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Legittimo impedimento via PEC a rischio e pericolo .. della difesa (Cass. 13789/21)

13 aprile 2021, Cassazione penale

Istanze di rinvio inviate per PEC non sono istanze in sé "irricevibili", ben potendo essere prese in considerazione dal giudice se poste alla sua attenzione in quanto "fatti" potenzialmente integranti cause che impongono il differimento del processo quale che sia la modalità con cui il giudice ne sia venuto a conoscenza: ma è onere del difensore accertarsi non soltanto che l’istanza sia pervenuta all’indirizzo dell’ufficio ma anche, e soprattutto, che essa sia stata posta all’attenzione del giudice potendo lamentarne l’omesso esame solo qualora sia verificato che ciò sia avvenuto.

 

Corte di Cassazione

sez. II Penale, sentenza 11 marzo – 13 aprile 2021, n. 13789
Presidente Rago – Relatore Cianfrocca

Ritenuto in fatto

1. La Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale del capoluogo toscano che, in data 31.3.2015, aveva riconosciuto D.R.C. e C.A. responsabili di una serie di episodi di truffa (realizzata con il metodo c.d. "del resto") commessi tra il (omissis) e, ritenuta la continuazione tra i vari fatti, li aveva condannati alla pena di anni 2 di reclusione ed Euro 700 di multa ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali;
2. ricorre per cassazione, con un unico atto, il difensore del D.R. e della C. lamentando:
2.1 violazione di legge penale processuale con riferimento all’art. 178 c.p.p., lett. c), artt. 179 e 420 ter c.p.p.: rileva che, in data 14.1.2020, alle ore 8.02,56, il difensore degli imputati aveva inviato una motivata e documentata istanza di rinvio all’indirizzo PEC della Corte di Appello di Firenze comunicato, tra gli altri, all’Ordine degli Avvocati; aggiunge che la richiesta era stata accettata dal sistema (oltre che inviata ad altro indirizzo istituzionale dell’Ufficio) e che, telefonicamente, era stato assicurato che era stata ricevuta e che sarebbe stata sottoposta alla Corte; segnala che, ciò non di meno, all’udienza del 21.1.2020 il processo era stato trattato in assenza dell’imputato e del suo difensore e deciso con sentenza che, pertanto, è affetta da nullità ex art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 179 c.p.p.;
2.2 violazione di legge e vizio di motivazione: richiamato il fatto, relativo alla "truffa del resto", segnala che la Corte di Appello avrebbe dovuto prosciogliere gli imputati per difetto di querela sul rilievo secondo cui i querelanti o denuncianti erano i baristi o gli addetti alla cassa degli esercizi commerciali e non mai i titolari o legali rappresentanti legittimati ai sensi dell’art. 337 c.p.p.;
3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8: quanto al primo motivo rileva il contrasto di giurisprudenza sull’uso della PEC quale strumento di per sé idoneo per notiziare l’ufficio dell’esistenza di un impedimento che riguardi il difensore; segnala che nel caso di specie il ricorrente neppure indica se e come abbia verificato se l’istanza fosse effettivamente pervenuta al collegio; quanto al secondo motivo, ne evidenzia la manifesta infondatezza per risolversi nella riproposizione, in questa sede, delle medesime censure già articolate con l’atto di appello su cui la Corte ha motivato in termini congrui ed adeguati; rilevando, tuttavia, la non manifesta infondatezza del primo motivo, segnala che il termine di prescrizione del reato è maturato alla data del 6.5.2020 concludendo, perciò, per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Considerato in diritto

Il ricorso, diversamente da quanto opinato dal PG, è inammissibile in quanto manifestamente infondato e, come tale, non consentendo il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude la possibilità di rilevare e di dichiarare la intervenuta prescrizione del reato che, come nel caso di specie, sarebbe comunque maturata successivamente alla sentenza impugnata in questa sede (cfr., Cass. SS.UU., n. 32 del 22.11.2000, D. L.; Cass. SS.UU., n. 33542 del 27.06.2001, Cavalera; Cass. SS.UU., n. 23428 del 22.3.2005, Bracale; Cass. SS.UU., n. 12602 del 17.12.2015, Ricci).
1. Con il primo motivo, i ricorrenti denunziano violazione di legge processuale in quanto la Corte di Appello avrebbe celebrato il processo a loro carico nonostante il difensore avesse documentato un proprio contestuale e prevalente impegno professionale inviando all’indirizzo PEC della Corte di Appello una istanza motivata e documentata.
Dall’esame del verbale dell’udienza del 21.1.2020 risulta che l’Avv. Galliani, istante, non era comparso senza addurre alcun impedimento sicché la Corte aveva nominato agli imputati assenti un difensore di ufficio ai sensi dell’art. 97 c.p.p., comma 4, ed aveva definito il processo confermando la sentenza di primo grado.

