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Ne bis in idem fra art. 54 CAAS e at. 50 Carta dei diritti UE (CGE, Spasic, C?129/14 PPU)

27 maggio 2014, Corte di giustizia europea

 L?articolo 54 della convenzione di applicazione dell?accordo di Schengen è compatibile con l?articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell?Unione europea anche nella parte nella quale subordina l?applicazione del principio del ne bis in idem alla condizione che, in caso di condanna, la sanzione «sia stata eseguita» o sia «in corso di esecuzione attualmente»; peraltro, l?articolo 54 della suddetta convenzione deve essere interpretato nel senso che il solo pagamento della sanzione pecuniaria penale, inflitta ad una persona che con la medesima decisione di un giudice di un altro Stato membro sia stata condannata ad una pena detentiva che non è stata eseguita, non consente di considerare che la sanzione sia stata eseguita o sia in corso di esecuzione ai sensi di tale disposizione.

 

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

27 maggio 2014 (*)

«Rinvio pregiudiziale ? Procedimento pregiudiziale d?urgenza ? Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale ? Carta dei diritti fondamentali dell?Unione europea ? Articoli 50 e 52 ? Principio del ne bis in idem ? Convenzione di applicazione dell?accordo di Schengen ? Articolo 54 ? Nozioni di pena ?eseguita? e ?in corso di esecuzione attualmente?»

Nella causa C?129/14 PPU,

avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta, ai sensi dell?articolo 267 TFUE, dall?Oberlandesgericht Nürnberg (Germania), con decisione del 19 marzo 2014, pervenuta alla cancelleria della Corte il 20 marzo 2014, nel procedimento penale a carico di

Zoran Spasic,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da V. Skouris, presidente, K. Lenaerts, vicepresidente, R. Silva de Lapuerta, M. Ile?i?, L. Bay Larsen, M. Safjan, C. G. Fernlund, presidenti di sezione, A. Ó Caoimh, C. Toader (relatore), D. ?váby, E. Jara?i?nas, S. Rodin e F. Biltgen, giudici,

avvocato generale: N. Jääskinen

cancelliere: I. Illéssy, amministratore

vista la domanda del giudice del rinvio del 19 marzo 2014, pervenuta alla Corte il 20 marzo 2014, di trattare il rinvio pregiudiziale con procedimento d?urgenza in conformità dell?articolo 107 del regolamento di procedura della Corte,

vista la decisione del 31 marzo 2014 della Terza Sezione della Corte che accoglie tale domanda,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all?udienza del 28 aprile 2014,

considerate le osservazioni presentate:

? per il sig. Spasic, da A. Schwarzer, Rechtsanwalt,

? per il governo tedesco da T. Henze e J. Kemper, in qualità di agenti,

? per il governo francese, da D. Colas e F.?X. Bréchot, in qualità di agenti,

? per il governo italiano da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da L. Ventrella, avvocato dello Stato,

? per il Consiglio dell?Unione europea, da P. Plaza e Z. Kup?ová, in qualità di agenti,

? per la Commissione europea, da W. Bogensberger e R. Troosters, in qualità di agenti,

sentito l?avvocato generale,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull?interpretazione dell?articolo 54 della convenzione di applicazione dell?accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell?Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all?eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 ed entrata in vigore il 26 marzo 1995 (GU 2000, L 239, pag. 19; in prosieguo: la «CAAS»), relativo all?applicazione del principio del ne bis in idem, nonché sulla compatibilità di tale disposizione con l?articolo 50 della carta dei diritti fondamentali dell?Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2 Tale domanda è stata presentata nell?ambito di un procedimento penale avviato in Germania nei confronti del sig. Spasic, per una truffa da questi commessa in Italia.

Contesto normativo

Diritto dell?Unione

La Carta

3 L?articolo 50 della Carta, intitolato «Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato», figura al titolo VI della medesima, rubricato «Giustizia». Esso è redatto nei termini seguenti:

«Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell?Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge».

4 I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati, ai sensi dell?articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, TUE, in conformità delle disposizioni generali del titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni.

5 Intitolato «Portata (...) dei diritti» garantiti, l?articolo 52 della Carta, il quale figura al capo VII «Disposizioni generali», così dispone:

«1. Eventuali limitazioni all?esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall?Unione o all?esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

(?)

3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell?uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell?Unione conceda una protezione più estesa.

(?)

7. I giudici dell?Unione e degli Stati membri tengono nel debito conto le spiegazioni elaborate al fine di fornire orientamenti per l?interpretazione della presente Carta».

6 Le spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali (GU 2007, C 303, pag. 17; in prosieguo: le «spiegazioni relative alla Carta») precisano, per quanto riguarda l?articolo 50 della Carta, che la regola del ne bis in idem non si applica solo all?interno della giurisdizione di uno stesso Stato, ma anche tra giurisdizioni di più Stati membri. Ciò corrisponde all?acquis del diritto dell?Unione. Le spiegazioni relative al medesimo articolo 50 richiamano peraltro espressamente gli articoli da 54 a 58 della CAAS, precisando che le eccezioni, molto limitate, per le quali i suddetti articoli consentono agli Stati membri di derogare alla regola del ne bis in idem sono disciplinate dalla clausola orizzontale dell?articolo 52, paragrafo 1, sulle limitazioni.

