Si deve riconoscere il reato autonomo di lieve entità di cui all?art. 73 co. V D.P.R. n. 309/1990 nelle condotte di modesta e non rilevante detenzione di sostanze stupefacenti; e nelle condotte di cessione a consumatori finali, anche plurime e continuative, effettuate con rudimentale organizzazione di mezzi e di persone, quando non risulti una diretta partecipazione ad attività organizzative di rilevante pericolosità
Corte di appello di VENEZIA
3249/15 R.G., 5 aprile 2016
CONCLUSIONI DELLE PARTI
IL PROCURATORE GENERALE: in parziale riforma della sentenza appellata, riqualificato il fatto ai sensi dell?art. 73 co. V D.P.R. n. 309/1990, concesse attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva, condannarsi l?imputato alla pena di anni 1 mesi 11 di reclusione ? 8.000 di multa.
IL DIFENSORE DELL?IMPUTATO: previa rinuncia ai motivi di merito diversi da quelli sulla riqualificazione del fatto, insiste per la riduzione della pena.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 M.M. e E.H.F. venivano colpiti da misura cautelare personale emessa dal GIP sede in data 18.12.2014; in particolare E. H. veniva sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere e M.M. veniva sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora, misura ancora in corso al momento del processo d?appello.
M.M. veniva rinviato a giudizio per avere, variamente da solo o in concorso con altri, ceduto sostanza stupefacente del tipo cocaina - capo 2), a Roncato in circa 20 occasioni, a De. in 3 occasioni; - capo 3, a Ba. in tre occasioni; - capo 5), a Brogio in 3 occasioni, a Vigato in circa 11 occasioni, a Na. in 2 occasioni; cessioni effettuate sempre per una dose alla volta, dal settembre 2013 al febbraio 2014
All'udienza preliminare M.M. per il tramite del suo difensore di fiducia munito di procura speciale formulava istanza di giudizio abbreviato mentre E.H. si riportava alla richiesta di applicazione pena concordata con il P.M..
Appare opportuno chiarire che nella sentenza appellata si definisce il ruolo di EL H. nella vicenda globale che coinvolge anche M. come quello del ?soggetto di primario interesse, cioè quello che coordina le attività delittuose? (p. 31 sentenza di primo grado).
La pena concordata dalle parti per EL H. era la seguente: anni 3 e mesi 4 di reclusione ed euro 14.000,00 di multa partendo da una pena base di anni 6 e mesi 6 di reclusione ed euro 27.000,00 di multa.
1.2 Con sentenza del GUP presso il Tribunale di Padova in data 9.7.2015, M.M. (omettendo in quanto non contestata la parte relativa all?accertamento della penale responsabilità) veniva condannato, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata, alla pena di anni 2 mesi 10 di reclusione e ? 14.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia in carcere, perché ritenuto colpevole del reato p. e p. dall'art. 73 comma 1 D.P.R. 309/1990 per i fatti sopra descritti di cui al capo di imputazione: partendo da una pena base di anni 6 di reclusione e ? 27.000 di multa, ridotta di un terzo per le attenuanti generiche, aumentata per la continuazione di mesi 3 di reclusione e ? 3.000 di multa, ridotta per il rito.
1.3 Proponeva appello l'imputato per i motivi che saranno esposti, chiedendo in principalità l?assoluzione perché il fatto non sussiste; in via subordinata l?assoluzione ex art. 530 comma II c.p.p.; in via ulteriormente subordinata assoluzione perché il fatto non costituisce reato; in ultima via la riqualificazione del fatto in quello di lieve entità ex art. 73 co. V D.P.R. n. 309/1990 con riduzione della pena.
1.4 All?udienza odierna l?imputato rinunciava ai motivi di merito diversi da quelli sulla riqualificazione del fatto, chiedendo la conseguente riduzione della pena.
Le parti, dopo la discussione, concludevano come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.1 L?imputato chiede l?applicazione dell?ipotesi attenuata di cui al comma V dell?art. 73.
La richiesta va accolta, a seguito della rivisitazione dei criteri elaborati dalla giurisprudenza per il riconoscimento del fatto di lieve entità.
