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Legittimo MAE processuale per interrogatorio (Cass. 10251/18)

16 marzo 2018, Cassazione penale

Mandato di Arresto Europeo processuale richiesto per un interrogatorio? Le esigenze della autorità emittente non possono essere oggetto di verifica diretta da parte dell’autorità richiesta.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 1 – 6 marzo 2018, n. 10251

Ritenuto in fatto

1. C.T. ricorre contro la sentenza della Corte di appello di Trieste che, in accoglimento della richiesta dell’autorità giudiziaria croata, ne ha disposto la consegna, subordinata alla condizione che, trattandosi di cittadino italiano, lo stesso, dopo essere stata ascoltato, sia rinviato in Italia per scontarvi la pena eventualmente inflittagli. L’autorità giudiziaria croata ha adottato, in data 2 ottobre 2015, il mandato di arresto Europeo del C. , al fine di procedere all’interrogatorio, per il reato di cui all’art. 257, par. 1 del codice penale croato, cioè il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, accertato in (omissis), quando il C. veniva trovato in possesso di 9,18 kg convenzionali di tabacco lavorato estero, in evasione dei diritti di dogana.
2. Il ricorrente denuncia vizio di violazione di legge, in relazione all’art. 7 della legge 69/2005. Deduce che la fattispecie di contrabbando doganale, avente ad oggetto un quantitativo di tabacchi di peso inferiore ai dieci chilogrammi convenzionali, già prevista come delitto dall’art. 291 bis del T.U.L.D., a seguito dell’entrata in vigore del d. l.vo n. 8 del 15 gennaio 2016, nell’ordinamento italiano non costituisce reato ma è oggetto di una mera sanzione pecuniaria: ne consegue la violazione del principio della doppia punibilità posto a fondamento della legislazione sul mandato di arresto Europeo. La decisione impugnata, inoltre, non ha fatto corretta applicazione del principio richiamato dall’ultima parte dell’art. 7 legge n. 69 del 2005, che rinvia al limite di pena pari o superiore a tre anni della violazione prevista nell’ordinamento italiano, poiché al momento della decisione sulla richiesta del mandato di arresto Europeo, la fattispecie di cui all’art. 291 bis, comma 2, d.P.R. 43/1973 - perfettamente sovrapponibile al delitto previsto dall’art. 257, par. 1 del codice penale croato - è punita con una mera sanzione amministrativa. Con il secondo motivo denuncia la illegittimità della disposta misura cautelare evidenziando che la richiesta delle autorità giudiziarie croate è intervenuta a cinque anni dai fatti; non contiene l’allegazione di specifiche esigenze istruttorie che legittimino il nuovo interrogatorio del C. , già tratto in arresto, sottoposto ad interrogatorio per il reato contestatogli con il mandato di arresto; non specifica né la prevedibile durata della misura né quella di celebrazione del processo essendo del tutto generico il rinvio alla necessità di "ascolto" della persona richiesta in consegna tenuto conto delle condanne inflitte alla Croazia dalla Corte Edu per l’eccessiva durata dei procedimenti. Ulteriore profilo di illegittimità discende dalla circostanza che il C. è stato ristretto, in custodia preventiva, nel Paese richiedente la consegna per la durata di un mese, sicché il termine di custodia è già scaduto.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza delle censure dedotte.
2. L’art. 7 della legge n. 69 del 2005, richiamato dal ricorrente, dopo avere previsto al comma 1 il principio della doppia punibilità, contiene una espressa deroga precisando che esso non si applica nei casi in cui, in materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio, la legge italiana non impone lo stesso tipo di imposte e tasse ovvero non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia dello stato membro di emissione. Tuttavia, aggiunge, deve trattarsi di tasse e imposte che siano assimilabili, per analogia, a tasse o imposte per le quali la legge italiana prevede, in caso di violazione, la sanzione della reclusione della durata massima, escluse eventuali aggravanti, pari o superiore a tre anni.
3. La Corte di appello di Trieste ha ritenuto sussistenti le condizioni per dare corso alla richiesta consegna, in esecuzione di un mandato di arresto richiesto per fini processuali, poiché si verte in materia di violazioni concernenti la materia delle imposte doganali, violazione punita nell’ordinamento italiano, con la reclusione da due a cinque anni. Ha aggiunto che non rileva la circostanza che, in relazione alla concreta fattispecie, avente ad oggetto un quantitativo di tabacchi lavorati esteri inferiore a dieci chilogrammi, il fatto non sia più previsto dalla legge nazionale come reato, per effetto delle disposizioni in materia di depenalizzazione recate dal d. lgs. n. 8 del 2016, poiché, pur non essendo superata la soglia di punibilità, il fatto per il quale il C. è chiesto in consegna, è assimilabile alla fattispecie di cui al comma 1 dell’art. 291 bis T.U. cit..
