L'Accordo sul recesso, che stabilisce le condizioni del recesso del Regno Unito dall'U.E., conformemente all'articolo 50 del Trattato sull'Unione europea è entrato in vigore il 1° febbraio 2020: a partire da tale data il Regno Unito non è più uno Stato membro dell'UE ed è considerato un paese terzo.
L'entrata in vigore dell'Accordo di recesso ha segnato l'inizio di un periodo transitorio concordato, la cui durata è stata prevista fino al 31 dicembre 2020, volto a consentire alle parti di concludere un accordo sulle loro relazioni future anche in materia di cooperazione giudiziaria penale.
Quanto, in particolare alla decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato di arresto europeo, si stabilisce (art. 62) che la stessa "si applica ai mandati d'arresto europei se il ricercato è stato arrestato prima della fine del periodo di transizione ai fini dell'esecuzione di un mandato d'arresto europeo, che l'autorità giudizia dell'esecuzione decida di mantenere il ricercato in stato di custodia o di rimetterlo in libertà provvisoria".
Dal 10 gennaio 2021 - quindi alla fine del periodo di transizione e dell'applicazione della normativa transitoria contenuta nell'Accordo di recesso - è entrato in vigore in via provvisoria l'Accordo, approvato il 24 dicembre 2020, sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e il Regno Unito (il citato TCA), che ha dettato disposizioni per regolare vari settori di interesse, tra i quali quello della cooperazione giudiziaria penale.
Anche questo Accordo contiene disposizioni di diritto transitorio, stabilendo all'art. 632 che le nuove norme da esso previste si applicano "ai mandati d'arresto europei emessi, conformemente alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, da uno Stato prima della fine del periodo di transizione qualora la persona ricercata non sia stata arrestata in esecuzione del mandato prima della fine del periodo di transizione".
Come stabilisce l'art. 783 le parti hanno convenuto di applicare in via provvisoria detto Accordo a decorrere dal 10 gennaio 2021 sino al 30 aprile 2021-
Dal primo maggio 2021 è cessata l'applicazione provvisoria con l'entrata in vigore definitiva dell'Accordo.
Cassazione Penale
Sez. 6 Num. 20183 Anno 2021
Presidente: BRICCHETTI RENATO GIUSEPPE
Relatore: CALVANESE ERSILIA
Data Udienza: 18/05/2021 -20/05/2021
SENTENZA
sul ricorso proposto da
MF, nato a Velletri il 21/11/1960
avverso la sentenza del 23/03/2021 della Corte di appello di Roma
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma disponeva la consegna del cittadino italiano FM, richiesta dalle autorità giudiziarie del Regno Unito, al fine del suo perseguimento per i reati di omicidio colposo e di
illecita detenzione di arma da fuoco, commessi in data 25 marzo 2019.
La Corte di appello apponeva il 25 marzo 2021 in calce alla sentenza una annotazione con la quale disponeva la condizione del reinvio del M in Italia al termine del procedimento nel Regno Unito per la esecuzione della eventuale pena.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge, in relazione all'applicazione della disciplina provvisoria T.C.A. (Trade and Cooperation Agreement) del 24 dicembre 2020 in relazione agli artt. LAW.SURR.109 e LAW.SURR.112; e alla legge 22 aprile 2005, n. 69.
2.2.1. La difesa aveva sollevato la questione della non applicabilità della disciplina del mandato di arresto europeo (m.a.e.) nei rapporti con il Regno Unito a seguito del recesso di quest'ultimo dall'U.E. a far data dal primo gennaio 2021.
La Corte di appello ha ritenuto erroneamente di far riferimento alla disciplina provvisoria introdotta dal T.C.A. del 24 dicembre 2020, che prevedeva l'applicazione della normativa del m.a.e. ai procedimenti "instaurati prima del 31 dicembre 2020", come quello in esame.
Peraltro, muovendo dalla giurisprudenza della Corte U.E. e della stessa Corte di cassazione, lo Stato di esecuzione non può rifiutare l'esecuzione del m.a.e. "fintanto che lo Stato membro di emissione faccia parte dell'Unione europea".