Nella sentenza di primo grado il giudice in fatto sottolineava che M., non avendo altro sostentamento, aveva continuato a porre in essere le attività di spaccio, anche dopo l'arresto del coimputato E.H.H., pur assumendo nell'intera vicenda un ruolo subordinato.
In sede di determinazione della pena il primo giudice affermava ?riguardo alla reiterazione nel tempo delle condotte, espressione di una personalità incline al delinquere e ad una precisa e stabile volontà di commettere reati, ritenuto che le modalità esecutive del reato, di tipo professionale, considerate le cautele adottate, il numero dei clienti e la pluralità dei clienti stabili? che questi elementi consentivano ?di escludere la sussistenza nel caso in esame dell'ipotesi lieve?.
Tale giudizio va rivisto alla luce di un nuovo inquadramento di quella che il primo giudice chiama ?ipotesi lieve? dell?art. 73 D.P.R. n. 309/1990, cioè quella prevista dal comma V della norma.
2.2 Il fatto di lieve entità nella giurisprudenza precedente
Ora, secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente sinora, l?art. 73, comma quinto, del D.P.R. n. 309/90 introduce una risposta sanzionatoria più attenuata da parte dell?ordinamento allorché i fatti delittuosi previsti dallo stesso articolo siano di lieve entità; e per il riconoscimento della fattispecie autonoma, a seguito della novella del D.L. 143/2013, sono stati ritenuti utilizzabili gli stessi parametri che caratterizzavano la previgente previsione di circostanza attenuante.
Si è cioè ripresa senza soluzione di continuità (per prima da Cass. Pen., 1 aprile 2014, n. 15020) l?elaborazione della giurisprudenza sul V comma come circostanza: ?In tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, D.p.r. n. 309 del 1990, anche all'esito della formulazione normativa introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 146 del 2013, può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio?: si tratta di una massima tralatizia, qui ripresa da Sez. 3, Sentenza n.23945del 29/04/2015
Tuttavia la riflessione sulla portata della modifica legislativa del V comma dell?art. 73 D.P.R. n. 309/1990 contenuta in queste sentenze sembra essere insoddisfacente, specialmente nel riprendere il parallelo con l?ipotesi ordinaria del I (e ora anche IV) comma.
2.3 Il ?nuovo? art. 73 co. V D.P.R. n. 309/1990
Ora, nel reato ?ordinario?, commi I e IV dell?art. 73 (come proposto dalla l. n. 162/1990 e riemerso dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 32/2014), il legislatore distingue fra le cd. ?droghe pesanti? e le cd. ?droghe leggere?; distingue in modo assai rilevante, tanto che la pena minima per i reati connessi alle droghe pesanti è più alta della massima di quelli connessi alle droghe leggere. La normativa vigente, in pratica, valuta che per quanta marijuana e hashish vengano trafficati, l?offesa (alla salute pubblica e alla pubblica sicurezza) è comunque inferiore a quella di chi detiene una non modesta quantità di eroina, o spacci con modalità professionali dosi di cocaina.
Dunque la distinzione fra droghe leggere e droghe pesanti nell?ipotesi ordinaria è un pilastro della nuova disciplina.
Il comma V, invece, ora prevede un altro reato. Non più una circostanza attenuante, non una modalità del fatto, ma un reato autonomo. Che punisce i fatti previsti dall?art. 73 (quindi descritti nel I come nel IV comma) che siano di lieve entità: e quindi le condotte di chi ?coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede o riceve, a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene? le sostanze stupefacenti di cui alle tabelle previste dalla legge.
Si è già detto che la giurisprudenza ha stabilmente definito il fatto di lieve entità, come sopra ricordato, con una distinzione centrata sui mezzi e le modalità, che privilegia il dato quantitativo e qualitativo.
Ma in quale contesto normativo è stata elaborata questa giurisprudenza?
Quando la Cassazione ha stabilito i confini del V comma, non aveva importanza nell?elaborazione il tipo di droga oggetto dell?accusa, dato che:
- in primo luogo sia con la legge n. 162/1990 che con la legge n. 49/2006 il fatto di lieve entità era lo specchio del fatto ordinario (con la prima perché aveva pene differenziate per tabella, come nel I e IV comma; con la seconda perché il trattamento era lo stesso e droghe leggere e pesanti erano parificate);
- in secondo luogo il fatto di lieve entità era una circostanza attenuante di quello che si poteva chiamare il reato-base. Soprattutto con la legge n. 49/2006 era evidente il carattere accessorio della fattispecie attenuata. Per questo la scala sanzionatoria era coerente e ininterrotta: da 1 a 6 anni e da 6 a 20 anni, senza soluzione di continuità. Stava al giudice individuare la pena graduando la gravità del fatto. Con queste premesse, era ovvio quindi che la preminenza andasse al dato quantitativo della sostanza vietata: si trattava dello stesso reato, ma meno offensivo.
Nel nuovo contesto normativo invece il fatto di lieve entità non è lo stesso reato dell?ipotesi ?ordinaria? e non c?è più continuità sanzionatoria fra i due fatti-reato: rispetto alle droghe leggere c?è una forte sovrapposizione; rispetto alle droghe pesanti c?è una distanza abissale di 4 anni.
È questo il punto cruciale della normativa: mentre nel reato ordinario, distinto in I e IV comma, conta il tipo di sostanza, nel V il tipo di sostanza non conta più, non è fra gli indici della tenuità descritti dal legislatore, che altrimenti differenzierebbe le pene. Ne consegue che la fattispecie del V comma non è più quella di un I o IV comma attenuato: sostenerlo ancora sarebbe contrario al dato normativo. Il fatto di lieve entità è un fatto diverso, che ha per oggetto una condotta diversa da quella delle ipotesi più gravi. La giurisprudenza sinora elaborata va quindi (non accantonata, ma) riletta alla luce di questo quadro normativo.
2.4 L?esistenza di una organizzazione
Nell?individuare il fatto cui corrisponde il reato autonomo del V comma, appare evidente che occorre escludere che fra ?i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione? indicate dalla norma rientri l?esistenza di un?organizzazione a monte, cui l?accusato faccia riferimento, altrimenti il V comma non avrebbe pratica applicazione, se non in maniera episodica e straordinaria rispetto al fenomeno degli stupefacenti.
Ogni cessione al consumatore finale in Italia infatti presuppone un'organizzazione, che dal produttore in paesi esteri si snoda attraverso venditore, importatore, medio trafficante, sino allo spacciatore ?di strada?. Da questo schema fuoriescono solo situazioni marginalissime, quali, nella giurisprudenza sinora conosciuta, il ?coltivatore diretto? di cannabis che destina il surplus della produzione, destinata al consumo personale, alla vendita ad amici e conoscenti a loro volta consumatori. Oppure il "chimico" che occasionalmente compra la sostanza col principio attivo magari attraverso internet e confeziona a casa anfetamine, che vende in discoteca. O il turista che importa dal Sudamerica un po' di cocaina e la rivende agli amici.
Che il V comma riguardi solo queste situazioni marginalissime non è conforme né alla norma - sia del 1990, che del 2006, che del 2014 - né alla decennale elaborazione della giurisprudenza.
Questo non significa che l?organizzazione sia indifferente: se lo spacciatore è accorpato con i trafficanti e ha dato vita a un sistema stabile di approvvigionamento, di distribuzione e di cessione della droga, la condotta finale rimane il fatto autonomo del V comma, ma l?organizzazione predisposta alle spalle dello spacciatore finale costituisce un'associazione per delinquere, anzi proprio l'associazione per delinquere "per commettere i fatti del V comma" prevista dall'articolo 74 comma 6 del testo unico.
2.5 "I mezzi, la modalità, le circostanze dell?azione": il traffico e il piccolo spaccio.
Ritornando al dato normativo del V comma, quindi, allorquando il legislatore parla di ?mezzi, modalità e circostanze dell'azione?, non si riferisce al complesso organizzativo che sta a monte dell'azione incriminata, ma all'azione stessa, presa di per sé, dello spacciatore ?finale? al consumatore.
Quando lo spacciatore non predispone (lui stesso) una complessa struttura servente alla sua condotta di cessione, ma è la semplice pedina dell'ultima cessione, è la sua attività che viene in rilievo e che va esaminata. In questi casi, in genere, egli si limita a prendere in deposito una o più dosi, e a cederle a terzi; viene pagato a giornata o trattiene per quest?attività una parte del ricavato che è il suo "salario". Oppure egli acquista in conto-vendita una piccola scorta, e col ricavato dello spaccio copre le spese e si tiene il guadagno destinato quasi integralmente all'acquisto di stupefacenti da consumare personalmente. Quella appena descritta è un'attività marginale, senza professionalità, largamente fungibile. Infatti l?esperienza giudiziaria è che nonostante arresti numericamente rilevanti di spacciatori finali, la vendita è sempre continuata in tutte le piazze di spaccio. Rispetto a questa ?figura marginale dello spaccio?, poco rileva che spacci hashish, o cocaina, o eroina. Infatti, sempre nell?esperienza giudiziaria, sempre più spesso lo spacciatore finale cede più o tutte queste sostanze. Ed è a questo tipo di ?azione? che si riferisce il legislatore con la riforma del V comma effettuata con la legge 79/2014.
In sintesi, il quadro normativo appare chiaro e coerente: nell?ipotesi base le droghe si distinguono in "pesanti" e "leggere", e il traffico di queste sostanze è assai diversamente punito data la loro diversa offensività e pericolosità, tanto che la pena massima del IV comma è inferiore alla pena minima del I comma. Quando si tratta del reato autonomo di lieve entità, invece, vi è indifferenza rispetto alle sostanze e si considerano solo le modalità dell?azione.
In altri termini quando si punisce un traffico rilevante conta la sostanza (I e IV comma). La condotta può essere la stessa (trattativa con le organizzazioni criminali del luogo di produzione, importazione, suddivisione e taglio, consegna ai trafficanti locali) ma se riguarda eroina o cocaina la legge la punisce severissimamente; se invece riguarda hashish o marijuana la punisce con pena che è meno di un terzo dell?altra.
Quando invece si punisce il ?piccolo spaccio? (connotato da una modesta detenzione o dalla cessione su strada) conta la condotta (V comma). La sostanza venduta può essere diversa, può anche essere contemporaneamente di più tipi e tutte le tabelle, ma se la condotta è la stessa (acquisto/ricezione dal medio trafficante, a volte una piccola scorta, poi vendita al consumatore) anche la pena è la stessa. Una pena che non consente l'arresto e la custodia in carcere, perché - appunto - il fatto è di lieve entità.
Per dare significato pieno al nuovo dato normativo dunque il piccolo spaccio non può essere considerato la forma attenuata del reato base, ma un fatto diverso dal reato ordinario: e costituisce perciò reato autonomo.
2.6 Lieve entità e detenzione di modesti quantitativi: i criteri di valutazione
È significativa al riguardo l?evoluzione dei parametri valutativi nella giurisprudenza di legittimità: gli stessi erano ancorati all?inizio alla sola ?modica quantità? prevista dalla legge del 1975, quantificata dalla giurisprudenza in tre dosi giornaliere (Sez. 6, Sentenza n. 10005 del 23/04/1991) con l?esclusione dell?attenuante - sulla base del dato quantitativo - per quantità di principio attivo inferiori al mezzo grammo (Sez. 4, Sentenza n. 10778 del 27/06/1991) o del lordo di uno o due grammi; invece si è giunti oggi a considerare non ostativa la detenzione di una quantità ?rilevante ma non imponente? (Sez. 6, Sentenza n. 9723 del 17/01/2013) con riconoscimento dell?attenuante a quantità di 50 o 80 grammi di hashish e marjuana, a 25 gr. di eroina, una decina di cocaina (Sez. 6, Sentenza n. 27809 del 05/03/2013). In particolare una pronuncia ha considerato non ostativa la detenzione di sostanza stupefacente in quantità ?non superiore a dosi conteggiate a "decine" (Sez. 6, Sentenza n. 41090 del 18/07/2013), il che equivale a quantità di principio attivo sino a 15 grammi di cocaina, 2,5 grammi di eroina e Delta9-THC; mentre la giurisprudenza di merito si è allargata ancora di più (registrando ad esempio in questo distretto casi di V comma riconosciuti a 207 grammi lordi di cocaina, con 50 gr di principio attivo, o 147 gr. lordi di eroina con 6,5 gr di principio attivo).
