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MAE: dual defence, ma mancato avviso di poter nominar eunuchi difensore va eccepita alla convalida (Cass. 51289/17)

9 novembre 2017, Cassazione penale

In tema di mandato di arresto Europeo, l'omesso avviso alla persona della quale è chiesta la consegna della facoltà di nominare un difensore nello Stato che ha emesso il mandato, concernendo l'assistenza dell'arrestato, determina una nullità generale a regime intermedio che deve essere eccepita non oltre l'udienza di convalida dell'arresto.

Aio fini della proporzione di una eccezione difensiva, è irrilevante l'assenza del titolare della difesa poichè il sostituto processuale "esercita i diritti e assume i doveri del difensore", ai sensi dell'art. 102 c.p.p., comma 2, onde egli rappresenta il difensore a tutti gli effetti, oltre ad essere persona in possesso delle necessarie cognizioni tecniche in merito ai diritti di difesa spettanti al consegnando e, quindi, onerato di sollevare una eccezione dal mancato assolvimento della quale possono derivare decadenze ovvero, come nel caso in esame, ulteriori preclusioni.

le caratteristiche motivazionali del provvedimento cautelare emesso dall'autorità giudiziaria straniera non possono essere parametrate alla nozione ricavabile dalla tradizione giuridica italiana, che richiede l'esposizione logico-argomentativa del significato e delle implicazioni del materiale probatorio, ma è sufficiente che l'autorità giudiziaria emittente abbia dato "ragione" del provvedimento adottato; il che può realizzarsi anche attraverso la puntuale allegazione delle evidenze fattuali a carico della persona di cui si chiede la consegna

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Sent., (ud. 06/11/2017) 09-11-2017, n. 51289

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Giovanni - Presidente -

Dott. VILLONI Orlando - Consigliere -

Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere -

Dott. GIORDANO Emilia A - rel. Consigliere -

Dott. SCALIA Laura - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

M.D., n. a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 27/9/2017 della Corte di appello di Torino;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Emilia Anna Giordano;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Molino Pietro che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente il difensore, avv. CP, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Torino ha disposto la consegna di M.D., cittadino italiano, all'autorità giudiziaria spagnola in esecuzione del mandato di arresto Europeo processuale dell'11 luglio 2017, emesso dall'Autorità giudiziaria della Spagna, giudice delle indagini preliminari di Barcellona, per la violazione degli artt. 248 e 250 c.p. spagnolo, truffa aggravata dall'entità dell'importo conseguito dalle vittime superiore a cinquantamila Euro, fatto commesso il (OMISSIS).

2. Avverso la su indicata pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di M.D. deducendo vizio di violazione di legge in relazione alla L. n. 69 del 2005, art. 9, comma 5 bis, art. 12, comma 1 bis e art. 180 c.p.p.. Rileva che con il D.Lgs. 15 settembre 2016, che ha dato attuazione alla direttiva UE 2013/48/UE in materia di principio della dual defence, è stato previsto, al citato art. 9, comma 5 bis, che, al momento dell'arresto, la polizia giudiziaria deve dare avviso alla persona di cui è richiesta la consegna della facoltà di nominare un difensore di fiducia dinanzi all'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione, avviso che, nel caso di specie, non è stato dato al M.. Tale omissione dà luogo ad una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 180 c.p.p. che può essere rilevata, come nel caso in esame sperimentato dalla difesa del M., prima della deliberazione della sentenza di primo grado, cioè dinanzi ai giudici di appello che, tuttavia, hanno erroneamente ritenuto tardiva la relativa eccezione per la mancata deduzione della nullità in sede di udienza di convalida ove, però, non essendo presente il difensore di fiducia, la questione non poteva essere proposta dal consegnando.

Con il secondo motivo denuncia la violazione della L. n. 69 del 2005, art. 17, comma 4, e art. 18, lett. t, poichè la motivazione della misura cautelare disposta a carico del M. dall'autorità giudiziaria spagnola, risulta meramente apparente e, dunque, mancante, sulla identificazione come autore del reato del consegnando, non essendo stati indicati gli elementi fattuali a stregua dei quali si è pervenuti all'acquisizione delle impronte digitali del ricorrente e alla metodica applicata per la comparazione tenuto conto che il M. è incensurato, non è mai stato sottoposto - in Italia - al prelievo delle impronte dattiloscopiche o foto-segnalamento. Ulteriori vizio del provvedimento genetico è rinvenibile nel fatto che l'ordinanza non dà conto degli indizi specificamente raccolti a carico dell'indagato, rispetto a quelli che attingono i correi, con la conseguenza che non possono ritenersi acquisite le evidenze fattuali richieste dalla giurisprudenza di legittimità a carico della persona richiesta in consegna.

Motivi della decisione

1. Il ricorso non è fondato.

2. Ritiene il Collegio che deve darsi continuità al principio dettato dalla giurisprudenza di questa Corte - richiamato in ricorso a fondamento del dedotto vizio di violazione di legge - secondo cui, in tema di mandato di arresto Europeo, l'omesso avviso alla persona della quale è chiesta la consegna della facoltà di nominare un difensore nello Stato che ha emesso il mandato, concernendo l'assistenza dell'arrestato, determina una nullità generale a regime intermedio che deve essere eccepita non oltre l'udienza di convalida dell'arresto (vedi Sez. 6, n. 24301 del 09/05/2017 - dep. 16/05/2017, U., Rv. 270377; Sez. 6, n. 4128 del 25/1/2017, n.m.).

