In caso di nomina di difensore ed elezione di domicilio presso lo studio dello stesso cui sia seguita la rinuncia al mandato non comunicata sussiste un principio di non certezza della conoscenza del processo da parte dell'imputato: pertanto, la disciplina dettata dall'art. 420 bis cod.proc.pen. previgente, secondo cui il giudice che procede dichiara l'assenza ogni qual volta vi sia elezione di domicilio, va letta in combinato disposto cod.proc.pen. primo comma secondo cui quando sussistano elementi per ritenere che l'imputato non presente sia tale per caso fortuito, forza maggiore ovvero altro legittimo impedimento, il giudice sospende il processo ed ordina la rinnovazione della notificazione.
Tra questi casi va inclusa anche la nomina del difensore di fiducia indicato quale domiciliatario che abbia poi rinunciato al mandato prima dell'inizio del processo, in assenza di qualsiasi dimostrazione di successivi rapporti tra imputato e difensore, trattandosi di mancata partecipazione dipesa da fattori estranei alla condotta negligente dell'imputato che non è venuto a conoscenza del processo a seguito del comportamento del proprio difensore.
(La modifica intervenuta con la legge Cartabia e la nuova disciplina dell'art. 420 bis cod.proc.pen. che ha negato rilevanza decisiva all'elezione di domicilio proprio perché non idonea ad assicurare l'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato.)
Corte di Cassazione
sez. II penale
ud. 1 ottobre 2024 (dep. 28 ottobre 2024), n. 39576
Ritenuto in fatto
1. La Corte di Appello di Venezia, con sentenza in data 29 settembre 2023, confermava la pronuncia del Tribunale di Treviso datata 30-1-2020, che aveva condannato A.H. alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole dei delitti di tentata estorsione, lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale, furto in abitazione e danneggiamento.
2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv.to SF, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.:
- violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 143 e 161 cod.proc.pen. per nullità del verbale di elezione di domicilio in relazione all'omessa traduzione in lingua straniera dello stesso; si lamentava, in particolare, che la conoscenza della lingua italiana era stata soltanto meramente presunta per il ricorrente, soggetto di nazionalità egiziana; da ciò conseguiva poi la nullità di tutti gli atti successivi;
- violazione ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. ed erronea applicazione della legge penale con riguardo all'art. 420 bis cod.proc.pen. in relazione alla dichiarazione di assenza dell'imputato nel giudizio di primo grado; si deduceva al proposito che lo stesso non aveva mai avuto regolare conoscenza del processo a suo carico poiché, a seguito della nomina del difensore di fiducia (avv.to M) e della elezione di domicilio presso lo studio dello stesso, era seguita la rinuncia al mandato e tutti gli atti successivi erano sempre stati notificati al domicilio eletto presso il difensore rinunciatario; mancava, inoltre, qualsiasi condotta idonea a fare ritenere la volontaria sottrazione al processo, nessuna notifica aveva mai raggiunto il ricorrente ed alcuna comunicazione all'imputato era stata fatta dal difensore di fiducia nelle more revocato;
- violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. quanto alla mancata notifica della modifica del capo di imputazione n. 5) e difetto assoluto di motivazione in ordine ai motivi aggiunti tempestivamente depositati, del tutto pretermessi dal giudice di appello.
Considerato in diritto
1. Il primo motivo non è fondato e deve, pertanto, essere respinto.
Ed invero, correttamente i giudici di merito, con statuizione conforme sul punto, hanno ritenuto che la natura delle espressioni riferite in lingua italiana in occasione della consumazione dei fatti e lo svolgimento di attività imprenditoriale in Italia da parte dell'imputato, facevano legittimamente presumere la conoscenza della lingua senza che all'atto della nomina del difensore di fiducia e dell'elezione di domicilio fosse pertanto necessario nominare un interprete.
2. Fondato è invece il secondo motivo; va innanzi tutto premesso che nel caso in esame si procede con l'applicazione delle regole previgenti l'entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia posto che la disciplina dettata dall'art. 89 del D.Lvo 150/2022 ha espressamente previsto che ove alla data di entrata in vigore della riforma del dicembre 2022 fosse già stata dichiarata l'assenza si procede con le forme previgenti. E poiché nel caso in esame l'assenza del ricorrente veniva dichiarata nel corso del procedimento di primo grado svoltosi nel 2020 va fatta applicazione della disciplina dettata dall'art. 420 bis cod.pen. prima delle modifiche introdotte dalla citata c.d. Legge Cartabia.
Ciò posto il principio di riferimento, seppure dettato con riguardo al difensore di ufficio deve ricavarsi da quella pronuncia delle Sezioni Unite secondo cui ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, (dep. 17/08/2020) Rv. 279420 - 01, imp. Innaro).
Sempre nel senso della necessità di assicurare e garantire una effettiva conoscenza del processo, altra pronuncia del massimo consesso ha poi stabilito come ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alla modifica operata con legge n. 67 del 28 aprile 2014, l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di "vocatio in iudicium" sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, fermo restando che l'imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza (Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019 Rv. 275716 - 01 imp. Ismail).
