La possibilità di scaricare da un sito web il modulo di nomina a difensore per la denuncia all’autorità giudiziaria, da sottoscrivere e inviare al difensore, costituisce violazione del divieto di accaparramento di clientela per gli avvocati.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Sent. Num. 7501 Anno 2022 Ud. 22/02/2022
MARGHERITA CASSANO - Presidente Aggiunto - ENRICO SCODITTI - Rel. Consigliere –
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2022 dal Consigliere ENRICO SCODITTI; lette le conclusioni scritte dell'Avvocato Generale FRANCESCO SALZANO, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di cassazione vogliano rigettare il ricorso.
Fatti di causa
1. A seguito di esposto presentato innanzi al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trento fu instaurato procedimento disciplinare nei confronti dell’avvocato M G per le seguenti violazioni del codice deontologico: violazione dei doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza (art. 9); violazione di accaparramento di clientela (art. 37); utilizzo di mandati professionali senza verifica dell’identità del mandante (art. 23). All’esito dell’istruzione, il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Trento, ritenuta la responsabilità per la violazione dell’art. 37, irrogò la sanzione dell’avvertimento.
2. Avverso detta decisione propose impugnazione l’avvocato G. 4. Con sentenza di data 5 maggio 2021 il Consiglio Nazionale Forense rigettò il ricorso. Osservò il CNF che dal sito web del “Comitato XX YY”, costituitosi nel Comune di V, era scaricabile il modulo di nomina a difensore per la denuncia all’autorità giudiziaria da sottoscrivere ed inviare all’avv. G, il quale, con la consapevolezza di tale modalità di assunzione dell’incarico, si era reso evidentemente disponibile a sottoscrivere la nomina per autentica senza avere alcuna evidenza della autografia del sottoscrittore.
Argomentò, inoltre, che tale pubblicazione costituiva un’offerta al pubblico delle prestazioni professionali di avvocato, tale da configurare violazione dell’art. 37, comma 4, del Codice deontologico forense (divieto di offrire, sia direttamente che per interposta persona, le prestazioni professionali di avvocato al domicilio degli utenti, nonché nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico). Aggiunse il CNF che la conoscenza della pubblicazione ed il consenso all’iniziativa del gestore del sito rendevano il professionista consapevole dell’offerta al pubblico delle proprie prestazioni e dunque responsabile sia per la volontà espressa con il consenso sia per non aver posto quanto nelle sue possibilità per impedire la pubblicazione, che era così imputabile anche al ricorrente.
3. Ha proposto ricorso per cassazione l’avvocato M G sulla base di due motivi. Si dà preliminarmente atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l'intervento del Procuratore Generale e del difensore della parte, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in combinato disposto con l’art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (che ne ha prorogato l’applicazione alla data del 31 dicembre 2022), in mancanza di richiesta di trattazione orale. Il Procuratore Generale ha presentato le conclusioni scritte.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 99 e 324 cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la sentenza, laddove affermava che l’avvocato G si era reso disponibile a sottoscrivere la nomina per autentica senza avere alcuna evidenza della autografia del sottoscrittore, costituiva violazione del giudicato interno in quanto corrispondente alla terza incolpazione per la quale era intervenuto il proscioglimento senza alcuna impugnazione da parte dell’accusa.
1.1 Il motivo è inammissibile. La censura intercetta un argomento della motivazione privo di portata decisoria in quanto non identificante la ratio decidendi.
L’argomento si colloca invero nel tessuto di affermazioni adoperate per destituire di fondamento il motivo di appello tendente a negare la natura di offerta di prestazione professionale ed è dunque mirato a riconoscere, al contrario, l’esistenza della violazione dell’art. 37 del Codice deontologico. Stante l’estraneità alla ratio decidendi, la censura è priva di decisività.
2. Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 37 CDF e 96 cod. proc. civ.
Il ricorrente osserva che la prestazione professionale in discorso costituiva non una costituzione in giudizio, ma una mera denuncia, che poteva essere presentata anche direttamente dal “Comitato XX YY” e che il consenso prestato non può essere ritenuto equivalente al fatto di offrire per interposta persona una prestazione professionale. Aggiunge che l’esposto costituiva in realtà un’azione intimidatoria delle Acciaieria V per bloccare iniziative nei suoi confronti. Eccepisce in via subordinata l’illegittimità costituzionale dell’art. 37 del Codice deontologico per violazione degli artt. 21 e 24 Cost. nella misura in cui la disposizione si traduce in coartazione del diritti di coloro che, firmando la procura, intendono promuovere un’azione collettiva, nonché in attentato alla libertà di scelta dei cittadini con riferimento a lotte ambientali del tipo di quelle intraprese.
2.1. Il motivo è infondato. Deve rammentarsi che le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, nonché ai sensi dell’art. 111 Cost. per vizio di motivazione, con la conseguenza che l’accertamento del fatto, l’apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto del controllo di legittimità, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell’uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito; non è, quindi, consentito alle Sezioni Unite sindacare, sul piano del merito, le valutazioni del giudice disciplinare, se non nei limiti di una valutazione di esistenza del requisito della motivazione (cfr. Cass. sez. U. n. 20344 del 2018, n. 24647 del 2016).
La censura attinge l’accertamento di fatto per ciò che concerne la riconducibilità della presenza del modulo sul sito web (anche) alla volontà dell’avvocato.
