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Non punibile spaccio di pochi grammi di marijuana (Cass. 36447/19)

27 agosto 2019, Cassazione penale

Ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p., comma 1, ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti.

La fattispecie di lieve entità di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. sono fattispecie strutturalmente e teleologicamente non coincidenti, atteso che, mentre ai fini della concedibilità della prima il giudice è tenuto a valutare i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione nonchè la quantità e la qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità devono essere considerate le modalità della condotta, il grado di colpevolezza da esse desumibile e l'entità del danno o del pericolo ed altresì il carattere non abituale della condotta.

 

CORTE DI CASSAZIONE

SEZ. III PENALE
Sentenza 28 maggio - 27 agosto 2019, n. 36447


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. IZZO Fausto - Presidente -
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere -
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - Dott. DI STASI Antonella - rel. Consigliere - Dott. ZUNICA Fabio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei; nei confronti di:
F.A., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 20/07/2018 del Tribunale di Lanusei; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Antonella Di Stasi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Epidendio Tomaso, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;

udito per l'imputato l'avv. LZ, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 20/07/2018, il Tribunale di Lanusei, pronunciando nei confronti di F.A., imputato del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 per illecita detenzione di gr 10,19 di sostanza stupefacente del tipo cannabis sativa, dichiarava non doversi procedere nei confronti del predetto per essere la punibilità esclusa per particolare tenuità del fatto.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei, articolando un unico motivo, con il quale deduce erronea applicazione dell'art. 131-bis c.p..

Espone che la sentenza impugnata motiva l'applicazione della tenuità del fatto sulla base della insussistenza di elementi ostativi (pena edittale, abitualità della condotta) e dell'esiguità del quantitativo di sostanza stupefacente detenuto; lamenta che manchi, invece, una congrua motivazione in ordine alla ritenuta tenuità del fatto, distinguibile dagli elementi posti a fondamento della riconducibilità del fatto al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 ed argomenta che il solo elemento della modestia del quantitativo della sostanza stupefacente rinvenuta non può essere elemento sintomatico della tenuità della condotta posta in essere dall'imputato.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato.

2. Questa Corte ha affermato il principio di diritto, che va qui ribadito, secondo il quale, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis c.p., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p., comma 1, ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez.6 n. 55107 del 08/11/2018, Rv.274647 - 01).

Nella specie, il Tribunale, ha ritenuto applicabile la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis c.p., rimarcando sia l'occasionalità della condotta che l'esiguo quantitativo di sostanza stupefacente detenuto dall'imputato (di pochissimo al di sopra della quantità massima detenibile per l'uso personale) ed ha desunto, quindi, da tali elementi della condotta che l'offesa al bene giuridico era di particolare tenuità.

Le argomentazioni sono congrue e prive di illogicità, quanto meno manifesta, e la motivazione, pertanto, si sottrae al sindacato di legittimità.

3. Nè tale valutazione si pone in contrasto con la previa qualificazione della condotta posta in essere dall'imputato ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5.

Tale qualificazione è stata correttamente basata sulla diversa e più ampia considerazione sia degli elementi concernenti l'azione (mezzi, modalità, circostanze della stessa) che di quelli relativi all'oggetto materiale del reato (qualità e quantità della sostanza stupefacente).

Va ricordato che questa Corte ha affermato che la fattispecie di lieve entità di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. sono fattispecie strutturalmente e teleologicamente non coincidenti, atteso che, mentre ai fini della concedibilità della prima il giudice è tenuto a valutare i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione nonchè la quantità e la qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità devono essere considerate le modalità della condotta, il grado di colpevolezza da esse desumibile e l'entità del danno o del pericolo ed altresì il carattere non abituale della condotta (1. Sez.4 n. 48758 del 15/07/2016, Rv.268258 - 01).

4. Nè, infine, coglie nel segno la deduzione che il dato quantitativo della sostanza stupefacente, già considerato per la qualificazione del reato ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, non poteva essere considerato anche ai fini della applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui si discute, atteso che costituisce principio consolidato che il giudice può tenere conto di uno stesso elemento che abbia attitudine a influire su diversi aspetti della sua valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem" (Sez.2, n. 24995 del 14/05/2015, Rv. 264378).

5. Consegue, pertanto, il rigetto del ricorso.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 28 maggio 2019. Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2019.