In tema di legittimo impedimento a comparire del difensore, l'omessa valutazione dell'istanza di rinvio dell'udienza per motivi di salute, comprovata con certificato medico attestante l'impossibilità di deambulazione, determina il difetto di assistenza dell'imputato, configurando una nullità assoluta ex artt. 178 , comma primo, lett. c) e 179, comma primo, cod. proc. pen.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
(data ud. 13/12/2024) 07/01/2025, n. 482
Composta da:
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Presidente
Dott. PARDO Ignazio - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
A.A. nato a V il (Omissis)
avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore RAFFAELE GARGIULO
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
udito il difensore avv.to AP che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.
Svolgimento del processo
1. La Corte di Appello di Reggio Calabria, con sentenza in data 2 febbraio 2024, confermava la pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Palmi del 21-5-2015 che aveva condannato A.A. alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del delitto di riciclaggio di un'autovettura.
2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv.to AP, deducendo, con distinti motivi:
- violazione dell'art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 178 lett. c), 420 ter e 598 cod. proc. pen., per avere, la corte di merito, erroneamente omesso la valutazione dell'istanza di differimento per legittimo impedimento avanzata dal difensore dell'imputato per motivi di salute e tempestivamente comunicata tramite posta elettronica certificata; vizio di motivazione circa lo svolgimento del processo nella incolpevole assenza del difensore di fiducia impedito;
- violazione dell'art. 606 d) ed e) cod. proc. pen. con riguardo agli artt. 190, 192e 603cod. proc. pen. per avere la corte erroneamente respinto la richiesta di riapertura dell'istruzione dibattimentale essendo le prove richieste decisive per dimostrare la non fondatezza dell'impianto accusatorio; al proposito, si deduceva che era stata chiesta l'audizione dei testi B.B. e C.C. che avrebbero consentito la ricostruzione completa della condotta tenuta dal A.A. ed, in particolare, di individuare le modalità e le finalità dell'acquisto del blocco motore che si assumeva contraffatto;
- violazione dell'art. 606 b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 648e 648 bis cod. proc. pen. per essere stati erroneamente ritenuti integrati gli elementi costitutivi il delitto di riciclaggio posto che, pur essendo stata accertata la disponibilità in capo all'imputato di un'autovettura assemblata con componenti di provenienza delittuosa, dubbia era invece la riconducibilità delle operazioni di alterazione proprio al ricorrente che era rimasto estraneo sia alla riverniciatura del mezzo che all'installazione del motore, attività effettuate da operatori tecnici del settore della riparazione auto; al proposito si deduceva che la sola ricezione del mezzo avrebbe al più potuto provare la responsabilità ex art. 648 cod. pen. e che viziata doveva ritenersi anche la motivazione in punto dimostrazione dell'elemento soggettivo.
Motivi della decisione
1. Il primo motivo è fondato; ed invero ha errato la corte di appello nel ritenere la richiesta di differimento dell'udienza tardiva ovvero non comportante un legittimo impedimento posto che, sotto il primo profilo, l'istanza veniva trasmessa lo stesso giorno dell'insorgere della patologia che determinava l'impossibilità del difensore a presenziare, mentre, in relazione al secondo aspetto, va rilevato che il certificato medico attestava proprio l'impossibilità di deambulazione.
Deve pertanto farsi applicazione del principio secondo cui in tema di legittimo impedimento a comparire del difensore, l'omessa valutazione dell'istanza di rinvio dell'udienza determina il difetto di assistenza dell'imputato, con la conseguente nullità assoluta di cui agli artt. 178, comma primo, lett. c) e 179, comma primo, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 47213 del 18/11/2015, Rv. 265483-01).
Nel caso in esame, a fronte dell'invio via PEC dell'istanza da parte del difensore la sera precedente il giorno dell'udienza, la mancata trasmissione da parte della cancelleria al giudice che procedeva ne escludeva la corretta valutazione da parte dello stesso giudicante al momento di trattazione del procedimento; a fronte di tale omissione, che ha impedito alla corte di appello di valutare la fondatezza dell'istanza al momento della costituzione delle parti nel processo di secondo grado, non può rilevare la successiva valutazione ed il rigetto della stessa istanza in sentenza, dovendo la valutazione essere effettuata prima dello svolgimento del giudizio e nel contraddittorio pur con un difensore nominato in sostituzione ex art. 97
comma 4 cod. proc. pen., altrimenti incorrendosi in un caso di difetto di assistenza dell'imputato (Sez. 2, n. 42333 del 28/09/2023, Rv. 285301-01).
2. L'impugnata sentenza deve, pertanto, essere annullata con rinvio alla Corte di Appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Reggio Calabria per l'ulteriore corso.
Così è deciso in Roma, 13 dicembre 2024.
Depositata in Cancelleria il 7 gennaio 2025.