Mancata conoscenza dell'italiano può costituire motivo per ritenere insussistente il radicamento che impedisce la consegna in un procedimento MAE.
Corte di Cassazione
sez. VI penale
sentenza Num. 17317 Anno 2024
Presidente: CRISCUOLO ANNA
Relatore: RICCIO STEFANIA
Data Udienza: 23/04/2024 - deposito 24.4.2024
sul ricorso proposto da:
GDW, nato in Polonia il **/1969
avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Trento il 13/03/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in premessa indicata la Corte di appello di Trento ha ordinato la consegna di DWG, in relazione al mandato di arresto europeo emesso dall'Autorità Giudiziaria della Polonia, per l'esecuzione della condanna alla pena di anni 3 mesi 10 di reclusione - con un residuo pena da espiare di anni 3 giorni 14 di reclusione - pronunciata dal Tribunale di ** il 20 marzo 2018, irrevocabile 3 aprile 2018, per reati di detenzione e cessione illecite di sostanze psicotrope, ricettazione, guida di un veicolo senza titolo abilitativo, detenzione illegale di munizioni.
L'arresto di G, avvenuto in data 26 febbraio 2024, è stato -convalidato dal Presidente della Corte di appello di Trento, che ha disposto nei suoi confronti l'applicazione della custodia cautelare in carcere.
2. Il consegnando propone ricorso a mezzo del difensore, avv. MD, deducendo con un unico motivo la violazione dell'art. 18-bis legge 22 aprile 2005, n. 69.
Pur all'esito delle informative acquisite tramite la Polizia Giudiziaria, la Corte di appello ha ritenuto di non opporre il motivo di rifiuto facoltativo della consegna di cui alla norma citata e ha respinto la richiesta di esecuzione della pena in Italia, nonostante G abbia fornito elementi dimostrativi del proprio radicamento in Italia dall'anno 2018, attraverso la produzione di documentazione (in particolare: dichiarazione, a firma di RD che G è suo inquilino, unitamente alla compagna MKD sin dal 20 luglio 2018; dichiarazione che lo stesso lavora presso una impresa edile, che lo ha assunto a tempo pieno dal 15 gennaio al 30 aprile 2024, per la quale ha svolto negli ultimi due anni lavorazioni in subappalto, quale titolare della ditta "** di **"). Diversamente da quanto ritenuto dai Giudici del merito, il ricorrente è regolarmente iscritto al Servizio Sanitario Nazionale, essendo in possesso della tessera di assistenza sanitaria rilasciata il 13 gennaio 2022 ed è titolare di codice fiscale.
La Corte di appello avrebbe dovuto operare una valutazione non meramente formale dei presupposti del radicamento, apprezzando l'intensità del legame del consegnando con lo Stato italiano, avuto riguardo alla inderogabile finalità rieducativa della pena, affermata dall'art. 27 Cost.
3. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso per il rigetto, ritenendo che la Corte di merito abbia esaustivamente valutato i parametri normativi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.
2. La Corte di appello ha preso in considerazione gli elementi significativi del radicamento del soggetto richiesto in consegna allegati dalla difesa, anche alla luce degli approfondimenti richiesti alla Questura di Trento e compendiati nella nota informativa.
La sentenza ha richiamato la diehiarazione del datore .di lavoro contenente una valutazione sulla attività lavorativa dal ricorrente sottoscritta in data 29 febbraio 2024; la disponibilità della sorella ad ospitarlo resa in data 2 marzo 2024, con una ricevuta della registrazione del contratto di locazione intestato alla dichiarante; il contratto di assunzione del ricorrente con rapporto di lavoro "a tempo determinato e a tempo pieno" stipulato il 12 gennaio 2024; la dichiarazione di "un coinquilino" - recte, il locatore RD - locatore, da cui dovrebbe evincersi la convivenza tra lo stesso ricorrente e la compagna nell'immobile concesso in locazione, anch'essa risalente al 2 marzo 2024.
