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Nomina del difensore nascosta nell'atto difensivo: che fare? (Cass. 33477/19)

24 luglio 2019, Cassazione penale

La forma prescritta per la nomina del difensore e per la designazione del sostituto è volta a garantire la provenienza dell’atto dall’interessato: ma è anche vero che, per la finalità perseguita, la provenienza può essere desunta da dati concludenti che individuano il soggetto legittimato ad intervenire nel processo.

Il legislatore richiede una forma determinata per la nomina e la sostituzione del difensore per assicurare, in concreto, l’assistenza difensiva, indefettibile nel processo dialogico come corollario del principio del contraddittorio e espressione del più generale diritto costituzionale alla inviolabilità della difesa. La norma ha, invero, una duplice prospettazione, una pubblica ed una privata. Una relativa agli oneri ed obblighi che incidono sul giudice e sull’ufficio giudiziario e che sono strumentali alla determinazione del soggetto titolare del diritto all’intervento nel processo attraverso gli avvisi e le notifiche, l’altra che attiene al patrocinio in sé, alla parte che ha diritto di intervenire e difendersi. Nella prima prospettazione, la forma è richiesta dalla norma "ad substantiam", nel senso che non sorge mai l’obbligo di notifica e di avviso nei confronti del difensore nominato senza il rispetto delle forme prescritte. La parte, infatti, non potrà mai eccepire la nullità, per violazione del diritto di difesa, per il mancato avviso, propedeutico all’intervento del difensore, a soggetto designato con forme diverse da quelle imposte dalla legge. Sotto tale profilo ed in tale ambito, l’atto prescritto non ammette equipollenti. Nella seconda prospettazione, invece, la forma è richiesta "ad probationem tantum" e l’atto di nomina e sostituzione può essere desunto, per "facta concludentia", in quanto viene in considerazione, non l’obbligo di notifica e di avviso gravante sull’ufficio, ma il diritto soggettivo alla difesa. In questo ambito, la sostanza prevale sulla forma per "il favor defensionis" che ispira tutta l’organica normativa relativa alla difesa sia dell’imputato sia delle altre parti private.

La dichiarazione di nomina, quando non spedita per raccomandata o consegnata dal difensore all’autorità giudiziaria, deve essere personalmente effettuata dall’interessato o oralmente o, proprio per la delicatezza dei suoi effetti processuali, con modalità che la mettano bene in evidenza all’ufficio e non, invece, nascosta tra le pieghe di un qualunque atto di parte destinato ad altro fine.

 

Corte di Cassazione

sez. II Penale, sentenza 2 – 24 luglio 2019, n. 33477
Presidente Diotallevi – Relatore Sgadari

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Lecce, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Lecce del 15 maggio 2017, confermava la responsabilità dell’imputato in ordine a numerosi reati di patrocinio infedele, truffa ed appropriazione indebita, come descritti nelle singole imputazioni.

2. La Corte riteneva provato che il ricorrente, attraverso l’infedele patrocinio legale da lui esercitato quale avvocato, avesse commesso una serie di truffe ed appropriazioni indebite aggravate nei confronti di soggetti che a lui si erano affidati per essere assistiti in svariate vicende giudiziarie.
Gli episodi per i quali è intervenuta condanna nel primo e nel secondo grado di giudizio sono diciannove, individuati in altrettante imputazioni.
A tanto la Corte è addivenuta valorizzando le dichiarazioni delle persone offese, quelle di altri testimoni, la copiosa documentazione prodotta in relazione ai singoli episodi (tra cui anche atti di ricognizione di debito) e le stesse dichiarazioni dell’imputato.
La Corte ha, poi, ritenuto maturata la prescrizione con riferimento ad altri quattro episodi, quelli racchiusi nei capi A), B), G) ed I) della imputazione, provvedendo ad eliminare il relativo aumento di pena in continuazione e determinando la sanzione finale in anni cinque, mesi otto di reclusione ed Euro 2.150,00 di multa.
Il ricorrente è stato, altresì, condannato al risarcimento del danno nei confronti delle numerose parti civili.

