che dipende dal Comitato generale del popolo per la pubblica sicurezza, ha gestito una serie di centri di detenzione per immigrati, dove sono state rinchiuse migliaia di persone sospettate di essere migranti irregolari, inclusi i rifugiati. Altre persone sono state detenute in prigioni regolari in tutta la Libia. All'inizio del 2012, il Dipartimento per le indagini sui passaporti è stato in gran parte sostituito dal DCIM. Secondo le informazioni a disposizione dell'UNSMIL, almeno due strutture di detenzione nella Libia occidentale sono ancora sotto il controllo del Dipartimento per le indagini sui passaporti.

Il DCIM, che opera in seno al Ministero dell'Interno, ha la responsabilità principale della gestione dei centri di detenzione per migranti e rappresenta la principale istituzione nazionale che lavora con i migranti in Libia. Un'altra istituzione chiave è la Guardia costiera libica, che fa parte della Marina libica e opera alle dipendenze del Ministro della Difesa. È responsabile delle operazioni di ricerca e salvataggio in mare. Entrambe le istituzioni sono soggette alle pressioni esercitate da gruppi armati, che dal 2011 sono proliferati e sembrano essere gli attori più potenti nel sistema di traffico e tratta di esseri umani e abusi. I gruppi armati hanno minacciato il personale della Guardia costiera libica e del DCIM affinché consegnassero i migranti. L'UNSMIL ha ricevuto rapporti secondo i quali alcuni membri della Guardia costiera libica e del DCIM hanno collaborato con gruppi armati, passatori e trafficanti per sfruttare i migranti a scopo di lucro. Le risorse e le condizioni di lavoro inadeguate, la mancanza di personale sufficientemente addestrato e disciplinato e le attività di gruppi armati e reti criminali hanno contribuito al deterioramento delle condizioni nei centri DCIM e hanno inciso sulle operazioni in mare, esponendo i migranti a ulteriori rischi e abusi.

I migranti detenuti in Libia sono di solito trattenuti arbitrariamente per periodi indefiniti, durante i quali la loro detenzione non viene riesaminata dall'autorità giudiziaria competente. Inoltre, non hanno garanzie di un giusto processo o l'accesso a un legale a cui rivolgersi per fare ricorso. Sono trattenuti nei centri di detenzione per immigrati del DCIM e in almeno due centri gestiti dal Dipartimento per le indagini sui passaporti e in centri di detenzione non ufficiali gestiti da gruppi armati.

[…]

Molti migranti hanno dichiarato all'UNSMIL e ad altri soggetti che il periodo trascorso in Libia è stato un "inferno". Sono stati sottoposti a detenzione arbitraria, tortura - compresi stupri e violenze sessuali - e altri maltrattamenti, esecuzioni extragiudiziali e lavoro forzato.

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Secondo le informazioni ricevute dall'UNSMIL, gruppi armati, passatori e trafficanti, datori di lavoro privati, polizia, Guardia costiera libica e personale del DCIM hanno trasferito i migranti nei centri di detenzione del DCIM senza registrazione formale, senza processo legale e senza accesso ad avvocati o autorità giudiziarie. Solitamente i loro documenti e i loro effetti personali sono stati confiscati. Alcuni migranti sono stati trovati in stato di detenzione mentre erano ancora in possesso dei documenti necessari, tra cui permessi di lavoro, passaporti e visti. I migranti sono stati trattenuti a tempo indeterminato per periodi che possono variare da giorni a mesi. La detenzione dei migranti in queste circostanze è arbitraria e viola sia la legge nazionale libica sia gli standard internazionali sui diritti umani.

I migranti sono trattenuti anche in luoghi di detenzione non ufficiali durante il transito in Libia, tra cui centri di detenzione gestiti da gruppi armati e "case di collegamento" - luoghi in cui passatori e trafficanti trattengono i migranti durante il transito prima del trasferimento nel luogo successivo. I migranti vengono collocati anche presso fattorie, magazzini, case e appartamenti custoditi da passatori, trafficanti e gruppi armati.

[…]

Le condizioni di detenzione nei centri DCIM sono generalmente disumane, ben al di sotto degli standard internazionali in materia di diritti umani. Molti dei centri sono magazzini o altre strutture inadatte a ospitare persone, caratterizzate da un grave sovraffollamento, mancanza di luce e scarsissima ventilazione. In alcuni centri, il sovraffollamento e la mancanza di servizi igienici hanno causato la diffusione di malattie infettive, tra cui scabbia e varicella. Sono frequenti le diarree acute e le infezioni del tratto respiratorio, direttamente correlate alle condizioni di vita. Si osservano spesso infestazioni da pidocchi e pulci. In uno dei centri vi erano oltre 200 uomini tenuti in una stanza che poteva ragionevolmente ospitarne meno di 40. A causa della mancanza di accesso ai servizi igienici, i detenuti erano costretti a defecare e urinare direttamente nelle loro celle. A volte i detenuti usavano tazze o altri contenitori a tale scopo e aspettavano il momento opportuno per svuotarli all'esterno, oppure gettavano l'urina contro le pareti riscaldate dal sole, favorendone l'evaporazione.

La malnutrizione è molto diffusa a causa della mancanza di cibo adeguato. Secondo alcuni rapporti attendibili ricevuti dall'UNSMIL, in alcuni centri è stato riscontrato che circa il 50% dei detenuti soffre di malnutrizione e il 10% dei detenuti maschi adulti soffre di malnutrizione acuta. Le informazioni ricevute dall'UNSMIL indicano che il numero medio di calorie giornaliere fornite ai migranti nei centri di detenzione di Tripoli è pari al 35% della reale quantità necessaria a un maschio adulto. I livelli di malnutrizione aumentano con la durata della permanenza nei centri. I migranti hanno descritto l'acqua che viene loro somministrata come salata, sporca e imbevibile. In alcuni centri, ad esempio il centro di detenzione DCIM di Al-Fallah, il mancato pagamento ai fornitori di beni alimentari ha causato la sospensione della distribuzione del cibo, a volte per giorni, o la riduzione della quantità e della qualità del cibo. L'accesso alle cure mediche è generalmente limitato a quelle fornite dalle organizzazioni internazionali, alcune delle quali operano attraverso partner locali, ed è decisamente inadeguato rispetto alle necessità. Gli ospedali locali curano i cittadini stranieri solo a pagamento e l'UNSMIL ha ricevuto segnalazioni secondo le quali alcuni si sono rifiutati di curare i migranti, adducendo come motivazione il mancato pagamento e la paura di contrarre malattie infettive. In generale, il sistema sanitario libico è prossimo al collasso e sconta gravi difficoltà a causa dei danni infrastrutturali, della mancanza di medicinali, di attrezzature mediche e di personale.

[…]

L'UNSMIL ha documentato numerose testimonianze di migranti detenuti nei centri DCIM che hanno subito torture e altri maltrattamenti da parte delle guardie del DICM, amplificando la portata delle condizioni disumane descritte in questa relazione.

La stragrande maggioranza dei migranti intervistati, compresi quelli che hanno pagato i passatori in altri Paesi, ha raccontato di esperienze in Libia in cui sono stati costretti a lavorare nelle fattorie, come domestici, lavoratori edili e addetti alla pavimentazione stradale e alla raccolta dei rifiuti. Coloro che sono stati costretti a lavorare hanno detto di non essere stati pagati. Altri, nei centri di detenzione, sono stati costretti a lavorare per risparmiare abbastanza denaro da potersi comprare la libertà. Dopo aver lavorato durante il giorno, alcuni vengono riportati nei centri di detenzione la sera; altri vengono trattenuti sul posto di lavoro per settimane o mesi. In alcuni casi, i datori di lavoro hanno consegnato denaro a passatori, trafficanti o guardie del DCIM come compenso per il lavoro. Le condizioni di lavoro erano spesso insopportabili, con poca o nessuna protezione dagli agenti atmosferici in inverno o in estate. I datori di lavoro fornivano spesso cibo inadeguato e acqua non potabile. Di conseguenza, le condizioni di salute di questi lavoratori si deterioravano rapidamente.

