E' legittimo il diniego delle circostanze attenuanti generiche motivato dall'essere la condotta, anche se dettata da motivi di gelosia, mirata a colpire la vittima nella sua identità di genere e/o a causa dell'orientamento sessuale, attesa la particolare gravità delle offese discriminatorie o denigratorie di tale identità.
L'identità di genere, ossia la percezione che ciascuna persona ha di sè come uomo o donna, il che non necessariamente corrisponde con il sesso attribuito alla nascita; il genere, quindi, indica qualunque manifestazione esteriore di una persona, che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse all'essere uomo o donna.
Tale espressione si rinviene per la prima volta - in riferimento ad un testo normativo - nella Direttiva 2011/95 UE, sull'attribuzione della qualifica di rifugiato, recepita nel D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 18, che fa espressamente riferimento al concetto di identità di genere, nella trattazione degli aspetti che possono costituire motivi di persecuzione; essa è, inoltre, contenuta anche nella Direttiva 2012/29 UE, recepita dall'Italia con D.Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212 - che prevede l'obbligo per glì Stati di proteggere le persone che subiscono violenza in quanto appartenenti ad un genere, oppure a causa della propria identità di genere, oppure a causa di motivi o finalità di odio o discriminazione fondati sul genere, identità o espressione di genere -, nonchè nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul).
La circostanza aggravante dei futili motivi sussiste ove la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento.
Una legislazione penale di contrasto ai discorsi d'odio contribuisce alla corretta realizzazione della libertà di manifestazione del pensiero, in una società democratica e plurale, nonchè in conformità ai principi di inclusione ed uguaglianza sanciti dalla Convenzione europa per i diritti dell'Uomo.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
(ud. 25/05/2021) 04-08-2021, n. 30545
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PEZZULLO Rosa - Presidente -
Dott. CATENA Rossella - rel. Consigliere -
Dott. TUDINO Alessandra - Consigliere -
Dott. MOROSINI Elisabetta M. - Consigliere -
Dott. FRANCOLINI Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D.V., nata a (OMISSIS);
G.B., nata a (OMISSIS);
avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino emessa in data 24/07/2020;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dai Consigliere Dott.ssa Rossella Catena;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TASSONE Kate, che, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8, ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi.
Svolgimento del processo
1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Vercelli in composizione monocratica in data 16/04/2019, con cui G.B. e D.V. erano state condannate a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, per il reato di cui agli artt. 110 e 612 bis c.p., in danno di B.S., in Borgosesia, fino al settembre 2018.
2. In data 13/11/2020 G.B. e D.V., ricorrono, a mezzo dei difensori di fiducia avv.to EC e avv.to NS, deducendo quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
2.1 inosservanza di norme sancite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza, e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. c) ed e), in riferimento all'omesso esame della doglianza con cui in appello era stata dedotta la mancanza di prova circa la sussistenza del danno e, in ogni caso, l'ammontare della liquidazione;
2.2 inosservanza di norme sancite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza, e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. c) ed e), in riferimento all'omesso esame della doglianza con cui in appello era stata dedotta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, vertendo la doglianza sull'identità di genere e sull'orientamento sessuale della vittima, con specifico rilievo sulla stessa identità sessuale delle imputate, con particolare riferimento alla G., la quale aveva evidenziato la fase di transizione dalla stessa attraversata dal genere femminile a quello maschile; era stata, inoltre, contestata la motivazione della sentenza di primo grado, che aveva affermato come le imputate sono unite civilmente e, pertanto, sono consapevoli di collocarsi nella stessa condizione di discriminazione; nè è stato dato rilievo alla manifestazione di resipiscenza delle imputate;
2.3 inosservanza di norme sancite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza, e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. c) ed e), in relazione alla qualificazione della condotta delle imputate, che avrebbe potuto essere inquadrata in quella di cui all'art. 660 c.p., in assenza di una prova circa la verificazione di uno degli eventi necessari per l'integrazione del reato contestato, come emerge dalla stessa deposizione della persona offesa e dall'intero compendio probatorio;
2.4 violazione di legge, in riferimento all'art. 612 bis c.p., comma 2, e art. 521 c.p.p., ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante del fatto commesso nei confronti di persona legata da rapporto di coniugio o di convivenza, mai contestata dal pubblico ministero e non costituente oggetto di impugnazione della sentenza di primo grado e, comunque, del tutto insussistente nel caso di specie.
