La nomina di un difensore nel processo penale può anche avvenire per fatti concludenti, ma si tratta di ipotesi assolutamente eccezionale perché contrastante con il principio generale della necessaria formalizzazione della nomina al fine di rendere la stessa oggettivamente riconoscibile, in ragione della serietà e pluralità di conseguenze che la nomina del difensore di fiducia ha in termini di comunicazioni, notificazioni e conseguenti oneri.
In tutti i casi in cui non sia possibile individuare all’interno del fascicolo una condotta inequivocabilmente espressiva di volontà di nominare per fatti concludenti un difensore, non possa in alcun modo ritenersi presente alcuna nomina implicita.
Corte di Cassazione
sez. II Penale, sentenza 20 dicembre 2018 – 21 marzo 2019, n. 12684
Presidente Cammino – Relatore Tutinelli
Ritenuto in fatto
1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Genova ha dichiarato inammissibile l’impugnazione in quanto proposta da soggetto privo di mandato difensivo.
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato articolando i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata considerazione del fatto che - pur non essendo stato depositato nemmeno in allegato al ricorso alcun atto di nomina - sarebbe assolutamente singolare che il difensore avesse proposto l’impugnazione senza alcuna investitura da parte dell’imputato.
3. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto - Dott.ssa Elisabetta Cesqui - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Pur dovendosi dare atto della presenza di un orientamento di questa Corte per cui risulta valida la nomina del difensore di fiducia, pur se non effettuata con il puntuale rispetto delle formalità indicate dall’art. 96 c.p.p., in presenza di elementi inequivoci dai quali la designazione possa desumersi per "facta concludentia" (Sez. 5, Sentenza n. 36885 del 03/02/2017 Rv. 271270 - 01 Sez. 4, n. 34514 del 08/06/2016 - dep. 05/08/2016, Saadaoui, Rv. 267879 - 01; Sez. 2, n. 31193 del 17/04/2015 - dep. 17/07/2015, Mennini, Rv. 264465 01), deve osservarsi come nel caso di specie mancasse - al momento della decisione in grado di appello - alcun elemento per ritenere la presenza di una nomina implicita/in difetto di alcun elemento riferibile all’imputato personalmente e presente in atti univocamente espressivo di una manifestazione di volontà - anche implicita - dell’imputato medesimo.
3. Va infatti rilevato che in tanto si può ritenere sussistente una nomina implicita del difensore in quanto tale nomina possa univocamente e evidentemente essere ricollegata a un comportamento processualmente riscontrabile da parte dell’imputato tale da evidenziare in maniera incontrovertibile il conferimento da parte dello stesso di mandato fiduciario. Trattasi infatti di ipotesi assolutamente eccezionale perché contrastante con il principio generale della necessaria formalizzazione della nomina al fine di rendere la stessa oggettivamente riconoscibile, in ragione della serietà e pluralità di conseguenze che la nomina del difensore di fiducia ha in termini di comunicazioni, notificazioni e conseguenti oneri. Ne consegue che, in tutti i casi in cui non sia possibile individuare all’interno del fascicolo una condotta inequivocabilmente espressiva di tale volontà, non possa in alcun modo ritenersi presente alcuna nomina implicita.
4. Nel caso di specie, non risulta sussistere - anche alla stregua della formulazione del motivo di ricorso - alcuna condotta concreta evincibile dal fascicolo processuale univocamente interpretabile quale nomina fiduciaria, né risulta esservi allegazione relativa a depositi erroneamente non presi in considerazione da parte della Corte territoriale.
5. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila a favore della Cassa delle ammende.