L'obbligo di comunicare prontamente, ex art. 420 ter c.p.p., comma 5, il legittimo impedimento a comparire, per concorrente impegno professionale, si intende puntualmente adempiuto dal difensore solo se questi, non appena ricevuta la notificazione della fissazione dell'udienza nella quale intenda far valere il legittimo impedimento, verifichi la sussistenza di un precedente impegno professionale davanti a diversa autorità giudiziaria cui deve accordare prevalenza ed è con riferimento al momento in cui il difensore ha conoscenza dell'impedimento che va valutata la tempestività della comunicazione.
Quando l'impedimento riguardi altro dibattimento, il difensore non può riservarsi di scegliere fino al giorno prefissato a quale udienza partecipare, ma deve, non appena riceve la comunicazione dei due giudizi, effettuare la scelta e dare pronta comunicazione al giudice al quale intende chiedere il rinvio.
Corte di Cassazione
sez. III penale
ud. 30 marzo 2022 (dep. 6 maggio 2022), n. 18080
Presidente Aceto – Relatore Reynaud
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
1. Con sentenza del 4 maggio 2021, la Corte d'appello di Firenze ha confermato la condanna alle pene di legge di B.F. per il reato di cui al D.P.R. n. 445 del 2000, art. 76, perché, quale legale rappresentante della Società (omissis) , in sede di richiesta di finanziamento alla Regione Toscana, attestava falsamente di possedere i requisiti previsti dalla legge con riguardo al fatto di non aver riportato condanne penali passate in giudicato.
2. Avverso la predetta sentenza, a mezzo del difensore fiduciario, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, la nullità di cui all'art. 178 c.p.p., lett. c), con riguardo alla violazione del successivo art. 420 ter, comma 5, per non avere il giudice di primo grado accolto - non esaminandola neppure - la richiesta di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento, dovuto a concomitante impegno professionale, tempestivamente inviata a mezzo fax il giorno precedente alla data dell'udienza e per avere nominato in sostituzione un difensore di ufficio il quale aveva dovuto svolgere l'istruttoria dibattimentale ed effettuare la discussione del processo. La nullità, eccepita con l'atto di appello, era stata disattesa dalla Corte territoriale erroneamente e con illogiche argomentazioni.
3. Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta il vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenzalo, non avendo il giudice d'appello considerato come potesse esservi stato un errore nella compilazione telematica della domanda da parte di un impiegato addetto a tale mansione.
4. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Al riguardo, si osserva che le Sezioni unite di questa Corte, facendo proprio un orientamento già affermato dalla precedente giurisprudenza di legittimità, hanno recentemente statuito che l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420 ter c.p.p., comma 5, a condizione che il difensore:
a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni;
b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo;
c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato;
d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 c.p.p., sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (S.U, sent. n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262912).
Su questa linea, si è altresì precisato che l'obbligo di comunicare prontamente, ex art. 420 ter c.p.p., comma 5, il legittimo impedimento a comparire, per concorrente impegno professionale, si intende puntualmente adempiuto dal difensore quando questi, non appena ricevuta la notificazione della fissazione dell'udienza nella quale intenda far valere il legittimo impedimento, verifichi la sussistenza di un precedente impegno professionale davanti a diversa autorità giudiziaria cui deve accordare prevalenza ed è con riferimento al momento in cui il difensore ha conoscenza dell'impedimento che va valutata la tempestività della comunicazione (Sez. 5, sent. n. 27174 del 22/04/2014, Sicolo, Rv. 260579). In particolare, allorché l'impedimento riguardi altro dibattimento, il difensore non può riservarsi di scegliere fino al giorno prefissato a quale udienza partecipare, ma deve, non appena riceve la comunicazione dei due giudizi, effettuare la scelta e dare pronta comunicazione al giudice al quale intende chiedere il rinvio (così, in motivazione, Sez. 4, sent. n. 50780 del 27.10.2016, Celeste Frate, n. m.).
4.1. Orbene, nel caso di specie dalla consultazione del fascicolo processuale - imposta dalla natura processuale della doglianza - risulta, come peraltro riferito anche dalla sentenza impugnata, che:
- all'udienza del 22 maggio 2019, allorché il tribunale aveva disposto il rinvio al successivo 29 maggio, il difensore dell'imputato era presente, sicché avrebbe potuto e dovuto già in quella sede - ma non lo ha fatto - allegare al giudice procedente l'impossibilità di partecipare per un impegno professionale pregresso;
- la richiesta di rinvio era invece stata trasmessa via fax alla cancelleria soltanto il 28 maggio, e, per ciò solo, come correttamente ritenuto dalla sentenza impugnata, non poteva ritenersi prontamente comunicata e dunque tale da integrare gli estremi del legittimo impedimento;
- si aggiunga che - come precisato nella sentenza impugnata e diversamente da quanto allega il ricorrente - nella tardiva istanza di rinvio non erano state neppure illustrate specificamente le ragioni (riguardanti, ad es., la difficoltà o complessità del processo, l'esplicita richiesta dell'assistito, l'assenza di altri colleghi di studio) per le quali l'avv. B. era nell'impossibilità di avvalersi di un sostituto e aveva ritenuto prevalente l'impegno presso il Tribunale di Siena, facendosi generico riferimento alla "delicatezza dell'attività di udienza da svolgere" in un processo con parte civile costituita, non essendo ovviamente dirimente il fatto che si sarebbe svolta attività istruttoria con discussione (ciò che pure avvenne nel dibattimento per il reato qui sub iudice).
4.2. Del tutto legittimamente, facendo buon governo dei principi di diritto più sopra esposti, il giudice di appello ha pertanto escluso che sussistesse la dedotta nullità.
5. Il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile perché meramente reiterativo di identica doglianza già proposta con l'appello e disattesa dalla sentenza impugnata con motivazione adeguata e corretta (pagg. 3 e 4), avendo la Corte territoriale logicamente osservato come la prospettazione del ricorrente circa l'erronea compilazione del modulo da parte di un impiegato, con conseguente esclusione di una condotta dolosa dell'imputato, era una mera congettura, del tutto disancorata dai dati processuali e neppure riferita dall'interessato, che non aveva partecipato al processo.
6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.