E' possibile condannare l'imputato soccombente al pagamento delle spese processuali del giudizio di appello in favore della parte civile, allorchè quest'ultima non abbia presentato conclusioni scritte e nota spese: ma la parte civile deve almeno comparire e concludere oralmente.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
(ud. 18/04/2019) 10-09-2019, n. 37512
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRONCI Andrea - Presidente -
Dott. CRISCUOLO Anna - Consigliere -
Dott. RICCIARELLI Massimo - Consigliere -
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere -
Dott. ROSATI Martino - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
N.M., nata a (OMISSIS);
avverso la sentenza emessa il 27/10/2017 dalla Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Martino Rosati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. COCOMELLO Assunta, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza senza rinvio, con riferimento alla condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile;
udito il difensore, avv. MA del Foro di Roma, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. La difesa di N.M. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 27 ottobre 2017, che, dichiarando l'intervenuta prescrizione del delitto di falsa testimonianza addebitatole, ha comunque confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Roma l'11 ottobre 2010, per la parte relativa alle statuizioni civili in favore della parte civile F.M.T., altresì condannandola alla rifusione delle spese sostenute da quest'ultima nel grado.
2. Con un unico motivo di ricorso, si invoca l'annullamento dell'impugnata sentenza, per violazione dell'art. 541 c.p.p., comma 1, e comunque per difetto di motivazione, nella parte in cui ha disposto la condanna alla rifusione delle spese del grado d'appello in favore della parte civile, pur non essendo quest'ultima mai comparsa nel giudizio di secondo grado e non avendo ivi nemmeno rassegnato le conclusioni.
3. Il motivo di ricorso è fondato.
3.1. La questione devoluta attiene alla possibilità o meno di condanna dell'imputato soccombente al pagamento delle spese processuali del giudizio di appello in favore della parte civile, allorchè quest'ultima non abbia presentato conclusioni scritte e nota spese.
Sebbene, infatti, l'art. 153 disp. att. c.p.p., stabilisca che tali spese "sono liquidate dal giudice sulla base della nota che la parte civile presenta al più tardi insieme alle conclusioni", esso tuttavia non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi in cui tali formalità non vengano osservate. Laddove ciò accada, dunque, non si determina alcuna revoca implicita della costituzione di parte civile e le conclusioni della stessa, pur rassegnate in primo grado, restano valide in ogni stato e grado, in virtù del c.d. "principio di immanenza", previsto dall'art. 76 c.p.p.; con l'ulteriore conseguenza per cui, in siffatta ipotesi, è legittima - anzi, dovuta - la statuizione di condanna alle spese a favore della parte civile, pronunciata dal giudice d'appello, qualora la domanda di rifusione delle spese sia stata comunque proposta da tale parte, ancorchè genericamente ed oralmente (Sez. 5, n. 24637 del 06/04/2018, Rv. 273338; Sez. 3, n. 31865 del 17/03/2016, Rv. 267666; Sez. 5, n. 39471 del 04/06/2013, Rv. 257199; Sez. 2, n. 18269 del 15/01/2013, Rv. 255752).
3.2. Nell'ipotesi in scrutinio, invece, la parte civile, nel giudizio di appello, non soltanto ha omesso di presentare le conclusioni e la richiesta di liquidazione delle spese di difesa, anche soltanto oralmente o comunque senza l'osservanza delle forme rituali, ma è rimasta del tutto assente, non essendo il proprio difensore mai comparso in tale grado del processo.
Tale parte, dunque, non aveva diritto ad alcuna somma a titolo di rifusione delle spese per costituzione e difesa nel processo per il grado di appello, per il semplice fatto che, in tale grado, nessuna attività defensionale è stata svolta nel suo interesse e - se ne deve coerentemente desumere - nessuna spesa essa ha sopportato per tale ragione.
La Corte di appello ha, quindi, errato nel pronunciare la condanna dell'imputato alla rifusione di tali spese e, pertanto, la sentenza dev'essere annullata sul punto, con eliminazione della statuizione concernente la relativa liquidazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla liquidazione delle spese in favore della parte civile F.M.T., che elimina.
Così deciso in Roma, il 18 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2019