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Diritto all'aggiornamento di notizie di cronaca giudiziaria obsolete

21 maggio 2020, Nicola Canestrini e Silvia Luraschi

Il web mantiene notizie divenute obsolete e non aggiornate, ciò arrecando un notevole pregiudizio all’immagine  e  alla reputazione delle persone coinvolte: è possibile chiedere l'aggiornamento dell'articolo di cronaca giudiziaria che riporta notizie non aggiorante quando non si può o non si vuole chiedere la deindicizzazione / cancellazione dell'articolo?

Succede infatti che sui media venga dato grande risalto a vicende di cronaca giudiziaria non ancora accertate in via defintiva (arresti, perquisizioni, condanne non definitive): al di là della violazione del principio di presunzione di innocenza, si pone il problema del danno all'immagine / reputazione dei coinvolti, quando dette notizie siano state superate da sviluppi favorevoli per gli interessati (es. assoluzioni, scarcerazioni, mancate convalide, ..). 

Il meccanismo di indicizzazione del world wide web facilita enormemente l’accesso e la consultazione degli articoli  pubblicati online rispetto a quelli presenti su un quotidiano cartaceo [1], non risultando sempre agevole distinguere notizie attuale da quelle supoerate, ingenerando un’inutile e confusa sovrapposizione di contenuti, che risulta ingiustamente dannosa per la reputazione dei coinvolti.

Non sempre quindi la mera indicazione in un separato articolo di giornale degli sviluppi della vicenda giudiziaria è sufficiente ad adempiere  al presente obbligo di aggiornamento: il lettore che dovesse imbattersi  nell’articolo, infatti, non avrebbe modo di percepire il fisiologico sviluppo del procedimento penale.                                      

Atteso che ogni libertà civile trova il proprio limite nell'altrui libertà e nell'interesse pubblico idoneo a fondare l'eventuale sacrificio dell'interesse del singolo, deve anzitutto osservarsi che la tutela del diritto alla riservatezza va contemperata in particolare con il diritto di ed alla informazione, nonché con i diritti di cronaca, di critica, di satira e di caricatura, questi ultimi trovanti a loro volta limite nel diritto all'identità personale o morale del soggetto cui l'informazione si riferisce. 

Il diritto alla riservatezza, che tutela il soggetto dalla curiosità pubblica (in ciò distinguendosi dal diritto al segreto, il quale protegge dalla curiosità privata) essendo volto a tutelare l'esigenza che, quand'anche rispondenti a verità, i fatti della vita privata non vengano divulgati, sin dall'emanazione della L. n. 675 del 1996 (poi abrogata e sostituita dal D.Lgs. n. 196 del 2003, così come adeguato con D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 [2]  alla normativa europea in materia di protezione dei dati contenuta nel Regolamento UE 2016/679 cd. GDPR direttamente applicabile a far data dal 25.5.18) ha visto ampliare il proprio contenuto venendo a compendiarsi anche del diritto alla protezione dei dati personali (cfr. Corte di Cassazione, 24/4/2008, n. 10690), il cui trattamento è soggetto a particolari condizioni (Corte di Cassazione, 25/5/2000, n. 6877).

In tale quadro, imprescindibile rilievo assume il bilanciamento tra contrapposti diritti e libertà fondamentali, dovendo al riguardo tenersi conto del rango di diritto fondamentale assunto dal diritto alla protezione dei dati personali quale diritto a mantenere il controllo sulle proprie informazioni che trova tutela agli artt. 21 e 2 Cost., all'art. 8 Carta dei diritti fondamentali dell'U.E., nonché all’art. 1 del Regolamento UE 2016/679. Tale diritto, annoverabile tra i “diritti e le libertà fondamentali delle persone  fisiche”  (art. 1 par. 2 GDPR) , nonché spettante ad "ogni persona"(art. 8 Carta) nei diversi contesti ed ambienti di vita , assurge pertanto a principio che, estrinsecandosi in un’autodeterminazione informativa”, si pone a fondamento del libero sviluppo della personalità del cittadino  e concorre a “delineare l'assetto di una società rispettosa dell'altro e della sua dignità in condizioni di eguaglianza" (così Corte di Cassazione, 4/1/2011, n. 186).

L’equilibrio a cui si è fatto cenno manca oggi negli articoli in oggetto, posto che questi trattano un fatto non rappresentando compiutamente gli sviluppi processuali dell'intera vicenda giudiziaria , esponendolo a costante ed attuale indicizzazione.

  Si consideri, preliminarmente, che tra i principi generali che il Regolamento UE sulla Privacy 2016/679 cd.G.D.P.R. individua, nel disciplinare il trattamento dei dati personali, figura, all’art. 5 lettera d), quello   dell’“esattezza dei dati”, dovendo questi essere: «esatti e, se necessario, aggiornati»; e dovendo, inoltre, «essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati». 