La CAAS

7 La CAAS è stata conclusa al fine di garantire l?applicazione dell?accordo tra i governi degli Stati dell?Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all?eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmato a Schengen il 14 giugno 1985 (GU 2000, L 239, pag. 13).

8 L?articolo 54 della CAAS figura al capitolo 3 della medesima, il quale è intitolato «Applicazione del principio ne bis in idem». Detto articolo è del seguente tenore:

«Una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un?altra Parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa più essere eseguita».

Il protocollo sull?integrazione dell?acquis di Schengen nell?ambito dell?Unione

9 La CAAS è stata inclusa nel diritto dell?Unione dal protocollo sull?integrazione dell?acquis di Schengen nell?ambito dell?Unione europea, allegato dal Trattato di Amsterdam al Trattato sull?Unione europea e al Trattato che istituisce l?Unione europea (GU 1997, C 340, pag. 93; in prosieguo: il «protocollo di Schengen»), quale «acquis di Schengen», come definito nell?allegato di tale protocollo. Quest?ultimo ha autorizzato tredici Stati membri ad instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nell?ambito di applicazione dell?acquis di Schengen.

10 Ai sensi dell?articolo 1 del protocollo di Schengen, anche la Repubblica italiana è divenuta, nel frattempo, Stato contraente della CAAS.

11 L?articolo 2, paragrafo 1, del suddetto protocollo stabilisce quanto segue:

«(...)

(...) Il Consiglio [dell?Unione europea] (?) determina, in base alle pertinenti disposizioni dei trattati, la base giuridica di ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono l?acquis di Schengen.

Relativamente a tali disposizioni e decisioni e in base a detta determinazione delle basi giuridiche, la Corte di giustizia [dell?Unione europea] esercita le competenze conferitele dalle pertinenti disposizioni applicabili dei trattati (?).

Fino all?adozione delle misure di cui sopra e fatto salvo l?articolo 5, paragrafo 2, le disposizioni o decisioni che costituiscono l?acquis di Schengen sono considerate atti fondati sul titolo VI del trattato sull?Unione europea».

12 La decisione 1999/436/CE del Consiglio del 20 maggio 1999, che determina, in conformità delle pertinenti disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull?Unione europea, la base giuridica per ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono l?acquis di Schengen (GU L 176, pag. 17), è stata adottata in applicazione dell?articolo 2, paragrafo 1, del protocollo di Schengen. Si evince dall?articolo 2 della decisione 1999/436 e dall?allegato A di quest?ultima che il Consiglio ha designato l?articolo 34 UE e l?articolo 31 UE come basi giuridiche degli articoli da 54 a 58 della CAAS.

Il protocollo (n. 19) sull?acquis di Schengen integrato nell?ambito dell?Unione europea

13 Il protocollo (n. 19) sull?acquis di Schengen integrato nell?ambito dell?Unione europea (GU 2008, C 115, pag. 290), allegato al Trattato FUE, ha autorizzato 25 Stati membri, nell?ambito istituzionale e giuridico dell?Unione, ad attuare tra loro una cooperazione rafforzata nei settori riguardanti l?acquis di Schengen. In tal senso, in forza dell?articolo 2 di tale protocollo:

«L?acquis di Schengen si applica agli Stati membri di cui all?articolo 1, fatte salve le disposizioni dell?articolo 3 dell?atto di adesione del 16 aprile 2003 e dell?articolo 4 dell?atto di adesione del 25 aprile 2005. Il Consiglio si sostituisce al comitato esecutivo istituito dagli accordi di Schengen».

Il protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie

14 L?articolo 9 del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie (GU 2008, C 115, pag. 322), allegato al trattato FUE, così recita:

«Gli effetti giuridici degli atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell?Unione adottati in base al trattato [UE] prima dell?entrata in vigore del trattato di Lisbona sono mantenuti finché tali atti non saranno stati abrogati, annullati o modificati in applicazione dei trattati. Ciò vale anche per le convenzioni concluse tra Stati membri in base al trattato [UE]».

15 L?articolo 10, paragrafi 1 e 3, del suddetto protocollo, così recita:

«1. A titolo di misura transitoria e in ordine agli atti dell?Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell?entrata in vigore del trattato di Lisbona, le attribuzioni delle istituzioni alla data di entrata in vigore di detto trattato sono le seguenti: le attribuzioni della Commissione ai sensi dell?articolo 258 [TFUE] non sono applicabili e le attribuzioni della Corte di giustizia dell?Unione europea ai sensi del titolo VI del trattato [UE], nella versione vigente prima dell?entrata in vigore del trattato di Lisbona, restano invariate, anche nel caso in cui siano state accettate in forza dell?articolo 35, paragrafo 2 [UE].

(?)

3. In ogni caso la misura transitoria di cui al paragrafo 1 cessa di avere effetto cinque anni dopo l?entrata in vigore del trattato di Lisbona.

(?)».

