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Ne bis in idem europeo richiede stessi fatti (Cass. 11664/20)

8 aprile 2020, Cassazione penale

La nozione di "stessi fatti" ai fin idi un divieto di un doppio giudizio ricomprende un insieme di fatti inscindibilmente collegati tra loro, indipendentemente dalla qualificazione giuridica dei fatti medesimi o dall'interesse giuridico tutelato, mentre non assume rilievo l'eventuale esistenza tra gli stessi di un nesso meramente soggettivo costituito dall'unitarietà del disegno criminoso, in quanto esso non esclude che i fatti materiali oggetto dei due processi possano essere diversi dal punto di vista temporale e spaziale, nonchè per la loro natura.

La nozione di "stessi fatti" ai fini del divieto del bis in idem europeo costituisce una nozione autonoma del diritto dell'Unione Europea, in quanto non può essere lasciata alla discrezionalità delle autorità giudiziarie dei singoli Stati membri esegesi di tale concetto sulla base del loro diritto nazionale, occorrendo di esso garantire l'applicazione uniforme nel diritto dell'Unione Europea.

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

(ud. 10/01/2020) 08-04-2020, n. 11664

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IASILLO Adriano - Presidente -

Dott. CASA Filippo - rel. Consigliere -

Dott. BONI Monica - Consigliere -

Dott. CENTOFANTI Francesco - Consigliere -

Dott. CAIRO Antonio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

V.V., nato il (OMISSIS);

avverso l'ordinanza del 13/06/2018 del TRIBUNALE di MILANO;

udita la relazione svolta dal Consigliere CASA FILIPPO;

lette le conclusioni del PG MARINELLI Felicetta, che l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

Svolgimento del processo

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata nell'interesse di V.V. per ottenere l'applicazione del principio del ne bis in idem tra i fatti giudicati con sentenza del Tribunale di Laufen (Repubblica Federale Tedesca) in data 30.5.2011 ("ricettazione organizzata e banda, falso in atto pubblico e banda") e il fatto di riciclaggio per il quale, unitamente ad altri reati, il V. era stato condannato con sentenza del Tribunale di Milano in data 6.7.2005, confermata dalla Corte di Appello di Milano in data 20.9.2017 e divenuta irrevocabile il 5.1.2018.

A ragione della decisione osservava il Tribunale che, trascurando i reati esclusi dall'oggetto dell'istanza (i reati di "banda" e di "falso in atto pubblico", in quanto non giudicati nel processo italiano), nella sentenza tedesca, da un lato, non si attribuiva affatto a V. come, invece, nella pronuncia italiana - di aver compiuto le materiali attività di riciclaggio (in concreto, la sostituzione della targa), bensì, semplicemente, di aver accettato di condurre l'autovettura Mercedes in Bielorussia sapendo che si trattava di un veicolo provento di furto; dall'altro, la natura della contestazione ("ricettazione organizzata") lasciava ritenere, alla luce della motivazione, che alla base della stessa vi fosse la commissione del fatto (ricezione di auto rubata, nella specie munita di documentazione falsificata) in un contesto non occasionale, e, in particolare, nell'ambito di un "racket della ricettazione di autoveicoli".

In Germania, in sostanza, non si era in nessun modo valutata la commissione di attività di falso sull'autovettura nell'ottica di una condotta di riciclaggio, ma, al contrario, si era dato per scontato che tali condotte riciclatorie fossero state commesse da altre persone.

L'oggetto della sentenza di condanna italiana era invece, esclusivamente, l'avere "compiuto operazioni dirette ad ostacolare l'identificazione della provenienza da delitto in relazione all'autovettura nella consapevolezza che essa provenisse da delitto".

I fatti posti in raffronto erano, pertanto, evidentemente distinti, non coincidenti nè per le condotte, nè per i momenti di commissione.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, sulla base dei seguenti due motivi, sviluppati dopo aver premesso che la sentenza del Tribunale di Milano era stata emessa in data 20.9.2017 e non in data 6.7.2005, come erroneamente riportato nel provvedimento impugnato.