3. La difesa della parte civile B.S., avv.to FM, ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi.
4. Nell'interesse delle ricorrenti è stata trasmessa a mezzo pec, in data 19/05/2019, memoria difensiva con cui si ribadiscono le argomentazioni poste a base dei motivi di ricorso.
Motivi della decisione
I ricorsi delle imputate sono infondati e vanno, pertanto, rigettati.
La vicenda processuale scaturisce dalle querele presentate da B.S., la quale aveva avuto alcuni incontri con l'imputata D.V., suscitando la reazione della compagna di quest'ultima, G.B., la quale aveva cominciato ad inviarle messaggi minatori, coinvolgenti anche la famiglia della destinataria, contenenti, altresì, insulti ai danni della B., evocativi delle tendenze sessuali della stessa, qualificandosi come J., marito della D.; a tale condotta, protrattasi per circa un mese, si accompagnavamo i messaggi di analogo tenore inviati tramite sms direttamente dalla stessa D.; entrambe le imputate, inoltre, creavano un sito whatsapp, chiamandolo "(OMISSIS)", indirizzando messaggi denigratori anche ad amici e conoscenti della persona offesa, ritratta in foto con la propria famiglia, e proseguendo con esplicite minacce di morte, anche ai danni della famiglia della B. e con minacce di avvalersi dei componenti di una famiglia della zona ritenuta collegata alla criminalità organizzata.
1. Quanto al primo motivo, va ricordato come già il primo giudice avesse esplicitato che la natura squisitamente non patrimoniale del danno, rilevante a livello morale ed esistenziale, rendesse necessaria una liquidazione in via equitativa, illustrando detta determinazione alla luce della giurisprudenza di legittimità e pervenendo ad una liquidazione pari alla somma di Euro 2.500,00, oltre interessi legali da computare al saldo effettivo.
A fronte di detta motivazione il motivo di appello risulta, quindi, del tutto generico e superato dalle medesime argomentazioni del primo giudice che, in particolare, aveva evidenziato come il danno morale ed esistenziale rilevasse sotto il peculiare aspetto del "genere" della persona offesa - come enucleabile dalle fonti internazionali, con particolare riferimento alla Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa del 11/05/2011, in relazione specificamente all'orientamento sessuale - e come, nel caso in esame, il danno morale si fosse verificato a seguito delle sofferenze causate alla vittima dalla condotta ingiuriosa e volgare, desunta dalle invettive subite a causa del proprio orientamento sessuale, oltre che dalle gravi minacce indirizzate anche alla sua famiglia ed ai figli, mentre il danno esistenziale era scaturito dalle conseguenze pregiudizievoli sofferte dalla vittima nella sua dimensione lavorativa e sociale.
Sicchè, la carenza di specificità del motivo di appello rispetto a dette argomentazioni, poste dal primo giudice a fondamento della decisione, risulta pacificamente rilevabile anche in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 4, (Sez. 3, n. 38638 del 26/04/2017, Criscuolo, Rv. 270799), con conseguente irrilevanza della carenza di specifica motivazione sul punto da parte della Corte di merito, atteso che, tra l'altro, trattandosi di "doppia conforme", la motivazione del primo giudice deve ritenersi richiamata e condivisa dal giudice di appello, ancorchè implicitamente.
Nè il motivo di ricorso appare più specifico, limitandosi a denunciare l'omessa motivazione sul punto da parte della Corte territoriale e deducendo il travisamento, da parte del primo giudice, del cambio di genere da parte dell'imputata G.B., circostanza che non si comprende come potrebbe incidere sulla individuazione del danno patito dalla persona offesa, non essendone stata affatto spiegata le rilevanza, posto che risulta accertato come la G. si qualificava, non a caso - come rilevato dal primo giudice -, come J., marito della D..
Indiscutibile, poi, appare la liquidazione dei predetti danni, effettuata in via equitativa, non potendo essere altrimenti determinata la quantificazione del danno morale, ritenendosi, nel caso in esame, ampiamente assolto l'obbligo motivazionale fondato su specifici elementi materiali logicamente valutati dal primo giudice, con motivazione implicitamente condivisa dalla Corte di merito (Sez. 6, n. 48086 del 12/09/2018, Francesco Mauro, Rv. 274229; Sez. 4, n. 18099 del 01/04/2015, Luchelli ed altro, Rv. 263450).
2. Quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, in assoluta coerenza con la giurisprudenza di legittimità, la sentenza impugnata ha ricordato come fosse stata rilevata la carenza di elementi che potessero giustificare il riconoscimento delle invocate attenuanti, alla luce della mancanza di segni di resipiscenza e della protrazione della condotta di atti persecutori.