La decisione quadro 2002/584/GAI

16 L?articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002, relativa al mandato d?arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio del 26 febbraio 2009 (GU L 81, pag. 24; in prosieguo: la «decisione quadro 2002/584»), dispone quanto segue:

«Il mandato d?arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell?arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell?esercizio di un?azione penale o dell?esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà».

17 Ai sensi dell?articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, un mandato d?arresto europeo può essere emesso, segnatamente, se è stata disposta la condanna a una pena o è stata inflitta una misura di sicurezza, per condanne pronunciate di durata non inferiore a quattro mesi.

18 L?esecuzione di un mandato europeo può essere rifiutata per le ragioni contenute agli articoli 3 e 4 della medesima decisione quadro.

La decisione quadro 2005/214/GAI

19 Secondo il considerando 2 della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio del 24 febbraio 2005, relativa all?applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie (GU L 76, pag. 16), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio del 26 febbraio 2009 (GU L 81, pag. 24; in prosieguo: la «decisione quadro 2005/214»), «[il principio del reciproco riconoscimento] dovrebbe applicarsi alle sanzioni pecuniarie comminate dalle autorità giudiziarie o amministrative al fine di facilitare l?esecuzione di dette sanzioni in uno Stato membro diverso dallo Stato in cui sono state comminate».

La decisione quadro 2008/909/GAI

20 L?articolo 3, intitolato «Finalità e ambito di applicazione», della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio del 27 novembre 2008, relativa all?applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell?Unione europea (GU L 327, pag. 27), così dispone:

«1. Scopo della presente decisione quadro è stabilire le norme secondo le quali uno Stato membro, al fine di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, debba riconoscere una sentenza ed eseguire la pena.

2. La presente decisione quadro si applica qualora la persona condannata si trovi nello Stato di emissione o nello Stato di esecuzione.

(...)».

La decisione quadro 2009/948/GAI

21 Il considerando 3 della decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all?esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali (GU L 328 pag. 42) enuncia quanto segue:

«Le misure previste dalla presente decisione quadro dovrebbero mirare a evitare situazioni in cui la stessa persona è oggetto, in relazione agli stessi fatti, di procedimenti penali paralleli in Stati membri diversi, che potrebbero dar luogo a una pronuncia definitiva in due o più Stati membri. La decisione quadro intende pertanto prevenire la violazione del principio ?ne bis in idem?, quale enunciato all?articolo 54 della [CAAS] (?)».

22 Ai sensi dell?articolo 5, paragrafo 1, di tale decisione quadro, l?autorità competente di uno Stato membro che abbia fondati motivi per ritenere che si stia conducendo un procedimento parallelo in un altro Stato membro prende contatto con l?autorità competente dell?altro Stato membro per confermare l?esistenza di un siffatto procedimento parallelo al fine di avviare consultazioni dirette.

Le normative nazionali

Diritto tedesco

23 Ai sensi dell?articolo 7, paragrafo 1, del codice penale (Strafgesetzbuch), intitolato «Applicabilità agli atti che integrano reati commessi all?estero in altri casi»:

«[I]l diritto penale tedesco si applica ad atti che integrano un reato commessi all?estero a danno di un cittadino tedesco, qualora l?atto sia altresì punito nello Stato in cui è stato commesso o il luogo in cui esso è stato commesso non rientri nella giurisdizione penale di alcuno Stato».

24 L?articolo 263 del codice penale, intitolato «Truffa», così recita:

«(1) Chiunque, con l?intenzione di procurare a sé o ad altri un illecito vantaggio patrimoniale, arreca pregiudizio al patrimonio altrui generando o mantenendo un errore attraverso la prospettazione di fatti falsi oppure la l?alterazione o la soppressione di fatti veri, è punito con la reclusione di cinque anni o con la pena pecuniaria.

(?)

(3) In casi particolarmente gravi, si applica la reclusione da sei mesi a dieci anni.

1. Ricorre un caso particolarmente grave, di regola, quando si tratti di un truffatore di professione o di un membro di una banda organizzata (...)».

25 Ai sensi dell?articolo 1 della legge sull?adizione della Corte di giustizia delle Comunità europee per il procedimento di pronuncia pregiudiziale nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale in conformità dell?articolo 35 UE (Gesetz betreffend die Anrufung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften im Wege des Vorabentscheidungsverfahrens auf dem Gebiet der polizeilichen Zusammenarbeit und der justitiellen Zusammenarbeit in Strafsachen nach Art. 35 des EU-Vertrages), del 6 agosto 1998 (BGBl. 1998 I, pag. 2035), tutti gli organi giurisdizionali tedeschi possono investire la Corte di una domanda di pronuncia pregiudiziale, nel settore contemplato dall?articolo 35 UE, vertente sulla validità e l?interpretazione di decisioni quadro o sull?interpretazione di una convenzione o, ancora, sulla validità e sull?interpretazione di misure esecutive concernenti convenzioni che rientrano in tale settore.

Diritto italiano

26 L?articolo 640, paragrafo 1, del codice penale, intitolato «Truffa», così dispone:

«Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

(...)».

27 L?articolo 444, paragrafo 1, del codice di procedura penale prevede quanto segue:

«1. L?imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l?applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria».

