Non integra il reato di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità l'inottemperanza dell'ordinanza contingibile e urgente del sindaco che si risolva in una disposizione di tenore regolamentare data in via preventiva ad una generalità di soggetti, in assenza di riferimento a situazioni imprevedibili o impreviste, non fronteggiabili con i mezzi ordinari, non essendo sufficiente l'indicazione di mere finalità di pubblico interesse.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
(ud. 03/04/2017) 28-07-2017, n. 37787
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Presidente -
Dott. SIANI Vincenzo - Consigliere -
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere -
Dott. ESPOSITO Aldo - rel. Consigliere -
Dott. MINCHELLA Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S.A., n. il (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 5240/2014 TRIBUNALE di PALERMO, del 13/03/2015;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Aldo Esposito;
udite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Dott. Di Leo Giovanni, che chiedeva l'annullamento senza rinvio perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Con sentenza del 13/03/2015 il Tribunale di Palermo condannava S.A. alla pena di Euro mille in ordine al reato di cui all'art. 650 c.p. (fatto commesso in (OMISSIS)).
La condotta incriminata era costituita dall'inottemperanza ad ordinanza sindacale di divieto nei luoghi pubblici del territorio comunale di predisporre bivacchi o accampamenti di fortuna consistenti in situazioni di grave alterazione del decoro urbano o intralcio alla pubblica viabilità.
Nella fattispecie, era contestato allo S. di bivaccare su di un marciapiede unitamente a dei cani in una baracca precaria costituita da cartoni e pedane in legno, situazione che creava ostacolo al passaggio, turbando l'utilizzazione dello spazio pedonale, con conseguente pregiudizio per la sicurezza pubblica.
2. Lo S., a mezzo del proprio difensore, proponeva appello, convertito in ricorso per Cassazione ex art. 568 c.p.p., comma 5, avverso tale sentenza sulla base dei seguenti motivi di impugnazione.
2.1. Erronea interpretazione del D.Lgs. n. 267 del 2003, art. 50, comma 5 e art. 650 c.p.. Il ricorrente deduceva che l'organo giudicante aveva omesso di valutare la natura sussidiaria dell'art. 650 c.p. e, pertanto, la violazione in esame doveva ritenersi punita esclusivamente dalla disposizione speciale di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 7 bis.
2.2. Erronea interpretazione degli artt. 54 e 650 c.p..
La difesa rilevava che lo S., in quanto privo di fissa dimora, versasse in stato di necessità, situazione tra le quali doveva essere compresa l'esigenza di un alloggio.
3. Il ricorso è fondato.
4. Il comportamento posto in essere dallo S. non integra il reato in esame, perchè l'ordinanza sindacale è dettata in via preventiva ed è indirizzata ad una generalità di soggetti.
Ebbene, non integra il reato di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità (art. 650 c.p.) l'inottemperanza dell'ordinanza contingibile e urgente del sindaco che non riguardi un ordine specifico impartito ad un soggetto determinato e si risolva in una disposizione di tenore regolamentare data in via preventiva ad una generalità di soggetti, in assenza di riferimento a situazioni imprevedibili o impreviste, non fronteggiabili con i mezzi ordinari, non essendo sufficiente l'indicazione di mere finalità di pubblico interesse (Sez. F, n. 44238 del 01/08/2013, Zakrani, Rv. 257890, relativa a fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza, che aveva ritenuto configurabile il reato di cui all'art. 650 c.p. per violazione dell'ordinanza del sindaco di divieto di somministrazione e consumo per strada di bevande in vetro e lattina nelle ore notturne; Sez. 1, n. 15936 del 19/03/2013, Sroiva, Rv. 255636).
Il secondo motivo di ricorso deve ritenersi assorbito.
La sentenza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio perchè il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2017