La difesa si duole, con il secondo motivo di ricorso, della mancata considerazione, da parte della sentenza impugnata, del motivo di appello incentrato sull'identità di genere non solo della persona offesa, ma anche della G., che non aveva posto in essere alcuna simulazione circa la propria identità sessuale, fingendosi uomo, posto che la predetta aveva in corso proprio la modifica della suo sesso, considerato, altresì, che le stesse imputate, unite civilmente, si trovavano nella medesima condizione di discriminazione della persona offesa.
In realtà - come si evince dalla lettura della sentenza di primo grado che, come già detto, si salda in un unico corpo motivazionale con la sentenza impugnata - il primo giudice ha chiaramente escluso che la gelosia della G., sostenuta dalla D. a causa delle iniziative adottate nei confronti di quest'ultima dalla persona offesa, potesse in alcun modo giustificare le condotte incriminate, in quanto ciò significherebbe legittimare comportamenti che, in sè, contribuiscono a delineare una vera e propria violenza di genere; nel caso di specie, infatti, il continuo riferimento all'orientamento sessuale della vittima - qualificata in modo volutamente sprezzante come "lesbica" e "puttana" in numerosi messaggi e persino nel nome dato al gruppo whatsapp creato per denigrare la vittima in ambiente di lavoro, con conseguente violazione anche della privacy - palesa la precisa volontà di colpire la vittima nella sua identità di genere e/o a causa della sua correlata scelta sessuale. Proprio l'analogo orientamento sessuale delle imputate - ha proseguito la sentenza di primo grado - rendono ancor più gravi le condotte delle stesse, in quanto perfettamente consapevoli delle sofferenze che possono derivare da discriminazioni sessuali, fermo restando che nessun rilievo può assumere l'orientamento sessuale delle stesse imputate, che certamente non può fondare condotte discriminatorie in danno di altri.
La motivazione della sentenza, quindi, come complessivamente considerata, deve ritenersi del tutto logica ed immune da censure rilevabili nella presente sede processuale.
Non va, infatti, dimenticato non solo che il sentimento della gelosia non può essere posto a base della concessione delle circostanze attenuanti generiche, secondo un risalente e consolidato orientamento ermeneutico di questa Corte (Sez. 1, n. 1065 del 25/11/1982, dep. 03/02/1983, Miglionico, Rv. 157320), essendo, altresì, radicalmente escluso che esso possa essere considerata come motivo di particolare valore morale e sociale, ai fini della sussistenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 1, (Sez. 1, n. 9254 del 14/10/1996, Giordano, Rv. 205918; Sez. 5, n. 10644 del 04/07/1991, Pasqui, Rv. 188306), ritenendosi, al contrario, che possa sostanziare, piuttosto, la circostanza aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 1 (Sez. 5, n. 25940 del 30/06/2020, M., Rv. 280103; Sez. 1, n. 49673 del 01/10/2019, P., Rv. 278082).
Tanto premesso, occorre poi sottolineare come, in riferimento alla tematica in oggetto, vada considerata l'impostazione della Corte EDU, che ha evidenziato come una legislazione penale di contrasto ai discorsi d'odio contribuisca alla corretta realizzazione della libertà di manifestazione del pensiero, in una società democratica e plurale, nonchè in conformità ai principi di inclusione ed uguaglianza sanciti dalla Convenzione (Lilliendahl c. Islanda, del 12 maggio 2020), affermando, anzi, che debba essere escluso come l'adozione di leggi che perseguano gli autori di dichiarazioni di incitamento all'odio nei confronti di persone LGBT, possa costituire un'illegittima limitazione dell'esercizio della libertà di espressione (Vejdeland ed altri c. Svezia, del 9 febbraio 2012), avendo già in passato condannato alcuni Stati per non aver predisposto idonee misure di repressione dei fenomeni omotransfobici, arrivando a sollecitare esplicitamente l'adozione di strumenti di adeguata reazione sanzionatoria, da parte dei rispettivi ordinamenti, di queste discriminazioni, in quanto rientranti tra gli obblighi positivi imposti agli Stati dal diritto al rispetto per la vita privata e dal divieto di discriminazione (Identoba ed altri c. Georgia, del 12 maggio 2015; M.C. e A.C. c. Romania, del 12 aprile 2016; Beizaras e Levickas c. Lituania, del 14 gennaio 2020).
In tale contesto, quindi, va declinata l'identità di genere, ossia la percezione che ciascuna persona ha di sè come uomo o donna, il che non necessariamente corrisponde con il sesso attribuito alla nascita; il genere, quindi, indica qualunque manifestazione esteriore di una persona, che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse all'essere uomo o donna.
