L'esecuzione di un mandato di arresto della Corte penale internazionale va eseguito solo su impulso del Ministro della giustizia, essendo in particolare escluso il cd. "arresto provvisorio" da parte della polizia giudiziaria consentito in caso di estradizione su Red Notice Interpol.
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE IV PENALE
Proc. n. 11 / 2025 R.G. AGI
ORDINANZA IN MATERIA DI CONSEGNA EX LEGE 237 /2012 CORTE PENALE INTERNAZIONALE
La Corte riunita in camera di consiglio, composta dai seguenti magistrati **
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei confronti di:
NAJEEM Osema Almasri Habish Tripoli (Libia) 16.7.1979
C.U.I. 0742C7RNJEEM Osama Elmasry / Almasri H NJEEM Osema Al masri
NJEEM Osama Almasri
H NAJEEM Osema Al Masri
alias
- Colpito da mandato di arresto internazionale n. ICC-01/11-149-US-EXP emesso
in data 18.1.2025 dalla Corte Penale Internazionale per i reati di crimini contro% l'umanità e crimini diguerra commessi nella prigione di Mitiga (Libia) dal 15.2.2011 puniti con la pena massima dell'ergastolo.
Letta la comunicazione della Questura di Torino - Squadra Mobile -D.I.G.O.S. da cui risulta che il soggetto sopra generalizzato è stato provvisoriamente tratto in arresto in quanto colpito dal mandato in oggetto indicato;
Vista la richiesta del Procuratore Generale in data odierna; Viste le istanzedifensive depositate in data odierna;
La Corte, ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 4 e 15 della Legge 237/2012, rileva quanto segue.
La comunicazione della polizia giudiziaria operante - come si evince dall'espresso contenuto dellanota stessa - è stata trasmessa a questo Ufficio ai sensi degli artt. 11 (Applicazione della misura cautelare ai fini della consegna) della Legge 237/2012 e 59 (Procedura di arresto nello Stato di detenzione preventiva) della Legge 232/1999. La medesima comunicazione veniva trasmessa il 19.1.2025 al Ministero della Giustizia da parte della DIGOS di Torino.
Pur a fronte della correttezza del richiamo normativo (art. 11), la procedura in concreto attuata dagli operanti è stata, invece, quella prevista per le procedure estradizionali dall'art. 716 c.p.p., che prevede la possibilità dell'arresto d'iniziativa da parte della polizia giudiziaria dei soggetti attinti damandati di arresto internazionale a fini estradizionali. Diversamente la Legge 237/2012 (con la quale è stato recepito nel nostro ordinamento lo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale di cui alla L.232/1999) non prevede tale possibilità per l'Autorità di polizia giudiziaria ma prescrive unaprocedura analiticamente scandita dall'art. 11 per i casi in cui la richiesta di consegna da parte della Corte penale internazionale sia già pervenuta e dall'art. 14 per i casi in cui tale richiesta non siaancora pervenuta, ma la Corte p.i. faccia richiesta di Applicazione provvisoria della misuracautelare. Anche in quest'ultimo caso, la procedura da applicare è comunque quella di cui all'art.11, che non prevede alcun intervento d'iniziativa della polizia giudiziaria. Ciò posto, sembra appena ilcaso di osservare che la procedura applicativa della misura cautelare prevista dalla predetta normativa speciale, prescrive una prodromica e irrinunciabile interlocuzione tra il Ministro dellaGiustizia e la procura generale presso la corte d'appello di Roma (competenza espressamente individuata dalla norma stessa), in ossequio al principio sancìto nell'art. 2, comma 1, della stessaLegge 237/2012, secondo il quale "I rapporti tra lo Stato italiano e la Corte penale internazionale sono curati in via esclusiva dal Ministro della Giustizia, al quale compete di ricevere le richiesteprovenienti dalla Corte e di darvi seguito."
Dalle considerazioni sopra svolte si evince agevolmente che, nella fattispecie è stata, invece, eseguitala procedura "d'iniziativa" della polizia giudiziaria, prevista dall'art. 716 c.p.p. ma non dalla normativa prevista nella fattispecie.
E' vero che il richiamo effettuato dall'art. 3della L.237/2012 alla applicabilità - "ove non diversamente disposto dalla presente legge e dallo statuto" - delle norme contenute nel libro undicesimo, titoli II, III e IV del c.p.p. consente di ritenerela procedura di consegna su mandato della Corte penale internazionale sistematicamente inquadrabile tra quelle estradizionali previste dal titolo II, ma la applicazione delle norme richiamate dal predetto art. 3 della legge è possibile soltanto laddove la legge stessa non abbia provveduto sul punto. Orbene, in punto di applicazione della misura cautelare, la Legge 237/2012 - in applicazione dello Statuto istitutivo della C.p.i. di cui alla L.232/1999 - ha prescritto analiticamente il relativo procedimento, in cui non v'è una previsione attinente alla possibilità di intervento "di iniziativa" della polizia giudiziaria, dovendo tale procedimento irrinunciabilmente passare dalla
1. ricezione degli atti da parte del Ministro della Giustizia, "al quale compete di ricevere le richieste provenienti dalla Corte e di darvi seguito" (art. 2, comma 1);
2. trasmissione degli atti dal Ministro della Giustizia alla procura generale presso la corte d'appello di Roma ("il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma, ricevuti gli atti, ...OMISSIS, art.11, comma 1);
3. richiesta del procuratore generale alla corte d'appello, per l'applicazione della misura cautelare ("OMISSIS ... ricevuti gli atti, chiede alla medesima corte d'appello l'applicazione della misura della custodia cautelare'') art. 11, comma 1.