I migranti hanno anche raccontato che, per costringerli a lavorare, i datori di lavoro, i passatori, i trafficanti e il personale del DCIM spesso li hanno minacciati di morte, li hanno picchiati con bastoni, barre di metallo e calci di pistola o gli hanno sparato contro. I sopravvissuti hanno anche assistito all'uccisione di amici che non erano in grado di lavorare o che avevano tentato di fuggire.

[…]

Le imbarcazioni sulle quali viaggiano i migranti sono di solito inidonee alla navigazione, non dispongono di attrezzature di salvataggio standard e non hanno carburante sufficiente per raggiungere le coste europee. Nel 2016, le imbarcazioni più utilizzate sono state i gommoni. Sono più soggetti al rischio di affondamento o capovolgimento rispetto alle imbarcazioni in legno, che di solito sono vecchi pescherecci. I migranti oggetto di traffico - che solitamente non hanno esperienza nella conduzione di imbarcazioni - vengono istruiti a manovrare le imbarcazioni, che normalmente sono dotate di apparecchiature di comunicazione, ad esempio dei telefoni satellitari, per inviare le richieste di soccorso direttamente ai centri di recupero. Quando le imbarcazioni dei migranti vengono intercettate dalla Guardia costiera libica, i migranti vengono generalmente trasferiti in strutture di detenzione DCIM o in case e fattorie private, a volte a pagamento, dove spesso sono sottoposti a lavori forzati e, nel caso delle donne, a stupri e altre violenze sessuali. Sembra che il personale della Guardia costiera libica abbia anche sequestrato barche e motori, per poi rivenderli.

Alcuni migranti intervistati dall'UNSMIL, intercettati in mare da uomini armati ritenuti essere membri della Guardia Costiera libica, hanno raccontato che alcuni indossavano uniformi militari mimetiche e altri erano in abiti civili. I migranti sono stati riportati a riva e costretti a fare la fila, a volte per molte ore e senza un riparo adeguato. Molti migranti hanno raccontato di essere stati picchiati con bastoni o calci di pistola e derubati dei loro averi, di solito telefoni cellulari e denaro.

[…]

Alcuni superstiti e testimoni oculari hanno raccontato al personale dell'UNSMIL come donne e ragazze migranti abbiano subito stupri e altri abusi sessuali durante il loro viaggio attraverso la Libia. Quando hanno opposto resistenza, le sopravvissute sono state minacciate con pistole e coltelli e picchiate. Hanno descritto i loro stupratori come estremamente violenti.

Nel quadro delineato devono, infine, riportarsi - tenuto anche conto delle considerazioni di segno diverso svolte nell'informativa di p.g. del 10.6.2020 - le dichiarazioni rese dall'Ammiraglio ENRICO CREDENDINO, Comandante della missione EUNAVFOR MED nell'Operazione SOPHIA, in occasione dell'audizione nella seduta n. 82 del 6.4.2017 della Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate: "Spesso siamo accusati di essere il pull factor, il fattore di attrazione per i migranti, che gli scafisti cioè mettano in mare i migranti perché c'è l'Operazione SOPHIA. Questo non è vero"…"I migranti non partono certamente perché ci sono le navi in mare, ma partono perché ci sono i push factor, i fattori che li spingono a partire (le guerre, il terrorismo, la mancanza di acqua e cibo). Anche senza SOPHIA i migranti partirebbero comunque, la prova è che quando c'è stata l'interruzione di Mare Nostrum, che era accusata di essere un fattore di attrazione, prima che si attivasse Mare Sicuro sono passati alcuni mesi, durante i quali il numero di migranti in mare è aumentato, non diminuito, mentre se Mare Nostrum se fosse stato un pull factor sarebbero diminuiti. Possono cambiare le tattiche usate dagli scafisti, se ci sono navi che lavorano molto vicino alla costa, ma i migranti partirebbero comunque, fintanto che non si risolvono le cause che originano la migrazione, fintanto che non si va nei Paesi di origine, cosa che l'Unione europea ha iniziato a fare"…"Tengo a precisare comunque che la presenza delle ONG non comporta quello che viene detto un fattore di attrazione"…"L'attività di ricerca e soccorso e tutela della vita umana non può essere considerata né la causa, né la soluzione di tale problematica, la salvaguardia di ogni vita umana a prescindere dalla situazione in cui avvenga è unicamente un obbligo giuridico, a cui non ci si può legittimamente sottrarre".

Analoghe valutazioni risultano espresse dall'ambasciatore WILLIAM LACY SWING, Direttore Generale dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni6 (OIM) nella dichiarazione rilasciata il 6.1.20177: "Non è che i migranti e i rifugiati arrivino perché credono che qualcuno salverà loro la vita in mare una volta partiti dall’Africa o dalla Siria o da qualunque altro posto da cui i conflitti spingono le persone a fuggire in cerca di scampo. Partono perché credono che, se restano, la loro vita sarà condannata a un destino funesto".

Tanto premesso, devono, ora, prendersi in esame i singoli episodi contestati.

* * 

(omissis)

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   CONCLUSIONI

Gli elementi probatori esposti depongono, in termini di assoluta chiarezza e completezza, per l'insussistenza dei reati contestati agli imputati e, conseguentemente, degli illeciti amministrativi addebitati agli enti, fatta eccezione per gli illeciti amministrativi di competenza del Tribunale di Palermo.

Sgombrato il campo dai sospetti, sulla base di dati obiettivi, le fonti di prova non si prestano a soluzioni alternative e non sono interpretabili in maniera diversa da quella sopra accolta.

Peraltro, il materiale probatorio acquisito, anche nel corso dell'udienza preliminare, è insuscettibile di completamento e non potrebbe essere ulteriormente sviluppato nella direzione accusatoria.

Pertanto, il giudizio dibattimentale sarebbe del tutto superfluo.

In definitiva, allora, deve sottolinearsi che in relazione alle imputazioni di cui ai capi 1), 2), 20),

21) e 27) deve emettersi sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste.

Allo stesso modo in ordine agli illeciti amministrativi, contestati ai capi 28) e 29), dipendenti dal reato di cui al capo 21), deve emettersi sentenza di non luogo a procedere perché l'illecito amministrativo non sussiste, mentre per gli illeciti amministrativi dipendenti dal reato di cui al capo

23) va dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Trapani in favore del Tribunale di Palermo.

Deve, infine, evidenziarsi che al medesimo esito processuale, ancorché con l'adozione di formule diverse, si sarebbe, in ogni caso, giunti qualora - valorizzando i sospetti di connivenza degli imputati con i trafficanti, senza trascurare però l'accertata sottoposizione al costante coordinamento dell'I.M.R.C.C. - il materiale probatorio fosse stato valutato come contraddittorio, atteso che gli elementi acquisiti non avrebbero, comunque, consentito di formulare una ragionevole previsione di condanna.

Inoltre, anche nel caso in cui il materiale probatorio fosse stato idoneo ad integrare l'elemento oggettivo dei reati, nel contesto delle doverose operazioni di soccorso, realizzate sotto il costante coordinamento dell'I.M.R.C.C., sarebbe mancata la dimostrazione della sussistenza dell'elemento psicologico delle fattispecie contestate, sotto il profilo della coscienza e volontà di favorire l'ingresso nel territorio dello Stato di migranti privi di idoneo titolo, in violazione della disciplina in materia di immigrazione e di flussi migratori, tenuto anche conto della circostanza che al momento del soccorso i migranti sono da considerare "naufraghi" fino allo sbarco in un luogo sicuro e che il loro status verrà definito a terra solo dopo la consegna da parte dei soccorritori alle Autorità preposte ai controlli di frontiera.

