Sussiste il nesso di causalità tra l'omessa adozione da parte del medico specialista di idonee misure idonee a rallentare il decorso della patologia acuta, colposamente non diagnosticata, e il mancato avvio presso struttura idonea a risolvere chirurgicamente la stessa e il decesso del paziente, quando, deve ritenersi sicuramente accertato che la condotta doverosa avrebbe inciso positivamente sulla sopravvivenza del soggetto.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Sent., (ud. 14/02/2013) 24-04-2013, n. 18573
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente -
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere -
Dott. GRASSO Giuseppe - rel. Consigliere -
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere -
Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
C.E. N. IL (OMISSIS);
CA.EL. N. IL (OMISSIS);
C.C. N. IL (OMISSIS);
A.A. N. IL (OMISSIS);
P.C. N. IL (OMISSIS);
CA.CA. N. IL (OMISSIS);
nei confronti di:
M.A. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 720/2010 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del 24/01/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/02/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FODARONI Giuseppina che ha concluso per l'annullamento del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Cagliari, con sentenza dell'1/2/2010, dichiarato M.A., medico cardiologo in servizio presso l'Ospedale di (OMISSIS), colpevole del delitto di omicidio colposo in danno di C.D., il quale, in data (OMISSIS), affidato alle cure dell'imputato, veniva a morte nel pomeriggio dello stesso giorno, a causa di tamponamento cardiaco acuto dovuto alla rottura intrapericardica dell'aorta disseccata, che il sanitario, per colpa, consistita in imperizia, imprudenza e negligenza, non aveva diagnosticato, omettendo di sottoporre, in particolare, il paziente a quegli esami strumentali che avrebbero evidenziato la grave patologia in corso, lo condannò alla pena reputata di giustizia, nonchè, in solido col responsabile civile, al risarcimento del danno in favore delle parti civili.
1.1. La Corte d'appello di Cagliari, investita della cognizione impugnatoria dall'appello proposto dall'imputato, con sentenza del 24/1/2012, assolse il M. perchè il fatto non sussiste.
1,2. Questa, in estrema sintesi, la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito e l'opposta valutazione che ne è seguita.
Nella prima mattina del (OMISSIS) C.D. che, in quanto custode di un campeggio, aveva passato la notte all'interno dell'automobile, venne accompagnato dall'amico e collega Z. M. presso la più vicina guardia medica ((OMISSIS)), distante circa trenta Km dalla località ove l'uomo si trovava, in quanto accusava forti dolori alla schiena e al petto. Quivi giunto venne preso in carico dalla dott.ssa An.He., la quale, preso atto anche delle riferite vertigini, fatto luogo al rilievo pressorio (150/90) e percepita irregolarità delle pulsazioni (80 al minuto), richiese visita cardiologica ed elettrocardiogramma, dopo aver praticato un primo approccio terapeutico (Cavasin). Al pronto soccorso dell'ospedale di (OMISSIS) venne effettuato l'elettrocardiogramma e il medico di turno, dott. Ma.Gi., riascoltato il paziente sulla sintomatologia (la notte aveva riposato assai male e avvertiva fitte trafittive alla nuca e ad altre parti del corpo), escluso rischio ischemico, fece, tuttavia praticare gli enzimi cardiaci e richiese approfondimento cardiologico. L'imputato, preso, pertanto, in consegna il paziente, controllatone il peso e la pressione arteriosa, prescrisse antidolorifico e qualche giorno di riposo. L'antidolorifico venne somministrato in vena presso il pronto soccorso. Ritornato a casa e messosi a letto l'uomo sembrò aver preso riposo, invece, attorno alle ore 16,00, la moglie fu costretta a richiedere l'intervento del "118", peggiorate drasticamente le condizioni del marito, il quale, condotto d'urgenza in ospedale, quivi decedeva, nonostante le manovre rianimatorie, alle ore 17,10.
Il Tribunale, accertata la causa della morte per come sopra indicato, reputava l'imputato colpevole della morte dell'uomo, per non aver fatto luogo a semplici e veloci accertamenti (ecocardiogramma, radiografia, ecc.) che avrebbero consentito di diagnosticare l'avviato disseccamento dell'aorta e, pertanto, per non avere consentito, previo trattamento farmacologico stabilizzante, intervento cardochirurgico, che con alta probabilità, avrebbe impedito l'evento morte, applicando il noto criterio della controfattualità.
La corte cagliaritana, pur avendo anch'essa riscontrato la condotta colposa del sanitario, lo mandava assolto assumendo che, in ogni caso, stante che l'intervento chirurgico salvifico, tenuto conto dei luoghi e dell'allocazione del centro più vicino ove il detto intervento avrebbe potuto essere praticato con successo, con alta probabilità logica non si sarebbe potuto effettuare in tempo utile, apparendo l'opposto asserto meramente congetturale e fondato sopra elementi probatori aleatori.