3. Ricorre per cassazione C.A. , deducendo:
1) violazione di legge per omesso avviso al difensore di fiducia del decreto di citazione per il giudizio di appello.
L’avviso era stato notificato all’avv. LC, professionista che il ricorrente aveva revocato nominando quale suo difensore l’avv. FF.
La revoca del precedente difensore e la nomina del nuovo professionista era avvenuta con l’atto di appello;
2) violazione di legge ed inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall’imputato in sede di interrogatorio di garanzia, atto acquisito ex art. 513 c.p.p.. Sostiene il ricorrente che l’esame dell’imputato era stato chiesto esclusivamente dalle parti civili in ordine ai reati di cui ai capi A) e P).
Solo con riferimento alle vicende di interesse di costoro e non rispetto a tutte le altre potrebbero essere utilizzate le dichiarazioni rese dall’imputato;
3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale avente ad oggetto copiosa documentazione, che già il Tribunale, con ordinanza del 6.12.2016, aveva incongruamente ritenuto non necessaria ai fini della decisione, senza considerare la mancanza di sbarramenti alla produzione documentale lungo l’arco del processo, indipendentemente da quanto previsto dall’art. 493 c.p.p..
La produzione documentale, secondo il ricorrente, sarebbe stata necessaria ai fini della decisione per le ragioni espresse nell’atto di appello, cui il ricorso rinvia per brevità;
4) violazione di legge in ordine all’affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi W), X) e C2), che sarebbe stata assunta sulla base del contenuto delle querele delle persone offese (R. , Ma. e m. ), nonostante non vi fosse stato alcun accordo delle parti alla acquisizione di tali atti al dibattimento, secondo quanto emergerebbe dal verbale di udienza del 16.11.2015, trasfuso nella parte di interesse ai fgg. 10 e 11 del ricorso;
5) violazione di legge per avere il Tribunale e la Corte di Appello utilizzato le querele sporte da 18 parti civili, senza che vi fosse stato un formale provvedimento di acquisizione al dibattimento, a prescindere dal fatto che il Pubblico ministero avesse depositato tali atti nella cancelleria del Tribunale (fg. 12 del ricorso);
6) violazione di legge per essere stata dichiarata utilizzabile la testimonianza del professionista delegato per la vendita dell’immobile con riguardo alla vicenda di cui al capo X). Tale professionista, avv. Barbara Accettura, agendo come longa manus del Tribunale, avrebbe dovuto essere qualificato come pubblico ufficiale che aveva svolto funzioni di polizia giudiziaria, sicché non poteva deporre sulle dichiarazioni ricevute dalla persona offesa, ostandovi l’art. 195 c.p.p., comma 4;
7) vizio della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per i reati di cui ai capi C), D), E), F), H), M), N), O), P), Q), R), T), U), V), W), X), Y), A2), C2). La Corte non avrebbe tenuto conto delle specifiche doglianze contenute nei motivi di appello, richiamandosi genericamente alla motivazione della sentenza di primo grado;
8) vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta responsabilità per i reati di cui ai capi D), E) ed F), avendo la Corte eluso le specifiche doglianze contenute nei motivi di appello;
9) vizio della motivazione con riguardo alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 5, quanto ai capi D) ed F) ed all’aggravante di cui all’art. 640 c.p., comma 2, n. 2, quanto ai capi E), M), N) ed A2).
Anche in questo caso, la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto delle specifiche censure contenute in proposito nei motivi di appello;
10) vizio di motivazione in ordine alla questione inerente alla violazione dell’obbligo di correlazione tra contestazione e sentenza quanto ai reati di cui ai capi C), D), E), F), H), M), N), O), P), Q), R), U), V), X), Y), A2) e C2).
Anche in questo caso, la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto delle specifiche censure contenute in proposito nei motivi di appello;
11) vizio della motivazione in ordine alla dedotta inutilizzabilità della documentazione indicata a fg. 36 della sentenza di primo grado con riguardo al reato di cui al capo O). Sul punto, la Corte avrebbe omesso di argomentare;
12) vizio della motivazione in ordine alla aggravante della prospettazione alla vittima di un pericolo immaginario quanto alla vicenda di cui al capo V), tenuto conto che la pacifica esistenza di cartelle esattoriali emesse da Equitalia nei confronti della persona offesa rendeva del tutto prevedibile l’avvio di una procedura esecutiva previsto dalla legge;
13) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla determinazione della pena base oltre la media edittale;
14) violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte omesso di considerare lo stato di incensuratezza, il comportamento tenuto durante il procedimento con la restituzione di somme ad alcune vittime, le condizioni economiche ed altri elementi favorevoli al ricorrente;
15) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla complessiva entità della pena;
16) violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo alle statuizioni civili in favore delle parti indicate a fg. 39 del ricorso ed in favore dell’Ordine degli Avvocati di Lecce, tenuto conto che tale ordine professionale avrebbe violato i doveri di vigilanza previsti dalla legge.
Si dà atto che nell’interesse dell’imputato è stata depositata una memoria difensiva.

