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Pericolo per la salute nel procedimento MAE (Cass. 2492/22)

21 gennaio 2022

In tema di mandato d'arresto Europeo, le ragioni che inducono a ritenere che la consegna metterebbe in pericolo la vita o la salute del consegnando non sono annoverate dalla L. n. 69 del 2005, art. 18 tra le cause di rifiuto della consegna, ma attengono alla fase esecutiva della stessa e possono essere fatte valere mediante istanza alla Corte d'Appello, ai sensi dell'art. 23, comma 3, della medesima legge, in quanto costituiscono una condizione personale soggetta a modificazione, anche repentina, nel corso del tempo e, pertanto, non utilmente rappresentabile nelle fasi procedimentali anteriori all'esecuzione del provvedimento di consegna.

Con la conseguenza che nel quadro normativo di riferimento le condizioni di salute non sono ostative all'accoglimento della richiesta di consegna, ma possono, secondo valutazioni operate rebus sic stantibis, determinare una eventuale sospensione della esecuzione della consegna (salvo che si tratti di "patologie di durata indeterminabile" che vanno specificatamente indicate).

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

(data ud. 19/01/2022) 21/01/2022, n. 2492

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI STEFANO Pierluigi - Presidente -

Dott. CRISCUOLO Anna - Consigliere -

Dott. APRILE E. - rel. Consigliere -

Dott. ROSATI Martino - Consigliere -

Dott. PATERNO’ RADDUSA Benedetto - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

D.V.R., nata ad (OMISSIS);

avverso la sentenza del 07/12/2021 della Corte di appello di Roma;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Angelillis Ciro, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

udito per la ricorrente l'avv. Emiliano Vignola, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

Svolgimento del processo


1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma dichiarava sussistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna di cui al mandato di arresto Europeo processuale emesso il 14 luglio 2021 dalla Corte di appello greca di Piraeus nei confronti della cittadina italiana D.V.R., tratta in arresto in Italia e sottoposta alla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in quanto indagata in relazione al reato di contrabbando doganale di tabacchi lavorati esteri, contestato come commesso in Greciail 2 luglio 2021.

La Corte territoriale subordinava l'esecuzione della consegna alla condizione che la prevenuta, dopo essere stata sottoposta a processo, venga rinviata nello Stato italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privativa della libertà personale eventualmente applicata nei suoi confronti dall'autorità giudiziaria greca.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la D.V., con atto sottoscritto dal suo difensore, la quale ha dedotto due motivi.

2.1. Violazione di legge, in relazione alla L. n. 69 del 2005, art. 2 per avere la Corte di appello omesso di considerare che la consegna all'autorità giudiziaria greca potrebbe comportare la violazione dei diritti fondamentali della persona, in ragione delle sue precarie condizioni di salute e della impossibilità per le istituzioni carcerarie della Grecia a fronteggiare le esigenze di cura di cui la D.V. abbisogna; nonchè in ragione della situazione di sovraffollamento dell'istituto ove la predetta sarebbe assegnata, delle dimensioni degli spazi che le sarebbero riservati e dell'assenza di continue visite mediche quotidiane, ulteriori rispetto alla prima cui sarebbe sottoposta al momento dell'ingresso in carcere.

2.2. Violazione di legge, in relazione alla L. n. 69 del 2005, art. 16 per avere la Corte distrettuale omesso di effettuare accertamenti integrativi al fine di acquisire informazioni "individualizzanti" in ordine alla capacità della struttura penitenziaria alla quale la D.V. verrebbe assegnata a soddisfare le esigenze di cura di una persona affetta da numerose patologie e invalida al cento per cento.

Motivi della decisione

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di D.V.R. vada rigettato.