2. Le parti civili P.C., in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sulle figlie minori c. c. e ca.ca. e Ca.Ca. proponevano ricorso per cassazione. Analogamente, le parti civili C. E., Ca.El., C.C. e A.A..
3. P.C. e Ca.Ca. con il primo motivo denunziano vizio motivazionale in questa sede rilevabile e violazione di legge.
Al contrario di quanto affermato dalla Corte d'appello l'istruttoria dibattimentale aveva ampiamente dimostrato che, esistendo servizio di elisoccorso (al limite con interessamento dell'Esercito) il paziente si sarebbe potuto trasportare rapidamente presso l'ospedale (OMISSIS), ove avrebbe ricevuto il trattamento chirurgico del caso, specie tenuto conto delle ottime condizioni generali del predetto, il quale, in assenza di cure di sorta, era tornato con i propri piedi a casa ed era deceduto solo dopo svariate ore dall'insorgere dei sintomi; ciò ancor più ove fossero stati somministrati farmaci capaci di rallentare il decorso della patologia. Tutto ciò era emerso dalle dichiarazioni rese dai dott. m. (C.T. della P.C.), e L. (C.T. del responsabile civile) e non era certo frutto di mere risultanze di stampa. In ogni caso, anche ad utilizzare un ambulanza o l'auto privata dello stesso amico che lo aveva accompagnato nella mattinata, il C. sarebbe arrivato ancora in tempo per essere trattato chirurgicamente.
3.1. Con il successivo motivo, denunziati i medesimi vizi, i ricorrenti evidenziano che l'effettuazione degli accertamenti clinici idonei a conclamare la malattia cardiaca in corso, al contrario di quanto asserito dalla Corte cagliaritana, avrebbe migliorato le prospettive di vita della vittima. Infatti, premesso che la patologia era insorta proprio quella mattina e non prima (il C. non aveva mai presentato disturbi di sorta), l'intervento con efficace terapia farmacologica di contrasto avrebbe rallentato significativamente il decorso della malattia, così da rendere utile l'intervento chirurgico risolutivo.
3.2. Con il terzo motivo, denunziati i medesimi vizi, i ricorrenti censurano l'asserto secondo il quale la sala operatoria del (OMISSIS), all'uopo utilizzabile, restava impegnata da due interventi quotidiani (uno al mattino e l'altro al pomeriggio) e, pertanto, assai difficilmente sarebbe stato possibile l'intervento d'urgenza. In primo luogo, osservano gli impugnanti, l'esistenza in vita del paziente, scoperta la patologia, sarebbe stata assicurata, ben oltre le ore 17,00, dalla somministrazione di appropriati farmaci. Inoltre, in presenza dell'estrema urgenza d'intervenire, sarebbe stato ben possibile spostare taluno degli interventi programmati.
4. Le altre parti civili con l'unitaria censura si dolgono di violazione di legge e vizio motivazionale a riguardo della "presunta assenza di colpa". Oggetto di critica, inoltre, è il giudizio negativo sul nesso di causalità espresso nella sentenza gravata, condotto con argomenti del tutto simili a quelli assai diffusamente spesi nell'altro ricorso.
Motivi della decisione
5. Gli addotti motivi sono tutti fondati e, pertanto, la sentenza gravata deve essere annullata a causa della sua contraddittorietà e manifesta illogicità.
5.1. Non controversa la grave condotta colposa dell'imputato, affermata in entrambi i gradi del giudizio, l'asserto secondo il quale, pur messa in atto la condotta doverosa omessa l'evento morte non si sarebbe potuto scongiurare è frutto di una costruzione meramente congetturale, contraddetta dalle risultanze istruttorie e dalla constatazione della distanza che andava percorsa e dei tempi di percorrenza per assicurare al C. trattamento chirurgico salvifico.
5.2. L'acquisizione delle conoscenze tecniche di settore, richiamate dai ricorrenti, univocamente fanno ritenere che il tempestivo trattamento farmacologico stabilizzante, praticato alla scoperta della grave patologia avviatasi, avrebbe significativamente rallentato il decorso della stessa, consentendo, così, di sottoporre il paziente, ancora in accettabili condizioni cliniche, all'intervento chirurgico, spesso idoneo a salvare l'esistenza in vita del predetto. E' appena il caso di soggiungere che la mancata tempestiva diagnosi, come pacifico, dipese dalla evidente condotta colposa del sanitario, il quale, anzi, del tutto improvvidamente, somministrando l'analgesico in vena procurò il temporaneo mascheramento dei sintomi.