Situazione che si è verificata a far data dal primo gennaio 2021 in cui è entrato provvisoriamente in vigore l'Accordo per la cooperazione giudiziaria intervenuto tra U.E. e Regno Unito. Da tale momento con il perfezionamento della Brexit la disciplina del m.a.e. non può più trovare applicazione e si dovrà far riferimento alla normativa provvisoria del T.C.A.
Quindi la Corte di appello doveva rifiutare la consegna.
2.2.2. In subordine, la consegna in ogni caso andava rifiutata, in quanto il fatto per il quale è stata disposta la consegna non rientrava nelle ipotesi di consegna obbligatoria ex art. 8 I. n. 69 del 2005.
Si trattava di ipotesi di omicidio colposo e non volontario.
La consegna andava rifiutata anche ai sensi dell'art. 18 - bis I. n. 69 del 2005, trattandosi di cittadino italiano ben radicato in Italia, come ha ribadito la Corte di appello nel prevedere la condizione di reinvio con postilla successiva alla lettura della sentenza.
3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal d.l. 1 aprile 2021, n. 44), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
La difesa ha fatto pervenire una memoria di replica con la quale fa presente che non può applicarsi, alla vicenda in esame, l'art. LAW.SURR.111, poiché l'Accordo TCA è stato approvato in data 27 aprile 2021 ed è entrato in vigore il 10 maggio 2021; né l'art. LAW.SURR.112 perché il ricorrente è stato arresto prima della fine del periodo di transizione, che è cessato il 31 dicembre 2020.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Quanto alla prima questione sollevata dal ricorrente, va preliminarmente evidenziato che il mandato di arresto europeo è stato emesso il 7 ottobre 2020 e poi sostituito da altro mandato del 16 dicembre 2020 e il ricorrente è stato arrestato ai fini di consegna 1'11 dicembre 2020.
2.1. Quanto ai rapporti tra Regno Unito e Unione europea in conseguenza del recesso di detto Stato, è opportuno illustrare brevemente il relativo quadro normativo.
Le suddette parti hanno concluso il 24 gennaio 2020 un Accordo sul recesso, che stabilisce le condizioni del recesso del Regno Unito dall'U.E., conformemente all'articolo 50 del Trattato sull'Unione europea.
Tale Accordo è entrato in vigore, ai sensi dell'art. 185, primo paragrafo, il 1° febbraio 2020 (cfr. la Nota relativa all'entrata in vigore dell'accordo sul recesso del Regno Unito dall'Unione europea, pubblicata in G.U.U.E., L del 31 gennaio 2020), dopo il completamento della procedura di approvazione, e a partire da tale data il Regno Unito non è più uno Stato membro dell'UE ed è considerato un paese terzo.
L'entrata in vigore dell'Accordo di recesso ha segnato la fine del periodo di cui all'articolo 50 T.U.E. e l'inizio di un periodo transitorio concordato, la cui durata è stata prevista fino al 31 dicembre 2020, volto a consentire alle parti di concludere un accordo sulle loro relazioni future.
L'Accordo di recesso, a tal fine, ha dettato disposizioni per l'applicazione in questo periodo transitorio nei confronti del Regno Unito degli strumenti dell'U.E., tra i quali anche quelli di cooperazione giudiziaria penale (Titolo V, artt. 62 e ss.).
Quanto, in particolare alla decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato di arresto europeo, si stabilisce (art. 62) che la stessa "si applica ai mandati d'arresto europei se il ricercato è stato arrestato prima della fine del periodo di transizione ai fini dell'esecuzione di un mandato d'arresto europeo, che l'autorità giudizia dell'esecuzione decida di mantenere il ricercato in stato di custodia o di rimetterlo in libertà provvisoria".