Tale espressione si rinviene per la prima volta - in riferimento ad un testo normativo - nella Direttiva 2011/95 UE, sull'attribuzione della qualifica di rifugiato, recepita nel D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 18, che fa espressamente riferimento al concetto di identità di genere, nella trattazione degli aspetti che possono costituire motivi di persecuzione; essa è, inoltre, contenuta anche nella Direttiva 2012/29 UE, recepita dall'Italia con D.Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212 - che prevede l'obbligo per glì Stati di proteggere le persone che subiscono violenza in quanto appartenenti ad un genere, oppure a causa della propria identità di genere, oppure a causa di motivi o finalità di odio o discriminazione fondati sul genere, identità o espressione di genere -, nonchè nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul).
La giurisprudenza della Corte costituzionale, a sua volta, con la sentenza n. 221/2015, ha riconosciuto il diritto all'identità di genere quale "elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona", principio poi ribadito nella sentenza n. 180/2017, secondo cui va affermato come "l'aspirazione del singolo alla corrispondenza del sesso attribuitogli nei registri anagrafici, al momento della nascita, con quello soggettivamente percepito e vissuto costituisca senz'altro espressione del diritto al riconoscimento dell'identità di genere". L'identità di genere, quindi, valorizza la fluidità delle appartenenze, attribuendo importanza allo spazio di autodeterminazione individuale in una prospettiva di rifiuto degli stereotipi e, quindi, di coesistenza con il concetto di "sesso", che, invece, mette in risalto la dimensione biologica.
In tale cornice ricostruttiva, pertanto, appare del tutto coerente, sia con le risultanze processuali che con i menzionati criteri ermeneutici, la motivazione esaminata, che ha valorizzato l'orientamento sessuale e l'identità di genere della persona offesa al fine di connotare la gravità e la rilevanza penale delle condotte delle imputate e, altresì, per escludere la possibilità di concedere le circostanze attenuanti generiche, considerando come proprio l'identità di genere non possa giustificare condotte comunque discriminatorie, soprattutto in considerazione della circostanza fattuale relativa alla condivisione di tale identità tra le imputate e le vittima, il che rendeva le prime ben consapevoli della portata fortemente lesiva delle aggressioni mirate a stigmatizzare negativamente un determinato orientamento sessuale.
Ne discende - sotto altro aspetto - come, evidentemente, l'identità di genere non possa fondare alcuna diversificata valutazione del sentimento della gelosia, rispetto a condotte poste in essere da soggetti la cui opzione sessuale coincida con il dato biologico, e come, altrettanto evidentemente, essa non possa scriminare nè attenuare condotte altamente lesive, in quanto fondate sulla evidente e strumentale denigrazione di orientamenti sessuali in danno di coloro il cui genere non coincida con il dato biologico.
3. Il terzo motivo di ricorso non sembra essersi confrontato adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che ha ricordato come la stessa persona offesa avesse rappresentato un grave stato di ansia e di timore per la propria incolumità e per quella dei suoi familiari, risultando del tutto pacifica la corretta qualificazione giuridica della condotta.
4. Quanto al quarto motivo di ricorso, appare palese come il passaggio motivazionale della sentenza impugnata - nella parte in cui ravvisa la sussistenza della circostanza aggravante dell'essere stato il fatto commesso nei confronti di persona legata da rapporto di coniugio - rappresenti l'evidente frutto di un refuso: la circostanza aggravante, infatti, non solo non risulta contestata dal capo di imputazione, ma non è stata neanche considerata dal primo giudice, ai fini della pena, laddove sono state concesse le circostanze attenuanti generiche ad entrambe le imputate, determinando la pena in mesi sei di reclusione ciascuna, ridotta per il rito alla pena di mesi quattro di reclusione, sicchè se fosse stata ravvisata la circostanza aggravante di cui all'art. 612 bis c.p., comma 2, avrebbe dovuto essere effettuato il giudizio di comparazione tra le circostanze, ai sensi dell'art. 69 c.p..
Peraltro, la Corte di merito ha confermato il trattamento sanzionatorio, il che rende, all'evidenza, del tutto irrilevante l'errore motivazionale della sentenza, neanche evincibile dal dispositivo della sentenza impugnata.
Dal rigetto dei ricorsi discende la condanna di entrambe le ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
La parte civile costituita non ha depositato alcuna nota, con conseguente impossibilità di provvedere alla liquidazione delle spese relative alla presente fase processuale.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2021