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MAE per qualsiasi motivo, purchè inerente al processo (Cass. 43386/16)

13 ottobre 2016, Cassazione penale

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In tema di mandato di arresto europeo, può essere data esecuzione ad una richiesta di consegna nei confronti di persona imputata di un reato per procedere al compimento di un atto istruttorio specificamente individuato, atteso che la L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 1, lett. c), consente il ricorso alla procedura in esame con riferimento ad ogni provvedimento di natura coercitiva emesso dall'Autorità giudiziaria dello Stato di emissione, qualunque ne siano i motivi, purchè inerenti al processo.

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

(ud. 11/10/2016) 13-10-2016, n. 43386

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARCANO Domenico - Presidente -

Dott. GIANESINI Maurizio - Consigliere -

Dott. COSTANZO Angelo - Consigliere -

Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere -

Dott. BASSI Alessand - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

B.R.S., nato in (OMISSIS);

avverso l'ordinanza del 14/07/2016 della Corte d'appello di Venezia;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Bassi Alessandra;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Rossi Agnello, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.

Svolgimento del processo

1. B.R.S. ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Venezia ha disposto la sua consegna all'autorità giudiziaria della Polonia in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso il (OMISSIS) dal Tribunale di Opole, per il reato di malversazione di beni altrui, punito dall'art. 284 codice penale polacco, comma 2, a condizione che lo stesso, una volta ascoltato, sia rinviato in Italia, perchè possa scontare la pena eventualmente applicata nei suoi confronti. In particolare, il ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento per i seguenti motivi:

1.1. violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 273 e 274 c.p.p., L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 17, comma 4, e art. 18, lett. t), per avere la Corte d'appello disposto la consegna sei anni dopo l'emissione del mandato di arresto, con un provvedimento dal quale non emergono i gravi indizi di colpevolezza, poggiandosi esso soltanto su una motivazione apparente; il provvedimento risulta inoltre disposto al fine di interrogare il consegnando e, dunque, per una finalità estranea rispetto a quella prevista dalla citata L. n. 69;

1.2. violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione in relazione all'art. 274 c.p.p. ed alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 2, per avere la Corte disposto la consegna richiesta dall'autorità giudiziaria polacca in assenza del requisito dell'attualità del pericolo di intralcio al procedimento penale; si evidenzia inoltre come sia del tutto privo di fondamento l'assunto secondo il quale il consegnando si nasconderebbe per sfuggire alla giustizia, atteso che lo stesso era già stato identificato ed interrogato dalla Corte d'appello di Venezia nel settembre 2010 in esecuzione di un precedente M.A.E. conclusosi con il rifiuto di consegna; la misura del carcere è comunque sproporzionata rispetto al reato contestato e risulta pacifica la violazione del principio di ragionevole durata del processo sancito dagli articoli 111 Costituzione e 6 della Convenzione EDU, in quanto i fatti risalgono al 2004;

1.3. Violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione in relazione alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, lett. e), per avere la Corte disposto la consegna sebbene il M.A.E. non rechi indicazione dei limiti massimi di carcerazione preventiva.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.

2. Va respinto il primo motivo di doglianza, con il quale il ricorrente lamenta l'omessa indicazione dei gravi indizi di colpevolezza nel mandato di arresto europeo.

2.1. Come questa Corte ha chiarito/ pronunciandosi nel suo più ampio consesso, ai fini della riconoscibilità del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, l'autorità giudiziaria italiana deve limitarsi a verificare che il mandato di arresto europeo sia, per il suo contenuto intrinseco o per gli elementi raccolti in sede investigativa, fondato su un compendio indiziario che l'autorità giudiziaria emittente abbia ritenuto seriamente evocativo di un fatto - reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna (Sez. U, n. 4614 del 30/01/2007, Ramoci Rv. 235348). Ai fini che ci occupano, non è dunque necessario che il mandato di arresto contenga una elaborazione dei dati fattuali che pervenga alla conclusione della gravità indiziaria, ma è necessario e sufficiente che le fonti di prova relative all'attività criminosa ed al coinvolgimento della persona richiesta - emergenti dal contenuto intrinseco del mandato o, comunque, dall'attività supplementare inviata dall'autorità emittente - siano astrattamente idonee a fondare la gravità indiziaria sia pure con la sola indicazione delle evidenze fattuali a suo carico mentre la valutazione in concreto delle stesse è riservata all'autorità giudiziaria del paese emittente (Sez. 6^, n. 44911 del 06/11/2013, P.G. in proc. Stoyanov, Rv. 257466).