Nelle indicate sentenze si afferma che l'omissione dell'informazione, ex L. n. 60 del 2006, art. 9 e art. 12, comma 1-bis, alla persona richiesta in consegna fin dal momento dell'esecuzione dell'arresto, dà luogo ad una violazione che riguarda l'assistenza dell'imputato, inquadrabile nell'art. 178 c.p.p., lett. c), poichè la mancanza di coordinamento tra le previsioni del D.Lgs. n. 186 del 2016 e la L. n. 65 del 2005, art. 12, comma 3, non inficia la cogenza del dato sistematico che impone all'autorità di Polizia, fin dal momento dell'arresto, di informare la persona chiesta in consegna dei suoi diritti concernenti il diritto di difesa e, quindi, della facoltà di nominare un difensore di fiducia anche dinanzi all'autorità giudiziaria dello Stato membro che ha emesso il mandato di arresto Europeo.

La nullità che ne consegue, tuttavia, non è assoluta, perchè non concerne l'iniziativa del pubblico ministero o l'omessa citazione dell'imputato o l'assenza del difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza ma, in linea con la giurisprudenza di questa Corte sulla omessa indicazione dell'espletamento degli adempimenti informativi (Sez. 6, n. 48127 del 29/11/2013, Lleshi, Rv. 258225), costituisce solo una nullità di ordine generale ed a regime intermedio che, ai sensi degli artt. 180 e 182 c.p.p., va eccepita prima della deliberazione della decisione di primo grado, e, comunque, è sanata ove non eccepita immediatamente dopo il suo verificarsi, quando la parte vi assiste.

3.Nel caso in esame, correttamente ed in applicazione di tali regole, la Corte di merito ha respinto, perchè tardiva, la proposta eccezione sollevata all'udienza del 30 agosto 2017, dando atto che all'udienza di convalida dell'arresto, svoltasi alla presenza della persona richiesta in consegna e del sostituto processuale nominato dal difensore di fiducia, nulla era stato obiettato in merito al mancato espletamento dell'obbligo informativo che grava sulla Polizia fin dal momento dell'esecuzione dell'arresto e che si risolve nel diritto di essere assistito da un difensore di fiducia anche dinanzi all'autorità giudiziaria del Paese che ha chiesto la consegna fin dalla procedura di convalida del che si inserisce in quella di delibazione della richiesta di consegna e nella quale il consegnando è necessariamente assistito dal difensore.

Del tutto irrilevante è l'assenza, a detta udienza, del titolare della difesa poichè il sostituto processuale "esercita i diritti e assume i doveri del difensore", ai sensi dell'art. 102 c.p.p., comma 2, onde egli rappresenta il difensore a tutti gli effetti, oltre ad essere persona in possesso delle necessarie cognizioni tecniche in merito ai diritti di difesa spettanti al consegnando e, quindi, onerato di sollevare una eccezione dal mancato assolvimento della quale possono derivare decadenze ovvero, come nel caso in esame, ulteriori preclusioni.

4.Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso. Il requisito della motivazione del provvedimento cautelare in base al quale il mandato d'arresto Europeo è stato emesso è stato definito nei risalenti principi enunciati da questa Corte, secondo i quali le caratteristiche motivazionali del provvedimento cautelare emesso dall'autorità giudiziaria straniera non possono essere parametrate alla nozione ricavabile dalla tradizione giuridica italiana, che richiede l'esposizione logico-argomentativa del significato e delle implicazioni del materiale probatorio, ma è sufficiente che l'autorità giudiziaria emittente abbia dato "ragione" del provvedimento adottato; il che può realizzarsi anche attraverso la puntuale allegazione delle evidenze fattuali a carico della persona di cui si chiede la consegna (Sez. U, n. 4614 del 30/01/2007, Ramoci, Rv. 235349).

5.A questo fine, la Corte torinese ha richiamato le dichiarazioni rese dai denuncianti e la riconducibilità delle impronte digitali lasciate anche dal M. - oltre che dai correi - sulla valigetta contenente le fotocopie di banconote restituita alle vittime che avevano convenuto con il ricorrente ed i suoi complici l'acquisto di macchinari e consegnato, a titolo di caparra, la somma di duecentomila Euro. I giudici torinesi hanno, quindi, verificato le ragioni poste a fondamento del mandato emesso dall'autorità giudiziaria catalana, pervenendo alla conclusione, del tutto logica e coerente con le finalità della delibazione rimessa all'autorità giudiziaria italiana ai fini della verifica dei presupposti legittimanti la richiesta di consegna, della sussistenza di un compendio indiziario seriamente evocativo del fatto-reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna. Conclusione alla quale, per la specificità del dato enunciato a carico del ricorrente, non osta la presenza delle impronte degli altri correi sulla valigetta e che non è inficiata dalla mancata indicazione delle modalità di acquisizione delle impronte del M. utilizzate per la comparazione nè dalla mancata indicazione della metodica di comparazione utilizzata poichè è sufficiente che gli elementi indicati nel mandato genetico siano astrattamente idonei a fondare la gravità indiziaria essendo rimessa all'autorità giudiziaria del Paese richiedente la valutazione in concreto degli elementi indiziari (Sez. 6, n. 28281 del 06/06/2017, Mazza, Rv. 270415). A tanto deve aggiungersi che, come si evince dalla documentazione processuale, il M. era stato denunciato anche in Italia per la commissione di reati contro il patrimonio ed era stato identificato, attraverso la procedura AFIS, mediante l'assegnazione di un codice univoco alle sue impronte, in applicazione di una procedura riconosciuta a livello Europeo.

6. Sulla base di quanto testè illustrato, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La cancelleria provvederà alle comunicazioni di rito.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per le comunicazioni di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2017