La normativa europea si erge, dunque, a tutela di un diritto alla rettifica dei dati, il quale è strettamente connesso a quello della loro cancellazione, laddove ne ricorrano le condizioni:  non a caso, il Considerando n. 65 del Regolamento UE [3] , tratta di questi congiuntamente. Entrambi sono, infatti, collegati al diritto individuale alla corretta rappresentazione della “personalità digitale”, ovvero alla tutela della cosiddetta “reputazione digitale” (web reputation),  di cui si invoca la tutela in tale sede, avendo ciascuna persona diritto a vedersi rappresentata per quello che è, nel suo divenire, con connesso diritto a vedere eliminati i dati personali, non più attuali, presenti in rete e che la riguardano.

In attuazione del principio di esattezza così enunciato, il Regolamento in questione, attribuisce, pertanto, all’interessato,  la facoltà di ottenere dal titolare del trattamento, la rettifica,  «senza ingiustificato ritardo»,  delle informazioni esso riguardanti che siano inesatte, nonché di ottenere «l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa» (art. 16 “diritto di rettifica” G.D.P.R.). 

D’altronde fanno espresso riferimento al dovere di rettifica, nello specifico del giornalista, anche le “Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica[4], recitando all’art. 4 che:  «Il giornalista corregge senza ritardo errori e inesattezze, anche in conformità al dovere di rettifica nei casi e nei modi stabiliti dalla legge». 

Il diritto alla cancellazione dei dati o alla loro rettifica ha una funzione protettiva della sfera intima dell’individuo, i cui dati memorizzati nei motori di ricerca e nelle reti sociali richiedono garanzie tali da assicurarne la protezione ed il monitoraggio: è la stessa giurisprudenza di legittimità, in una nota sentenza, a sancire il diritto dell’ interessato a tutelare  i suoi diritti della personalità, rivolgendosi al gestore del sito c.d. sorgente [5]  il quale è obbligato - se mantiene l'informazione disponibile on-line e dunque fruibile per tutti o, comunque, per un certo numero di utenti - ad aggiornare l'informazione così che risulti sempre attuale e completa.                                                                                                           

In particolare, precedentemente all’entrata in vigore del GDPR, la giurisprudenza aveva da tempo chiarito che «così come la rettifica (dei dati personali) è finalizzata a restaurare l'ordine del sistema informativo alterato dalla notizia non vera (che non produce nessuna nuova informazione), del pari l'integrazione e l'aggiornamento sono invero volti a ripristinare l'ordine del sistema alterato dalla notizia (storicamente o altrimenti parziale. L'aggiornamento ha in particolare riguardo all'inserimento di notizie successive o nuove rispetto a quelle esistenti al momento del trattamento, ed è volto a ripristinare la completezza e pertanto la verità della notizia, non più tale in ragione dell'evoluzione nel tempo della vicenda» (Corte di Cassazione civile sez. III 05 aprile 2012 n. 5525).

La riproposizione della notizia non aggiornata, appare pertanto ingiustificata e tale da violare, da un lato, il diritto del mio assistito a veder tutelata la «propria [attuale] identità personale o morale nella sua proiezione sociale» e tale da non ottemperare, dall’altro,  il «diritto del cittadino utente di ricevere una completa e corretta informazione» [6].

Tale esigenza è stata altresì riconosciuta dal Garante della Privacy (Registro dei provvedimenti n. 358 del 15 settembre 2016 - [doc. web n. 5515910]), con il chiarire che «gli editori debbano provvedere a predisporre idonee misure nell’ambito dell’archivio storico, idonee a segnalare (ad esempio, a margine dei singoli articoli o in nota agli stessi) l´esistenza del seguito o dello sviluppo della notizia in modo da assicurare all´interessato il rispetto del diritto all´identità personale, risultante dalla compiuta visione dei fatti che lo hanno visto protagonista (anche se solo in parte oggetto di cronaca giornalistica), e ad ogni lettore di ottenere un’informazione attendibile e completa».

Quanto rilevato, si traduce in un diritto alla contestualizzazione ed  all’aggiornamento dei dati da cui discende la necessità che le pagine del quotidiano online siano integrate tramite «il collegamento della notizia ad altre informazioni successivamente pubblicate concernenti l'evoluzione della vicenda, che possano completare o financo radicalmente mutare il quadro evincentesi dalla notizia originaria, a fortiori se trattasi di fatti oggetto di vicenda giudiziaria»[7].

Trattandosi, nel caso di specie, di dati inerenti procedimenti penali a carico dei miei assistiti, si ritiene altresì applicabile la tutela offerta dalla normativa comunitaria, in particolare dal richiamato Regolamento cd. GDPR, ove all’art. 10 prevede particolari garanzie per i “dati personali relativi a condanne penali e reati”, il cui trattamento “deve avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o, se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, [in modo da prevedere] garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati”.