Considerato in diritto

Il ricorso è manifestamente infondato.

1.1. Quanto al primo motivo, deve ricordarsi la pacifica giurisprudenza di legittimità secondo cui, l’obbligo per l’ufficio giudiziario di procedere agli avvisi al difensore sorge solo in presenza di nomina effettuata secondo le forme previste dall’art. 96 del codice di rito. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto che l’assenza di avvisi e comunicazioni al difensore irritualmente nominato non comporta alcuna nullità, ferma restando la possibilità per il nuovo difensore di esercitare il proprio mandato) (Sez. 3, n. 37817 del 12/06/2013, Iannone, Rv. 256531 - 01).

In una precedente decisione, la Corte di cassazione ha precisato che il legislatore richiede una forma determinata per la nomina e la sostituzione del difensore per assicurare, in concreto, l’assistenza difensiva, indefettibile nel processo dialogico come corollario del principio del contraddittorio e espressione del più generale diritto costituzionale alla inviolabilità della difesa. La norma ha, invero, una duplice prospettazione, una pubblica ed una privata. Una relativa agli oneri ed obblighi che incidono sul giudice e sull’ufficio giudiziario e che sono strumentali alla determinazione del soggetto titolare del diritto all’intervento nel processo attraverso gli avvisi e le notifiche, l’altra che attiene al patrocinio in sé, alla parte che ha diritto di intervenire e difendersi. Nella prima prospettazione, la forma è richiesta dalla norma "ad substantiam", nel senso che non sorge mai l’obbligo di notifica e di avviso nei confronti del difensore nominato senza il rispetto delle forme prescritte. La parte, infatti, non potrà mai eccepire la nullità, per violazione del diritto di difesa, per il mancato avviso, propedeutico all’intervento del difensore, a soggetto designato con forme diverse da quelle imposte dalla legge. Sotto tale profilo ed in tale ambito, l’atto prescritto non ammette equipollenti. Nella seconda prospettazione, invece, la forma è richiesta "ad probationem tantum" e l’atto di nomina e sostituzione può essere desunto, per "facta concludentia", in quanto viene in considerazione, non l’obbligo di notifica e di avviso gravante sull’ufficio, ma il diritto soggettivo alla difesa. In questo ambito, la sostanza prevale sulla forma per "il favor defensionis" che ispira tutta l’organica normativa relativa alla difesa sia dell’imputato sia delle altre parti private. In conseguenza, se è vero che la forma prescritta per la nomina del difensore e per la designazione del sostituto è volta a garantire la provenienza dell’atto dall’interessato, è anche vero che, per la finalità perseguita, la provenienza può essere desunta da dati concludenti che individuano il soggetto legittimato ad intervenire nel processo (Sez. 5, n. 9429 del 17/05/1996, Lo Piano, Rv. 205919 - 01).
Ancora, è stato precisato che la dichiarazione di nomina del difensore di fiducia deve essere consegnata all’autorità procedente dal difensore o da un suo delegato a pena di invalidità: di conseguenza, in caso di inosservanza di tale formalità, anche la contestuale revoca del precedente difensore non ha effetto (Sez. 6, n. 3402 del 09/09/1997, Marseglia, Rv. 209298 - 01).

