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Nessuna garanzia difensiva per misurare alcol con il pre-test (Cass. 47761/18)

19 ottobre 2018, Cassazione penale

La polizia giudiziaria non ha l’obbligo di dare avviso della facoltà di nominare un difensore di fiducia alla persona sottoposta agli accertamenti qualitativi non invasivi e alle prove anche attraverso apparecchi portatili (alcol blow), in quanto gli stessi hanno avendo funzione meramente preliminare rispetto a quelli eseguiti mediante etilometro.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 11 luglio – 19 ottobre 2018, n. 47761
Presidente Tornesi – Relatore Cenci

Ritenuto in fatto

1.La Corte di appello di Catania il 27 marzo 2018 ha integralmente confermato la decisione emessa il 15 ottobre 2015 con cui il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catania, all’esito del giudizio abbreviato, ha ritenuto P.P. responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2, lett. c, del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285), con l’aggravante dell’ora notturna, fatto commesso il (omissis) , condannando l’imputato alla pena ritenuta di giustizia.

2.Ricorre per la cassazione della sentenza l’imputato, tramite difensore, affidandosi a tre motivi, con i quali denunzia violazione di legge (tutti e tre i motivi) e difetto motivazionale (il primo).

2.1. Con il primo motivo, in particolare, censura violazione degli artt. 354, 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen. e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione a quella parte della sentenza che disattende la eccezione, avanzata dalla difesa già sin dalla opposizione a decreto penale a suo tempo emesso e ribadita anche nei motivi di appello, circa la nullità / inutilizzabilità del risultato dell’alcooltest per mancanza del previo avviso circa il diritto all’assistenza difensiva, avviso che deriva dall’avere segnato con una crocetta l’apposito spazio ("NO") su di un mero verbale precompilato, redatto in orario successivo (ore 4.45) a quello dei due controlli sulla presenza di alcool nell’organismo (prima verifica ore 4.24, con esito 1,88 grammi / litro; seconda verifica alle ore 4.34, con esito 1.84 g / l): la irregolarità era talmente evidente - osserva il ricorrente - che P.P. si è rifiutato di firmare il terzo verbale in ordine cronologico.

2.2. Con il secondo motivo lamenta la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., di cui ricorrerebbero, ad avviso del ricorrente, nel caso di specie i presupposti.

2.3. Mediante l’ultimo motivo, infine, denunzia l’essere stata la sentenza di appello pronunziata nonostante la prescrizione fosse già maturata nel lasso temporale intercorso tra le decisioni di merito.

Considerato in diritto

1.Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

1.1.Quanto al primo motivo, è infondato.

La Corte territoriale, infatti, ha adeguatamente spiegato (p. 2), in conformità alla decisione di primo grado (p. 2) che, in relazione agli accertamenti non invasivi con l’apparecchiatura detta alcol-blow, non necessita il previo avvertimento, richiamando pertinente giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 5396 del 29/01/2015, P.G. in proc. Bianchi, Rv. 263025, secondo cui "In tema di disciplina della circolazione stradale, la polizia giudiziaria non ha l’obbligo di dare avviso della facoltà di nominare un difensore di fiducia alla persona sottoposta agli accertamenti qualitativi non invasivi e alle prove previsti dall’art. 186, comma terzo, cod. strada, in quanto gli stessi hanno funzione meramente preliminare rispetto a quelli eseguiti mediante etilometro e, come tali, restano estranei alla categoria degli accertamenti di cui all’art. 354 cod. proc. pen."), e che, quanto alla verifica successiva, essa è sicuramente avvenuta previo avviso delle facoltà difensive, come si desume dal contenuto del relativo verbale che, in effetti redatto dopo, "è tutto impostato con riferimento a quanto accaduto pochi minuti prima (accertamenti compresi)" (così alla p. 2 della sentenza di appello).
Si tratta di un accertamento in punto di fatto che risulta logico ed incensurabile in sede di legittimità.

1.2. Il secondo motivo è parimenti infondato, non risultando l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. richiesta dalla difesa né nelle conclusioni rassegnate in primo grado né nell’atto di appello.

1.3. In relazione, infine, alla prescrizione, si osserva che, risalendo il fatto al (omissis) e dovendosi calcolare anche la sospensione per due mesi e sedici giorni (rinvio disposto all’udienza dell’11 gennaio 2018), la prescrizione maturerà, ipoteticamente, il 21 luglio 2018 (infatti: (omissis) + 5 anni = (omissis) + 2 mesi e 16 giorni = (omissis) ).

2.Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.