28 Ai sensi dell?articolo 656, paragrafo 5, del codice di procedura penale, se la pena detentiva non è superiore a tre anni, il pubblico ministero ne sospende l?esecuzione. Se il condannato non presenta istanza volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione, il pubblico ministero revoca la sospensione dell?esecuzione, in forza dell?articolo 656, paragrafo 8, di tale codice.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

29 Si evince dalla domanda di pronuncia pregiudiziale e dal fascicolo presentato alla Corte che il sig. Spasic, cittadino serbo, è perseguito dalla Staatsanwaltschaft Regensburg (procura di Ratisbona, Germania) per aver commesso, il 20 marzo 2009, una truffa in banda organizzata a Milano (Italia). La vittima, Wolfgang Soller, cittadino tedesco, dopo essere stato contattato da un complice del sig. Spasic, aveva consegnato a quest?ultimo la somma di EUR 40 000 in biglietti di piccolo taglio in cambio di banconote da EUR 500, che, successivamente, si sono rivelate false.

30 Essendo stato oggetto di un mandato di arresto europeo emesso il 27 agosto 2009 dalla Staatsanwaltschaft Innsbruck (Austria) in relazione ad altri reati commessi secondo il medesimo modus operandi, il sig. Spasic è stato arrestato in Ungheria l?8 ottobre 2009 ed è stato successivamente consegnato alle autorità austriache. Egli è stato condannato in tale Stato membro ad una pena detentiva pari a sette anni e sei mesi con una decisione datata 26 agosto 2010, la quale è divenuta definitiva.

31 Il 25 febbraio 2010, l?Amtsgericht Regensburg (giudice monocratico di Ratisbona) ha emesso un mandato di arresto nazionale per i fatti integranti il reato di truffa commesso a Milano, sul quale successivamente si è fondato il mandato di arresto europeo emesso il 5 marzo 2010 dalla Staatsanwaltschaft Regensburg.

32 Con decisione del 18 giugno 2012, passata in giudicato il 7 luglio 2012, il Tribunale ordinario di Milano (Italia) ha condannato il sig. Spasic in contumacia per il reato di truffa commesso il 20 marzo 2009 a Milano alla pena di un anno di reclusione, da un lato, e alla multa di EUR 800, dall?altro. Da tale decisione del Tribunale ordinario di Milano si evince che il sig. Spasic, mentre era detenuto in Austria, ha fatto dichiarazioni autografe alla luce delle quali il giudice nazionale ha applicato l?articolo 640 del codice penale e l?articolo 444 del codice di procedura penale. Il pubblico ministero presso il Tribunale di Milano ha sospeso l?esecuzione ai sensi dell?articolo 656, paragrafo 5, di quest?ultimo codice.

33 Lo stesso pubblico ministero, con decisione del 5 gennaio 2013, ha revocato la sospensione della pena e ha disposto la reclusione del condannato affinché questi sconti la summenzionata pena detentiva di un anno e paghi la multa di EUR 800.

34 Il 20 novembre 2013, l?Amtsgericht Regensburg ha emesso nei confronti del sig. Spasic un altro mandato di arresto nazionale ampliato, che al punto 1 contempla i fatti integranti il reato di truffa in banda organizzata commesso il 20 marzo 2009 a Milano a danno del sig. Soller, già preso in considerazione nel mandato di arresto nazionale del 25 febbraio 2010, e al punto II altri fatti.

35 Il sig. Spasic si trova stato di custodia cautelare in Germania dal 6 dicembre 2013, data in cui, in esecuzione del mandato di arresto europeo del 5 marzo 2010, le autorità austriache l?hanno consegnato alle autorità tedesche.

36 Il sig. Spasic ha impugnato dinanzi all?Amtsgericht Regensburg la decisione che aveva disposto il mantenimento della custodia cautelare, sostenendo, in sostanza, che, in forza del principio del ne bis in idem, egli non poteva essere perseguito in Germania per i fatti commessi a Milano il 20 marzo 2009, poiché, in relazione a quegli stessi fatti, il Tribunale ordinario di Milano aveva già pronunciato nei suoi confronti una sentenza di condanna definitiva ed esecutiva.

37 Con ordinanza del 13 gennaio 2014, l?Amtsgericht Regensburg ha respinto il suo ricorso e ha rimesso la causa al Landgericht Regensburg (tribunale del Land di Ratisbona). Il 23 gennaio 2014, il sig. Spasic ha pagato, tramite bonifico bancario, la somma di EUR 800 a titolo della multa inflitta dal Tribunale ordinario di Milano, e ha depositato presso il Landgericht Regensburg, la prova di tale pagamento.

38 Con decisione del 28 gennaio 2014, il Landgericht Regensburg ha confermato l?ordinanza dell?Amtsgericht Regensburg, precisando che il mantenimento della custodia cautelare poteva essere validamente fondato sui fatti descritti al punto I del mandato di arresto del 20 novembre 2013, ossia quelli commessi a Milano il 20 marzo 2009, contemplati dalla decisione del Tribunale ordinario di Milano.