1.2. Nel caso in esame, il ricorrente, nel primo grado di giudizio, aveva nominato quale suo difensore di fiducia l’avv. LC.
Soltanto con l’atto di appello, il ricorrente aveva revocato tale nomina, contestualmente nominando l’avv. FF del Foro di Lecce.
Tale dichiarazione si trova inserita, senza alcuna segnalazione ulteriore, alla fine di una elencazione di 5 pagine - con carattere grafico estremamente piccolo attinente agli allegati all’atto di appello, che consta di 418 pagine ed è firmato dal solo imputato.
Dal controllo degli atti - reso possibile dalla natura processuale della questione risulta che il decreto di citazione per il giudizio di appello era stato regolarmente notificato all’avv. LC, il quale era presente alla prima udienza del giudizio di secondo grado, celebratasi il 6 luglio 2018 ed aveva, altresì, adottato le proprie conclusioni all’udienza del 5 ottobre 2018.
Ad evidenza, la cancelleria della Corte di Appello di Lecce non si era avveduta della seconda dichiarazione di nomina dell’avv. F con revoca dell’avv. C.
Ma la irritualità di tale nomina e di tale revoca, alla luce della giurisprudenza citata, è fuori discussione e non consente di accogliere l’eccezione difensiva. Proprio la capziosità delle modalità utilizzate dall’imputato per tale dichiarazione, dimostra come debba rimanere di stretta interpretazione la regola stabilita dall’art. 96 c.p.p., che stabilisce le forme attraverso le quali la nomina del difensore debba essere effettuata all’autorità giudiziaria.
La dichiarazione di nomina, quando non spedita per raccomandata o consegnata dal difensore all’autorità giudiziaria, deve essere personalmente effettuata dall’interessato o oralmente o, proprio per la delicatezza dei suoi effetti processuali, con modalità che la mettano bene in evidenza all’ufficio e non, invece, nascosta tra le pieghe di un qualunque atto di parte destinato ad altro fine.
Nessuna delle forme previste dalla legge è stata adottata nella specie.
Né la nomina dell’avv. F poteva dedursi per facta concludentia.
Invero, il difensore dell’imputato (avv. C), che lo aveva assistito nel primo grado del giudizio e che era stato revocato solo attraverso la dichiarazione irrituale di cui si è detto, aveva continuato ad assistere il ricorrente nel grado di appello, senza che l’interessato - rimasto assente ma al quale era nota la data di inizio del processo di appello, per essergli stato notificato il relativo avviso di udienza - lo avesse avvisato della revoca e senza che, di conseguenza, tale difensore avesse dichiarato alcunché in proposito, consentendo alla Corte di avvisare il nuovo difensore di fiducia.

2. Quanto al secondo motivo, inerente ad una supposta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall’imputato nel suo interrogatorio - acquisito in seguito alla sua assenza al dibattimento essendo stato chiesto il suo esame da alcune parti civili - deve ricordarsi la regola giurisprudenziale secondo cui, è legittima, in caso di rifiuto dell’imputato di sottoporsi all’esame dibattimentale, la lettura ex art. 513 c.p.p., dei verbali contenenti le dichiarazioni da questi rese nella fase delle indagini preliminari, con recupero delle stesse in funzione probatoria, su richiesta di una qualunque delle parti processuali, anche diversa da quella che aveva chiesto l’ammissione della prova, poiché ex art. 495 c.p.p., comma 4 bis, la prova, una volta ammessa, viene posta a disposizione del contraddittorio e, dunque, pur in presenza della rinuncia di una parte, resta fermo il potere dell’altra di procedere alla sua assunzione o alla acquisizione e lettura ex art. 513 c.p.p., (Sez. 6, n. 26928 del 15/03/2018, Rizzi, Rv. 273175 - 01 Massime precedenti Vedi: N. 17391 del 2011 Rv. 250298 - 01, N. 31624 del 2014 Rv. 261465 - 01, N. 13895 del 2015 Rv. 262942 - 01).
La Corte di Appello, nel caso in esame, si è correttamente attenuta alla regola processuale appena espressa, ritenendo utilizzabili nei confronti di tutte le parti le dichiarazioni, in parte confessorie, rese dall’imputato nella fase delle indagini preliminari.
3. In ordine al terzo motivo, la Corte territoriale, a fg. 9 della sentenza impugnata, ha specificato la ragione per la quale non ha ritenuto di disporre la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale per l’acquisizione di copiosa documentazione difensiva.
Sottolineando la sua irrilevanza ai fini della decisione, avuto riguardo a quanto già acquisito al processo e richiamando, solo per condividerne i contenuti, l’ordinanza del 6.12.2016 con la quale il Tribunale non aveva ritenuto che tale documentazione fosse necessaria ai fini della decisione, ex art. 507 c.p.p..
In proposito, deve ricordarsi che la rinnovazione in appello è istituto di carattere eccezionale, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità del tutto pacifica, tenuto conto della tendenziale presunzione di completezza del compendio probatorio acquisito in primo grado (cfr., da ultimo, Sez. 3, n. 23058 del 26/04/2013, Duval Perez, Rv. 256173).