Tanto più che si sarebbe, comunque, dovuto tenere conto dell'eventuale operatività della scriminante umanitaria, di cui all'art. 12 comma 2 D.L.vo 286/1998, per le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate sulle navi italiane VOS HESTIA e VOS PRUDENCE, da considerare, ai sensi dell'art. 4 comma 2 c.p., territorio dello Stato italiano.

Allo stesso modo si sarebbe dovuta prendere in considerazione la causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p.99, dell'adempimento del dovere di soccorso (astrattamente declinabile, in una prospettiva evolutiva, anche come diritto di esercitare il soccorso100), tenuto conto dell'obbligo di soccorso - imposto dalle fonti internazionali, consuetudinarie e pattizie, e dalle norme di diritto interno - nei confronti dei migranti in evidente situazione di pericolo, in viaggio su imbarcazioni fatiscenti, sovraccariche, inidonee a percorrere in sicurezza lunghi tragitti e a raggiungere le coste europee, prive di una guida competente, di carburante sufficiente e di dispositivi di sicurezza.

Nel quadro in cui le operazioni di soccorso sono state sempre disposte dall'I.M.R.C.C. e sono state svolte sotto la direzione e il costante coordinamento dell'I.M.R.C.C., assumerebbe rilievo anche la causa di giustificazione, prevista sempre dall'art. 51 c.p., dell'adempimento di un dovere imposto da un ordine legittimo della pubblica Autorità.

Infine, non si sarebbe potuta trascurare l'eventuale sussistenza dell'ulteriore causa di giustificazione dello stato di necessità di cui all'art. 54 c.p., individuando la situazione di pericolo attuale di un danno grave alla persona non solo nei rischi connessi alla navigazione ed alle concrete probabilità di naufragio, ma soprattutto - ancora una volta in prospettiva evolutiva, ma ancorata ad una reale situazione nota, documentata, accertata e fondata su dati di fatto concreti - nelle condizioni inumane riservate ai migranti transitanti in Libia, come emerge dalla relazione della Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia e dell'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani del 13.12.2016, riportata in premessa.

La fuga da torture, detenzioni arbitrarie, violenze sessuali, maltrattamenti, sfruttamento sessuale e lavorativo, privazioni delle necessità umane primarie (beni alimentari e cure mediche) è chiaramente indicativa dell'inevitabilità di sottrarsi ad una situazione di pericolo attuale di un danno grave alla persona derivante dalla permanenza nei centri di detenzione libici per migranti transitanti.

In tale prospettiva le eventuali condotte materialmente idonee a procurare l'ingresso in Italia dei migranti privi di titolo di ingresso sarebbero in realtà necessitate, in quanto funzionali a difendere gli interessi fondamentali della persona umana e a sottrarre i migranti transitanti in Libia alle condizioni inumane vissute nei centri di detenzione.

Tanto più che i rischi connessi alla permanenza in Libia trovano un corrispondente riconoscimento

- come principio internazionale consuetudinario di carattere assoluto, avente valenza di "ius cogens", in quanto proiezione del divieto di tortura, direttamente applicabile ai sensi dell'art. 10 comma 1 Cost., oltre che come previsto da norme pattizie101 e dall'art. 19 D.L.vo 286/1998 - nel diritto al non- respingimento ("non refoulement") in un "luogo non sicuro", come all'epoca dei fatti la Libia, tenuto conto del ragionevole rischio di subire torture o trattamenti disumani e degradanti102, pregiudizi alla vita, alla libertà e all'integrità psicofisica.