4. Ritiene il Collegio che la Corte distrettuale ha fatto corretta applicazione del principio indicato dall’art. 7, comma 2, della legge n. 69 del 2005 poiché, sulla scorta della pacifica sussunzione del fatto ascritto al ricorrente in una violazione concernente la materia delle imposte doganali, la Corte territoriale non era affatto tenuta ad applicare il principio della doppia punibilità ma a verificare l’assimilabilità dell’imposta evasa dal ricorrente in Croazia con una fattispecie della corrispondente materia prevista dalla legge italiana, e, cioè la normativa in materia di contrabbando, e la sussistenza del limite di pena cioè la sanzione della reclusione della durata massima, escluse eventuali aggravanti, pari o superiore a tre anni.
4.1. In relazione a distinta fattispecie - i reati di omessa dichiarazione di redditi soggetti a tassazione e di annotazioni nelle scritture contabili di fatture per operazioni inesistenti - questa Corte ha già avuto modo di affermare che in tema di mandato di arresto Europeo, sussiste la condizione per l’esecuzione della consegna prevista dall’art. 7, comma secondo, della L. n. 69 del 2005, indipendentemente dal superamento delle soglie di punibilità prevista dalla legge italiana (Sez. 6, n. 8132 del 18/02/2015 - dep. 23/02/2015, Bertinato, Rv. 262806) proprio perché l’art. 7, comma secondo, della L. n. 69 del 2005, esclude la necessità di una perfetta sovrapposizione tra la fattispecie prevista dall’ordinamento estero e quella contemplata dall’ordinamento italiano, limitando la verifica del giudice alla assimilabilità, per analogia, tra tasse e imposte previste nel nostro ordinamento e nel Paese richiedente la consegna, e la sussistenza del limite di pena, rapportata alla reclusione.
4.2. Non possono, a tal riguardo, condividersi le argomentazioni difensive che, ai fini della verifica del requisito della eseguibilità del mandato di arresto Europeo, rimandano al principio affermato da questa Corte in una fattispecie nella quale veniva in rilievo la intervenuta depenalizzazione di cui al d.lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016, in relazione al reato di guida senza patente. Nella sentenza richiamata dalla difesa si afferma, in vero, che, per la sussistenza del requisito della doppia punibilità di cui all’art. 7 della L. n. 69 del 2005, è necessario che l’ordinamento italiano contempli come reato, al momento della decisione sulla domanda dello Stato di emissione, il fatto per il quale la consegna è richiesta (Sez. 6, n. 5749 del 09/02/2016, Caldaras, Rv. 266039). Rileva il Collegio che, a prescindere dalla più generale problematica, in materia di successione di fattispecie incriminatrici ovvero di leggi di depenalizzazioni, circa il momento in cui va verificato il requisito della doppia punibilità (cioè al momento della richiesta ovvero al momento della esecuzione del mandato di arresto Europeo), le conclusioni sulle quali poggia la ricostruzione della difesa discendono da un fondamentale errore prospettico poiché, in vero, il principio richiamato nella citata sentenza non può che trovare applicazione nell’ambito della sua sede naturale, costituita dalla verifica del presupposto della doppia punibilità, e non in materia che, come quella in esame, deroga espressamente al principio recato dall’art. 7, comma 1, legge n. 69 del 2005.
5. Deve, dunque, affermarsi il principio, anche in materia di violazione di normativa su tasse e imposte di dogana - recato da numerose sentenza di questa Corte in materia tributaria - secondo cui l’analisi del giudice deve vertere sulla verifica dell’assimilabilità a fattispecie criminosa punita anche dalla legge italiana senza che sia necessaria la ricorrenza di un perfetto criterio di doppia punibilità (cfr.: Sez. 6, n. 6901 del 13.2.2007, Ammesso, Rv. 235559; Sez. 6, n. 45666 del 29.12.2010, Juran, Rv. 249220; Sez. 6, n. 12204 del 24.3.2011, Placonà, Rv. 249644) e, dunque, il raggiungimento della soglia di punibilità che, quale elemento costitutivo del reato, rileva in relazione al criterio della doppia punibilità ma non in relazione alla verifica dell’assimilabilità, per analogia, a tasse o imposte previste nell’ordinamento italiano, pur in presenza di un regime rafforzato (cioè la previsione della pena della reclusione e del limite di pena) ai fini dell’esecuzione del mandato di arresto Europeo.
6. Sono manifestamente infondate anche le deduzioni contenute nel secondo motivo di ricorso che investono un aspetto, quello delle esigenze in vista delle quali è disposto il mandato di arresto, che non possono essere oggetto di verifica diretta da parte dell’autorità richiesta in consegna che non può rifiutare la consegna sovrapponendo alla valutazione di tale profilo espressa dall’autorità emittente una diversa valutazione, in presenza della specifica indicazione degli atti processuali in vista dei quali è richiesta la presenza del C. .
7. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, indicata in dispositivo, in favore della cassa delle ammende, essendo imputabile a colpa la determinazione della causa di inammissibilità. La cancelleria provvederà alle comunicazioni di rito.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per le comunicazioni di cui all’art. art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.