Inoltre, è altrettanto pacifico che in tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell’istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l’esistenza nell’apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all’assunzione di determinate prove in appello (da ultimo, Sez. 6, n. 1440 del 22/10/2014, dep.2015, PR).

Nel caso in esame, il ricorrente si duole della decisione dei giudici di merito ma neanche si premura di indicare, con la necessaria precisione, quale sarebbe la rilevanza decisiva dei documenti dei quali aveva richiesto l’acquisizione al Tribunale ed alla Corte tramite rinnovazione in appello.
Infatti, sotto questo profilo - e con tecnica espositiva che il ricorrente ha utilizzato in diverse circostanze e che rende le sue censure inammissibili - vi è stato un generico rinvio alle ragioni contenute nell’atto di appello.
In proposito, secondo il condiviso insegnamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l’omessa valutazione, da parte del giudice di appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne specificamente, sia pure in modo sommario, il contenuto, al fine di consentire l’autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l’atto di ricorso essere autosufficiente e, cioè, contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013, dep. 2014, Mirra, Rv. 258962).

Tale regola, nel caso di specie, deve ritenersi ancora più valida in quanto si pretenderebbe una integrale lettura da parte di questa Corte di un atto di appello composta da oltre 400 pagine, per andare a selezionare, senza indicazioni di parte, quanto inerente all’oggetto della doglianza.

Sotto altro profilo, la regola per cui ogni acquisizione probatoria deve avere attinenza con l’oggetto della prova ed è soggetta a controllo da parte del giudice, deve ritenersi estesa ad ogni tipologia di prova, anche a quella documentale. In effetti, solo dal controllo degli atti - reso possibile, anche in questo caso, dalla natura processuale della questione - risulta che all’udienza del 21.11.2016, a fg. 14, vi era stata richiesta di produzione documentale da parte della difesa di ben 224 documenti. Il Tribunale si era riservata la decisione ex art. 507 c.p.p., ed aveva rinviato all’udienza del 6.12.2016. In tale udienza (fg. 5 e 7 del verbale), si trova l’unica dettagliata descrizione dei documenti, operata dal Pubblico ministero, ritenuti irrilevanti dal Tribunale con l’ordinanza contenuta ai fgg. 8 e 9 del verbale, richiamata dalla Corte di Appello.

La lettura dei verbali, in uno alle aspecifiche deduzioni difensive, rende ragione della correttezza della scelta operata dalla Corte di merito, avuto riguardo alla evidente estraneità dei documenti alla decisione del processo.

4. In ordine al quarto motivo, anche in questo caso, la integrale lettura del verbale di udienza - e non solo delle parti di esso trasfuse in ricorso, che non contengono quanto sfavorevole al ricorrente - dimostra che vi era stato accordo delle parti per l’acquisizione al dibattimento delle querele relative ai fatti contestati nei capi W), X) e C2); dal che ne conseguiva la piena utilizzabilità del loro contenuto.
In particolare, a fg. 31 del verbale di udienza del 16.11.2015, risulta che le parti avevano concordato l’acquisizione delle querele di R.L. (capo W) e Ma.Ve.Ma. (capo X), con consequenziale mancata escussione dei testi presenti, che per questo erano stati licenziati dal Tribunale. Stesso discorso per m.G. (capo C2), come risulta a fg. 33 del medesimo verbale.
Il motivo di ricorso, con il quale si sostiene la mancanza di accordi acquisitivi relativamente a tali atti, si rivela, pertanto, del tutto pretestuoso.

5. Del pari, con riguardo al quinto motivo, la lettura dei verbali di udienza dà contezza del fatto che vi era stato accordo tra le parti per l’acquisizione di tutte le querele relative agli episodi in contestazione per i quali non si era proceduto alla diretta escussione dei testi.

In particolare, all’udienza del 16.11.2015, risulta che il Pubblico ministero, tra gli altri documenti, aveva depositato in cancelleria le querele relative a 18 parti civili (fg. 5 del verbale) come da precedente accordo con il Tribunale e la difesa. Il difensore dell’imputato, come risulta a fg. 8 del verbale, aveva specificato che vi era accordo alla acquisizione delle querele su "moltissimi" degli episodi in contestazione, precisando che il consenso "specifico" sarebbe stato dato "di volta in volta". Ne consegue l’ovvia deduzione che su tutti i testimoni non escussi vi era stata rinuncia perché vi era accordo sulla acquisizione della querela; dove non vi era accordo, si è proceduto a sentire i testi (vedi a chiarimento fg. 38 del verbale).