La Corte ha dato altresì atto degli ulteriori elementi informativi richiesti ed acquisiti, compendiati nella nota informativa della Questura di Trento, in forza dei quali G: non risulta iscritto all'anagrafe del comune di Levico Terme; ha una sorella che ha dichiarato che lo stesso risiederebbe ivi da oltre cinque anni, che svolge attività lavorativa presso la Ditta EP, con sede in Trento; ha una relazione affettiva stabile con una sua connazionale. La Corte ha, infine, posto in evidenza che lo stesso ha dichiarato in sede di arresto di non parlare e di non comprendere la lingua italiana e che non risulta iscritto al Servizio Sanitario Nazionale.
Degli elementi complessivamente acquisiti la Corte di merito ha escluso la rilevanza, data la recente collocazione temporale dei fatti in essi documentati, stimandoli in definitiva inidonei a dimostrare la presenza del ricorrente sul territorio nazionale da almeno cinque anni.
3.E' noto che in forza dell'art. 22, comma 1, legge n. 69 del 2005, come modificato dal d. Igs. 2 febbraio 2021, n. 10, il ricorso per cassazione può essere proposto in relazione ai soli motivi di difetto di giurisdizione e violazione di legge. Per conseguenza, dopo la novella è stata ritenuta da questa Suprema Corte l'inammissibilità delle censure che involgano l'accertamento del radicamento del soggetto nel territorio dello Stato, le quali, pur dedotte quale vizio di violazione di legge, lamentino contraddittorietà o illogicità nelle motivazioni addotte dalle Corti di merito; e così anche qualora formulate a sostegno del diniego di applicare il motivo facoltativo di rifiuto di cui all'art. 18-bis, comma 2, stessa legge, riguardante lo stabile radicamento sul territorio nazionale di cittadini di Stati dell'Unione europea (Sez. 6, n. 41074 del 10/11/2021, Huzu, Rv. 282260; Sez. 6 n. 8299 del 08/03/2022, Rafa, Rv. 282911).
Il principio è stato tuttavia riconsiderato alla luce della più recente modifica dell'art. 18-bis, per effetto dei d.l. 13 giugno 2023 n. 69, convertito nella legge 10 agosto 2023 n. 103, in vigore dall' 11 agosto 2023.
Con la novella il legislatore ha in primo luogo disposto che la Corte di appello ;D'A rifiutare la consegna del cittadino italia. no o di persona (senza attributo alcuno di cittadinanza e dunque anche di un Paese terzo, stante la dichiarazione di illegittimità costituzionale con sentenza n. 178 del 28 luglio 2023) che legittimamente ed effettivamente risieda o dimori in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano, sempre che sia disposta l'esecuzione in Italia della pena o della misura di sicurezza per cui la consegna viene richiesta conformemente al diritto interno. In secondo luogo, la novella ha interpolato la disposizione previgente, mediante la previsione di un comma 2-bis, il quale stabilisce che "Ai fini della verifica della legittima ed effettiva residenza o dimora sul territorio italiano della persona richiesta in consegna, la corte di appello accerta se l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza sul territorio sia in concreto idonea ad accrescerne le opportunità di reinserimento sociale, tenendo conto della durata, della natura e delle modalità della residenza o della dimora, del tempo intercorso tra la commissione dei reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso e l'inizio del periodo di residenza o di dimora, della commissione di reati e del regolare adempimento degli obblighi contributivi e fiscali durante tale periodo, del rispetto delle norme nazionali in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, dei legami familiari, linguistici, culturali, sociali, economici o di altra natura che la persona intrattiene sul territorio italiano e di ogni altro elemento rilevante. La sentenza è nulla se
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non contiene la specifica indicazione degli elementi di cui al primo periodo e dei relativi criteri di valutazione".
