La limitazione dell'esercizio della giurisdizione da parte di uno Stato membro in presenza di bis in idem derivante da una sentenza di altro Stato membro implica di per sè l'incompatibilità con il meccanismo del riconoscimento della sentenza straniera, potendo l'interessato far valere questa preclusione direttamente in sede esecutiva.
Le disposizioni di cui all'art. 54 e segg., della Convenzione aplcativa dell'accordo di Schengen CAAS si applicano direttamente, senza necessità di un riconoscimento della sentenza straniera su cui si fondi il bis in idem, nel quadro dello spazio giudiziario comune tra gli stati membri della U.E.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
(ud. 18/06/2008) 08-09-2008, n. 34793
Composta dagli Ill.mi Magistrati:
Dott. AGRO' Antonio - Presidente
Dott. MILO Nicola - Consigliere
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
D.A., n. a (OMISSIS);
avverso la sentenza in data 5 novembre 2007 della Corte di appello di Milano;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CONTI Giovanni;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, con le quali si chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano rigettava l'istanza presentata da D.A. di riconoscimento della sentenza penale emessa nei suoi confronti dall'autorità giudiziaria tedesca in data 20 agosto 1997.
Osservava la Corte di appello che l'istante non era legittimato ad avviare la procedura di riconoscimento della sentenza straniera, posto che l'art. 731 c.p.p., riserva al solo Ministro della giustizia l'iniziativa in materia.
Ricorre per cassazione il D. di persona, che denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione, osservando che l'istanza era finalizzata all'accertamento del bis in idem, essendo egli stato condannato in Germania per lo stesso fatto (ricettazione di autovettura Mercedes sottratta) per il quale era stato condannato dal Tribunale di Milano con sentenza confermata dalla Corte di appello di Milano in data 4 aprile 2003 divenuta irrevocabile.
Il ricorrente rileva che parte della giurisprudenza (Cass. sez. 1^, 3 giugno 2004, n. 28299) ammette la possibilità del riconoscimento della sentenza straniera, a norma dell'art. 12 c.p., proprio ai fini dell'accertamento del bis in idem. Tale possibilità, pur non essendo formalmente contemplata dall'art. 12 c.p., deve essere riconosciuta sulla base della evoluzione dell'ordinamento giuridico italiano alla luce delle norme internazionali, non ostandovi la diversa procedura dettata dagli artt. 730 e 731 c.p.p..
Sussiste inoltre ad avviso del ricorrente carenza di motivazione a carico della sentenza impugnata, dato che in essa manca qualsiasi riferimento alla normativa internazionale e in particolare all'Accordo di Shengen, fatto proprio dall'ordinamento italiano, statuente appunto il principio del divieto di bis in idem derivante da sentenza di autorità giudiziaria estera.
Osserva la Corte che il ricorso è manifestamente infondato.
A prescindere dalla incertezza circa il quadro normativo evocato dal ricorrente, che nella istanza diretta alla Corte di appello è riferito all'art. 731 c.p.p., e, nel ricorso, all'art. 12 c.p., e quindi, all'art. 730 c.p.p., va osservato che sia l'art. 730 c.p.p., sia l'art. 731 c.p.p., postulano l'iniziativa del Ministro della giustizia, che qui non ricorre.
D'altro canto, nel caso in cui si intenda ottenere il riconoscimento del bis in idem fra Stati membri dell'U.E., in quanto previsto dalla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Shengen, ratificato con L. 30 settembre 1993, n. 388, richiamato dallo stesso ricorrente, è pacifico che le disposizioni di cui all'art. 54 e segg., di detta Convenzione si applichino direttamente, senza necessità di un riconoscimento della sentenza straniera su cui si fondi il bis in idem, nel quadro dello spazio giudiziario comune tra gli stati membri della U.E. Ciò ha trovato puntuale conferma nella decisione della Corte di Giustizia delle Comunità Europee dell'11 febbraio 2003, con la quale è stato affermato che il principio stabilito dall'art. 54 citato "implica necessariamente che esiste una fiducia reciproca degli Stati membri nei confronti dei loro rispettivi sistemi di giustizia penale, e che ciascuno di questi ultimi accetta l'applicazione del diritto penale vigente negli altri Stati membri".
Consegue che la necessaria limitazione dell'esercizio della giurisdizione da parte di uno Stato membro in presenza di bis in idem derivante da una sentenza di altro Stato membro (nella specie la Germania) implica di per sè l'incompatibilità con il meccanismo del riconoscimento della sentenza straniera, potendo l'interessato far valere questa preclusione direttamente in sede esecutiva.
Alla inammissibilità del ricorso consegue a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che in ragione delle questioni dedotte, si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00, (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00, in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2008