Proprio facendo applicazione dei suddetti principi si è recentemente affermato come in tema di sentenza di non doversi procedere ex art. 420-quater cod. proc. pen., la circostanza che l'imputato abbia nominato un difensore di fiducia nel corso delle indagini preliminari ed abbia eletto domicilio presso il suo studio non costituisce indice dell'effettiva conoscenza della pendenza del processo e della "vocatio in iudicium" notificata presso il domiciliatario, quando il difensore abbia rinunciato al mandato a seguito della definitiva perdita di contatti con l'imputato; ed in tale ultima pronuncia in motivazione la Corte ha, altresì, statuito che la negligenza informativa dell'imputato - che non abbia mantenuto i contatti con il proprio difensore e si sia reso di fatto irreperibile - non costituisce di per sé prova della volontaria sottrazione alla conoscenza della pendenza del processo, valorizzabile ex art. 420-bis, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 809 del 28/09/2023 Cc. (dep. 09/01/2024) Rv. 285780 - 01).
Principi analoghi sono stati stabiliti anche nell'ambito del procedimento ex art. 629 bis cod.proc.pen. essendosi affermato che in tema di rescissione del giudicato, non costituisce indice di effettiva conoscenza del processo la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio compiuta nella fase delle indagini preliminari, alla quale abbia fatto seguito una dichiarazione di rinuncia al mandato, ove non vi sia prova che la rinuncia sia stata comunicata all'imputato e non ricorrano elementi concreti da cui desumere che questi abbia avuto notizia della "vocatio in iudicium" (Sez. 6, n. 24729 del 07/03/2024, Rv. 286712 - 01).
Ne consegue affermarsi che secondo l'evoluzione giurisprudenziale di legittimità in caso di nomina di difensore ed elezione di domicilio presso lo studio dello stesso cui sia seguita la rinuncia al mandato non comunicata sussiste un principio di non certezza della conoscenza del processo da parte dell'imputato; e pertanto, la disciplina dettata dall'art. 420 bis cod.proc.pen. previgente, secondo cui il giudice che procede dichiara l'assenza ogni qual volta vi sia elezione di domicilio, va letta in combinato disposto cod.proc.pen. primo comma secondo cui quando sussistano elementi per ritenere che l'imputato non presente sia tale per caso fortuito, forza maggiore ovvero altro legittimo impedimento, il giudice sospende il processo ed ordina la rinnovazione della notificazione; e tra questi casi va inclusa anche la nomina del difensore di fiducia indicato quale domiciliatario che abbia poi rinunciato al mandato prima dell'inizio del processo, in assenza di qualsiasi dimostrazione di successivi rapporti tra imputato e difensore, trattandosi di mancata partecipazione dipesa da fattori estranei alla condotta negligente dell'imputato che non è venuto a conoscenza del processo a seguito del comportamento del proprio difensore.
2.1 Il diverso orientamento stabilito da altra pronuncia secondo cui in tema di rescissione del giudicato, la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, alla quale abbia fatto seguito una dichiarazione di rinuncia al mandato, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza, salva l'allegazione, da parte del condannato, di circostanze di fatto che consentano di ritenere che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che questa non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale (Sez. 4, Sentenza n. 13236 del 23/03/2022 Cc. (dep. 07/04/2022) Rv. 283019 - 01) non può pertanto essere condiviso, tanto più che nel caso in esame interveniva anche la modifica dell'imputazione nel corso del processo.
Così che nel caso di nomina di fiducia intervenuta nella fase dell'identificazione dell'imputato poi risultato assente, e successiva rinuncia al mandato, non può affermarsi la colpevole ignoranza del processo e ciò per le considerazioni che:
- l'accusa formulata in quella fase del tutto prodromica non risulta la stessa per la quale interveniva condanna;
- manca qualsiasi comunicazione personale di un atto costituente la vocatio in iudicium tale da potere fare affermare la conoscenza del processo;
- la successiva rinuncia al mandato da parte del difensore precedentemente nominato, manifesta l'assenza di collegamenti tra lo stesso e l'imputato.
In tali casi, infatti, pur potendo affermarsi che l'assenza è stata legittimamente dichiarata nel corso del procedimento, ai sensi dell'inequivocabile disposto dell'art. 420 bis cod.proc.pen., tuttavia sussiste proprio il caso della incolpevole mancata conoscenza del processo per ricorrenza di una forza maggiore.
Inoltre, induce ancora in tal senso, proprio la modifica intervenuta con la legge Cartabia e la nuova disciplina dell'art. 420 bis cod.proc.pen. che ha negato rilevanza decisiva all'elezione di domicilio proprio perché non idonea ad assicurare l'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato.
2.2 L'applicazione dei suddetti principi al caso in esame deve fare ritenere fondato il motivo poiché il giudice di appello, ritualmente investito della questione, non poteva affermare la conoscenza del processo da parte del ricorrente solo perché lo stesso aveva nominato un difensore di fiducia ed eletto domicilio quando lo stesso avv.to M aveva successivamente rinunciato al mandato e tutte le successive notifiche pervenivano al domicilio del rinunciatario. In assenza di qualsiasi provato rapporto tra il suddetto difensore rinunciatario ed il ricorrente la volontaria sottrazione al processo e la legittimità della dichiarazione di assenza non può essere affermata non essendo mai stato notificato alcun atto personalmente o ad un nuovo domicilio eletto all'imputato che rimaneva assente durante tutto il giudizio di primo grado svoltosi con rito ordinario.
Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, la sentenza di appello e quella di primo grado devono essere annullate e gli atti trasmessi al Tribunale di Treviso per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Treviso, per l'ulteriore corso.