La c.d. "crescita domestica" di poche piante in vaso "esce dal concetto di 'coltivazione'", per risolversi "in una forma di detenzione senza acquisto da parte dell'agente che si procura da sé ed anche ripetutamente la sostanza" - sempre che non vi siano segnali di utilizzo non meramente personale della stessa ed è quindi penalmente irrilevante.
T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i C r e m o n a
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari
dr. Guido Salvini
N. 2811\11 R.G.N.R. N. 955\12 R.G.GIP.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo italiano
Il Giudice per l?udienza preliminare, dr. Guido Salvini, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento penale nei confronti di:
P. E. nata il ? a Cremona residente a X, YY 1
Difesa di fiducia dall?avv. Franco Antonioli del Foro di Cremona
I M P U T A T A
del reato di cui all?articolo 73 comma primo D.p.r. 309\90 per aver coltivato quattro piantine di marijuana
contenenti grammi 1,9 di principio attivo
In Malagnino - Cremona il 30 settembre 2011
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Il presente procedimento trae origine dalla perquisizione operata, a seguito di una segnalazione
confidenziale, dai Carabinieri della stazione di Sospiro nella cascina di X, località YY, ove risiede
l?imputata P.E..
I militari, cui era stata segnalata la presenza di piante di marijuana visibili con l?aiuto di un binocolo anche
dall?esterno dell?abitazione, dopo aver verificato dall?esterno l?effettiva esistenza di alcune piante all?interno
della proprietà, davano luogo alla perquisizione sequestrando le quattro piante raffigurate anche nelle
fotografie allegate all?annotazione. Una pianta si trovava in un vaso in giardino e altre tre, ciascuna nel suo
vaso, sul davanzale della finestra del locale soggiorno. Venivano altresì sequestrati all?interno di un
portacenere i resti di quello che era probabilmente uno spinello artigianale.
Nel corso della perquisizione non veniva rinvenuto null?altro che potesse essere ricollegato ad attività di
coltivazione, detenzione o spaccio di marijuana ed in particolare non venivano rinvenute lampade o altri
strumenti d?illuminazione normalmente presenti in questi casi quando si vuole dar luogo ad una coltivazione
rapida o estensiva. Del resto le quattro piante erano esposte, come qualsiasi pianta ornamentale, alla luce
del sole.
L?analisi delle foglie provenienti dei rametti delle quattro piante, effettuata dalla ASL di Cremona
evidenziava la presenza di DELTA -9-THC, e cioè del principio attivo nella misura di 1940 mg a fronte di
un quantitativo massimo di 500 mg previsto dal D.M. dell?11 aprile 2006.
Il Pubblico Ministero in data 11 aprile 2012 chiedeva comunque l?archiviazione del procedimento rilevando
che la quantità di sostanza stupefacente rinvenuta, pur superando il limite massimo consentito, appariva
comunque compatibile con un uso esclusivamente personale, uso personale in qualche modo confermato dal rinvenimento nell?abitazione anche di un mozzicone di spinello.
Il GIP cui era pervenuta tale richiesta di archiviazione riteneva invece necessaria la fissazione dell?udienza
camerale, udienza che si svolgeva in data 25 settembre 2012 e in occasione della quale il difensore della
Piacenza richiedeva a sua volta l?archiviazione sottolineando che non vi era alcuna traccia di una
coltivazione estensiva ed organizzata tale da far ritenere che la piccola coltivazione domestica fosse
avvenuta ai fini della cessione del ricavato a terzi.
Il GIP comunque con provvedimento in data 4 ottobre 2012 respingeva la richiesta di archiviazione e
disponeva che il Pubblico Ministero provvedesse alla formulazione dell?imputazione, richiamando nella
motivazione alcune sentenze della Suprema Corte che individuavano come condotta penalmente rilevante
qualsiasi attività di coltivazione anche se realizzata per la destinazione del prodotto a mero uso personale.
Il Pubblico Ministero formulava quindi l?imputazione e si perveniva all?udienza preliminare dinanzi a
questo GUP all?esito della quale il Pubblico Ministero formulava richiesta di proscioglimento, così come
anche il difensore.
Deve premettersi, passando all?esame del materiale offerto dal fascicolo, che non è nemmeno certa la
riferibilità all?attuale imputata delle piante sequestrate posto che la cascina era certamente abitata da più
persone e non risulta essere stata fatta alcuna indagine in proposito.
Comunque a parte tale rilievo di merito, il quesito posto dal processo è essenzialmente in diritto e legato
all?interpretazione dell?articolo 73 D.p.r. 309\90 è cioè se tra le condotte punite vi sia ricompresa anche la
coltivazione limitata e domestica e ad uso strettamente personale di piante come la marijuana.
La risposta, già offerta in alcune sentenze adottate da questo Giudice in casi del tutto analoghi e divenute
definitive, deve essere negativa.
Non si ignora che, dopo contrastanti sentenze dei giudici di merito, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite
con sentenza in data 10.7.2008 aveva stabilito che la condotta di ?coltivazione? non è mai sottratta al
rilievo penale in quanto l?art.75 I comma del DPR 309/1990 ricomprende nella figura dell?illecito
amministrativo solo le condotte di importazione, acquisto e detenzione e non le altre condotte indicate
dall?art.73 e cioè tra le altre la produzione, la fabbricazione, la raffinazione, la messa in vendita ed anche la
?coltivazione? delle sostanze stupefacenti.
Nella medesima sentenza la Suprema Corte, andando di contrario avviso rispetto a varie sentenze di merito,
aveva anche statuito che sarebbe arbitrario distinguere, ai fini di ricomprendere talune condotte minori
nell?area dell?art.75, tra coltivazione tecnico-agricola e coltivazione domestica che dovrebbe invece secondo alcuni rientrare nel genus della semplice detenzione.
La coltivazione domestica infatti non avrebbe alcuna autonoma rilevanza giuridica in quanto ogni tipo di
coltivazione avrebbe comunque l?effetto di accrescere la quantità di sostanza stupefacente presente in natura
e la dizione ?coltivazione? dovrebbe essere quindi intesa nel senso più ampio e senza eccezioni.
L?assimilazione tout court della coltivazione industriale o semi-industriale della marijuana alla coltivazione
?domestica? effettuata dalla Suprema Corte, con considerazioni di eccessiva teoricità, è assai discutibile sul
piano ermeneutico.
Infatti ogni espressione usata in un articolo di legge, soprattutto se di carattere non giuridico ma
naturalistico, dovrebbe infatti essere interpretata alla luce dell?intera normativa di riferimento.
Ed allora è utile ricordare ciò cui si riferiscono gli artt. 26 e ss. dello stesso D.P.R. 309/90 che contengono
la disciplina amministrativa che regola le procedure di rilascio dell?autorizzazione ministeriale per la
?coltivazione? ( e la produzione) lecita, ad esempio a fini di studio, di piante contenenti principi attivi di
sostanze stupefacenti.
L?espressione ?coltivazione? presente in tali articoli evoca chiaramente un?attività tecnico-agraria o
imprenditoriale poiché si parla, ai fini dell?autorizzazione, di superficie di terreni, particelle catastali, locali
destinati alla?ammasso e si prevede che la coltivazione e la raccolta possano essere controllate
periodicamente dalla Guardia di Finanza e dal personale del Ministero dell?Agricoltura e delle Foreste anche
in relazione alla ubicazione ed estensione del terreno coltivato e alla natura e alla durata del ciclo agrario.
Ciò può solo significare che la legge, è cioè il D.P.R 309\90, letto nel suo insieme, quando parla di
?coltivazione?, ha per oggetto di riferimento un?attività in larga scala o quantomeno apprezzabile, destinata
ex se all?utilizzo e alla circolazione presso terzi e non si riferisce invece a modesti quantitativi di piante
messe a dimora in modo rudimentale in vasi e terrazzi.
Se tale significato dell?espressione vale per gli artt. 26 e ss. non può non valere anche per l?art 73 primo
comma che determina le sanzioni penali mentre la crescita domestica di alcune piante in vasi esce dal
concetto di ?coltivazione? risolvendosi, in assenza di circostanze di segno opposto, in una forma di
detenzione senza acquisto da parte dell?agente che si procura da sé ed anche ripetutamente la sostanza.
Del resto parlare in casi simili di accrescimento in qualche modo della sostanza stupefacente presente in
natura è abbastanza singolare su un piano di fatto solo se si paragonano gli artigianali tentativi in spazi e
luoghi perlopiù non adatti con le effettive ?piantagioni? che esistono in varie parti del mondo ( e anche in
sud-Italia ad opera della criminalità organizzata), queste sì tali da accrescere e moltiplicare sul piano
naturalistico l?esistenza e la diffusione di una specie vegetale.
In sostanza ?coltivare? non significa allestire vasi e vasetti ma governare un ciclo di preparazione del
terreno, semina, sviluppo delle piante e raccolta del prodotto.
Comunque oltre che con l?individuare in modo più esatto il significato da attribuirsi all?espressione
?coltivazione?, un risultato interpretativo non contrastante con la ratio e la funzione complessiva del D.P.R
309/90 può essere agevolmente raggiunto anche per altra via.
Deve infatti essere considerato anche il criterio della ?offensività? di una condotta richiamato, fra le altre ,
dalla sentenza n. 360 del 24.7.1995 della Corte Costituzionale proprio in materia di coltivazione di piantine
di stupefacenti (in verità la Corte Costituzionale, nel respingere l?eccezione di legittimità costituzionale degli artt. 73 e 75 D.P.R. 309/90 nella precedente formulazione, ha ribadito che qualsiasi forma di ?coltivazione?, compresa quella domestica, deve essere trattata con maggior rigore rispetto alla semplice detenzione ma nel contempo ha consentito al Giudice ordinario di valutare l?offensività specifica della singola condotta in concreto accertata ed in particolare se questa sia idonea o meno a porre repentaglio il bene giuridico tutelato come nei casi in cui il principio attivo che possa estrarsi dalle piante sia davvero esiguo.
In applicazione di tale principio la Corte di Cassazione, sezione IV, con la successiva sentenza n. 1222 in data 14.1.09, relativa alla coltivazione di 23 piantine di marijuana di cui non era provato che si fosse completato il ciclo di maturazione, ha annullato senza rinvio una sentenza di condanna della Corte di Appello di Ancona ).
Sotto tale profilo è irrilevante sul piano penale ogni condotta nel caso concreto inidonea a ledere il bene
protetto dalla norma, in questo caso il bene della salute di terzi. Se non vi è offensività non vi è infatti
bisogno di un così alto livello di protezione sociale come la sanzione penale.
Nel quadro delineato dal D.P.R 309/90 infatti il bene protetto sul piano penale, non considerando il piano
amministrativo, è certamente quello di evitare che le sostanze stupefacenti siano cedute a terzi e fatte
circolare accrescendone così la diffusione.
Bisogna quindi esaminare se la condotta di cui si è resa responsabile P. E., in base ai dati di fatto che
emergono dagli atti, possa essere giudicata lesiva del bene che si intende proteggere o al contrario sia
circoscrivibile all?interno di una detenzione ad uso personale sia pure con le modalità dell?auto-produzione,
senza rivolgersi e senza alimentare il narcotraffico e comunque con una nulla o minima offensività del bene
tutelato.
Nel caso in esame, come già si è accennato, non vi sono elementi che indichino una destinazione della
marijuana a terzi.
Il numero di piantine era esiguo, il luogo ove si trovavano certo non era indicativo di una attività di spaccio
: non erano nascoste ma ben visibili e non facevano certo parte di un campo coltivato o di una serra con
apposite lampade per la crescita come di norma avviene quando ci si trova di fronte ad una vera
coltivazione con illecite finalità di smercio.
Il principio attivo presente nelle infiorescenze raccolte dai Carabinieri era di non molto superiore ai limiti
massimi indicati nelle Tabelle ministeriali previste dall?art. 73 comma I bis D.P.R. 309/90, avrebbe
consentito l?approntamento di poche dosi e non è nemmeno certo che tutto il principio attivo contenuto nelle
foglie e nelle infiorescenze fosse davvero recuperabile dall?imputata che disponeva certamente solo di
tecniche rudimentali di ?raccolta?.
Inoltre dagli atti, oltre al sequestro delle piantine, non emerge alcun altro elemento indiziario che indirizzi
verso una volontà da parte della P. di cedere a terzi la sostanza raccoglibile e non è nemmeno irrilevante il
fatto che ella sia del tutto privo di precedenti specifici.
In conclusione non vi è prova certa nè suscettibile di sviluppi che la condotta ascritta alla P. sia
contrassegnata da una concreta offensività penale (Si ricordi che la necessità di tenere presente il principio di offensività è stato confermata, proprio in materia di coltivazione ?domestica? di marijuana, da una più recente sentenza della Corte di Cassazione, quella della sez. IV n. 2567 del 28 giugno 2011, che ha confermato la sentenza di proscioglimento emessa da un GUP, con un?accurata disamina del principio di offensività e le sue conseguenze di non - punibilità quando essa sia assente).
Di conseguenza, in sintonia peraltro con altre pronunzie di questo Giudice in casi analoghi deve essere
emessa nei suoi confronti già in questa sede sentenza non doversi procedere perché il fatto non costituisce
reato. Fermo restando, ad evitare equivoci, che la condotta lei ascritta non è né neutra né lecita ma
comunque sottoposta, come richiamato nel dispositivo, alle sanzioni amministrative, anche serie, di cui
all?art .75 D.P.R. 309/90
P. Q. M.
dichiara
non doversi procedere nei confronti di P. E. in ordine al reato lei ascritto perché il fatto non costituisce
reato.
visto l?art 75 D.P.R. 309/90
dispone
la trasmissione di copia della presente sentenza e degli atti al Prefetto di Milano per l?applicazione delle
sanzioni amministrative di sua competenza
ordina
La confisca e la distruzione delle piantine di marijuana e di quant?altro sequestro
Cremona, 10 ottobre 2013
Il Giudice
Guido Salvini
cfr. per approfondimenti:
- http://www.canestrinilex.com/risorse/coltivazione/.