In tema di parametri valutativi, la Suprema Corte (Sez. 4, Sentenza n. 47501 del 2011, in relazione alla ?quantificazione? dell?ingente quantità), ha affermato che spetta proprio al giudice di merito l?apprezzamento in concreto perché ?vivendo la realtà sociale del comprensorio territoriale nel quale opera, è da ritenersi in grado di apprezzare specificamente la ricorrenza della circostanza?, e indica più volte anche i singoli elementi di tale apprezzamento, quali i parametri concernenti il quantitativo, le ricadute per la salute pubblica, la tipologia dei consumatori, le condizioni in genere del mercato illegale.
Tale operazione è certamente altrettanto legittima e dovuta in relazione alla ?quantificazione? della (non ingente, ma) modesta quantità della detenzione rientrante nel V comma. La giurisprudenza di merito di questo distretto, direttamente raccolta da questa Corte, consente di registrare una sostanziale uniformità di valutazione, nel senso di considerare di lieve entità una detenzione sino a 10 grammi di principio attivo delle diverse sostanze.
2.7 Lieve entità e spaccio continuativo come reato autonomo di condotta
La ridefinizione degli estremi del V comma non comporta una soluzione di continuità nell?evoluzione della giurisprudenza, che ha più volte applicato la fattispecie attenuata anche ai casi di spaccio continuato, rilevando la compatibilità tra la "ratio" posta a fondamento dell'attenuante e la destinazione della sostanza ad uno spaccio ?continuativo? (cioè "caratterizzato dalla quotidianità" e non "dalla occasionalità e precarietà dell'attività di distribuzione").
Pur escludendo l'attenuante stessa nei casi "nei quali si individuano situazioni di salde ed efficienti organizzazioni finalizzate allo spaccio di considerevoli quantitativi di stupefacenti", in alcuni casi la Suprema Corte ha affermato che ?anche lo spaccio continuativo può essere astrattamente definito di lieve entità ove, tenuto conto della quantità e qualità delle sostanze cedute e dell'eventuale sussistenza di altre componenti relative alle modalità ed ai mezzi della condotta, valutate nel senso anzidetto, sia da ritenere che esso abbia inciso in modo ridotto sull'interesse protetto? (Sez. 6, Sentenza n. 3368 del 14/01/1994).
2.8 Lieve entità e principio di ragionevolezza della pena
Ma non si tratta solo di interpretazione sistematica della norma: la giurisprudenza di merito nel passato introdusse con insistenza anche un elemento di ragionevolezza della decisione, cui la giurisprudenza di legittimità sembrava (e a volte sembra ancora) essere sorda: il sistema sanzionatorio è così severo che il giudice non può negare la sussistenza del fatto di lieve entità ove il reato, nella sua componente oggettiva e soggettiva, non assuma una consistenza tale da rendere proporzionata al fatto - secondo il criterio di ragionevolezza - la pena minima altrimenti applicabile ai sensi dell'art. 73 commi primo e quarto.
Merita, per la sua stretta attualità, di essere riproposta per intero la riflessione contenuta in Sez. 6, n. 6887 del 17/05/1994: ?Il dato sistematico impone di tenere conto che l'ipotesi lieve di spaccio è punita con la pena della reclusione da uno a sei anni e della multa da 5 a 50 milioni di lire per le "droghe pesanti" e della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da 2 a 20 milioni di lire per le "droghe leggere", con pene cioè che, per i massimi previsti, in rapporto a quelli contemplati generalmente nel nostro sistema penale, rendono necessaria una interpretazione non restrittiva del carattere "lieve" del fatto. Considerate poi le pene previste dai commi primo e quarto dell'art. 73, il "fatto di lieve entità" deve essere individuato con criteri interpretativi che consentano di rapportare in modo razionale la pena al fatto, tenendo conto di quel criterio di ragionevolezza (che vale tanto per il legislatore quanto per l'interprete), imponendo l'art. 3 Cost., in materia penale, la proporzione fra la quantità e la qualità della pena e l'offensività del fatto. Il giudice, pertanto, nel valutare fattispecie di spaccio di sostanze stupefacenti, non può negare la sussistenza del fatto di lieve entità senza tener conto, oltre che della "quantità e qualità delle sostanze", anche dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell'azione, sia di ordine oggettivo che soggettivo, e non può comunque negarla ove il reato, nella sua componente oggettiva e soggettiva, non assuma una consistenza tale da rendere proporzionata al fatto - secondo il sopra indicato criterio di ragionevolezza - la pena minima altrimenti applicabile ai sensi dell'art. 73 commi primo e quarto (a secondo del tipo di droga).?