Peraltro, non risulta da nessun passaggio processuale - né diversamente è stato segnalato in ricorso - che alla fine della copiosa attività istruttoria, resa complessa dalla mole delle contestazioni a carico dell’imputato, la difesa abbia insistito per l’escussione di qualche teste o abbia obbiettato qualcosa in sede di dichiarazione finale di utilizzabilità degli atti da parte del Tribunale.

6. In ordine al sesto motivo, relativo ad una presunta inutilizzabilità delle dichiarazioni del professionista incaricato della vendita dell’immobile per ciò che attiene al reato di truffa di cui al capo X) della imputazione, deve ricordarsi che in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l’inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l’inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416). Inoltre, nell’ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l’inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento. (Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014 - dep. 23/01/2015, Calabrese, Rv. 262011).
Nel caso in esame, deve evidenziarsi quanto risulta a fg. 50 della sentenza di primo grado, il cui contenuto si fonde con quello della sentenza impugnata stante l’omogeneità del giudizio di condanna (in proposito, sul tema della cosiddetta "doppia conforme" di condanna, vedi Cass. pen., sez. 2, n. 1309 del 22 novembre 1993, dep. 4 febbraio 1994, Albergamo ed altri, rv. 197250; sez. 3, n. 13926 del 1 dicembre 2011, dep. 12 aprile 2012, Valerio, rv. 252615).

Il Tribunale, infatti, aveva messo in evidenza che la prova del reato di cui al capo X), era costituita dal contenuto della querela della persona offesa Ma.Ve. , acquisita sull’accordo delle parti e dai riscontri documentali di tipo bancario, nonché anche dalle ammissioni dell’imputato.

Il ricorrente non si è cimentato in alcuna prova di resistenza volta a dimostrare la tenuta di tali elementi di prova rispetto ad una ipotetica esclusione della testimonianza del professionista delegato alla procedura immobiliare nella quale l’imputato aveva messo in atto le sue manovre truffaldine nei confronti della vittima.

7. Quanto alla censura di cui al settimo motivo di ricorso, che attiene al giudizio di responsabilità per la serie di reati indicati dal ricorrente e ribaditi nella sintesi in fatto di cui sopra, se ne deve rilevare la genericità.
Va richiamata, in proposito, la giurisprudenza già citata con riferimento al terzo motivo di ricorso, per quanto attiene al generico rinvio ai motivi di appello. Nel caso di specie ed a fronte di un corposissimo atto di appello quanto a numero di pagine, non risulta sufficiente l’indicazione in ricorso dell’indice dei motivi per ogni singolo episodio, senza alcun richiamo contenutistico alle ragioni di censura e rispetto ad una decisione di primo grado, confermata da quella di appello, che, invece, aveva analizzato, reato per reato, le singole vicende del processo, specificando tutte le prove a carico dell’imputato, invero assai numerose.
Il motivo, pertanto, si rivela del tutto generico.

8. Ciò che si è appena detto in ordine al settimo motivo di ricorso, vale, senza alcuna differenza, per la censura di cui al successivo motivo, inerente al giudizio di responsabilità per i reati di cui ai capi D), E) ed F). In proposito, il ricorrente ha adottato analoga, generica e per questo inammissibile tecnica di richiamo dell’atto di appello.

9. Anche il nono motivo, relativo alle aggravanti della minorata difesa riguardo ai capi D) ed F) e dell’ingeneramento di un pericolo immaginario riguardo ai capi E), M), N) e A2), è inammissibile.
Sebbene, infatti, la Corte di appello si sia dimenticata di rispondere ai motivi di gravame relativi alla sussistenza di tali aggravanti nei casi indicati, la costante giurisprudenza di legittimità ritiene che la manifesta infondatezza della richiesta difensiva - che emerge, nella specie, avuto riguardo alla genericità con la quale erano state formulate le doglianze con l’atto di appello - impedisce di ritenere viziata per mancanza di motivazione la sentenza impugnata e di procedere al suo annullamento (tra le tante, Sez.5, n. 27202 del 11/12/2012, dep. 2013, Tannoia, Rv.256314).