Tali circostanze precludono la possibilità di ritenere applicabile nella fattispecie il disposto di cui all'art. 716 c.p.p. che costituisce un sostanziale diverso intervento non inserito dal legislatore nella procedura in questione ed al quale, per tale ragione, non può farsi riferimento attraverso il richiamo dell'art. 3 sopra detto. Poiché la procedura di applicazione della misura cautelare è stata dalla Legge 237/2012, come detto, specificamente scandita in tutti i suoi passaggi, deve inequivocamente accedersi al principio secondo cui Ubi !ex voluit dixit, in virtù del quale l'arresto d'iniziativa della polizia giudiziaria nella procedura di consegna su mandato della Corte p.i. deve ritenersi escluso in quanto non espressamente previsto dalla normativa speciale che, come detto, ha specificamente previsto ogni adempimento relativo alla compressione dello status /ibertatis della persona; ciò anche inconsiderazione dell'evidente spessore che una tale previsione (art. 716 c.p.p.) avrebbe nel procedimento in relazione al principio costituzionale di cui all'art. 13, comma 3, della Carta.
Tali considerazioni risultano, sostanzialmente, condivise dal parere al riguardo espresso in data odierna dal Procuratore Generale, che di seguito merita di essere integralmente riportato:
Il Procuratore Generale
Visti gli atti relativi alla procedura in oggetto;
vista l'istanza di scarcerazione pervenuta in data odierna dall'Avv. **, nell'interesse del suo assistito NAJEEM Osema Almasri Habish;
vista la nota con la quale codesta Corte, in data odierna, ha richiesto a questo Ufficio di voler esprimere il proprio parere in ordine alla predetta istanza difensiva, "....concernente la posizione cautelare del soggetto sopra indicato, a fronte della normativa speciale che regola la fattispecie e, in particolare, all'applicabilità a siffatta procedura del disposto di cui all'art. 716 c.p.p." e di comunicare, altresì, "se vi sia, comunque, richiesta di applicazione di misura cautelare nei confronti dell'interessato, ai sensi dell'art. 11 L. 237/2012";
chiede
che codesta Corte dichiari la irritualità dell'arresto in quanto non preceduto dalle interlocuzioni con ilMinistro della Giustizia, titolare dei rapporti con la Corte Penale internazionale; Ministro interessato da questo Ufficio in data 20 gennaio u.s., immediatamente dopo aver ricevuto gli atti dalla Questura di Torino, e che, ad oggi, non ha-fatto pervenire nessuna richiesta in merito.
Per l'effetto non ricorrono le condizioni per la convalida e, conseguentemente, per una richiesta volta all'applicazione della misura cautelare.
Ne deriva la immediata scarcerazione del prevenuto.
Agli stessi effetti risultano intese anche le domande difensive sopra richiamate.
Ciò posto, alla scarcerazione del NAJEEM deve conseguire la restituzione dei beni di cui al verbale di sequestro in atti - salvo che sia stato al riguardo emesso provvedimento di sequestro da altra A.G. procedente - in quanto per la misura cautelare reale valgono le stesse considerazioni svolte per la misura cautelare personale, in assenza di richiesta di applicazione della misura da parte del Procuratore Generale per le ragioni indicate nella stessa richiesta sopra integralmente riportata.
P.Q.M.
Vista la Legge 237/2012; Vista la Legge232/1999;
Sulla conforme richiesta del Procuratore Generale e in accoglimento delle istanze difensive
DICHIARA
Non luogo a provvedere sull'arresto di cui al verbale in atti effettuato da personale di poliziagiudiziaria, in quanto irrituale poiché non previsto dalla legge.
In assenza di richiesta di applicazione di misura cautelare da parte del Procuratore Generale per mancata trasmissione degli atti della Corte penale internazionale di competenza ministeriale
ORDINA
L'immediata scarcerazione di NAJEEM Osema Almasri Habish come sopra generalizzato, se non detenuto per causa diversa dal mandato in epigrafe indicato e la restituzione all'avente diritto dei beni oggetto di sequestro a fini estradizionali di cui al verbale in atti, salvo che essi siano compendio diprovvedimento di sequestro di altra A.G. procedente.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma 21.1.2025