Pertanto si deve riconoscere il reato autonomo di lieve entità di cui all?art. 73 co. V D.P.R. n. 309/1990 nelle condotte di modesta e non rilevante detenzione di sostanze stupefacenti; e nelle condotte di cessione a consumatori finali, anche continuative, effettuate con rudimentale organizzazione di mezzi e di persone, quando non risulti una diretta partecipazione ad attività organizzative di rilevante pericolosità.
2.9 Applicando detti principi al caso in esame, vengono in rilievo i parametri emergenti nel processo.
In primo luogo, quelli indicativi di una minima offensività del fatto:
la modesta entità ponderale delle dosi di stupefacente di volta in volta cedute dall?imputato, come descritto in imputazione,in dosi singole di cocaina di un grammo: e, dunque, la cessione di quantitativi di stupefacente sempre destinati a singoli utilizzi;
il numero dei cessionari, pari a 7, e delle cessioni, pari a circa 50;
la assenza di una scorta riconducibile all?imputato;
il ruolo assolutamente marginale nell?organizzazione;
la considerazione del mancato accertamento del grado di purezza della droga ceduta, che può ragionevolmente ritenersi ?droga da strada?.
Sono al contrario, indici di gravità:
il carattere non episodico dello spaccio, con durata di circa 6 mesi;
la negativa personalità dell?imputato, recidivo;
la partecipazione a un?organizzata attività di ?spaccio?, gestita da E.H.H. nell?appartamento affittato dall?imputato.
2.10 All?esito della valutazione congiunta di detti parametri ritiene la Corte di qualificare il fatto come di lieve entità.
Gli indici contrari infatti non sono tali da porre in dubbio che la condotta rientri fra quelle comprese nel fatto di lieve entità.
La ripetizione delle attività di spaccio si è verificata per un periodo non eccessivo e sempre nella precarietà, a volte occasionalità, della condotta, senza che emerga neppure una minima capacità imprenditoriale.
La recidiva pare collegata alla marginalità dell?esistenza e alle difficili condizioni sociali, più che a una tendenza criminale.
La partecipazione all?organizzazione del E.H.H., anche col ruolo di prestanome, è stata marginale e quasi occasionale, e comunque lontana da una - non contestata - associazione per delinquere.
La Corte ritiene conseguentemente di riconoscere, nella specie, in parziale riforma dell?impugnata sentenza, la sussistenza della fattispecie autonoma di cui al comma quinto dell?art. 73 nonostante la pluralità degli episodi di cessione concretamente accertati.
Detta qualificazione va ritenuta, per la sua valenza, idonea a limitare il giudizio complessivo circa la pericolosità sociale dello stesso prevenuto, rivelatosi in realtà uno spacciatore ?da strada? di limitata importanza.
Ciò premesso, pare congrua la seguente determinazione della pena: pena base di anni 3 di reclusione e ? 12.000 di multa, ridotta di un terzo per le attenuanti generiche (già concesse dal primo giudice con prevalenza sulla recidiva) a anni 2 ? 8.000, aumentata per la continuazione di mesi 3 di reclusione e ? 3.000 di multa, e perciò a anni 2 mesi 3 ? 9.000, ridotta per il rito alla pena finale di anni 1 mesi 6 di reclusione ed ? 6.000 di multa.
Termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Conferma nel resto.
PER QUESTI MOTIVI
Visto l?art. 605 c.p.p.
In parziale riforma della sentenza del GUP presso il Tribunale di Padova in data 9.7.2015, appellata da M.M.,
riqualificato il fatto in quello di cui all?art. 73 comma V T.U. n. 309/1990, come modificato dalla L. n. 79/2014
Ridetermina la pena in quella di anni 1 mesi 6 di reclusione ed ? 6.000 di multa.
Conferma nel resto.
Termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Così deciso in Venezia, il 5.4.2016
IL PRESIDENTE
Antonella Galli Antonella Galli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Lorenzo Miazzi