Le tabelle per il danno cd. micropermanente valgono solo solo per danni da sinistro stradale.
CASSAZIONE CIVILE
SESTA CIVILE
Ordinanza n.12787 del 22/05/2017
(ECLI:IT:CASS:2017:12787CIV)
udienza del 06/04/2017
Presidente AMENDOLA ADELAIDE
Relatore DELL'UTRI MARCO
ORDINANZA
Rilevato che, con sentenza resa in data 10/5/2016, la Corte d'appello di Catanzaro, in parziale accoglimento dell'appello proposto da ... - per quanto ancora rilevante in questa sede - ha rideterminato (in misura più contenuta) l'importo posto a oggetto della condanna pronunciata dal giudice di primo grado a carico dell'appellante per il risarcimento dei danni subiti da Concetta ... a seguito dell'aggressione fisica dalla stessa subita per mano del medesimo Michele ...;
che a sostegno della decisione assunta, la corte territoriale ha ritenuto non giustificati gli importi liquidati dal giudice di primo grado a titolo risarcitorio, disponendone la riduzione in conformità al ritenuto diverso periodo di inabilità temporanea (totale e parziale) sofferto dalla danneggiata, e in relazione alle tabelle previste dall'art. 139 del d.lgs. n. 209/2005; che, avverso la sentenza d'appello, ha proposto ricorso per cassazione Concetta ..., sulla base di due motivi d'impugnazione;
che ** resiste con controricorso;
che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ... ha presentato memoria, mentre il difensore della ricorrente ha depositato una richiesta di liquidazione delle proprie competenze;
considerato che, con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1226, 2056 e 2059 c.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale liquidato in proprio favore un importo, a titolo di risarcimento del danno alla persona, del tutto insufficiente, siccome determinato sulla base di parametri inidonei a soddisfare l'esigenza di un risarcimento congruo e integrale sul piano equitativo, senza neppure procedere a un'adeguata personalizzazione di tutti i profili del danno non patrimoniale subito, suscettibili di necessaria considerazione;
che, con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 91 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di indicare alcuna motivazione a fondamento dell'integrale compensazione tra le parti delle spese relative a entrambi i gradi del giudizio di merito;
che entrambi i motivi sono manifestamente fondati; che, in primo luogo, osserva il collegio come l'avvenuta liquidazione del danno alla persona disposta dalla Corte d'appello di Catanzaro in via equitativa (sulla base dell'art. 139 cod. ass.) risulta compiuta sulla base di un'errata applicazione delle norme di legge, dovendo affermarsi nella specie il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni (come quelli oggetto dell'odierna controversia) non derivanti da sinistri stradali (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 12408 del 07/06/2011, Rv. 618047 - 01);
che, pertanto, non costituendo, il richiamo ai parametri di cui all'art. 139 cit., un valido riferimento ai fini della liquidazione dei danni derivanti da fatti diversi da un sinistro stradale, la determinazione del quantum dovuto in favore dell'odierna ricorrente in applicazione di quei parametri deve ritenersi avvenuta in violazione dell'art. 2056 c.c.;
che, sotto altro profilo, il giudice a quo ha del tutto trascurato di evidenziare le ragioni concretamente poste a fondamento dell'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio di merito, dovendo qualificarsi tautologica (e, come tale, meramente apparente) la motivazione fondata sul laconico richiamo all'esito complessivo della lite;
che, sulla base di tali premesse, in accoglimento di entrambi i motivi del ricorso, dev'essere pronunciata la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità;
p.q.m.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile — 3, il 6 aprile 2017.
Il Presidente (Adelaide Amendola) DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggí