Home
Lo studio
Risorse
Contatti
Lo studio

Decisioni

Malato armato pretende farmaco in farmacia: rapina (Cass. 43888/19)

29 ottobre 2019, Cassazione penale

Nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, l'agente deve essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli competa effettivamente e giuridicamente in toto; ne consegue che non ricorre il suddetto reato quando si tratti di una pretesa illegittima in tutto od in parte ovvero sia giuridicamente impossibile il ricorso al giudice; l'esercizio delle proprie ragioni con violenza sulle cose o sulle persone, commesso con minaccia dell'esercizio di un diritto in sé non ingiusta, può integrare gli estremi della rapina se si estrinseca con modalità violente che denotano soltanto la volontà di impossessarsi della cosa.

L'elemento distintivo del delitto di rapina da quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone risiede nell'elemento soggettivo, perché nel primo caso l'autore agisce al fine di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto, nella consapevolezza che quanto pretende non gli spetta e non è giuridicamente azionabile, mentre nell'altro agisce nella ragionevole opinione di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli competa.

In tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, l'effettiva azionabilità della pretesa in sede giurisdizionale e la possibilità di realizzarla in virtù di una pronuncia giudiziale non costituiscono presupposto indefettibile per la configurabilità del reato, essendo a tal fine sufficiente la convinzione soggettiva - purché non arbitraria e pretestuosa, cioè tale da palesare che l'opinato diritto mascheri altre finalità - dell'esistenza del diritto tutelabile, posto che la possibilità di ricorso al giudice deve intendersi come possibilità di fatto, indipendentemente dalla fondatezza dell'azione e quindi dall'esito eventuale della stessa.

Recente decisione precisa che l'elemento distintivo del delitto di rapina da quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone risiede nell'elemento soggettivo perché nell'un caso l'autore agisce al fine di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto, ben sapendo che quanto pretende non gli spetta e non è giuridicamente azionabile, nell'altro agisce nella ragionevole opinione di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli spetti.

La graduazione della pena, infatti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 c.p., sicchè la sindacabilità nel giudizio di legittimità della congruità della pena è ammessa nei soli ristretti limiti di una determinazione che sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

sentenza 29 ottobre 2019, n. 43888

 

sul ricorso proposto da: R.G., N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 16650/2017 CORTE APPELLO di ROMA, del 09/04/2018;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/04/2019 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIANO IMPERIALI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giulio Romano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito il difensore Avv. CG, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

1. R.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che in data 9/4/2018 aveva confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal Tribunale della stessa città in ordine ad un tentativo di rapina aggravata ai danni di una farmacia ed al porto ingiustificato di un coltello fuori dalla propria abitazione, reati riconosciuti in continuazione tra loro, con la conseguente condanna, con le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante ed alla recidiva, ed altresì con la riduzione del rito, alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed Euro 600,00 di multa.

A sostegno del ricorso ha dedotto due motivi di impugnazione:

1.1. Con il primo motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 628 c.p.: il ricorrente non ha contestato di essersi introdotto all'interno di una farmacia impugnando un

coltello, ma ha sostenuto che i giudici di merito avrebbero omesso di considerare che lo stesso, in quanto affetto da patologia tumorale, era in possesso di una prescrizione medica per un medicinale "salva vita" mutuabile, sicchè sulla base di questi elementi avrebbe dovuto escludersi l'elemento psicologico del reato contestato e qualificarsi il fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, non potendosi far rientrare la tutela del bene della vita nelle categorie del vantaggio, dell'utilità o del profitto.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso sono stati dedotti la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, sia per la mancata configurazione del delitto meramente tentato, sia per l'eccessivo aumento di pena operato ai sensi dell'art. 81 c.p..

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato limitatamente alle censure in ordine al trattamento sanzionatorio, di cui al secondo motivo di ricorso.

2. Il primo motivo di ricorso, infatti, è inammissibile sotto una molteplicità di profili: in primo luogo la qualificazione giuridica della condotta ascritta al R. quale esercizio arbitrario delle proprie ragioni non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 c.p.p., comma 3, come si evince dall'atto di appello.

Inoltre, emerge dalla ricostruzione dei fatti di cui alla sentenza impugnata, fondata sulle immagini che hanno documentato l'azione del ricorrente, che quest'ultimo ha fatto irruzione nella farmacia che intendeva rapinare già visibilmente armato di un coltello di grosse dimensioni e che ha immediatamente usato violenza ai danni del farmacista, minacciandolo di tagliargli la gola e cercando di colpirlo, al fine di farsi consegnare un farmaco, nel quale è stato correttamente individuato il profitto al quale tendeva l'azione criminosa contestata, nè la dedotta malattia del ricorrente confligge con la ricostruzione dei fatti e con la qualificazione degli stessi operate dai giudici di merito, atteso che nemmeno risulta dedotto lo stato di necessità e che, comunque, per conseguire il medicinale sarebbe stato sufficiente il pagamento del prezzo da parte del ricorrente oppure, nel caso di medicinale mutuabile, l'esibizione della prescritta ricetta medica.

3. La sentenza impugnata va, invece, annullata limitatamente al profilo sanzionatorio, per l'illogicità della motivazione ad esso relativa.

La graduazione della pena, infatti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 c.p., sicchè la sindacabilità nel giudizio di legittimità della congruità della pena è ammessa nei soli ristretti limiti di una determinazione che sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142): nel caso di specie, risulta evidente l'erroneità ed illogicità del ragionamento con il quale la sentenza impugnata, con riferimento alla pena base, determinata per il più grave delitto di tentata rapina in anni tre di reclusione ed Euro 600,00 di multa, ha valutato questa congrua per essersi il primo giudice "attestato sul minimo edittale".

Deve, infatti, considerarsi che, trattandosi di fatto del 13/7/2017, precedente l'entrata in vigore (il 3/8/2017) della novella n. 103 del 2017, che ha riformato l'art. 628 c.p., al momento del fatto il minimo edittale per il delitto consumato era quello di tre anni di reclusione ed Euro 516,00 di multa, previsto dall'originaria formulazione della norma, da diminuire fino a due terzi per il tentativo e, pertanto, fino ad un anno di reclusione ed Euro 172,00 di multa. Conseguentemente, la valutazione della pena base di anni tre di reclusione ed Euro 600,00 di multa come conforme ai parametri di cui all'art. 133 c.p., perchè "attestata sul minimo edittale" deve ritenersi illogica e difforme dal parametro normativo, così come (premesso che deve ritenersi che solo per un refuso nell'intestazione della sentenza impugnata il secondo capo di imputazione indica l'art. 612 c.p., comma 2, il luogo dell'art. 61 c.p., n. 2, originariamente contestato) l'aumento di un anno di reclusione ed Euro 300,00 di multa per la continuazione con la contravvenzione relativa al porto del coltello appare incongruo, perchè commisurato alla pena base viziata dalla sopra ricordata illogicità.
4. Ferma restando, pertanto, l'irrevocabilità dell'affermazione della penale responsabilità del R. per i reati contestati, la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma per nuovo giudizio sul punto, da effettuarsi con valutazione parametrata alla pena in vigore al momento del fatto.

P.Q.M.

Annulla l'impugnata sentenza limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Roma per nuovo giudizio sul punto.

Dichiara definitiva l'affermazione della penale responsabilità per i reati contestati.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 26 aprile 2019. Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2019