Che la conoscenza della pubblicazione ed il consenso all’iniziativa del gestore del sito rendessero il professionista consapevole dell’offerta al pubblico delle proprie prestazioni è circostanza ricadente nel giudizio di fatto del CNF e dunque non è sindacabile nella presente sede di legittimità. Che in relazione alla condotta tenuta, così come accertata dal CNF, sia applicabile l’art. 37, comma 4, del Codice deontologico forense (divieto di offrire, sia direttamente che per interposta persona, le prestazioni professionali di avvocato al domicilio degli utenti, nonché nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico) è invece questione attinente al giudizio di diritto sotto il profilo della violazione di legge. Deve a tale proposito precisarsi che la violazione di legge denunciabile ai sensi dell’art. 36 legge n. 247 del 2012 concerne, in modo corrispondente alla formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., sia l’erronea interpretazione della norma di diritto che la falsa applicazione, quando sia in questione l’applicabilità della disposizione relativa all’illecito disciplinare contestato, e ciò per la peculiare natura delle norme del codice deontologico forense.
A partire da Cass. Sez. U. n. 26810 del 2007, è costante nella giurisprudenza di queste Sezioni Unite l’affermazione secondo cui le norme del codice disciplinare forense costituiscono fonti normative integrative del precetto legislativo che attribuisce al Consiglio nazionale forense il potere disciplinare, con funzione di giurisdizione speciale appartenente all'ordinamento generale dello Stato, e come tali sono interpretabili direttamente dalla Corte di legittimità (conformi Cass. Sez. U. n. 15852 del 2009, n. 529 del 2012, n. 8313 del 2019 e n. 13168 del 2021).
Esse costituiscono il parametro normativo dell’incolpazione disciplinare per cui compete a queste Sezioni Unite, nell’ambito del sindacato sulla violazione di legge, controllare se nel caso concreto sussista o non la violazione del detto parametro.
Nel caso di specie ciò che deve accertarsi è se la possibilità di scaricare da sito web il modulo di nomina a difensore per la denuncia all’autorità giudiziaria, da sottoscrivere e inviare al difensore, costituisca o non violazione dell’art. 37.
L’ “accaparramento di clientela”, che è la condotta vietata alla stregua della rubrica della disposizione citata, trova piena concretizzazione nelle circostanze accertate posto che è indubbia la natura professionale della prestazione che verrebbe svolta dall’avvocato, una volta sottoscritto il modulo di denuncia.
Benché non si tratti di una costituzione in giudizio (evidentemente civile), come afferma il ricorrente, e la denuncia all’autorità giudiziaria possa essere presentata anche personalmente dal soggetto asseritamente offeso dal reato, ciò nondimeno la presentazione di un esposto da parte dell’avvocato acquista natura di prestazione professionale. In primo luogo perché nella fattispecie non si trattava di mera sottoscrizione di un esposto redatto dall’avvocato, ma della nomina a difensore nel procedimento penale da instaurarsi sulla base dell’atto di denuncia, secondo quanto accertato dal CNF, e dunque evidentemente di una nomina ai sensi dell’art. 101 cod. proc. pen. (“difensore della persona offesa”).
In secondo luogo perché, sulla base di quanto previsto dall’art. 1 della legge n. 247 del 2012, commi 5 e 6, costituisce modalità di esplicazione della professione di avvocato non solo quella esclusiva dell’avvocato, e cioè l’assistenza, la rappresentanza e la difesa in giudizio, ma anche l’attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, e tale è anche la redazione dell’esposto pur senza la nomina quale difensore. Quanto poi all’accaparramento della clientela, evidente è l’offerta di prestazione professionale che ricorre nella presenza su sito web, con il consenso dell’avvocato secondo quanto accertato dal CNF in sede di merito, della documentazione in discorso.
2.2. Manifesta è infine l’inammissibilità della eccezione di illegittimità costituzionale sollevata. Come si è sopra evidenziato, le norme del codice disciplinare forense costituiscono fonti normative integrative del precetto legislativo. Esse hanno dunque, per un verso, natura normativa (si consideri che dopo l’emanazione da parte del CNF, il codice disciplinare viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale), per l’altro la loro precettività non è autosufficiente, in quanto è proiezione della norma legislativa che ne costituisce la fonte (artt. 3, 35, comma 1, lett. d e 65, comma 5, legge n. 247 del 2012).
Come rilevò Cass. Sez. U. n. 26810 del 2007, il precetto normativo risulta dalla norma di rinvio e dalla fonte che lo integra, la quale non avrebbe titolo per essere vincolante in mancanza della norma di rinvio. La disposizione del codice deontologico viene così ad acquistare la natura di norma interposta, necessaria per dare concretezza al precetto normativo che altrimenti resterebbe in bianco, secondo un fenomeno noto all’ordinamento giuridico. La denuncia di illegittimità costituzionale è stata proposta direttamente nei confronti della norma interposta, senza passare attraverso la denuncia di illegittimità della norma di rinvio che ne fonda la precettività giuridica. Assunta in modo solipsistico, la disposizione del codice deontologico costituisce atto privo della forza di legge, conseguendo tale forza solo all’integrazione del precetto legislativo. Di un atto privo della forza di legge non può essere predicata l’illegittimità sul piano costituzionale.
3. Nulla per le spese del giudizio di cassazione, in mancanza di partecipazione della parte intimata. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 22 febbraio 2022
Il consigliere estensore Enrico Scoditti Il Presidente Margherita Cassano