39 Il sig. Spasic ha impugnato la decisione del Landgericht Regensburg dinanzi all?Oberlandesgericht Nürnberg (Corte d?appello di Norimberga). Egli fa valere, in sostanza, che le disposizioni limitative dell?articolo 54 della CAAS non possono validamente restringere la portata dell?articolo 50 della Carta e che, avendo pagato la pena pecuniaria di EUR 800, egli dovrebbe essere rimesso in libertà.

40 Secondo il giudice del rinvio, che afferma di fare riferimento, in proposito, alla giurisprudenza costante del Bundesgerichtshof (Corte suprema federale tedesca), l?articolo 54 della CAAS costituisce una disposizione limitativa, ai sensi dell?articolo 52, paragrafo 1, della Carta. Per questo motivo, il principio del ne bis in idem, sancito all?articolo 50 della Carta, si applicherebbe alle condizioni previste all?articolo 54 della CAAS. Tuttavia, tale giudice rileva che la Corte non si è mai pronunciata sulla compatibilità dell?articolo 54 della CAAS con l?articolo 50 della Carta né sull?incidenza della mera esecuzione, da parte della persona condannata con una stessa decisione a una pena detentiva e al pagamento di una pena pecuniaria, di questa seconda sanzione.

41 In tali condizioni, l?Oberlandesgericht Nürnberg ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l?articolo 54 della [CAAS] sia compatibile con l?articolo 50 della [Carta] nella parte in cui esso subordina l?applicazione del principio del ne bis in idem alla condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato di condanna, non possa più essere eseguita.

2) Se la summenzionata condizione, stabilita dall?articolo 54 della [CAAS] sia soddisfatta anche nel caso in cui sia stata data esecuzione solo a una parte (nel caso di specie: alla pena pecuniaria) di una sanzione inflitta nello Stato di condanna, composta di due parti autonome (nel caso di specie: una pena detentiva e una pena pecuniaria)».

Sulla competenza della Corte

42 Si evince dalla decisione di rinvio che la domanda di pronuncia pregiudiziale è fondata sull?articolo 267 TFUE, mentre le questioni sollevate riguardano la CAAS, convenzione che rientra nell?ambito di applicazione del titolo VI del Trattato UE nella sua versione applicabile prima dell?entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

43 È pacifico, a tal riguardo, che il regime previsto all?articolo 267 TFUE è applicabile alla competenza pregiudiziale della Corte ai sensi dell?art. 35 UE, a sua volta applicabile fino al 1° dicembre 2014, fatte salve le condizioni previste da quest?ultima disposizione (v., in tal senso, sentenza Santesteban Goicoechea, C?296/08 PPU, EU:C:2008:457, punto 36).

44 La Repubblica federale di Germania ha effettuato una dichiarazione ai sensi dell?articolo 35, paragrafo 2, UE, con la quale essa ha accettato la competenza della Corte a pronunciarsi secondo le modalità di cui al paragrafo 3, lettera b), di tale articolo, come si evince dall?informazione relativa alla data di entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 1º maggio 1999 (GU L 114, pag. 56).

45 In tale contesto, il fatto che la decisione di rinvio non menzioni l?articolo 35 UE, ma si riferisca all?articolo 267 TFUE, non può, di per sé, determinare l?incompetenza della Corte a risolvere le questioni sollevate dall?Oberlandesgericht Nürnberg (v., in tal senso, sentenza Santesteban Goicoechea, EU:C:2008:457, punto 38).

46 Tutto ciò considerato, la Corte è competente a rispondere alle questioni sollevate.

Sul procedimento di urgenza

47 L?Oberlandesgericht Nürnberg ha chiesto di trattare il presente rinvio pregiudiziale con il procedimento d?urgenza previsto dall?articolo 23 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell?Unione europea e dall?articolo 107 del regolamento di procedura di quest?ultima.

48 Il giudice del rinvio ha motivato la propria domanda affermando che la legittimità della detenzione del sig. Spasic dipende dalla risposta della Corte alle questioni pregiudiziali.

49 Con decisione del 31 marzo 2014, la Corte, su proposta del giudice relatore e sentito l?avvocato generale, ha deciso, in base all?articolo 267, paragrafo 4, TFUE, e all?articolo 107 del suo regolamento di procedura, di accogliere la domanda del giudice del rinvio di sottoporre il rinvio pregiudiziale al procedimento d?urgenza.

Sulle questioni pregiudiziali

50 In via preliminare, occorre rilevare che, pur se l?articolo 54 della CAAS subordina l?applicazione del principio del ne bis in idem alla condizione che la sanzione non possa più essere eseguita, essa non è applicabile nell?ambito del procedimento principale, in quanto risulta dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte, confermati in udienza, che, secondo il diritto italiano, la pena detentiva alla quale il sig. Spasic è stato condannato in tale Stato membro può ancora essere eseguita.

Sulla prima questione

51 Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l?articolo 54 della CAAS, il quale subordina l?applicazione del principio del ne bis in idem alla condizione che, in caso di condanna, la pena «sia stata eseguita» o sia «in corso di esecuzione attualmente» o non possa più essere eseguita (in prosieguo: la «condizione di esecuzione»), sia compatibile con l?articolo 50 della Carta, il quale sancisce tale principio.