Più nel dettaglio, si osserva che l’allora appellante, in tutti i casi relativi agli indicati reati, aveva utilizzato formule di stile ripetitive e di nessun contenuto critico rispetto alla decisione di primo grado (cfr. fgg. 67, 83, 109, 179, 203, 349 dell’atto di appello e, di contro, le precise indicazioni sulla sussistenza delle aggravanti di cui ai fgg. 16, 17, 20-22, 30-33, 52,53 della sentenza di primo grado).

10. Altrettanto generico si rivela il decimo motivo, inerente ad una presunta mancanza di correlazione tra accusa contestata e sentenza riguardo agli episodi che il Tribunale ha ritenuto di qualificare come appropriazione indebita anziché come truffa.

L’assunto difensivo non tiene conto di quanto precisato a fg. 4 della sentenza impugnata, in ordine alla circostanza che in nessun caso vi era stata modifica del fatto contestato ma solo della sua qualificazione giuridica, ciò che aveva consentito all’imputato il pieno esercizio delle sue prerogative difensive.

È stata correttamente citata anche specifica giurisprudenza di legittimità, intervenuta proprio con riguardo alla correlazione tra la truffa e l’appropriazione indebita, aventi come primo e comune presupposto il fatto che, come nella specie, il soggetto agente si fosse impadronito di beni della vittima (Sez. 2, n. 1378 del 12/12/2014, dep. 2015, Ghelli, Rv. 261861 - 01, secondo cui non incorre nella violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza il giudice di appello che ritenga colpevole l’imputato del delitto di appropriazione indebita, così diversamente qualificata l’originaria imputazione di truffa, non essendo configurabile alcuna violazione del diritto di difesa in quanto tale fatto costituisce una porzione della condotta originariamente contestata. (Nella specie, l’essersi l’imputato illegittimamente appropriato di denaro della persona offesa, senza ricorrere ad artifici o raggiri).

D’altra parte, le generiche affermazioni difensive, relative indistintamente ad un nugolo di reati, non consente di apprezzarne in alcun modo il rilievo con riguardo a specifiche contestazioni.

11. L’undicesimo motivo è inammissibile per le stesse ragioni espresse a proposito del sesto motivo, con riguardo alla mancata prova di resistenza relativa alla dedotta inutilizzabilità dei documenti inerenti al capo O).
Come emerge a fg. 34 della sentenza impugnata, la prova di responsabilità si era basata su ben altre risultanze, come le dichiarazioni delle vittime e le ammissioni dell’imputato.

12. Quanto al dodicesimo motivo, sia il Tribunale (fg. 46 della sentenza di primo grado), che la Corte di Appello (fg. 10 della sentenza impugnata), hanno specificato che la prospettazione di un pericolo immaginario costituente l’aggravante del reato di truffa di cui al capo V), era sussistente in quanto il ricorrente, al di là della effettiva esistenza di cartelle esattoriali a carico della vittima, aveva a quest’ultima falsamente prospettato il pignoramento della casa di abitazione "nel giro di 2 o 3 giorni", ipotesi del tutto inverosimile.

Il ricorso sorvola del tutto su questa specifica indicazione, dimostrando la sua genericità.