In tale innovativa prospettiva interpretativa dell'art. 54 c.p. si potrebbero superare, peraltro, le limitazioni previste per la scriminante umanitaria di cui all'art. 12 comma 2 D.L.vo 286/1998 - in base al quale il soccorso e l'assistenza umanitaria devono essere prestati in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato - in relazione alle attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate su nave straniera, come la nave olandese IUVENTA, in acque internazionali nei confronti di stranieri ancora non presenti nel territorio dello Stato.

In definitiva, allora, va osservato che il presente procedimento avrebbe avuto, in ogni caso, un esito analogo a quello statuito anche qualora la direzione delle condotte materiali - diversamente da come in effetti accertato - fosse stata tesa a procurare l'ingresso illegale degli stranieri in Italia, fermo restando comunque l'indubbio contesto delle doverose operazioni di soccorso, realizzate sotto il costante coordinamento dell'I.M.R.C.C. e in assenza di contatti comprovati con le reti criminali coinvolte nel traffico di migranti.

visti gli artt. 424 comma 4 e 425 c.p.p.,

non luogo a procedere


P.Q.M. DICHIARA

nei confronti di Troeder Lutz Ulrich Martin, Agha Mohamad Beigui Dariush

BENJAMIN, GIRKE SASCHA e SCHMIDT KATHRIN IRINA STEPHANIE in ordine alle imputazioni di cui al capo 1) perché il fatto non sussiste;

nei confronti di AMATO MARCO e ALONSO MORGUI ROGER EMILIO in ordine all'imputazione di cui al capo 2) perché il fatto non sussiste;

nei confronti di Catania Pietro Maurizio, Kennes Matthias, Fabbri Tommaso e

TRAINITI MICHELE in ordine alle imputazioni di cui ai capi 20) e 21) perché il fatto non sussiste; nei confronti di CATANIA PIETRO MAURIZIO in ordine alle contravvenzioni contestate al capo

27)  perché il fatto non sussiste;

visti gli artt. 424 comma 4 c.p.p. e 61 D.L.vo 231/2001,

DICHIARA
 

non luogo a procedere nei confronti di VROON OFFSHORE SERVICES S.R.L. (ora BRITOIL OFFSHORE SERVICES S.R.L.) in ordine all'illecito amministrativo contestato al capo 28) dipendente dal reato contestato al capo 21) e di O.N.G. MEDICI SENZA FRONTIERE - BELGIO in ordine all'illecito amministrativo contestato al capo 29) dipendente dal reato contestato al capo 21) perché l'illecito amministrativo non sussiste;

visto l'art. 321 comma 3 c.p.p.,

ORDINA
la restituzione all'avente diritto della nave battente bandiera olandese Iuventa di proprietà di Stichting Jugend Rettet NL, sottoposta a sequestro preventivo con decreto del G.I.P. del Tribunale di Trapani del 2.8.2017;

visti gli artt. 21 e 22 c.p.p. e 36 D.L.vo 231/2001,

DICHIARA
l'incompetenza per territorio del G.U.P. del Tribunale di Trapani per l'illecito amministrativo contestato a VROON OFFSHORE SERVICES S.R.L. (ora BRITOIL OFFSHORE SERVICES S.R.L.) al capo

28)  e per l'illecito amministrativo contestato a O.N.G. MEDICI SENZA FRONTIERE - BELGIO al capo

29)    dipendenti dal reato contestato al capo 23) della richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal Pubblico Ministero il 4.3.2022, essendo competente il Tribunale di Palermo;

ORDINA
la trasmissione di copia degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo per quanto di competenza per gli illeciti amministrativi dipendenti dal reato di cui al capo 23);

visto l'art. 143 comma 2 c.p.p.,

DISPONE
la traduzione della presente sentenza nelle lingue tedesco, spagnolo e francese. Trapani, 19 aprile 2024

Il Giudice

dott. Samuele Corso

(sentenza pubblicata per estratto e senza note; versione integrale in pdf qui)