Il giudice nel valutare i risultati di una perizia deve verificare la stessa validità scientifica dei criteri e dei metodi di indagine utilizzati dal perito allorché essi si presentino come nuovi e sperimentali e perciò non sottoposti al vaglio di una pluralità di casi ed al confronto critico tra gli esperti del settore, sì da non potersi considerare ancora acquisiti al patrimonio della comunità scientifica.
Corte di Cassazione
II SEZIONE PENALE
(ud. 16/04/1997) 11-08-1997, n. 2751
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Giuseppe Consoli Presidente
1. Dott. Carlo Luda di Cortemiglia Consigliere
2. " Carlo Dapelo "
3. " Ernesto Perna La Torre "
4. " Secondo Carmenini "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Catanzaro
avverso la ordinanza in data 13-2-97 del Tribunale dei Minorenni di Catanzaro emessa nei confronti di <V. F.>
Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso,
Udita in camera di Consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dr. E. Perna La Torre
Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. G. Palombarini che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza.
Udit i difensor (..)
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con ordinanza in data 13-2-97 il Tribunale dei Minorenni di Catanzaro, quale giudice del riesame, annullava il provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso il 14-1-97 dal Gip di Catanzaro nei confronti di <V. F.> indagato per i delitti di rapina aggravata, lesioni personali e porto ingiustificato di armi da taglio.
Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Catanzaro che deduce: a) mancanza di motivazione sotto il duplice profilo della carenza di argomentazioni ed omessa considerazione di elementi rilevanti ai fini della decisione.
Il ricorso è fondato.
La compartecipazione del <V.> alla rapina commessa ai danni di un istituto di credito di Cosenza è stata ritenuta sussistente all'esito di consulenza tecnica di identificazione dei volti travisati degli autori eseguita con metodo compiuterizzato, utilizzando il filmato delle fasi dell'attività delittuosa riprese da una telecamera installata nei locali del predetto istituto. Il Tribunale nello annullare l'ordinanza custodiale del Gip, ha osservato che le conclusioni del consulente tecnico non assurgevano a dignità di gravi indizi di colpevolezza, secondo il disposto dell'art. 273 CPP, perché si fondavano su mere ipotesi scientifiche non ancora sufficientemente verificate e controllate.
La motivazione è carente ed, infatti, questa Suprema Corte in merito ha già precisato - Cass. sez V 3-9-93 n. 9416 - che il giudice nel valutare i risultati di una perizia deve verificare la stessa validità scientifica dei criteri e dei metodi di indagine utilizzati dal perito allorché essi si presentino come nuovi e sperimentali e perciò non sottoposti al vaglio di una pluralità di casi ed al confronto critico tra gli esperti del settore, sì da non potersi considerare ancora acquisiti al patrimonio della comunità scientifica.
Nell'ordinanza impugnata si accenna ad una nuova attività scientifica svolta dal consulente per disattenderne i risultati, senza che, tuttavia, venga effettuata un'approfondita verifica circa la validità della nuova metodologia.
I Giudici di merito, inoltre, alcuna argomentazione hanno svolto, al fine di valutare la sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza, in ordine all'elemento significativo rappresentato dall'accertata concomitante presenza nel lato destro del collo dell'ignoto e del collo dello indagato di un identico neo epidermico.
Le riscontrate carenze di motivazione comportano l'annullamento dell'impugnata ordinanza.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale dei Minorenni di Catanzaro per nuovo esame.
Così deciso in Roma il 16-4-97
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 11 AGO. 1997