Sono stati, dunque, positivizzati i c.d. indici rivelatori che la giurisprudenza di questa Corte, già nella vigenza dell'art. 18, lett. r, legge n. 69 del 2005 - prima delle modifiche di cui al d. Igs. n. 10 del 2021- aveva individuato al fine di delimitare il perimetro dell'accertamento spettante alla Corte di merito ( v. al riguardo Sez. 6, n. 19389 del 25/06/2020, D., Rv. 279419; Sez. 6 n. 49992 del 30/10/2018, Anton, Rv. 274313), nel convincimento che, ai fini della operatività dei diversi regimi di consegna previsti dalla legge n. 69 del 2005, la residenza implicasse un radicamento reale e non estemporaneo dello straniero nello Stato; ciò in coerenza con la interpretazione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Grande Sezione, Kozlowski, del 17 luglio 2008, che ha definito una nozione autonoma ed uniforme, valida per lo spazio giuridico europeo, di una persona che "risiede" e "dimora" nel territorio dello Stato membro di esecuzione, ed ha evidenziato come rilevi a tal fine, in alternativa ad una situazione di residenza effettiva, la situazione fattuale di colui che, a seguito di un soggiorno stabile di una certa durata, abbia acquisito legami con il territorio similari a quelli che si instaurano in caso di residenza. In tale arresto, la Corte europea ha espressamente escluso che il termine "dimora" poss a essere interpretato Ìn modo così ampio da" autorizzare l'autorità giudiziaria dell'esecuzione a rifiutare la consegna per il semplice fatto che la persona ricercata si trovi temporaneamente nel territorio dello Stato membro di esecuzione, costituendo il rifiuto una eccezione alla regola del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie, ed alla ratio normativa di implementare la cooperazione nello spazio giuridico euro-unitario, i quali vanno dunque ancorati a presupposti fattuali che devono essere interpretati in senso restrittivo.
3. Ciò premesso, il più recente intervento normativo ha operato un mutamento di prospettiva quanto alle verifiche cui è tenuto il giudice nazionale ai fini dell'apprezzamento del requisito del radicamento.
Sul tema, questa Corte di cassazione ha già avuto modo di affermare che, a seguito delle modifiche apportate all'art. 18-bis legge 22 aprile 2005, n. 69, dal d.l. 13 giugno 2023, n. 69, introdotto dalla legge di conversione 10 agosto 2023, n. 103, la Corte di appello, al fine di verificare lo stabile radicamento nel territorio nazionale della persona richiesta, quale motivo di rifiuto della consegna, è tenuta, a pena di nullità, ad indicare gli specifici indici rivelatori previsti dalla norma cit. ed i relativi criteri di valutazione, sicché il mancato apprezzamento di uno di tali indici rileva come violazione di legge, soggetta al sindacato della Corte di cassazione. (Sez.6, n. 41 del 28/12/2023, dep. 2024, Bettini, Rv. 285601). Tale pronuncia ha precisato, in motivazione che "indicando esplicitamente il complesso degli elementi sui cui fondare le proprie determinazioni, il legislatore ha voluto rendere verificabile il processo valutativo posto alla base dell'applicazione o del diniego di un motivo di rifiuto che, essendo divenuto facoltativo (per effetto della legge del 4 ottobre 2019, n. 117), resterebbe altrimenti affidato alla mera discrezionalità della Corte di merito, pur incidendo sovente la decisione in maniera molto rilevante sulla condizione personale e familiare dell'interessato.
4. Tanto premesso, la Corte di appello ha valutato in termini stringati, ma esaustivi, gli indici che la legge vigente indica come componenti necessarie del giudizio che deve sostenere la decisione sul punto.
L'apprezzamento dei predetti elementi non esclude che tra essi possano talora instaurarsi rapporti di compensazione e/o neutralizzazione e che taluni di essi possano assumere rilevanza assorbente rispetto ad altri.
Così, sulla premessa che nessuno dei dati allegati dalla difesa, anche alla luce degli accertamenti operati dalla Questura, sia dimostrativa del requisito temporale, la motivazione si è incentrata sui seguenti elementi di assorbente rilievo: a) la mancafa iscrizione alla anagrafe del comune di Levico Terme; b) la non decisività del contratto di locazione versato in atti, perché intestato alla sorella del ricorrente, e della dichiarazione della stessa ad ospitarlo per il futuro; c) la decorrenza del contratto di lavoro da 2024 ed il riferimento del datore di lavoro a pregresse prestazioni lavorative, non anteriori al 2022.
Così pure, è stato valorizzato il requisito linguistico, sul presupposto, logicamente ineccepibile, che l'incapacità di parlare e di comprendere la lingua italiana smentisce ogni ulteriore elemento di collegamento addotto dalla difesa, e depotenzi sia il possesso della tessera sanitaria con decorrenza dal gennaio 2022, prodotta solo con il ricorso, sia la titolarità del codice fiscale.
5. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti comunicativi di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.
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P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005
Così deciso il 23/04/2023