I ricorrenti colgono nel segno affermando che l'asserto secondo il quale il disseccamento aortico sarebbe insorto qualche giorno prima (tesi della dott. At.) trovava smentita nella stessa anamnesi fornita dal paziente e corroborata dalle dichiarazioni dell'amico che lo aveva soccorso, nonchè nelle affermazioni dei consulenti di parte (anche dell'imputato), i quali avevano riferito che la dissecazione esordiva con un dolore talmente acuto e peculiare da essere riferito inequivocamente dal paziente, manifestazione che qui ancora non si era avuta.
In ogni caso, come già si è evidenziatola terapia farmacologica avrebbe contrastato efficacemente il decorso della patologia acuta (queste le univoche conclusioni dei medici sentiti: m., D. D., D., tutti concordi nell'affermare l'utilità del trattamento pre-chirurgico).
5.3. La vittima, in assenza di cure di sorta, recatasi di prima mattina, come si è visto, presso presidio ospedaliero, decedette solo dopo le ore 17,00, così mostrando significativa resistenza alla gravissima patologia insorta, probabilmente a motivo delle sue integre condizioni fisiche (anche ciò risulta dagli atti). Di conseguenza, curato, assistito, sottratto allo stress di un rientro a casa in automobile, il C. senz'altro avrebbe potuto essere trasportato in condizioni vitali presso l'Ospedale (OMISSIS) (attrezzato per il tipo d'intervento chirurgico richiesto).
Il giudice di seconde cure, ignorando del tutto le risultanze istruttorie, infatti, non ha considerato che dalle dichiarazioni dei dott. m. e L. emergeva l'esistenza di un servizio di elisoccorso per tutta la Sardegna, gestito dai Vigili del Fuoco; che, in difetto, potevasi attingere all'Esercito; senza contare che l'apparato della Protezione civile, anche tramite le ordinarie forze dell'ordine, avrebbe potuto assicurare rapidissimo trasporto. Inoltre deve essere soggiunto che (OMISSIS), cittadina in provincia di (OMISSIS), dista dal capoluogo appena qualche decina di chilometri, che il paziente ben avrebbe potuto tollerare, anche ove fosse stato trasportato all'interno di attrezzata ambulanza, ove si consideri che lo stesso raggiunse il presidio medico di (OMISSIS) a bordo dell'autovettura dell'amico e sempre con lo stesso mezzo venne riaccompagnato a casa, affrontando, in tutto,una sessantina di chilometri.
Di poi, palesemente privo di concludenza logica risulta l'asserto secondo il quale poichè nell'ospedale del capoluogo si programmavano solo due interventi chirurgici al giorno (uno in ore antimeridiane e l'altro in ore post meridiane) non sarebbe stato possibile soccorrere il povero C.. Risponde ad un modello organizzativo minimamente coerente, infatti, che, in presenza dell'insorgere d'una urgenza e della necessità, quindi, di un trattamento chirurgico tempestivo, dal quale dipenda il mantenimento in vita di un paziente, che le altre attività programmate vengano posticipate o che, comunque, con gli sforzi organizzativi del caso, si faccia in modo di assicurare la soddisfazione dell'emergenza.
5.4. In definitiva, sussiste il nesso di causalità tra l'omessa adozione da parte del medico specialista di idonee misure idonee a rallentare il decorso della patologia acuta, colposamente non diagnosticata, e il mancato avvio presso struttura idonea a risolvere chirurgicamente la stessa e il decesso del paziente, quando, come nel caso di specie, deve ritenersi sicuramente accertato che la condotta doverosa avrebbe inciso positivamente sulla sopravvivenza del soggetto.
In altri termini, se il medico avesse tenuto la condotta doverosa prevista dalla legge, operando secondo il noto principio di controfattualità, guidato sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica -universale o statistica (S.U., 10/7/2002, n. 30328), l'evento non si sarebbe verificato ovvero si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva. In questo senso l'evento doveva ritenersi evitabile.
Quanto alla cd. Legge statistica, come noto, la conferma dell'ipotesi accusatola sull'esistenza del nesso causale non piò essere dedotta automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica, poichè il giudice deve verificarne la va lidie nel caso concreto, sulla base delle circostanze del fatto e dell'evidenza disponibile, così che, all'esito del ragionamento probatorio che abbia altresì escluso l'interferenza di fattori alternativi, risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva è stata condizione necessaria dell'evento lesivo con "alto o elevato grado di credibilità razionale" o "probabilità logica" (SU n. 30328 cit.). Proprio la detta conferma, ignorata dal giudice d'appello aveva ampiamente fornito l'istruttoria svolta dal giudice di primo grado.
6. Consegue all'annullamento disposto ai soli fini civili la rimessione della decisione al giudice civile competente valore in grado d'appello, il quale statuirà anche sul regolamento delle spese del presente giudizio ( art. 622 cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello cui rimette anche il regolamento delle spese tra le parti del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2013