Rilevante, al proposito, quanto espresso di recente dalla Corte di Giustizia EU, Grande Sezione, con sentenza 24 settembre 2019, causa C-136/17, ove seppur relativamente al trattamento dei dati da parte del motore di ricerca Internet, ha sancito importanti principi, i quali non possono che trovare applicazione nel presente caso. In particolare, al paragrafo 73 della sentenza si legge che: “con l’inserimento, nell’elenco dei risultati di una ricerca visualizzata in esito ad una ricerca effettuata a partire dal nome della persona interessata, di link verso pagine web in cui sono pubblicati tali dati, il gestore di un motore di ricerca effettua un trattamento che […] ai sensi dell’articolo 10 del regolamento 2016/679, è soggetto a restrizioni particolari. Come ha osservato la Commissione, un trattamento del genere può, in forza di tali disposizioni e fatto salvo il rispetto delle altre condizioni di liceità previste dalla direttiva e dal regolamento suddetti, essere lecito, in particolare, se dal diritto nazionale sono previste garanzie specifiche e appropriate, ipotesi che può ricorrere se le informazioni di cui trattasi sono state comunicate al pubblico dalle autorità pubbliche nel rispetto del diritto nazionale applicabile

Il paragrafo 78 della medesima pronuncia evidenzia, peraltro, la necessità di “conciliare  i diritti della persona interessata al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati con la libertà di informazione degli utenti di Internet potenzialmente interessati”, essendo il gestore del motore di ricerca, che tratti tali dati personali “in ogni caso tenuto, al più tardi al momento della richiesta di deindicizzazione, a sistemare l’elenco dei risultati in modo tale che l’immagine globale che ne risulta per l’utente di Internet rifletta la situazione giudiziaria attuale, il che necessita, in particolare, che compaiano per primi, nel suddetto elenco, i link verso pagine web contenenti informazioni a tal proposito”.

Ne deriva, che nel bilanciamento tra diritti contrastanti, preminente valore assume il diritto dell’interessato alla rettifica e all’aggiornamento dei dati riguardanti la sua persona, ancor più che questi rientrino nella categoria dei dati giudiziari di cui all’art. 10, GDPR, quale tipologia di dati,  per ciò stesso sottoposti ad una tutela giuridica rafforzata.

Tanto premesso, vi può essere lesività all’immagine  di chi sia costretto a vedere incessantemente pubblicizzata ad una platea indistinta di utenti un fatto di cronaca non aggiornato  e  a subire, anche a causa di ciò, una pesante e costante stigmatizzazione mediatica, si potrà rivolgere ai titolari delle banche dati che riportano notizie non aggiorante una richiesta di aggiornmento.

 

[1] Sottolinea la presenza di tale rischio la Corte di Cassazione in sentenza dd. 24.06.2016 n. 13161.

[2] Decreto legislativo rubricato “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché  alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” , in vigore dal 19/09/2018.

[3] C65): «Un interessato dovrebbe avere il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali che la riguardano e il «diritto all'oblio» se la conservazione di tali dati violi il presente regolamento o il diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il titolare del trattamento[….]». 

[4] Regole deontologiche pubblicate in G .U. del 4 gennaio 2019, n. 3) , ai sensi dell’art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 –tramite provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali dd. 29 novembre 2018 , che costituiscono adeguamento del Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica” al Regolamento UE 2016/679 cd. GDPR.

[5]Anche in caso di memorizzazione nella rete internet, mero deposito di archivi dei singoli utenti che accedono alla rete e cioè dei titolari dei siti costituenti la fonte dell'informazione (cd. siti-sorgente), deve riconoscersi al soggetto cui pertengono i dati personali oggetto di trattamento ivi contenuti il diritto all'oblio, e cioè al relativo controllo a tutela della propria immagine sociale, che anche quando trattasi di notizia vera, e "a fortiori" se di cronaca, può tradursi nella pretesa alla contestualizzazione e aggiornamento dei medesimi, e se del caso, avuto riguardo alla finalità della conservazione nell'archivio e all'interesse che la sottende, financo alla relativa cancellazione” (Corte di Cassazione civile sez. III  05 aprile 2012 n. 5525).  Si veda anche recente sentenza dd. 24.09.2019 della Corte di Giustizia  UE, caso C-507/17, ove in punto di deindicizzazione dei dati si chiarisce che: “il gestore di un motore di ricerca, quando accoglie una domanda di deindicizzazione[…], è tenuto ad effettuare tale deindicizzazione non in tutte le versioni del suo motore di ricerca, ma nelle versioni di tale motore corrispondenti a tutti gli Stati membri, e ciò, se necessario, in combinazione con misure che, tenendo nel contempo conto delle prescrizioni di legge, permettono effettivamente di impedire agli utenti di Internet, che effettuano una ricerca sulla base del nome dell’interessato a partire da uno degli Stati membri, di avere accesso, attraverso l’elenco dei risultati visualizzato in seguito a tale ricerca, ai link oggetto di tale domanda, o quantomeno di scoraggiare seriamente tali utenti”.

[6] Si veda anche recente  Corte di Cassazione sez. III Civile,  ordinanza 26 giugno – 5 novembre 2018, n. 28084 ove, con riferimento al rapporto tra diritto di cronaca e diritto all’ oblio si giustifica l’ esercizio del diritto  all’anonimato laddove, «la notizia sia diventata "falsa" in quanto non aggiornata»).

 [7] Corte di Cassazione , sentenza 5 aprile 2012, n. 5525.