2. I due motivi del ricorso - strettamente connessi e perciò esaminabili congiuntamente - sono infondati.

Esclusa la configurabilità della denunciata violazione della L. n. 69 del 2005, art. 16 in quanto la Corte di appello di Roma ha disposto accertamenti integrativi ed ha acquisito dall'autorità giudiziaria e da quella governativa greche specifiche informazioni sul trattamento che sarà riservato alla D.V. nell'istituto di detenzione al quale sarà assegnata, va evidenziato come i giudici di merito abbiano adeguatamente motivato le ragioni per le quali vada negato l'esistenza di un rischio che la prevenuta possa essere sottoposta a trattamenti disumani o degradanti nel carcere femminile di (OMISSIS): dove nella cella le verrà affidato uno spazio minimo individuale non inferiore a tre metri quadrati e le verrà garantito un continuo trattamento a cura di uno dei sette medici penitenziari in servizio, oltre che di altri specialisti convenzionati, potendo essere seguita, a richiesta, anche da un medico personale.

D'altro canto, a fronte di doglianze difensive circa un asserito "sovraffollamento carcerario" formulate in termini molto generici, va ricordato come costituisca ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale, in tema di mandato d'arresto Europeo, le ragioni che inducono a ritenere che la consegna metterebbe in pericolo la vita o la salute del consegnando non sono annoverate dalla L. n. 69 del 2005, art. 18 tra le cause di rifiuto della consegna, ma attengono alla fase esecutiva della stessa e possono essere fatte valere mediante istanza alla Corte d'Appello, ai sensi dell'art. 23, comma 3, della medesima legge, in quanto costituiscono una condizione personale soggetta a modificazione, anche repentina, nel corso del tempo e, pertanto, non utilmente rappresentabile nelle fasi procedimentali anteriori all'esecuzione del provvedimento di consegna.

Con la conseguenza che nel quadro normativo di riferimento le condizioni di salute non sono ostative all'accoglimento della richiesta di consegna, ma possono, secondo valutazioni operate rebus sic stantibis, determinare una eventuale sospensione della esecuzione della consegna (in questo senso Sez. 6, n. 7489 del 15/02/2017, Yassir Farag, Rv. 269110; Sez. 6, n. 108 del 30/12/2013, Di Giuseppe, Rv. 258460; Sez. 6, n. 42041 del 4/10/2016, Ben Said, non massimata).

3. Non conduce a differenti conclusioni la circostanza che, proprio in relazione alla materia de qua, penda una questione di legittimità costituzionale - la cui rilevanza ben può essere valutata d'ufficio in questo procedimento - dinanzi alla Corte costituzionale: che, chiamata a verificare la compatibilità con i parametri degli artt. 2, 3, 32 e 111

Tale problematica non è rilevante nel caso di specie. E ciò non solo perchè la questione incidentale di legittimità portata all'attenzione della Corte costituzionale ha ad oggetto le norme previste dai citati artt. 18 e 18-bis che non si applicano ai procedimenti - analoghi a quello oggi in esame - di esecuzione di mandati di arresto emessi dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 10 del 2021, che ha significativamente modificato la disciplina relativa ai motivi di rifiuto della consegna.

Ma soprattutto perchè quella questione attiene, come si è anticipato, ai soli casi in cui la tutela della salute dell'interessato si pone in termini peculiari, in quanto inerente a "patologie di durata indeterminabile": questione, dunque, che non è rilevante nel caso oggetto dell'odierna udienza, nel quale tali caratteristiche non sono state specificamente indicate nel ricorso per cassazione.

Ciò senza neppure trascurare che il difetto di rilevanza nella fattispecie deriva dal fatto che, nella fattispecie, la Corte di appello di Roma ha comunque ritenuto di chiedere all'autorità giudiziaria greca emittente il mandato le informazioni necessarie per verificare, allo stato, l'esistenza di un rischio per la salute della consegnanda, ottenendo in tempi ragionevoli assicurazioni in tal senso.

Alla situazione della odierna ricorrente è, dunque, applicabile la già considerata disciplina della L. n. 69 del 2005, art. 23, comma 3, che - come peraltro espressamente sottolineato dalla Consulta nella citata ordinanza n. 219 del 2021 - costituisce specifica attuazione nel diritto nazionale della previsione dell'art. 23, paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584/GAI

4. Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2022