52 A tal riguardo, occorre rilevare che l?articolo 54 della CAAS differisce, quanto al testo, dall?articolo 50 della Carta, per il fatto di subordinare l?applicazione del principio del ne bis in idem alla condizione di esecuzione.

53 La Corte ha riconosciuto che l?applicazione del principio del ne bis in idem, sancito all?articolo 50 della Carta, a procedimenti penali come quelli oggetto della controversia principale, presuppone che i provvedimenti già adottati nei confronti dell?imputato ai sensi di una decisione divenuta definitiva siano di natura penale (sentenza Åkerberg Fransson, C-617/10, EU:C:2013:105, punto 33), circostanza pacifica nella specie.

54 In tale contesto, al fine di risolvere la prima questione sollevata, occorre, anzitutto, rammentare che le spiegazioni relative alla Carta, per quanto concerne l?articolo 50 della stessa ? le quali, conformemente agli articoli 6, paragrafo 1, terzo comma, TUE e 52, paragrafo 7, della Carta, sono state elaborate al fine di fornire orientamenti per l?interpretazione di quest?ultima e devono essere tenute nel debito conto dai giudici dell?Unione e degli Stati membri ? menzionano espressamente l?articolo 54 della CAAS fra le disposizioni contemplate dalla clausola orizzontale di cui all?articolo 52, paragrafo 1, della Carta.

55 Ne consegue che la condizione supplementare contenuta all?articolo 54 della CAAS costituisce una limitazione del principio del ne bis in idem che è compatibile con l?articolo 50 della Carta, in quanto tale limitazione rientra nell?ambito delle spiegazioni relative alla Carta con riferimento a quest?ultimo articolo alle quali rinviano direttamente le summenzionate disposizioni degli articoli 6, paragrafo 1, terzo comma, TUE e 52, paragrafo 7, della Carta. In ogni caso e indipendentemente dai termini contenuti nelle spiegazioni relative alla Carta con riferimento a suddetto articolo 50, la condizione di esecuzione, la quale subordina ad un requisito supplementare la protezione più ampia offerta da tale articolo 50, costituisce una limitazione del diritto sancito dal suddetto articolo, ai sensi dell?articolo 52 della Carta.

56 Ai sensi dell?articolo 52, paragrafo 1, prima frase, della Carta, eventuali limitazioni all?esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla stessa Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Secondo la seconda frase del suddetto paragrafo, nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni a tali diritti e libertà solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall?Unione o all?esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

57 Nella specie, è pacifico che la limitazione del principio del ne bis in idem sia prevista dalla legge, ai sensi dell?articolo 52, paragrafo 1, della Carta, in quanto essa risulta dall?articolo 54 della CAAS.

58 Quanto al contenuto essenziale di suddetto principio, occorre rilevare che, come sostenuto dai governi tedesco e francese nelle loro osservazioni, la condizione di esecuzione prevista all?articolo 54 della CAAS non rimette in discussione il principio del ne bis in idem in quanto tale. Infatti, la suddetta condizione è segnatamente intesa ad evitare che un soggetto che è stato giudicato con sentenza definitiva in un primo Stato contraente non possa più essere perseguito per i medesimi fatti in un secondo Stato contraente e resti quindi, in definitiva, impunito quando il primo Stato di condanna non ha fatto eseguire la pena inflitta (v., in tal senso, sentenza Kretzinger, C?288/05, EU:C:2007:441, punto 51).

59 Di conseguenza, si deve ritenere che una disposizione come l?articolo 54 della CAAS rispetti il contenuto essenziale del principio del ne bis in idem sancito all?articolo 50 della Carta.

60 Cionondimeno, occorre verificare se la restrizione risultante dalla condizione di esecuzione di cui all?articolo 54 della CAAS sia proporzionata, il che impone di esaminare, anzitutto, se tale condizione possa essere considerata rispondente ad una finalità di interesse generale, ai sensi dell?articolo 52, paragrafo 1, della Carta e, in caso di risposta affermativa, se essa rispetti il principio di proporzionalità ai sensi della medesima disposizione.

61 A tal riguardo, occorre rammentare, anzitutto, che, in forza dell?articolo 3, paragrafo 2, TUE, l?Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, nonché la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest?ultima.

62 Come risulta dall?articolo 67, paragrafo 3, TFUE, l?obiettivo assegnato all?Unione, consistente nel divenire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, comporta la necessità, per l?Unione, di adoperarsi per garantire un livello elevato di sicurezza attraverso misure di prevenzione e di lotta contro la criminalità, attraverso misure di coordinamento e cooperazione tra forze di polizia e autorità giudiziarie e altre autorità competenti, nonché tramite il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie penali e, se necessario, il ravvicinamento delle legislazioni penali.

63 Orbene, la condizione di esecuzione prevista all?articolo 54 della CAAS si inserisce in tale contesto, in quanto mira, come rammentato al punto 58 della presente sentenza, ad evitare, nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l?impunità della quale potrebbero giovarsi persone condannate in uno Stato membro dell?Unione con sentenza penale definitiva.