In via generale si deve ribadire che, non essendo nel caso di specie applicabile la normativa emergenziale introdotta in conseguenza della perdurante pandemia, l’utilizzo della posta elettronica certificata nel processo penale non è consentito alle parti private per effettuare comunicazioni, notificazioni ed istanze (cfr., in tal senso, Cass. Pen., 1, 20.3.2019 n. 26.877, Antille; Cass. Pen., 5, 5.3.2020 n. 12.949, Torti).
Non si tratta, peraltro, di istanze in sé "irricevibili", ben potendo essere prese in considerazione dal giudice se poste alla sua attenzione in quanto "fatti" potenzialmente integranti cause che impongono il differimento del processo quale che sia la modalità con cui il giudice ne sia venuto a conoscenza (cfr., Cass. Pen., 6, 25.9.2019 n. 2.951, Di Russo); è dunque onere del difensore accertarsi non soltanto che l’istanza sia pervenuta all’indirizzo dell’ufficio ma anche, e soprattutto, che essa sia stata posta all’attenzione del giudice potendo lamentarne l’omesso esame solo qualora sia verificato che ciò sia avvenuto (cfr., Cass. Pen., 1, 22.3.2019 n. 17.879, Faqdaoui El Habib; conf., Cass. Pen., 2, 15.1.2019 n. 21.683, Ferrara; Cass. Pen., F, 27.8.2019 n. 45.720, Matei Alexandru).

Con specifico riferimento ad una istanza di rinvio per impedimento del difensore trasmessa a mezzo PEC, questa stessa Sezione ha recentemente spiegato che: "... (a) non è prevista una modalità particolare di trasmissione delle istanze di rinvio, sicché può ritenersi operativa la disposizione contenuta dell’art. 121 c.p.p., che prescrive le modalità "tipiche" di trasmissione delle istanze attraverso il deposito in cancelleria; (b) l’impedimento del difensore - ed è questo l’elemento decisivo - può essere rilevato anche d’ufficio, sicché lo stesso può essere tratto da ogni elemento disponibile, comunque lo stesso giunga alla conoscenza del giudice, dunque anche attraverso un atto trasmesso con modalità atipiche, ovvero con la posta elettronica"; senonché, si è sottolineato nella occasione, "... mentre il deposito in cancelleria, essendo una modalità di comunicazione "tipica", esonera il richiedente dall’onere di verificare che l’istanza giunga effettivamente a conoscenza del giudice, la richiesta inviata tramite posta elettronica non essendo - allo stato - inquadrabile come comunicazione "atipica", non onera il giudice a prenderla in considerazione, se non quando la stessa sia portata a sua effettiva conoscenza" (cfr., Cass. Pen., 2, 1.2.2020 n. 3436, De Simone, in cui la Corte ha annullato la sentenza impugnata rilevando che non soltanto l’istanza di differimento era giunta presso l’indirizzo di posta elettronica della cancelleria ma, per altro verso, diversamente da quanto accaduto nel caso che ci occupa, "... era stata inserita nel fascicolo e posta all’attenzione del relatore, che ciononostante non la prendeva in considerazione").
2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo del ricorso con cui la difesa reitera la doglianza articolata con l’atto di appello cui la Corte territoriale ha fornito una risposta del tutto esaustiva e corretta in diritto, conformandosi all’orientamento più volte ribadito da questa Corte in punto di legittimazione del preposto, dell’institore ovvero, comunque, dell’addetto all’esercizio commerciale (cfr., così, già, Cass. Pen., 4, 16.11.2010 n. 41.592, Cacciari; Cass. Pen., 4, 29.1.2014 n. 8.094, Pisani; Cass. Pen., 5, 4.12.2018 n. 3.736, Lafleur; Cass. Pen., 5, 30.1.2018 n. 11.968, Piricò; Cass. Pen., 5, 26.9.2016 n. 55.025, Mocanu).
Più in particolare, Cass. Pen., 2, 4.10.2016, n. 50.725, PM in proc. Filannino, ha affermato che il diritto di querela per il delitto di truffa spetta, indipendentemente dalla formale attribuzione del potere di rappresentanza, anche all’addetto di un esercizio commerciale che si sia personalmente occupato, trovandosi al bancone di vendita, della transazione commerciale con cui si è consumato il reato, assumendo egli, in quel frangente, la responsabilità in prima persona dell’attività del negozio e rivestendo pertanto la titolarità di fatto dell’interesse protetto dalla norma incriminatrice (conf., Cass. Pen., 2, 30.6.2016 n. 37.012, Miari).
3. L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., della somma - che si stima equa - di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.