Principi di diritto ai quali si conforma il mandato d'arresto europeo al quale si chiede di dare attuazione, essendo in esso ben delineati gli elementi del fatto-reato ascritto al ricorrente, evocativi di un quadro gravemente indiziario in ordine al reato ascritto.

3. E' destituito di fondamento anche il secondo rilievo dedotto col primo motivo, con il quale il ricorrente si duole del fatto che, a base dell'euro - mandato, sia stato posto, non un provvedimento coercitivo, bensì un provvedimento volto a consentire l'interrogatorio dello stesso B..

3.1. Ed invero, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di mandato di arresto europeo, può essere data esecuzione ad una richiesta di consegna nei confronti di persona imputata di un reato per procedere al compimento di un atto istruttorio specificamente individuato, atteso che la L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 1, lett. c), consente il ricorso alla procedura in esame con riferimento ad ogni provvedimento di natura coercitiva emesso dall'Autorità giudiziaria dello Stato di emissione, qualunque ne siano i motivi, purchè inerenti al processo (Sez. 6, n. 51511 del 18/12/2013, Lampugnani, Rv. 258510; Sez. 6, n. 20282 del 24/04/2013, Radosavljevic, Rv. 252867; Sez. 6, n. 45043 del 20/12/2010, Velardi, Rv. 249219).

Nello specifico, con le precedenti decisioni si è dato corso alla consegna in esecuzione di mandato di arresto europeo (cd. processuale) in relazione al provvedimento volto a consentire l'espletamento di un confronto (n. 51511/2013), all'ordine di accompagnamento coattivo teso a consentire la presenza dell'imputato in udienza (n. 20282/2013) ed al mandato di accompagnamento a fini investigativi per l'espletamento dell'interrogatorio e della ricognizione formale (n. 45043/2010), caso quest'ultimo - in tutto sovrapponibile a quello di specie.

3.2. Ne discende la legittimità dell'impugnato provvedimento di consegna al fine di dare attuazione al M.A.E. cd. processuale per l'espletamento dell'interrogatorio giudiziario del consegnando, in relazione ad un'esigenza di natura processuale.

4. Non colgono nel segno neanche gli ulteriori motivi di doglianza con i quali il ricorrente denuncia l'inattualità del periculum in mora.

4.1. Al riguardo, questo Giudice di legittimità ha - anche di recente affermato che l'autorità giudiziaria italiana, nel valutare i presupposti per l'accoglimento della domanda di consegna in forza di un mandato d'arresto europeo, deve operare una ricognizione della valutazione effettuata dall'autorità giudiziaria emittente in ordine alla sussistenza del quadro indiziario, non occorrendo analoga verifica con riferimento al profilo delle esigenze cautelari, e dovendo comunque escludersi che la consegna possa essere rifiutata sulla base di una valutazione di tale profilo diversa da quella espressa dall'autorità emittente (Sez. 6, n. 3951 del 27/01/2016, P.G. in proc. Laini, Rv. 267186).

Una volta esclusa l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, non v'è pertanto spazio per delibare l'attualità delle esigenze. E ciò a tacer del fatto che il provvedimento de quo, come già sopra rilevato, è strumentale all'espletamento dell'interrogatorio dello straniero, dunque di un atto istruttorio che di per sè prescinde dalla distanza temporale dai fatti, correlandosi a chiare esigenze di acquisizione della prova.

4.2. Nè, in sede di valutazione dei presupposti per dare esecuzione al M.A.E., v'è materia per verificare la violazione del principio di ragionevole durata del processo celebrando innanzi all'A.G. richiedente, dovendo tali doglianze essere - se del caso - proposte innanzi all'Autorità straniera.

5. Infine, è infondato anche l'ultimo motivo col quale si è dedotta l'illegittimità del M.A.E. per il fatto di non recare indicazione dei termini massimi di custodia. Per un verso, la disciplina della durata della carcerazione preventiva non deve trovare spazio grafico nel mandato di arresto europeo, potendo essa estrapolarsi dalla legislazione del Paese richiedente; per altro verso, nel caso di specie, la durata della custodia ai fini dell'espletamento dell'atto istruttorio è stata comunque rigorosamente predeterminata dallo Stato membro richiedente e ribadita nel provvedimento di consegna in verifica (14 giorni), di tal che alcuna lesione della libertà personale può essere ravvisata.

6. Dal rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2016