64 È pertanto incontestabile il fatto che la condizione di esecuzione prevista all?articolo 54 della CAAS sia idonea a realizzare l?obiettivo perseguito. Infatti, consentendo alle autorità di uno Stato contraente, in caso di mancata esecuzione della sanzione inflitta, di perseguire per i medesimi fatti un soggetto condannato in via definitiva da un altro Stato contraente, viene evitato il rischio che il suddetto condannato resti impunito per l?aver lasciato il territorio dello Stato di condanna.

65 Quanto alla necessità della condizione di esecuzione per rispondere alla finalità di interesse generale mirante ad evitare, nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l?impunità delle persone condannate in uno Stato membro dell?Unione con sentenza penale definitiva, occorre rilevare che effettivamente come dedotto dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte e in udienza, a livello dell?Unione esistono numerosi strumenti intesi a facilitare la cooperazione fra gli Stati membri in materia penale.

66 Occorre menzionare, a tal riguardo, la decisione quadro 2009/948, il cui articolo 5 impone alle autorità dei diversi Stati membri che rivendicano competenze concorrenti per instaurare procedimenti penali relativi ai medesimi fatti di avviare consultazioni dirette al fine di pervenire ad un consenso su una soluzione efficace volta ad evitare le conseguenze negative derivanti dall?esistenza di procedimenti paralleli.

67 Siffatte consultazioni dirette possono, se del caso, da un lato, concludersi con l?emissione di un mandato di arresto europeo da parte delle autorità dello Stato membro in cui ha sede il giudice che ha pronunciato una sentenza penale definitiva, in base alle disposizioni della decisione quadro 2002/548, al fine dell?esecuzione delle sanzioni inflitte. D?altro lato, quelle stesse consultazioni possono condurre, in base alle disposizioni delle decisioni quadro 2005/214 e 2008/909, a far sì che le sanzioni inflitte dal giudice penale di uno Stato membro siano eseguite in un Stato membro diverso (v., per l?interpretazione della decisione quadro 2005/214, sentenza Balá?, C?60/12, EU:C:2013:733).

68 Orbene, siffatti strumenti di assistenza non impongono una condizione di esecuzione analoga a quella dell?articolo 54 della CAAS e, quindi, non sono idonei ad assicurare la completa realizzazione dell?obiettivo perseguito.

69 Infatti, se è vero che tali meccanismi sono idonei a facilitare l?esecuzione delle decisioni all?interno dell?Unione, ciò non toglie che il loro impiego è assoggettato a diverse condizioni e dipende, in ultima analisi, da una decisione dello Stato membro in cui ha sede il giudice che ha pronunciato una sentenza penale definitiva, non essendo tale Stato membro soggetto ad un obbligo, di diritto dell?Unione, di assicurare l?esecuzione effettiva delle sanzioni risultanti da tale sentenza. Le possibilità aperte a tale Stato membro da dette decisioni quadro non sono dunque atte a garantire che venga evitata, nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l?impunità delle persone condannate nell?Unione con una sentenza penale definitiva qualora il primo Stato di condanna non abbia fatto eseguire la pena inflitta.

70 Peraltro, pur se la decisione quadro 2008/909 rende possibile l?esecuzione di una pena detentiva in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede il giudice che ha pronunciato tale condanna, si deve necessariamente constatare che, in virtù del suo articolo 4, tale possibilità è subordinata al consenso della persona condannata nonché al fatto che lo Stato membro che ha pronunciato la condanna abbia acquisito la certezza che l?esecuzione della condanna da parte dello Stato di esecuzione contribuirà a realizzare l?obiettivo consistente nel reinserimento sociale della persona condannata. Ne consegue che il sistema instaurato da tale decisione quadro non ha come fine principale quello di combattere l?impunità delle persone condannate nell?Unione con sentenza penale definitiva e non può garantire la realizzazione completa di tale obiettivo.

71 Occorre, inoltre, sottolineare che la condizione di esecuzione della CAAS implica che, qualora le circostanze particolari del caso di specie e l?atteggiamento dello Stato della prima condanna abbiano consentito che la sanzione irrogata sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente, se del caso tramite l?impiego degli strumenti previsti dal diritto dell?Unione per facilitare l?esecuzione delle pene, una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in uno Stato membro non può più essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un altro Stato membro. Nell?ambito fissato dall?articolo 54 della CAAS, pertanto, procedimenti siffatti avranno luogo unicamente nei casi in cui il sistema attualmente previsto dal diritto dell?Unione non sia stato sufficiente, per un qualsiasi motivo, ad impedire l?impunità delle persone condannate nell?Unione con sentenza penale definitiva.

72 Ne consegue che la condizione di esecuzione prevista all?articolo 54 della CAAS non eccede quanto necessario ad evitare, in un contesto transfrontaliero, l?impunità delle persone condannate in uno Stato membro dell?Unione con sentenza penale definitiva.

73 Tuttavia, nell?ambito dell?applicazione concreta della condizione di esecuzione di cui all?articolo 54 della CAAS ad un caso specifico, non si può escludere che, in base all?articolo 4, paragrafo 3, TUE e agli strumenti giuridici di diritto derivato dell?Unione in materia penale menzionati dalla Commissione, i giudici nazionali competenti si contattino e avviino delle consultazioni al fine di verificare se esista una effettiva intenzione, da parte dello Stato membro della prima condanna, di procedere all?esecuzione delle sanzioni inflitte.