13.14.15. In ordine ai motivi che investono il trattamento sanzionatorio, sia il Tribunale che la Corte hanno ampiamente giustificato le ragioni che hanno determinato la fissazione della pena base, gli aumenti per continuazione ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche; sottolineando la gravità dei fatti, sia in ragione del loro numero, sia per la personalità dell’imputato, in quanto avvocato, sia per la condizione delle persone offese, mettendo anche in evidenza l’intensità del dolo che aveva connotato una condotta seriale improntata al dispregio delle regole professionali dell’attività forense, con rilevante danno per le vittime e notevole profitto per l’interessato.
La motivazione, nel suo insieme, è immune da censure e si conforma alle regole stabilite dalla giurisprudenza di legittimità.
Dovendosi rammentare che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 c.p.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario; Sez. 3 n. 1182 del 17/10/2007 dep. 2008, Cilia, rv. 238851).
Inoltre, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall’art. 133 c.p., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime. (Cass. Sez. 2 sent. n. 4790 del 16.1.1996 dep. 10.5.1996 rv 204768).
Infine, in tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste l’obbligo di specifica motivazione per gli aumenti relativi ai reati satellite, valendo a questi fini le ragioni a sostegno della quantificazione della pena base (Sez. 2, n. 18944 del 22/03/2017, Innocenti, Rv. 270361; Sez.5 n. 25751 de105/02/2015, Bornice; Sez.2, n. 49007 del 16/09/2014, lussi).
16.1. Per quanto attiene all’ultimo motivo di ricorso, inerente alle statuizioni civili, si osserva quanto segue.
Le censure relative al disposto risarcimento del danno nei confronti delle parti civili di cui al capo Z), non ha alcun fondamento, posto che la statuizione trae la sua giustificazione dal collegamento del reato di cui al capo Z) - che attiene ad una contestazione di falso - con i reati di cui al capo T), per il quale il ricorrente è stato condannato e non vi è obiezione.
16.2. Le censure relative alle parti civili dei reati di cui ai capi A), N) ed O), sono smentite dalle indicazioni contenute rispettivamente ai fgg. 7, 32 e 34 della sentenza di primo grado. Indipendentemente dall’instaurazione di un formale rapporto professionale con il ricorrente, come specificato dalla Corte di Appello (fg. 10 della sentenza impugnata), tali parti civili risultano, infatti, essere entrate in contatto con l’avv. C. in ordine alle vicende descritte nelle singole imputazioni, ricevendo un danno per effetto della sua condotta illecita.
16.3. La censura relativa alla mancanza di diligenza da parte dell’Ordine degli Avvocati presso la Corte di Appello di Lecce, è stata genericamente dedotta e sarà oggetto di valutazione da parte del giudice civile, eventualmente con riguardo al quantum (ma anche all’an) della condanna generica.
Si rammenti, infatti, che ai fini della pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni in favore della parte civile non è necessario che il danneggiato provi la effettiva sussistenza dei danni ed il nesso di causalità tra questi e l’azione dell’autore dell’illecito, essendo sufficiente l’accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose: la suddetta pronuncia infatti costituisce una mera "declaratoria juris" da cui esula ogni accertamento relativo sia alla misura sia alla stessa esistenza del danno, il quale è rimesso al giudice della liquidazione (Sez. 4, Sentenza n. 12175 del 03/11/2016 Ud. (dep. 14/03/2017) Rv. 270386).
La condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l’accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell’esistenza - desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità - di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, restando perciò impregiudicato l’accertamento riservato al giudice civile sulla liquidazione e l’entità del danno, ivi compresa la possibilità di escludere l’esistenza stessa di un danno eziologicamente collegato all’evento illecito (Sez. 3, Sentenza n. 36350 del 23/03/2015 Ud. (dep. 09/09/2015) Rv. 265637).
16.4. Relativamente, invece, alla parte civile An.Ro. , costituitasi in relazione al reato di truffa di cui al capo L) e che aveva adottato le proprie conclusioni all’udienza di primo grado del 6.12.2016, la relativa statuizione di condanna civile deve essere revocata, posto che per tale reato l’imputato è stato assolto dal Tribunale con la formula perché il fatto non sussiste e la Corte di Appello non ha modificato, in parte qua, il capo della decisione concernente le statuizioni civili.
L’accoglimento di tale motivo di ricorso, non comporta la declaratoria di prescrizione del reato di cui al capo H) - l’unico in relazione al quale sono maturati i relativi termini - tenuto conto dell’autonomia tra detto reato e quello di cui al capo L) e della inammissibilità dei motivi di ricorso relativi al reato sub capo H).
Infatti, deve farsi applicazione della regola giurisprudenziale fissata da Sez. U, n. 6903 del 2016, dep. 2017, Aiello, secondo cui, in caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l’autonomia dell’azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione, impedisce che l’ammissibilità dell’impugnazione per uno dei reati possa determinare l’instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello (conforme e successiva, Sez. 3, n. 20899 del 25/01/2017, Bruno, Rv. 270130-01).

P.Q.M.

Revoca la statuizione civile in favore di An.Ro. in relazione al reato di cui al capo L).
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili Ci.Al. , S.S. , Cr.Pi. , Ca.Fa. , M.R. , A.C. e Ordine degli Avvocati presso la Corte di Appello di Lecce, che liquida nella misura di Euro 3510,00 per ciascuna, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, CPA e IVA.