2.1. Violazione di legge ex art. 606, lett. b) in relazione alla mancata applicazione della disciplina di cui agli artt. 649 e 669 c.p.p. e dell'art. 50 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.

La pretesa del Tribunale di Milano di vincolare l'applicabilità della disciplina del ne bis in idem ad una verifica di tipo "matematico" circa la frazione di pena inflitta per un determinato reato piuttosto che per l'altro doveva considerarsi priva di qualsiasi fondamento giuridico: essa, infatti, oltre a porsi in piena contraddizione con il principio di reciproca fiducia tra Stati, caratterizzante il ne bis in idem "Europeo" (art. 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 1990 e art. 50 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea), non era contemplata dalle disposizioni dell'ordinamento interno previste dagli artt. 649 e 669 c.p.p..

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla individuazione del medesimo fatto per il quale era stato giudicato V.V. così come risultante dalla sentenza di condanna italiana e di quella del Tribunale di Laufen del 30.5.2011, nonchè dal successivo decreto correttivo del 2.8.2012.

Non era dato comprendere come l'ordinanza impugnata potesse giungere a una conclusione di non identità dei fatti materiali quando il ricorrente era stato condannato in Germania per i reati di "ricettazione organizzata" e di "banda" sulla base di aver condotto in quel paese un veicolo provento di furto e il capo d'imputazione per "riciclaggio" della sentenza italiana individuava la condotta rilevante nell'aver condotto la vettura in Germania.

Il provvedimento, inoltre, appariva manifestamente illogico nella parte in cui sosteneva che il Tribunale tedesco non avrebbe in alcun modo valutato la commissione di attività di falso sull'autovettura nell'ottica di una condotta di riciclaggio.

L'erroneità di tale affermazione emergeva palesemente dal testo della sentenza tedesca, che aveva condannato l'imputato anche per l'ipotesi prevista dall'art. 267 c.p. nazionale, par. I e IV, norma che sanzionava, appunto, il falso in atto pubblico, nella specie riferito ai documenti di circolazione del veicolo e al numero di telaio. Conferma di ciò si rinveniva nel decreto correttivo, in cui si precisava che il V. era stato dichiarato colpevole "del reato di ricettazione organizzata e di banda nonchè di falso in atto pubblico organizzato e di banda".

Se solo il Tribunale di Milano avesse proceduto all'analisi della norma di cui all'art. 267 citato, si sarebbe reso conto che l'Autorità tedesca aveva individuato proprio nel ricorrente il responsabile dell'attività di falsificazione, attività, quest'ultima, inquadrata non come porzione della condotta di ricettazione (o riciclaggio), bensì in due diverse e separate figure di illecito.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

Motivi della decisione

1. Il ricorso va rigettato perchè, nel complesso, infondato.

2. Il primo motivo dedotto, a prescindere dalla sua fondatezza o meno in astratto, deve, comunque, considerarsi superato e assorbito dall'esame nel merito dell'istanza affrontato dal Tribunale di Milano quale giudice dell'esecuzione, poichè le argomentazioni preliminari svolte da quest'ultimo (relative alla ritenuta inammissibilità, nella specie, di applicare il ne bis in idem poichè la sentenza straniera riguardava reati ulteriori rispetto a quello di ricettazione organizzata e non era individuabile la quota di pena attribuita ai singoli reati) non gli hanno impedito, subito dopo, di misurarsi con la questione essenziale oggetto del petitum e di deciderla.

3. Il secondo motivo è infondato.

3.1. Occorre rammentare che l'art. 54 della Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, ratificata e posta in esecuzione dall'Italia con L. 30 settembre 1993, n. 388, sancisce il principio del "ne bis in idem" Europeo, che, per come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza sovranazionale e di questa Corte, opera nel diritto interno in presenza di più fatti, che hanno dato luogo in due stati contraenti a procedimenti penali definiti con provvedimenti irrevocabili, i quali (fatti) siano inscindibilmente collegati sotto il profilo materiale ed indipendentemente dalla loro qualificazione giuridica (Sez. 2, n. 51221 del 15/06/2018, Feil, Rv. 275064 - 01; Sez. 6, n. 47445 del 19/11/2019, Zarotti, Rv. 277565 - 01).

Sul tema giova precisare che la nozione di "stessi fatti", richiamata dalle decisioni quadro sul reciproco riconoscimento nell'ambito dell'U.E. ai fini del divieto del bis in idem, costituisce una nozione autonoma del diritto dell'Unione Europea (Grande Sezione, Corte U.E. 16 novembre 2010, Mantello, p. 38), in quanto non può essere lasciata alla discrezionalità delle autorità giudiziarie dei singoli Stati membri esegesi di tale concetto sulla base del loro diritto nazionale, occorrendo di esso garantire l'applicazione uniforme nel diritto dell'Unione Europea.

Tale nozione, come ha affermato la Corte U.E., trova, quindi, fondamento nell'art. 54 della Convenzione di Schengen - secondo cui "una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un'altra Parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa più essere eseguita" -, che, a sua volta, è da ritenersi compatibile con il principio del ne bis in idem enunciato dall'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali ("Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge") (Grande Sezione, Corte U.E. 27 maggio 2014, Spasic, p. 59).

Ebbene, in base all'interpretazione fornita dalla Corte U.E., la nozione di "stessi fatti" ricomprende un insieme di fatti "inscindibilmente collegati tra loro", indipendentemente dalla qualificazione giuridica dei fatti medesimi o dall'interesse giuridico tutelato, mentre non assume rilievo l'eventuale esistenza tra gli stessi di un nesso meramente soggettivo costituito dall'unitarietà del disegno criminoso, in quanto esso non esclude che i fatti materiali oggetto dei due processi possano essere diversi dal punto di vista temporale e spaziale, nonchè per la loro natura (Grande Sezione, Corte U.E. 16 novembre 2010, Mantello, p. 39, richiamata da Sez. 6, n. 47445 del 19/11/2019, Zarotti, cit.).

3.2. Va, inoltre, evidenziato che il delitto di riciclaggio si distingue da quello di ricettazione in relazione all'elemento materiale, che si connota per l'idoneità ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene e all'elemento soggettivo, costituito dal dolo generico di trasformazione della cosa per impedirne l'identificazione (fra molte, Sez. 2, n. 30265 dell'11/5/2017, Giamè, Rv. 270302 - 01).

4. Ciò premesso, ritiene il Collegio che il Giudice dell'esecuzione abbia fatto, nella sostanza, corretta applicazione degli enunciati principi: da un lato, esattamente distinguendo, dal punto di vista oggettivo e soggettivo, la condotta di ricettazione della vettura BMW "X5" originariamente targata (OMISSIS) (erroneo è il riferimento a una "Mercedes" contenuto nel provvedimento impugnato), sanzionata in Germania, da quella di riciclaggio ex art. 648-bis c.p., sanzionata in Italia, consistita nell'aver compiuto operazioni dirette ad ostacolare l'identificazione della provenienza da delitto della vettura in questione; dall'altro, ha non erroneamente opinato - diversamente da quanto assume il difensore del ricorrente - che in Germania non si è valutata la commissione di attività di falso sull'autovettura nell'ottica di una condotta di riciclaggio, dovendo intendersi tale affermazione non come se la sentenza straniera non avesse per nulla valutato la condotta di falso, ma semplicemente che non l'avesse collegata finalisticamente a una condotta di riciclaggio, il che risulta, del resto, conforme alle risultanze della decisione tedesca, da cui si evince che l'imputazione di falso in atto pubblico atteneva al certificato di proprietà, al libretto di circolazione e alla carta verde dell'assicurazione della vettura e non alle targhe false francesi oggetto della condotta riciclatoria punita in Italia.

Nè, per quanto si è detto sopra, l'ipotizzata identità soggettiva sarebbe suscettibile di tradursi in una inscindibilità dei fatti, restando, invece, le singole azioni perpetrate dal ricorrente ben distinte, secondo i criteri indicati dal Giudice dell'esecuzione, che ha sottolineato, ulteriormente, la diversità delle circostanze di tempo e di luogo dei fatti oggetto dei due procedimenti, diversità che non appare specificamente contestata in ricorso.

5. In conclusione, il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2020