74 Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l?articolo 54 della CAAS, il quale subordina l?applicazione del principio del ne bis in idem alla condizione che, in caso di condanna, la sanzione «sia stata eseguita» o sia «in corso di esecuzione attualmente» è compatibile con l?articolo 50 della Carta, il quale sancisce tale principio.

Sulla seconda questione

75 Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l?articolo 54 della CAAS debba essere interpretato nel senso che il mero pagamento della pena pecuniaria, inflitta ad una persona che con la medesima decisione di un giudice di un altro Stato membro condannata ad una pena detentiva che non è stata eseguita, non consente di considerare che la sanzione sia stata eseguita o sia in corso di esecuzione ai sensi di tale disposizione.

76 Per risolvere tale questione, occorre anzitutto rammentare che il diritto penale sostanziale e processuale degli Stati membri non è stato oggetto di armonizzazione a livello dell?Unione.

77 Il principio del ne bis in idem enunciato all?articolo 54 della CAAS mira non solo ad evitare, nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l?impunità delle persone condannate nell?Unione con una sentenza penale definitiva, bensì anche a garantire la certezza del diritto attraversi il rispetto delle decisioni degli organi pubblici divenute definitive, in assenza di armonizzazione o di ravvicinamento delle legislazioni penali degli Stati membri.

78 Nel contesto della causa principale, come confermato dal governo italiano in udienza, il sig. Spasic è stato condannato a due sanzioni principali, ossia la pena detentiva, da un lato, e la pena pecuniaria, dall?altro.

79 Pur in assenza di armonizzazione delle legislazioni penali degli Stati membri, secondo una giurisprudenza costante, l?applicazione uniforme del diritto dell?Unione esige che una disposizione che non contiene alcun rinvio al diritto di tali Stati riceva un?interpretazione autonoma e uniforme da effettuarsi tenendo conto del contesto della norma nella quale si inserisce e dello scopo perseguito (v., in tal senso, sentenze van Esbroeck, EU:C:2006:165; punto 35, Mantello, EU:C:2010:683, punto 38, e Balá?, C?­60/12, EU:C:2013:733, punto 26).

80 Benché l?articolo 54 della CAAS disponga, utilizzando il singolare, che occorre che «la pena sia stata eseguita», in tale condizione rientra, chiaramente, la situazione in cui siano state inflitte due pene principali, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, ossia, da un lato, una pena detentiva, e, dall?altro, la condanna al pagamento di una pena pecuniaria.

81 Un?interpretazione diversa porterebbe infatti a svuotare di significato il principio del ne bis in idem enunciato all?articolo 54 della CAAS e comprometterebbe l?applicazione utile del suddetto articolo.

82 Occorre dedurne che, qualora una delle due sanzioni inflitte non sia stata «eseguita», ai sensi dell?articolo 54 della CAAS, tale condizione non può essere considerata soddisfatta.

83 Per quanto riguarda la questione se la situazione di cui al procedimento principale corrisponda alla condizione, parimenti prevista all?articolo 54 della CAAS, secondo la quale, affinché il principio del ne bis in idem sia applicabile, occorre che la sanzione sia «in corso di esecuzione attualmente», è pacifico che il sig. Spasic non ha neanche iniziato a scontare la sua pena detentiva in Italia (v., in tal senso, Kretzinger, EU:C:2007:441, punto 63).

84 Trattandosi di due pene inflitte in via principale, non si può nemmeno ritenere che, con l?avvenuto pagamento della pena pecuniaria, la sanzione sia «in corso di esecuzione attualmente», ai sensi dell?articolo 54 della CAAS.

85 Alla luce di quanto precede, occorre risolvere la seconda questione nel senso che l?articolo 54 della CAAS deve essere interpretato nel senso che il solo pagamento della sanzione pecuniaria penale, inflitta ad una persona che con la medesima decisione di un giudice di un altro Stato membro sia stata condannata ad una pena detentiva che non è stata eseguita, non permette di considerare che la sanzione sia stata eseguita o sia in corso di esecuzione ai sensi di tale disposizione.

Sulle spese

86 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

1) L?articolo 54 della convenzione di applicazione dell?accordo di Schengen, del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell?Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all?eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 ed entrata in vigore il 26 marzo 1995, il quale subordina l?applicazione del principio del ne bis in idem alla condizione che, in caso di condanna, la sanzione «sia stata eseguita» o sia «in corso di esecuzione attualmente» è compatibile con l?articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell?Unione europea, il quale sancisce tale principio.

2) L?articolo 54 della suddetta convenzione deve essere interpretato nel senso che il solo pagamento della sanzione pecuniaria penale, inflitta ad una persona che con la medesima decisione di un giudice di un altro Stato membro sia stata condannata ad una pena detentiva che non è stata eseguita, non consente di considerare che la sanzione sia stata eseguita o sia in corso di esecuzione ai sensi di tale disposizione.

Firme