Dal 10 gennaio 2021 - quindi alla fine del periodo di transizione e dell'applicazione della normativa transitoria contenuta nell'Accordo di recesso - è entrato in vigore in via provvisoria l'Accordo, approvato il 24 dicembre 2020, sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e il Regno Unito (il citato TCA), che ha dettato disposizioni per regolare vari settori di interesse, tra i quali quello della cooperazione giudiziaria penale (il testo ufficiale e definitivo è pubblicato in G.U.U.E. del 30 aprile 2021, L/149, sostituendo la versione provvisoria, che conteneva una diversa indicazione degli articoli).
Anche questo Accordo contiene disposizioni di diritto transitorio, stabilendo all'art. 632 (ex art. LAW.SURR.112) (Applicazione ai mandati d'arresto europei esistenti), che le nuove norme da esso previste si applicano "ai mandati d'arresto europei emessi, conformemente alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, da uno Stato prima della fine del periodo di transizione qualora la persona ricercata non sia stata arrestata in esecuzione del mandato prima della fine del periodo di transizione".
Come stabilisce l'art. 783 (Entrata in vigore e applicazione provvisoria), le parti hanno convenuto di applicare in via provvisoria detto Accordo a decorrere dal 10 gennaio 2021 sino al 30 aprile 2021 (cfr. la decisione n. 1 del 23 febbraio 2021 del Consiglio di Partenariato, pubblicata in G.U. n. 33 del 2021).
Dal primo maggio 2021 è cessata l'applicazione provvisoria con l'entrata in vigore definitiva dell'Accordo (cfr. la decisione del Consiglio n. 689/2021 del 29 aprile 2021, pubblicata in G.U.U.E. L 149 del 30 aprile 2021).
2.2. Tutto ciò premesso, venendo al caso in esame, risulta che il mandato di arresto europeo nei confronti del ricorrente è stato emesso prima della fine del periodo di transizione, ma prima della fine di tale periodo è stato eseguito l'arresto del ricorrente.
Ne discende quindi sulla base delle norme sopra richiamate che correttamente la Corte di appello ha applicato la normativa sul mandato di arresto europeo.
Gli arresti giurisprudenziali citati dal ricorrente non appaiono rilevanti non solo perché precedenti tanto all'Accordo di recesso quanto al successivo Accordo del 24 dicembre 2020, ma perché con essi non è stato affrontato il tema della perdurante applicabilità della disciplina del m.a.e.
La sentenza della Corte U.E. del 18 aprile 2018, C-327/18 PPU, non si è occupata infatti di stabilire l'applicabilità o meno della decisione quadro in esame, all'epoca sicuramente vigente, né di esaminare il quadro normativo della Brexit - a tale data ancora incerto - bensì di affrontare la questione del trattamento che il -- consegnando poteva ricevere nel Regno Unito (Stato di emissione), una volta (portate a) termine le operazioni di recesso.
A sua volta, la Corte Suprema (Sez. 6, n. 28228 del 06/10/2020, Maltese, Rv. 279626) ha esaminato una analoga questione in cui si era stata prospettata l'incertezza sul rispetto da parte del Regno Unito dei principi fondamentali dell'U.E.
3. La seconda censura avanzata dal ricorrente, in ordine alla volontarietà o meno dell'omicidio, è manifestamente infondata e aspecifica.
Infatti, la Corte di appello ha osservato che il fatto oggetto del mandato di arresto europeo era un omicidio colposo e che sussisteva in ogni caso la doppia incriminabilità, ai sensi dell'art. 589 cod. pen.
La Corte di appello non ha fatto quindi riferimento all'art. 8 I. n. 69 del 2005, che riguarda la particolare ipotesi di consegna per la quale non si applica il principio di doppia incriminabilità (essendo sufficiente la corrispondenza del fatto ad una delle categorie ivi previste).
Quanto poi all'applicazione dell'art. 18-bis I. n. 69 del 2005, la questione è generica e, con riferimento alla qualità di cittadino italiano, in ogni caso la Corte di appello ha inserito, se pur irritualmente, la condizione del reinvio a favore del ricorrente.
4. Sulla base di quanto premesso, il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
La Cancelleria provvederà alle comunicazioni di rito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, I. n.69 del 2005.
Così deciso il 18/05/2021